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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2001

ECLI:EU:T:2001:1
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000TO0149(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-149/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede in Calatafimi (Italia), rappresentata dall'avv.

D. Fosselard, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J.

Jonczy e dal sig.

E. Paasivirta, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 marzo 2000 di risolvere il contratto concluso con la ricorrente per l'esecuzione del progetto Dionysos, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione), composto dai signori P. Mengozzi, presidente, dalla signora

V. Tiili e dal signor R.M.

Ramos, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, è un'associazione senza fini di lucro di diritto italiano il cui oggetto sociale è quello di contribuire allo sviluppo durevole a favore dei paesi dell'area mediterranea. 2 Il 5 agosto 1998 la [OSCURATO:PERSONA] concludeva con la ricorrente un contratto (in prosieguo: il «contratto» o il «contratto controverso»), finanziato nell'ambito di un programma basato sul regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1488, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (Meda) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189, pag. 1), con il quale la ricorrente si impegnava a realizzare il progetto descritto all'allegato A del contratto intitolato «Dionysos - Réseau des lieux antiques de spectacle», dietro versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una sovvenzione finanziaria di ECU 891

188. 3 A termini dell'art. 15.3 del contratto: «Nel caso in cui il beneficiario non rispetti un obbligo stipulato ai sensi del presente contratto e non avesse adottato correttivi in tempo utile, la [OSCURATO:PERSONA] si riserva il diritto di sospendere o di cessare il finanziamento del progetto o i pagamenti previsti per tale contratto nonché, se del caso, di risolvere il contratto.

In quest'ultimo caso, la [OSCURATO:PERSONA] si riserva il diritto di richiedere il rimborso dei pagamenti già effettuati». 4 Secondo l'art. 15.6 del medesimo contratto: «In caso di mancato rimborso entro il termine prescritto, la somma dovuta dal beneficiario produce interessi secondo l'aliquota prevista dall'Istituto monetario europeo (IME) per le operazioni in ECU, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie C, in vigore alla scadenza del termine previsto per il rimborso.

Il beneficiario accetta che l'ordine di recupero debitamente emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] per il detto rimborso costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 192 del Trattato [CE] in tutti i paesi in cui il beneficiario ha la sede sociale» (L'art. 192 del Trattato CE è divenuto l'art. 256 CE). 5 L'art. 17 del suddetto contratto dispone che «per qualsiasi controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il beneficiario che insorga nell'esecuzione del (...) contratto e che non possa essere risolta transattivamente tra le parti è competente il foro di Bruxelles».

Secondo l'art. 18, «il (...) contratto è soggetto alla legge belga». 6 In esecuzione del contratto, la ricorrente ha ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] euro 404

273. 7 Con lettera 23 marzo 2000, il sig. [OSCURATO:PERSONA], capo unità presso la direzione generale delle relazioni esterne della [OSCURATO:PERSONA], informava la ricorrente della propria decisione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 15.3.

In tale lettera precisava che «è evidente che alla presente decisione di risoluzione del contratto si accompagna la domanda di rimborso di tutti o parte dei pagamenti già effettuati» e che la [OSCURATO:PERSONA] «si riserva il diritto di attivare la garanzia bancaria contratta a tal fine dall'[OSCURATO:PERSONA]». 8 Quale giustificazione di tale decisione, l'autore della lettera afferma di rilevare «dall'entrata in vigore (del) contratto, una inosservanza cronica degli obblighi contrattuali che gravano sull'[OSCURATO:PERSONA] nell'attuazione e nella gestione del progetto Dionysos, nonché l'incapacità della (sua) organizzazione di adottare in tempo utile i correttivi richiesti». 9 Con lettera 6 giugno 2000 ricevuta dalla ricorrente il successivo 22 giugno, alla quale era unita una nota di debito datata 29 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] invitava la ricorrente a rimborsare la somma di euro 404 273, al più tardi entro quindici giorni dal ricevimento della detta lettera, in mancanza di che si sarebbe proceduto al ricupero dell'importo considerato, maggiorato degli interessi. 10 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2000, la ricorrente ha proposto, sulla base dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto. 11 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2000, ha altresì proposto, a norma dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di risolvere il contratto nella misura in cui viene ivi preteso il rimborso della totalità delle somme percepite dal centro nell'ambito del detto contratto e, dall'altro, della nota di debito comunicata in applicazione di tale decisione, nella misura in cui ciò si riveli necessario.

La ricorrente ha altresì chiesto che fosse fatta applicazione dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale per il motivo che ogni atto di esecuzione forzata della decisione impugnata le avrebbe provocato un pregiudizio grave ed irreparabile. 12 Con l'ordinanza 20 luglio 2000, causa T-149/00 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2941), il presidente del Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di provvedimento urgente per incompetenza del Tribunale a decidere sul ricorso principale, riservandosi la decisione sulle spese. 13 Conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il 25 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, con atto separato, un'eccezione di irricevibilità.

La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 27 settembre 2000.

Le conclusioni delle parti 14 Nell'eccezione di irricevibilità, la convenuta conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle del procedimento sommario. 15 Nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - statuire sulla ricevibilità del ricorso secondo legge; - nell'ipotesi in cui il ricorso fosse irricevibile, condannare la convenuta a tutte le spese o a parte di esse ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità 16 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente.

Il Tribunale ritiene di disporre, nella specie, sulla base dei documenti versati agli atti, di elementi sufficienti e che non occorra aprire la fase orale.

Gli argomenti delle parti 17 Nell'eccezione d'irricevibilità, la convenuta fa osservare che la presente controversia, poiché ha ad oggetto la risoluzione di un contratto stipulato con la ricorrente, assume natura contrattuale e, secondo la costante giurisprudenza, in assenza di una clausola compromissoria, non rientra nella competenza del Tribunale (ordinanza del Tribunale 23 marzo 2000, causa T-234/99, Monod-Gayraud/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 44).

Orbene, non solo nel contratto controverso manca una siffatta clausola, ma, per di più, il detto contratto prevede espressamente, all'art. 17, la competenza del foro di Bruxelles per conoscere delle controversie che dovessero insorgere nella sua esecuzione. 18 Richiamandosi alla sopra menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la convenuta sostiene che, poiché la risoluzione altro non è che la sanzione della mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti, la presente controversia non può essere scissa da quella relativa all'esecuzione del detto contratto, per il quale è competente il foro di Bruxelles. 19 Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente afferma di poter prendere atto solo della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e di rimettersi all'apprezzamento del giudice per quanto riguarda l'irricevibilità del ricorso di annullamento. 20 Quindi, nell'ipotesi in cui il detto ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, la ricorrente chiede che il Tribunale faccia applicazione dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura e condanni la convenuta alle spese.

Infatti, a suo avviso, la presente controversia è stata in gran parte provocata dal comportamento della convenuta. 21 A questo proposito la ricorrente osserva, innanzi tutto, che sono stati i servizi della [OSCURATO:PERSONA] quelli che hanno redatto il contratto controverso e, in particolare, l'art. 15.6, che attribuisce valore di «titolo esecutivo ai sensi dell'art. 192 del Trattato» all'ordine di ricupero disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di risoluzione del contratto per il rimborso dei pagamenti già effettuati.

Tale riferimento all'art. 192 del Trattato avrebbe reso più difficile per la ricorrente la determinazione del foro competente a conoscere della presente controversia.

Infatti l'art. 192 del Trattato prevederebbe che le decisioni costituenti titolo esecutivo «possono essere sospese soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia».

Orbene, secondo la ricorrente, poiché la decisione controversa è una decisione di ricupero e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 15 del contratto, è comprensibile che abbia promosso l'azione di annullamento della detta decisione dinanzi al giudice comunitario. 22 In secondo luogo, la ricorrente espone che tramite il suo avvocato, con lettera 3 maggio 2000, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle quanto prima, in applicazione dei principi di buona amministrazione e di accesso al giudice, il giudice dinanzi al quale la decisione controversa poteva essere impugnata.

Orbene, solo il 31 maggio 2000, verso le ore 15, e cioè due giorni prima della scadenza del termine per un eventuale ricorso dinanzi al giudice comunitario, la ricorrente ha potuto avere conoscenza della risposta della [OSCURATO:PERSONA].

Beninteso, in tale data sarebbe stato già predisposto un progetto di ricorso da proporre dinanzi al Tribunale nell'ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse risposto che erano i giudici comunitari competenti a conoscere della controversia. 23 Del resto, secondo la ricorrente, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] era lungi dall'essere chiara e categorica sulla questione del foro competente.

A questo proposito fa presente che la lettera 31 maggio 2000 conteneva il seguente passaggio: «Per quanto riguarda la vostra domanda affinché sia indicato il giudice dinanzi al quale la decisione comunicata al vostro cliente potrebbe essere impugnata, riteniamo che siffatta controversia rientri sotto la clausola del contratto che rimette la composizione del contenzioso ad esso relativo al foro di Bruxelles». 24 L'uso del verbo «ritenere» sottintendeva, secondo la ricorrente, che la questione del foro competente a conoscere della presente controversia poteva costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad esprimere la sua opinione.

Giudizio del Tribunale 25 Secondo la costante giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 238 CE e della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come successivamente modificata, il Tribunale è competente a statuire in primo grado sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche e giuridiche solo in forza di una clausola compromissoria.

In mancanza di questa estenderebbe la propria competenza giurisdizionale all'infuori delle controversie la cui cognizione gli è limitativamente riservata dall'art. 240 CE.

Tale disposizione conferisce ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta la [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T-186/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1633, punto 47). 26 [OSCURATO:PERSONA] specie, il contratto non contiene alcuna clausola che attribuisca al Tribunale la competenza per conoscere delle controversie che dovessero insorgere nella sua esecuzione.

Anzi, la clausola relativa al regolamento delle controversie, contenuta nell'art. 17 del contratto, attribuisce espressamente al foro di Bruxelles la competenza per conoscere di qualsiasi controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e il beneficiario che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto. 27 La presente controversia rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione di tale disposizione.

Infatti, come precisato nella sopracitata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 21), la detta controversia «presenta un nesso diretto con gli obblighi definiti nel contratto, dato che la risoluzione di cui all'art. 15 del contratto stesso è solo la sanzione della mancata esecuzione dei suoi obblighi ad opera di una delle due parti contraenti». 28 Del resto, non può sostenersi che l'art. 17 del contratto sia di ostacolo alla competenza esclusiva attribuita al giudice comunitario dall'art. 230, n. 4, CE.

Infatti, tale competenza riguarda solo le decisioni contemplate dall'art. 249 CE che le istituzioni sono indotte ad adottare alle condizioni previste dal Trattato (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punti 50 e 51).

Orbene, nel caso di specie, la decisione impugnata è di natura strettamente contrattuale e non figura pertanto tra gli atti il cui annullamento è riservato all'esclusiva competenza del giudice comunitario dall'art. 230, n. 4, CE. 29 Del resto, la competenza del Tribunale a conoscere della presente controversia non può derivare dall'art. 15.6 del contratto.

Infatti, senza che occorra pronunciarsi sulla portata esatta di tale clausola, è sufficiente osservare che il semplice riferimento ivi contenuto all'art. 192 del Trattato non può essere interpretato come un'attribuzione di competenza al giudice comunitario, a meno che non si voglia mettere in dubbio la formulazione estremamente chiara dell'art. 17 del contratto. 30 Da tutto quanto precede risulta che, in mancanza di una clausola compromissoria, il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere della presente domanda, la quale, pur essendo basata sull'art. 230, n. 4, CE, deve essere in realtà analizzata come una domanda relativa all'esecuzione di un contratto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, tale domanda è manifestamente irricevibile e va respinta.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 31 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, n. 3, del medesimo regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano state riconosciute come superflue o defatigatorie. 32 [OSCURATO:PERSONA] specie, quest'ultima disposizione non va applicata.

Infatti, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non può affermarsi che il sorgere della presente controversia sia stato provocato o favorito dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 33 Si deve escludere che il riferimento all'art. 192 del Trattato, contenuto nell'art. 15.6 del contratto, abbia potuto rendere più difficile alla ricorrente l'individuazione del giudice competente a conoscere della presente causa.

Infatti, come emerge dal punto 29 supra, la formulazione dell'art. 15.6 del contratto non era tale da porre difficoltà interpretative. 34 Si deve ad ogni modo escludere che la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di indicare alla ricorrente il giudice competente a conoscere della presente causa con la necessaria rapidità, abbia violato i principi di accesso al giudice e di buona amministrazione.

In primo luogo, è sufficiente a questo proposito osservare che, essendo le sue relazioni con la [OSCURATO:PERSONA] di natura puramente contrattuale, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a comunicare alla ricorrente, ai sensi dei principi di accesso al giudice e di buona amministrazione, la propria posizione circa l'individuazione del giudice competente a conoscere della presente causa.

In secondo luogo, la convenuta essendo solo una delle parti contraenti, non disponeva di alcuna particolare autorità per quanto riguarda l'interpretazione del contratto.

Non può pertanto sorprendere che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla domanda della ricorrente sul foro competente, si sia limitata ad esprimere una semplice opinione. 35 Considerato tutto quanto sopra precede, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, comprese quelle relative al presente procedimento sommario, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000TO0149(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-149/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede in Calatafimi (Italia), rappresentata dall'avv. D. Fosselard, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dal sig. E. Paasivirta, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 marzo 2000 di risolvere il contratto concluso con la ricorrente per l'esecuzione del progetto Dionysos, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione), composto dai signori P. Mengozzi, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Ramos, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti e procedimento 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, è un'associazione senza fini di lucro di diritto italiano il cui oggetto sociale è quello di contribuire allo sviluppo durevole a favore dei paesi dell'area mediterranea. 2 Il 5 agosto 1998 la [OSCURATO:PERSONA] concludeva con la ricorrente un contratto (in prosieguo: il «contratto» o il «contratto controverso»), finanziato nell'ambito di un programma basato sul regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1488, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (Meda) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189, pag. 1), con il quale la ricorrente si impegnava a realizzare il progetto descritto all'allegato A del contratto intitolato «Dionysos - Réseau des lieux antiques de spectacle», dietro versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una sovvenzione finanziaria di ECU 891 188. 3 A termini dell'art. 15.3 del contratto: «Nel caso in cui il beneficiario non rispetti un obbligo stipulato ai sensi del presente contratto e non avesse adottato correttivi in tempo utile, la [OSCURATO:PERSONA] si riserva il diritto di sospendere o di cessare il finanziamento del progetto o i pagamenti previsti per tale contratto nonché, se del caso, di risolvere il contratto. In quest'ultimo caso, la [OSCURATO:PERSONA] si riserva il diritto di richiedere il rimborso dei pagamenti già effettuati». 4 Secondo l'art. 15.6 del medesimo contratto: «In caso di mancato rimborso entro il termine prescritto, la somma dovuta dal beneficiario produce interessi secondo l'aliquota prevista dall'Istituto monetario europeo (IME) per le operazioni in ECU, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie C, in vigore alla scadenza del termine previsto per il rimborso. Il beneficiario accetta che l'ordine di recupero debitamente emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] per il detto rimborso costituisca titolo esecutivo ai sensi dell'art. 192 del Trattato [CE] in tutti i paesi in cui il beneficiario ha la sede sociale» (L'art. 192 del Trattato CE è divenuto l'art. 256 CE). 5 L'art. 17 del suddetto contratto dispone che «per qualsiasi controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il beneficiario che insorga nell'esecuzione del (...) contratto e che non possa essere risolta transattivamente tra le parti è competente il foro di Bruxelles». Secondo l'art. 18, «il (...) contratto è soggetto alla legge belga». 6 In esecuzione del contratto, la ricorrente ha ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] euro 404 273. 7 Con lettera 23 marzo 2000, il sig. [OSCURATO:PERSONA], capo unità presso la direzione generale delle relazioni esterne della [OSCURATO:PERSONA], informava la ricorrente della propria decisione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 15.3. In tale lettera precisava che «è evidente che alla presente decisione di risoluzione del contratto si accompagna la domanda di rimborso di tutti o parte dei pagamenti già effettuati» e che la [OSCURATO:PERSONA] «si riserva il diritto di attivare la garanzia bancaria contratta a tal fine dall'[OSCURATO:PERSONA]». 8 Quale giustificazione di tale decisione, l'autore della lettera afferma di rilevare «dall'entrata in vigore (del) contratto, una inosservanza cronica degli obblighi contrattuali che gravano sull'[OSCURATO:PERSONA] nell'attuazione e nella gestione del progetto Dionysos, nonché l'incapacità della (sua) organizzazione di adottare in tempo utile i correttivi richiesti». 9 Con lettera 6 giugno 2000 ricevuta dalla ricorrente il successivo 22 giugno, alla quale era unita una nota di debito datata 29 maggio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] invitava la ricorrente a rimborsare la somma di euro 404 273, al più tardi entro quindici giorni dal ricevimento della detta lettera, in mancanza di che si sarebbe proceduto al ricupero dell'importo considerato, maggiorato degli interessi. 10 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2000, la ricorrente ha proposto, sulla base dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto. 11 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2000, ha altresì proposto, a norma dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di risolvere il contratto nella misura in cui viene ivi preteso il rimborso della totalità delle somme percepite dal centro nell'ambito del detto contratto e, dall'altro, della nota di debito comunicata in applicazione di tale decisione, nella misura in cui ciò si riveli necessario. La ricorrente ha altresì chiesto che fosse fatta applicazione dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale per il motivo che ogni atto di esecuzione forzata della decisione impugnata le avrebbe provocato un pregiudizio grave ed irreparabile. 12 Con l'ordinanza 20 luglio 2000, causa T-149/00 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2941), il presidente del Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di provvedimento urgente per incompetenza del Tribunale a decidere sul ricorso principale, riservandosi la decisione sulle spese. 13 Conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il 25 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, con atto separato, un'eccezione di irricevibilità. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni su tale eccezione il 27 settembre 2000. Le conclusioni delle parti 14 Nell'eccezione di irricevibilità, la convenuta conclude che il Tribunale voglia: - dichiarare il ricorso irricevibile; - condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle del procedimento sommario. 15 Nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - statuire sulla ricevibilità del ricorso secondo legge; - nell'ipotesi in cui il ricorso fosse irricevibile, condannare la convenuta a tutte le spese o a parte di esse ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura. Sulla ricevibilità 16 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente. Il Tribunale ritiene di disporre, nella specie, sulla base dei documenti versati agli atti, di elementi sufficienti e che non occorra aprire la fase orale. Gli argomenti delle parti 17 Nell'eccezione d'irricevibilità, la convenuta fa osservare che la presente controversia, poiché ha ad oggetto la risoluzione di un contratto stipulato con la ricorrente, assume natura contrattuale e, secondo la costante giurisprudenza, in assenza di una clausola compromissoria, non rientra nella competenza del Tribunale (ordinanza del Tribunale 23 marzo 2000, causa T-234/99, Monod-Gayraud/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 44). Orbene, non solo nel contratto controverso manca una siffatta clausola, ma, per di più, il detto contratto prevede espressamente, all'art. 17, la competenza del foro di Bruxelles per conoscere delle controversie che dovessero insorgere nella sua esecuzione. 18 Richiamandosi alla sopra menzionata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la convenuta sostiene che, poiché la risoluzione altro non è che la sanzione della mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti, la presente controversia non può essere scissa da quella relativa all'esecuzione del detto contratto, per il quale è competente il foro di Bruxelles. 19 Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente afferma di poter prendere atto solo della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e di rimettersi all'apprezzamento del giudice per quanto riguarda l'irricevibilità del ricorso di annullamento. 20 Quindi, nell'ipotesi in cui il detto ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile, la ricorrente chiede che il Tribunale faccia applicazione dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura e condanni la convenuta alle spese. Infatti, a suo avviso, la presente controversia è stata in gran parte provocata dal comportamento della convenuta. 21 A questo proposito la ricorrente osserva, innanzi tutto, che sono stati i servizi della [OSCURATO:PERSONA] quelli che hanno redatto il contratto controverso e, in particolare, l'art. 15.6, che attribuisce valore di «titolo esecutivo ai sensi dell'art. 192 del Trattato» all'ordine di ricupero disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di risoluzione del contratto per il rimborso dei pagamenti già effettuati. Tale riferimento all'art. 192 del Trattato avrebbe reso più difficile per la ricorrente la determinazione del foro competente a conoscere della presente controversia. Infatti l'art. 192 del Trattato prevederebbe che le decisioni costituenti titolo esecutivo «possono essere sospese soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia». Orbene, secondo la ricorrente, poiché la decisione controversa è una decisione di ricupero e costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 15 del contratto, è comprensibile che abbia promosso l'azione di annullamento della detta decisione dinanzi al giudice comunitario. 22 In secondo luogo, la ricorrente espone che tramite il suo avvocato, con lettera 3 maggio 2000, aveva chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle quanto prima, in applicazione dei principi di buona amministrazione e di accesso al giudice, il giudice dinanzi al quale la decisione controversa poteva essere impugnata. Orbene, solo il 31 maggio 2000, verso le ore 15, e cioè due giorni prima della scadenza del termine per un eventuale ricorso dinanzi al giudice comunitario, la ricorrente ha potuto avere conoscenza della risposta della [OSCURATO:PERSONA]. Beninteso, in tale data sarebbe stato già predisposto un progetto di ricorso da proporre dinanzi al Tribunale nell'ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse risposto che erano i giudici comunitari competenti a conoscere della controversia. 23 Del resto, secondo la ricorrente, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] era lungi dall'essere chiara e categorica sulla questione del foro competente. A questo proposito fa presente che la lettera 31 maggio 2000 conteneva il seguente passaggio: «Per quanto riguarda la vostra domanda affinché sia indicato il giudice dinanzi al quale la decisione comunicata al vostro cliente potrebbe essere impugnata, riteniamo che siffatta controversia rientri sotto la clausola del contratto che rimette la composizione del contenzioso ad esso relativo al foro di Bruxelles». 24 L'uso del verbo «ritenere» sottintendeva, secondo la ricorrente, che la questione del foro competente a conoscere della presente controversia poteva costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito della quale la [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad esprimere la sua opinione. Giudizio del Tribunale 25 Secondo la costante giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 238 CE e della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come successivamente modificata, il Tribunale è competente a statuire in primo grado sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche e giuridiche solo in forza di una clausola compromissoria. In mancanza di questa estenderebbe la propria competenza giurisdizionale all'infuori delle controversie la cui cognizione gli è limitativamente riservata dall'art. 240 CE. Tale disposizione conferisce ai giudici nazionali la competenza di diritto comune a conoscere delle controversie nelle quali è coinvolta la [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T-186/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1633, punto 47). 26 [OSCURATO:PERSONA] specie, il contratto non contiene alcuna clausola che attribuisca al Tribunale la competenza per conoscere delle controversie che dovessero insorgere nella sua esecuzione. Anzi, la clausola relativa al regolamento delle controversie, contenuta nell'art. 17 del contratto, attribuisce espressamente al foro di Bruxelles la competenza per conoscere di qualsiasi controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e il beneficiario che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto. 27 La presente controversia rientra indubbiamente nell'ambito di applicazione di tale disposizione. Infatti, come precisato nella sopracitata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 21), la detta controversia «presenta un nesso diretto con gli obblighi definiti nel contratto, dato che la risoluzione di cui all'art. 15 del contratto stesso è solo la sanzione della mancata esecuzione dei suoi obblighi ad opera di una delle due parti contraenti». 28 Del resto, non può sostenersi che l'art. 17 del contratto sia di ostacolo alla competenza esclusiva attribuita al giudice comunitario dall'art. 230, n. 4, CE. Infatti, tale competenza riguarda solo le decisioni contemplate dall'art. 249 CE che le istituzioni sono indotte ad adottare alle condizioni previste dal Trattato (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata, punti 50 e 51). Orbene, nel caso di specie, la decisione impugnata è di natura strettamente contrattuale e non figura pertanto tra gli atti il cui annullamento è riservato all'esclusiva competenza del giudice comunitario dall'art. 230, n. 4, CE. 29 Del resto, la competenza del Tribunale a conoscere della presente controversia non può derivare dall'art. 15.6 del contratto. Infatti, senza che occorra pronunciarsi sulla portata esatta di tale clausola, è sufficiente osservare che il semplice riferimento ivi contenuto all'art. 192 del Trattato non può essere interpretato come un'attribuzione di competenza al giudice comunitario, a meno che non si voglia mettere in dubbio la formulazione estremamente chiara dell'art. 17 del contratto. 30 Da tutto quanto precede risulta che, in mancanza di una clausola compromissoria, il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere della presente domanda, la quale, pur essendo basata sull'art. 230, n. 4, CE, deve essere in realtà analizzata come una domanda relativa all'esecuzione di un contratto stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, tale domanda è manifestamente irricevibile e va respinta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 31 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, n. 3, del medesimo regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che siano state riconosciute come superflue o defatigatorie. 32 [OSCURATO:PERSONA] specie, quest'ultima disposizione non va applicata. Infatti, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, non può affermarsi che il sorgere della presente controversia sia stato provocato o favorito dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA]. 33 Si deve escludere che il riferimento all'art. 192 del Trattato, contenuto nell'art. 15.6 del contratto, abbia potuto rendere più difficile alla ricorrente l'individuazione del giudice competente a conoscere della presente causa. Infatti, come emerge dal punto 29 supra, la formulazione dell'art. 15.6 del contratto non era tale da porre difficoltà interpretative. 34 Si deve ad ogni modo escludere che la [OSCURATO:PERSONA], omettendo di indicare alla ricorrente il giudice competente a conoscere della presente causa con la necessaria rapidità, abbia violato i principi di accesso al giudice e di buona amministrazione. In primo luogo, è sufficiente a questo proposito osservare che, essendo le sue relazioni con la [OSCURATO:PERSONA] di natura puramente contrattuale, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a comunicare alla ricorrente, ai sensi dei principi di accesso al giudice e di buona amministrazione, la propria posizione circa l'individuazione del giudice competente a conoscere della presente causa. In secondo luogo, la convenuta essendo solo una delle parti contraenti, non disponeva di alcuna particolare autorità per quanto riguarda l'interpretazione del contratto. Non può pertanto sorprendere che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla domanda della ricorrente sul foro competente, si sia limitata ad esprimere una semplice opinione. 35 Considerato tutto quanto sopra precede, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, comprese quelle relative al presente procedimento sommario, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.
Sentenza Corte di giustizia UE/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris