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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 16546/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni depositate in data 4 febbraio 2022 del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Modena applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di rapina aggravata, porto in luogo pubblico di un fucile e di un'altra arma comune da sparo, furto aggravato riciclaggio.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, CURSIO Stefano, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla impossibilità di applicare una misura meno afflittiva ed in specie gli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe escluso la possibilità di concedere gli arresti domiciliari ipotizzando che la compagna dell'indagato avrebbe potuto fare da tramite con ambienti criminali e ciò sarebbe frutto di una mera ipotesi con cui i giudici territoriali si sarebbero sottratti alla valutazione delle esatte circostanze di tempo e di luogo in cui gli arresti domiciliari avrebbero potuto essere svolti.

Inoltre, l'ipotizzata propensione dell'indagato a violare gli obblighi connessi all'esecuzione di misure meno afflittive contrasterebbe con il rispetto delle prescrizioni che ha connotato l'esecuzione di misure applicate in periodi precedenti ai fatti per cui è processo e comunque, dopo la revoca di tali misure e prima dei fatti per cui è processo non vi sarebbero stati ulteriori illeciti.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendosi i giudici territoriali conformati al consolidato principio di diritto più volte espresso da questa Corte per cui l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017 - Rv. 271686 - 01).

Inoltre, con specifico riguardo al tema della valutazione della idoneità cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico, il provvedimento impugnato dimostra di essersi conformato a consolidato giurisprudenza secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, con riferimento all'inidoneità dell'abitazione a contenere il pericolo della reiterazione criminosa specifica ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che, in difetto di altre possibili sistemazioni logistiche, preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933; Sez. 2, sent. n. 43402 del 25/09/2019 - dep. 23/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277762).

A ciò deve aggiungersi che quando la valutazione del pericolo di recidiva riguarda reati che si distinguono per essere posti a tutela di un bene di rilevanza costituzionale primaria, ovvero l'incolumità della persona, il giudizio in ordine al pericolo di recidiva e quello relativo alla idoneità cautelare dei presidi disponibili, deve essere effettuata con rigore proporzionato alla rilevanza del bene giuridico tutelato.

2. Risulta quindi logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità la motivazione offerta dal Tribunale del riesame laddove evidenzia la stabilità delle scelte criminose e le modalità della condotta, caratterizzata dall'uso delle armi e da una preparazione sostanzialmente professionale tanto da far ritenere, come già affermato dal GIP, la presenza di una rilevante intensità del dolo unitamente al pericolo che la gestione di armi potrebbe non essersi esaurita nell'utilizzo di quelle utilizzate in precedenza.

Il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato alla possibile ulteriore attività in relazione ad armi e la stabilità dei contatti e dell'attività criminale porta quindi alla individuazione di profili attinenti alla possibilità di svolgere ulteriori attività criminose anche in ambito domiciliare.

A ciò si aggiunge anche l'indicata inidoneità della misura domiciliare a fronteggiare tempestivamente iniziative criminose quale quella oggetto di contestazione nel presente procedimento.

2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C :3000,00.

2.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.lette le conclusioni depositate in data 4 febbraio 2022 del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Modena applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di rapina aggravata, porto in luogo pubblico di un fucile e di un'altra arma comune da sparo, furto aggravato riciclaggio. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, CURSIO Stefano, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla impossibilità di applicare una misura meno afflittiva ed in specie gli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe escluso la possibilità di concedere gli arresti domiciliari ipotizzando che la compagna dell'indagato avrebbe potuto fare da tramite con ambienti criminali e ciò sarebbe frutto di una mera ipotesi con cui i giudici territoriali si sarebbero sottratti alla valutazione delle esatte circostanze di tempo e di luogo in cui gli arresti domiciliari avrebbero potuto essere svolti. Inoltre, l'ipotizzata propensione dell'indagato a violare gli obblighi connessi all'esecuzione di misure meno afflittive contrasterebbe con il rispetto delle prescrizioni che ha connotato l'esecuzione di misure applicate in periodi precedenti ai fatti per cui è processo e comunque, dopo la revoca di tali misure e prima dei fatti per cui è processo non vi sarebbero stati ulteriori illeciti. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendosi i giudici territoriali conformati al consolidato principio di diritto più volte espresso da questa Corte per cui l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, Sentenza n. 53026 del 06/11/2017 - Rv. 271686 - 01). Inoltre, con specifico riguardo al tema della valutazione della idoneità cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico, il provvedimento impugnato dimostra di essersi conformato a consolidato giurisprudenza secondo cui il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, con riferimento all'inidoneità dell'abitazione a contenere il pericolo della reiterazione criminosa specifica ha un valore assorbente e pregiudiziale rispetto alla possibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., trattandosi di una valutazione che, in difetto di altre possibili sistemazioni logistiche, preclude ogni possibilità concreta di una custodia domiciliare (Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 - dep. 17/10/2016, L, Rv. 267933; Sez. 2, sent. n. 43402 del 25/09/2019 - dep. 23/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277762). A ciò deve aggiungersi che quando la valutazione del pericolo di recidiva riguarda reati che si distinguono per essere posti a tutela di un bene di rilevanza costituzionale primaria, ovvero l'incolumità della persona, il giudizio in ordine al pericolo di recidiva e quello relativo alla idoneità cautelare dei presidi disponibili, deve essere effettuata con rigore proporzionato alla rilevanza del bene giuridico tutelato. 2. Risulta quindi logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità la motivazione offerta dal Tribunale del riesame laddove evidenzia la stabilità delle scelte criminose e le modalità della condotta, caratterizzata dall'uso delle armi e da una preparazione sostanzialmente professionale tanto da far ritenere, come già affermato dal GIP, la presenza di una rilevante intensità del dolo unitamente al pericolo che la gestione di armi potrebbe non essersi esaurita nell'utilizzo di quelle utilizzate in precedenza. Il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato alla possibile ulteriore attività in relazione ad armi e la stabilità dei contatti e dell'attività criminale porta quindi alla individuazione di profili attinenti alla possibilità di svolgere ulteriori attività criminose anche in ambito domiciliare. A ciò si aggiunge anche l'indicata inidoneità della misura domiciliare a fronteggiare tempestivamente iniziative criminose quale quella oggetto di contestazione nel presente procedimento. 2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C :3000,00. 2.1. Trattandosi di statuizioni a cui non consegue la rimessione in libertà del ricorrente detenuto, si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 94 disp att cod proc pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,
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