CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H09D
Titolo CCNL: Accordo Economico Collettivo nazionale Multicomparto - Disciplina del rapporto di agenzia ex art. 1742 del C. C. nei settori: Commercio, Industria e Servizi Immateriali (Parte I); Servizi dell'intermediazione di prodotti finanziari (Parte II)
Titolo accordo: Accordo Economico Collettivo nazionale Multicomparto - Disciplina del rapporto di agenzia ex art. 1742 del C. C. nei settori: Commercio, Industria e Servizi Immateriali (Parte I); Servizi dell'intermediazione di prodotti finanziari (Parte II); Servizi della consulenza finanziaria (Parte III)
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi
Parti datoriali: GILDA AZIENDE
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI; ASSOPAM
Decorrenza: 2023-12-28
Scadenza: 2026-12-27
Stipula: 2023-12-28
Stato: Acquisito
Identificativo: 20185
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=177496
--- Testo contratto ---
1
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO NAZIONALE (A.E.C. MULTICOMPARTO)
PARTE DATORIALE
PREPONENTI
SINDACATO
AGENTI 1742 C.C.
GILDA AZIENDE
SEGR. GENERALE NAZIONALE
(INGROSSO RAFFAELE)
______________________________
CIU UNIONQUADRI
Confederazione Italiana di Unione
delle
Professioni Intellettuali
(PRESIDENTE)
(DOTT.SSA GABRIELLA ANCORA)
ASSOPAM
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI E MEDIATORI)
(Presidente)
(Raffaele Tafuro)
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA EX ART 1742 DEL C.C. NEI SETTORI:
COMMERCIO - INDUSTRIA E SERVIZI IMMATERIALI (PARTE I)
SERVIZI DELL’ INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI (PARTE II)
SERVIZI DELLA CONSULENZA FINANZIARIA (PARTE III)
(28 DICEMBRE 2023 – 27 DICEMBRE 2026)
PER GILDA AZIENDE PER CIU UNIONQUADRI
(RAFFAELE INGROSSO) (GABRIELLA ANCORA)
PER ASSOPAM
( RAFFAELE TAFURO)
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RISERVA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri AEC salvo espressa
autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Gli enti istituzionali (CNEL), le banche dati ed i lavoratori delle aziende ove si applica a questo
CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo anche memorizzando su supporti
cartacei o informatici
Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, incluso la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati
® 2023 GILDA AZIENDE
® 2023 CIU UNIONQUADRI
®2023 ASSOPAM
Edizione di stampa dell’A.E.C
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA EX ART 1742 DEL C.C. NEI
SETTORI:
- INDUSTRIA - COMMERCIO E SERVIZI IMMATERIALI
- CONSULENZA FINANZIARIA
- AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
CON VALIDITÀ 28 DICEMBRE 2023 – 27 DICEMBRE 2026
AUTORIZZATA DALLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE
GILDA AZIENDE
CIU UNIONQUADRI
ASSOPAM
- GILDA AZIENDE
c.f. 92022050543
VIA MARTIRI CROCE DEL BIACCO 18/5 - 40138 - BOLOGNA (BO)
- CIU UNIONQUADRI (CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI)
c.f. 97357550587
PIAZZA DELLE MUSE 8 – 00197 - ROMA (RM)
- ASSOPAM (ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI E MEDIATORI)
C.F. 97811590583
VIA RUBENS 7, 20148 MILANO
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Tra
- Gilda Aziende (Associazione Nazionale Datoriale delle Aziende Preponenti):
c.f. 92022050543 rappresentata dal Segretario Generale Nazionale Raffaele Ingrosso
E
- ASSOPAM (ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI E MEDIATORI) C.F. 97811590583, rappresentata dal
Presidente Nazionale Tafuro Raffaele;
È stato sottoscritto il presente Accordo Economico Collettivo (AEC) al fine di regolamentare il
rapporto di agenzia e rappresentanza ai sensi dell'articolo 1742 del Codice Civile e disposizioni
successive. Tale accordo è stato stipulato tra l'Associazione delle Aziende Mandanti operanti
nei settori dell'industria, del commercio, dell'intermediazione finanziaria, della consulenza
finanziaria, dei settori energetici, telefonici e dei servizi materiali e immateriali, e le
associazioni degli agenti, consulenti e intermediari operanti nei medesimi settori. L'accordo è
composto da tre parti e comprende un totale di quindici articoli e relative tabelle, i quali sono
stati letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
Premessa
Le parti che hanno stipulato il presente Accordo Economico Collettivo mirano a stabilire un
insieme di norme e principi di 'buona prassi' unitari e organici, adeguati alle specificità del
rapporto di agenzia, all'interno dei diversi ambiti e comparti dell' intermediazione finanziaria,
della consulenza finanziaria, della consulenza nei servizi immateriali e dell'intermediazione
dei prodotti commerciali e industriali. Le parti coinvolte intendono sviluppare relazioni
sindacali e contrattuali corrette, consapev oli dell'importanza del ruolo svolto dagli operatori
agenti, intermediari e consulenti nell'economia del Paese, nonché del ruolo strategico che essi
ricoprono in contesti socio-economici complessi ed evoluti.
In un'era caratterizzata dalla digitalizzazione e dalla dematerializzazione delle relazioni
commerciali dirette, intermediari e consulenti continuano a rappresentare un elemento
fondamentale nella trama del tessuto economico in evoluzione, nonché in tutti i processi
economici strategici del Paese.
Riconoscendo l'importanza cruciale di tali attività per l'Italia e prendendo in considerazione
gli sviluppi futuri, è emerso un risultato di particolare rilevanza. Questo accordo riguarda sia
i settori in cui operano gli agenti tradizionali, sia i circa 50 .000 agenti e consulenti attivi nel
campo finanziario, costituendo almeno il 20% del panorama professionale sotto l'ambito
dell'articolo 1742 e seguenti del Codice Civile. Inoltre, coinvolge altri 50.000 agenti operanti
nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e dei servizi immateriali. L'obiettivo principale
è offrire a tutti questi operatori maggiori tutele in materia di salute e previdenza, nonché
strumenti professionali specifici, tra cui una formazione più mirata
IL GIORNO 28 DICEMBRE 2023, IN ROMA PRESSO LA SEDE DI CIU UNIONQUADRI, IN PIAZZA DELLE MUSE 8,
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OGGETTO DELL’ACCORDO
DISCIPLINA GENERALE E AMBITI DI APPLICAZIONE
Il presente accordo economico collettivo sulla base e in ossequio a tutti i regolamenti
(contenute nel Titolo VI bis del Testo Unico Bancario, nelle disposizioni di attuazione degli
artt. 128 quater 128 e quinquies del D. Lgs. n. 385/1 993) e le direttive regolatrici del
settore Finanziario, del credito, della consulenza finanziaria, dell’energia e della telefonia,
nonché a quelle della concorrenza del mercato, che in questa sede si intendono richiamate
quale presupposto contrattuale e normativo di validità e coerenza; intende formalizzare un
riferimento normativo contrattuale di catalizzazione per il complesso mondo
dell’intermediazione, oltre che un testo normativo unitario per realizzare maggiori benefici
ai protagonisti dell’intermediazione e della consulenza nei settori:
- AGENTI E RAPPRESENTANTI per la promozione di contratti di vendita dei prodotti
dell’imprese commerciali e industriali.
- AGENTI CONSULENTI DEI SERVIZI IMMATERIALI per l’industria dei servizi dell’energia e della
telefonia;
- CONSULENZA FINANZIARIA: settore nevralgico per il corretto e informato investimento
del risparmio degli italiani.
- AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA per l’industria del credito alle famiglie, nella
trasparenza e nell’azione etica dei professionisti incaricati dagli intermediari autorizzati;
Il presente accordo articolato in tre parti dedicate, intende disciplinare e istituire un
complesso contrattuale che realizzi globalmente un trattamento normativo ed economico
migliorativo delle norme civilistiche per le figure professionali coinvolte e incaricate dalle
mandanti, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti specifici applicabili al settore
e dell’agenzia ex artt. 1742 e succ . del c.c., nonché condizioni e regole contrattate che
edifichino strumenti di formazione professionale nei diversi settori.
In particolare, intende dotare, il campo dell’intermediazione e della consulenza finanziaria
del primo “Accordo Economico Collettivo Nazionale”, per la disciplina del rapporto di
agenzia in attività finanziarie e della consulenza finanziaria e che avrà, ne lla sua
applicazione, ricadute rilevanti su un universo considerevole di utenti, interessando il
mercato del credito al consumo, quello dell’intermediazione in cambi e della stessa
categoria della consulenza specialistica in campo finanziario.
L’Accordo nella sua articolazione specifica introduce regole di comportamento contrattuale
nel campo degli agenti operanti nel settore dei servizi immateriali dell’energia e della
telefonia, ormai caratterizzati da specifiche regolamentazioni e subordinati a normativa di
legge di settore e continuamente aggiornate dalle linee guida degli enti di vigilanza e di
regolamentazione del mercato.
Il presente Accordo Collettivo Multisettoriale intende proporre regole, che aiutano a favorire
la certezza e la trasparenza nel mercato dell’intermediazione e della consulenza finanziaria,
e di tutta l’area dell’intermediazione dei servizi immateriali, aree, nelle quale la chiarezza,
la trasparenza e la professionalità, di tutti i protagonisti del rapporto risultano vitali sia per
la clientela coinvolta, sia per le banche per le finanziarie e per le imprese; oltre che a
contribuire a sviluppare corrette relazioni contrattuali fra agenti, intermediari e consulenti
con le proprie mandanti, e quindi a ridurre il contenzioso in alcuni settori fino ad oggi privi
di una disciplina del rapporto di lavoro proprie, ma affrontate da analogie del tutto
inappropriate alle tipologia delle dinamiche di diretta pertinenza.
Il presente Accordo Collettivo Multisettoriale intende istituire un Accordo Economico
Collettivo Nazionale di nuova generazione, dotato di regole puntuali e che disciplini le
specifiche aree, e contribuisca a ridurre l’area dell’incertezza e dell’illegalità e a migliorare
anche la tutela del consumatore e di tutte le parti coinvolte.
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La struttura del presente accordo è composta di 5 parti dedicate al comparto specifico, in
cui sono sviluppate sia le premesse di carattere generale oltre che la traccia/modello
contrattuale individuato quale “sentiero” più idoneo o congruente alle finalità Istitutive del
presente Accordo Economico Collettivo Nazionale.
L’eventuale nullità o annullabilità di una qualunque delle clausole del presente Accordo
Economico Collettivo Nazionale, non comporterà la nullità o annullabilità dell’intero
Accordo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla
contrattazione individuale.
DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO.
il presente accordo decorre dal 28 DICEMBRE 2023 – 27 DICEMBRE 2026.
Esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato dalle parti
contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo di raccomandata A.R.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte 5 mesi
prima della scadenza.
Il presente Accordo conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo o del suo
rinnovo.
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PARTE I
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA PER I PRODOTTI DEL:
COMMERCIO - SERVIZI - TERZIARIO – TURISMO – INDUSTRIA E ARTIGIANATO
E DEI SERVIZI IMMATERIALI (TELEFONICI ED ENERGETICI)
Le parti intendono stipulare il presente Accordo Economico Collettivo per regolare il
rapporto tra agenti e rappresentanti commerciali, in conformità con quanto previsto dalla
direttiva CEE 86/653 e dal Codice civile, così come modificato dal decreto legislativo n.
303/91 e successive integrazioni. Inoltre, le parti coinvolte riconoscono che con questo
accordo mirano a creare una disciplina contrattuale che tenga conto delle specificità del
rapporto di agenzia e delle caratteristiche delle piccole e medie imprese operanti nei settori
industriali, commerciali e dei servizi.
Le parti firmatarie condividono l'interesse comune nello sviluppo di rapporti sindacali e
contrattuali adeguati, considerando il ruolo fondamentale svolto dagli agenti e
rappresentanti di commercio nell'attuale sistema economico del Paese. Sono consapevoli
della necessità di ridefinire il modello contrattuale, specialmente alla luce della persistente
crisi economica.
In particolare, riconoscono l'importanza e la necessità di proteggere il ruolo centrale degli
agenti e rappresentanti di commercio come intermediari fondamentali tra le aziende
mandanti e la clientela in questi settori.
Le parti concordano sull'importanza di mantenere la loro piena autonomia contrattuale e
sulla necessità di svolgere incontri periodici a livello nazionale per monitorare lo stato del
settore, le prospettive future e le condizioni di mercato, considerando l e possibili
implicazioni sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti. Su richiesta
di una delle parti, tali incontri possono essere condotti anche per settori merceologici
specifici.
ART.1
TERMINOLOGIA
L'attuale Accordo Economico Collettivo Nazionale, che disciplina il rapporto tra Agenti e
Rappresentanti di Commercio, operanti nei settori del commercio, artigianato, piccola e
media industria, servizi, terziario e turismo, regola le relazioni tra Agenti e Rappresentanti
rappresentati da CIU UNIONQUADRI e ASSOPAM e le società (o ditte) mandanti
rappresentate da GILDA AZIENDE
In base agli articoli 1742 e 1752 del Codice civile, senza tener conto della denominazione
specifica utilizzata dalle parti:
- Un Agente di Commercio è una persona incaricata in modo stabile da una o più
aziende (Preponente) per promuovere la conclusione di contratti in una
determinata area.
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- Un Rappresentante di Commercio è una persona incaricata in modo stabile da una
o più aziende (preponenti) per concludere contratti in nome e per conto delle stesse
in una determinata area.
L'Agente o il Rappresentante svolge la sua attività in maniera autonoma e indipendente,
nel rispetto delle istruzioni fornite dal Preponente conformemente al primo comma
dell'articolo 1746 del Codice civile, senza vincoli di orario di lavoro o itinerari prestabiliti.
Le istruzioni menzionate nell'articolo 1746 del Codice civile devono essere in sintonia con
la libertà operativa dell'Agente o del Rappresentante, il quale è tenuto a fornire
informazioni complete, senza obblighi di periodicità, alla società mandante sulla situazione
di mercato in cui opera.
Questo Accordo è applicabile anche alle società che svolgono attività di agenzia, così come
a coloro che, nella veste di Agenti o Rappresentanti, sono incaricati di vendere
esclusivamente a consumatori privati.
ART.2
ESCLUSIVA E VARIAZIONI DI ZONA E CLIENTELA
Il Preponente non può assegnare simultaneamente nella stessa area geografica e per lo
stesso settore merceologico più incarichi ad Agenti o Rappresentanti, né l'Agente o il
Rappresentante può accettare incarichi per gestire affari per conto di diverse aziende che
siano in competizione tra loro.
Tuttavia, è consentita la possibilità di stabilire accordi diversi tra le parti, che esplicitano
una deroga a condizione che siano documentati per iscritto.
Per gli Agenti e/o Rappresentanti che rappresentano un'unica azienda (monomandatari),
il divieto si applica anche all'accettazione di incarichi per aziende non in concorrenza tra
loro.
Le parti concordano che, tenendo conto delle attuali condizioni economiche e con l'obiettivo
di favorire una maggiore flessibilità nel rapporto di agenzia al fine di mantenerlo, il
Preponente può apportare modifiche unilaterali al contenuto economico del contratto (Jus
Variandi), rispettando i seguenti criteri:
- Variazioni ORDINARIE: ovvero variazioni riguardanti la zona, i prodotti, le
provvigioni, o la clientela che comportino una diminuzione del contenuto economico
del contratto fino al 10%, rispetto all'anno solare precedente, possono essere
apportate previa notifica scritta all'Agente e/o Rappresentante, con almeno 2 mes i
di anticipo prima che entrino in vigore.
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- Variazioni STAORDINARIE : Se le variazioni superano il 10% o se, sommate ad
altre già apportate nei 24 mesi precedenti, comportano comunque una riduzione
superiore al 10% del contenuto economico del contratto rispetto all'anno
precedente, il Preponente dovrà fornire un preavviso scritto di durata almeno pari a
quello previsto per la risoluzione del rapporto. Se l'Agente o il Rappresentante, entro
30 giorni, non accetta le variazioni STRAORDINARIE proposte, la comunicazione del
Preponente costituirà una notif ica preventiva per la conclusione del rapporto di
agenzia o di rappresentanza, su iniziativa della società mandante.
ART. 3
FORMA DEL CONTRATTO
Al momento dell'assegnazione dell'incarico, è obbligatorio fornire all'Agente o al
Rappresentante un documento scritto che riporti, in un unico testo, i seguenti dettagli,
oltre al nome delle parti coinvolte:
- La zona e/o la clientela assegnata.
- I prodotti oggetto dell'attività di promozione.
- L'ammontare delle provvigioni e, se del caso, i compensi per attività accessorie.
- La durata del contratto, in caso in cui questa non sia a tempo indeterminato.
L'Agente o il Rappresentante ha il diritto di richiedere al Preponente, entro un periodo non
superiore a 30 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta alla società mandante,
un documento che riporti integralmente il contenuto del contratto e quals iasi eventuale
clausola aggiuntiva.
ART. 4
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Le disposizioni contenute in questo Accordo, comprese quelle relative alla gestione
dell'indennità di fine rapporto, si applicano anche nei contratti a tempo determinato, a
condizione che siano compatibili.
Tuttavia, le disposizioni relative al preavviso di cui all'articolo 10 di questo Accordo
rimangono escluse.
Nei contratti a tempo determinato con una durata superiore a 6 mesi, la società mandante
dovrà informare l'Agente o il Rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine, della possibilità di rinnovare o prorogare l'incarico.
Il contratto a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti oltre la data di
scadenza iniziale, o vvero sia riconfermato o prorogato per due periodi consecutivi , si
trasformerà automaticamente in un contratto a tempo indeterminato dal primo giorno
successivo alla data di scadenza iniziale.
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ART. 5
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CONTRATTUALE DIRITTI
E DOVERI DELLE PARTI
L'Agente o il Rappresentante è tenuto a operare in modo corretto - leale e in buona fede e
ad adempiere agli obblighi correlati all'incarico, conformemente alle istruzioni fornite dalla
società mandante, all’interno dei principi di indipendenza di cui all’ art. 1746 del c.c..
L'Agente o il Rappresentante può riscuotere i crediti scaduti solo su indicazione della ditta
e non è autorizzato a concedere sconti o dilazioni, a meno che ci sia un accordo e incarico
scritto diverso. Qualora l'Agente o il Rappresenta nte si trovi nell'impossibilità di eseguire
l'incarico, è tenuto a comunicarlo per iscritto al Preponente entro 15 giorni dall'insorgere
dell'evento che rende impossibile l'adempimento. L'Agente o il Rappresentante non ha
diritto al rimborso delle spese di agenzia, a meno che un accordo scritto non preveda
diversamente, fatta eccezione per il rimborso in forma percentuale, quale non può essere
previsto. Il contratto può stabilire che l'Agente o il Rappresentante sia tenuto a rimborsare
totali o parzialmente il valore del campionario in caso di mancata o parziale restituzione o
di danneggiamento non derivante dall'uso normale. Tuttavia, in nessun caso l'addebito
potrà superare il 50% del prezzo di listino.
Il Preponente ha l’obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla
Fondazione ENASARCO, per gli adempimenti previdenziali e assistenziali di legge,
entro trenta giorni dall’inizio del rapporto di agenzia o di rappresentanza, i
contributi previdenziali e assistenziali saranno versati all’Ente di cui sopra con
periodicità trimestrale, entro il 20° giorno successivo al primo mese successivo al
trimestre di competenza. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà
all’agente o rapprese ntante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza o al
fondo assistenza dell’ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza
dell’anno precedente.
La preponente deve fornire all'Agente o al Rappresentante le informazioni necessarie per
esercitare in modo proficuo il proprio incarico. Inoltre, il Preponente dovrà informare
tempestivamente l'Agente o il Rappresentante per iscritto:
- Sull'introduzione di nuovi prodotti.
- Sulle nuove politiche di vendita e sviluppo aziendale.
- Qualora ritenga che il volume delle operazioni commerciali possa subire una
notevole variazione rispetto alle aspettative.
- Se ritenga di non poter soddisfare gli ordini.
- In caso di avvio di ristrutturazioni aziendali che potrebbero influenzare la
struttura proprietaria.
- Sui livelli produttivi e sugli standard qualitativi dell'azienda.
Il Preponente deve anche assicurare all'Agente o al Rappresentante monomandatario, con
frequenza almeno biennale, un'opportuna formazione e aggiornamento professionale in
relazione al settore merceologico specifico in cui opera.
Questa formazione può essere condotta direttamente dal Preponente presso i propri
stabilimenti o uffici, oppure in centri di formazione costituiti o accreditati presso l'ente
bilaterale di cui all'articolo 18 di questo accordo.
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ART. 6
PROVVIGIONI
L'Agente o il Rappresentante ha diritto a una provvigione, che può essere stabilita in forma
fissa o in forma percentuale, per tutte le transazioni che si concludono durante la validità
del contratto a seguito del suo coinvolgimento e/o operatività.
La provvigione è dovuta anche per le transazioni effettuate dal Preponente con terze parti
che l'Agente o il Rappresentante aveva precedentemente acquisito come clienti per affari
simili o appartenenti alla stessa zona o categoria di clienti assegnata all'Agente o al
Rappresentante.
L'Agente o il Rappresentante ha diritto a una provvigione per le transazioni concluse dopo
la data di scadenza del contratto, a condizione che la proposta sia stata presentata al
Preponente o all'Agente o al Rappresentante prima della cessazione del contra tto o che le
transazioni siano concluse entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto e che la
conclusione sia principalmente attribuibile all'attività dell'Agente o del Rappresentante
stesso.
In tali situazioni, la provvigione spetta esclusivamente all'Agente o al Rappresentante
precedente, a meno che circostanze specifiche rendano equa una suddivisione tra gli agenti
o rappresentanti coinvolti.
La provvigione matura in favore dell'Agente o del Rappresentante dal momento e nella
misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione se il Preponente
avesse adempiuto all'obbligo contrattuale.
Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine non confermate per iscritto dal
Preponente entro 60 giorni dalla data di ricezione delle proposte si considerano accettate
nella loro interezza. Entro lo stesso termine, il Preponente può comu nicare per iscritto
all'Agente o al Rappresentante il rifiuto totale o parziale dell'ordine o la necessità di una
proroga del termine. Tuttavia, se, anche dopo il termine di cui sopra, si verificano eventi
che mettono in dubbio la solvibilità del cliente ( ad esempio, protesti), il Preponente può
rifiutarsi di soddisfare l'ordine, e in tal caso, all'Agente non spetta alcuna provvigione, a
condizione che il rifiuto sia comunicato all'Agente prima della data prevista per l'esecuzione
del contratto.
In caso contrario, sarà comunque dovuta all'Agente una commissione ridotta pari al 50% di
quella originariamente concordata.
Nel caso di ordini di beni e servizi effettuati dai clienti tramite piattaforme di commercio
elettronico o call center, il Preponente si impegna comunque a fornire all'Agente o al
Rappresentante una documentazione contabile adeguata (estratto conto o copie delle
fatture) riconoscendo, in assenza di accordi contrari, una commissione ridotta dell'50%
rispetto all'aliquota originariamente pattuita.
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ART. 7
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI
Le provvigioni maturate devono essere liquidate all'Agente o al Rappresentante entro la
fine di ogni trimestre.
Entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre, la società invierà
all'Agente o al Rappresentante una nota delle provvigioni con l'indicazione degli elementi
essenziali utilizzati per il calcolo e l'importo corrispondente, adempiendo alle formalità
richieste dalle leggi fiscali vigenti.
In caso di contestazioni, la società dovrà versare le eventuali somme aggiuntive entro 30
giorni dalla risoluzione della controversia.
In caso di ordini con pagamento previsto a oltre 90 giorni, all'Agente sarà corrisposta una
commissione anticipata pari al 50% dell'importo previsto.
Se la società ritarda il pagamento delle somme dovute di oltre 30 giorni rispetto ai termini
stabiliti, sarà tenuta a versare interessi sugli importi dovuti per ogni giorno di ritardo,
calcolati secondo il tasso determinato in applicazione del D.Lgs. n. 192/2012.
Se il ritardo nel pagamento della provvigione persiste per più di 90 giorni dalla data del
sollecito scritto da parte dell'Agente o del Rappresentante, quest'ultimo avrà il diritto di
richiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Prep onente, a meno
che quest'ultimo non abbia crediti liquidi ed esigibili da parte dell'Agente o del
Rappresentante.
La società, che non trasmette le fatture ai clienti attraverso l'Agente o il Rappresentante
dovrà fornire a fine mese questi ultimi copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
La società che non invia regolarmente la documentazione sopra menzionata, dovrà, su
richiesta specifica e dettagliata dell'Agente, fornire tutte le informazioni necessarie,
compreso l'estratto dei libri contabili, per verificare l'accuratezza del calcolo delle
provvigioni dovute entro 30 giorni dalla richiesta dell'Agente o del Rappresentante.
Se, senza giustificato motivo, il Preponente non fornisce la documentazione richiesta entro
i successivi 90 giorni, l'Agente o il Rappresentante può risolvere il contratto per grave
inadempimento.
I criteri per il calcolo delle provvigioni saranno stabiliti dagli accordi tra le parti; tuttavia,
non sarà possibile dedurre dalla base di calcolo delle provvigioni gli sconti per pagamenti
anticipati o altre spese di qualsiasi natura che non siano state addebitate al cliente in
fattura.
Le provvigioni per gli affari conclusi con clienti della zona dell'Agente in occasione di fiere
o mostre possono essere ridotte fino al massimo del 50%. In tal caso, la riduzione deve
essere comunicata per iscritto all'Agente prima dell'inizio dell'evento a cui si riferisce.
Se un affare viene eseguito con consegne frazionate, le provvigioni verranno corrisposte
proporzionalmente alla scadenza dei termini di consegna.
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L'Agente o il Rappresentante ha diritto a ricevere la commissione anche per gli affari che
non sono stati regolarmente eseguiti a causa di circostanze imputabili al Preponente.
Nel caso in cui il Preponente e il cliente decidano di non eseguire affari in tutto o in parte,
l'Agente o il Rappresentante ha diritto alla commissione piena per la parte eseguita e al
50% per la parte non eseguita.
L'Agente o il Rappresentante è tenuto a restituire le provvigioni corrisposte dal Preponente
solo nei casi in cui sia certo che l'affare non verrà eseguito per motivi non imputabili al
Preponente. Qualsiasi accordo che sia più sfavorevole per l'Agente o il Rappresentante è
considerato nullo ai sensi dell'articolo 1745, ultimo comma, del Codice civile.
Inoltre, qualsiasi accordo che attribuisca all'Agente o al Rappresentante una
responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del cliente è considerato nullo ai
sensi della direttiva europea menzionata in precedenza e dell'articolo 1748, penultimo
comma, del Codice civile.
Le parti possono concordare una commissione diversa per affari specifici o gruppi di clienti,
ma questa dev'essere stabilita per iscritto.
ART. 8
RIMBORSO
SPESE
L'Agente non ha diritto a un compenso per la partecipazione a conferenze, riunioni, mostre,
fiere o eventi commerciali in generale, anche se si svolgono al di fuori della sua zona di
competenza. In deroga a quanto sopra, se la partecipazione a conferenze, riunioni, mostre,
fiere o eventi commerciali in generale è richiesta dalla Preponente, tutte le spese ad esse
associate devono essere integralmente rimborsate dall'azienda mandante all'Agente previa
presentazione di documentazione contabile adeguata.
ART. 9
PRESTAZIONI E COMPENSI ACCESSORI
Se l'Agente o il Rappresentante svolge in modo continuativo attività di incasso, fatta
eccezione per l’attività di recupero degli insoluti, per conto del Preponente,
indipendentemente dalla sua responsabilità in caso di errori contabili, verrà prevista una
provvigione aggiuntiva e separata, pari all'1% delle somme incassate, fatta eccezione per
l'attività relativa al recupero degli insoluti. Se l'Agente o il Rappresentante svolge altre
attività complementari o accessorie (ad esempio, coordinamento e/o formazione di Agenti,
attività di merchandising, ecc.) specificamente indicate in un accordo scritto, tali attività
daranno diritto a una remunerazione separata.
Questa remunerazione sarà determinata espressamente nel contratto individuale o in una
comunicazione successiva sottoscritta da entrambe le parti. Si precisa che la provvigione
rimarrà dedicata esclusivamente all'attività promozionale svolta dall'Agente o dal
Rappresentante.
In caso l'Agente o il Rappresentante svolga attività complementari di fatto a favore del
Preponente, anche se non risultano da un accordo scritto, avrà comunque diritto alla
stessa remunerazione. In questo caso, sarà responsabilità dell'Agente fornire prov e
dell'attività complementare svolta.
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ART. 10
PREAVVISO
Nel contratto a tempo indeterminato, in caso di risoluzione ad iniziativa del Preponente, il
Preponente dovrà notificare l'intenzione di risolvere il contratto all'Agente con un preavviso
che non può essere inferiore a:
- 3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 4 mesi dal 4° anno iniziato;
- 5 mesi dal 5° anno iniziato;
- 6 mesi dal 6° anno iniziato.
Se la risoluzione è iniziativa del Preponente nei confronti di Agenti monomandatari, i
termini di preavviso saranno:
- 5 mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo iniziati;
- 8 mesi dal nono anno iniziato in poi.
Qualora l'iniziativa di risoluzione sia dell'Agente, l'Agente dovrà notificare l'intenzione di
risolvere il contratto al Preponente con un preavviso che non può essere inferiore a 3 mesi
per gli Agenti plurimandatari e a 5 mesi per gli Agenti monomandatari.
Per calcolare la durata del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del
contratto dalla data della stipula fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso.
La scadenza del termine di preavviso può coincidere con qualsiasi giorno del calendario, e
la disdetta deve avvenire esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
attestato controfirmato dall'altra parte, dal quale risulti la data di ricezi one, o posta
elettronica certificata. Se una delle parti desidera porre fine con effetto immediato al
rapporto, dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma
equivalente a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate e contr attualmente maturate
nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso
dovuti o una somma proporzionale in caso di esonero dal preavviso.
Se il rapporto è iniziato nel corso dell'anno solare precedente, saranno calcolati i mesi
successivi dell'anno in corso per raggiungere dodici mesi.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il calcolo si baserà sulla
media mensile delle provvigioni liquidate e contrattualmente maturate durante il rapporto.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può comunicare, nei successivi 30
giorni, di rinunciare in tutto o in parte al preavviso senza obbligo di corrispondere
l'indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso, il rapporto continuerà regolarmente con tutti gli obblighi
connessi al mandato. Se nel contratto è previsto un periodo di prova, durante tale periodo
ciascuna parte può recedere dal contratto senza obbligo di fornire comuni cazione di
preavviso, né di corrispondere l'indennità.
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L'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata su tutte le somme corrisposte in
dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
L'indennità dovrà essere corrisposta dalla parte recedente entro e non oltre 90 giorni dalla
effettiva cessazione del rapporto.
In caso di mancato pagamento entro tale termine, il Preponente dovrà riconoscere, senza
bisogno di preventiva messa in mora, un interesse pari a quello legale in vigore dalla data
di cessazione del rapporto fino a quella dell'effettivo soddisfacimento.
ART. 11
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
All'atto della risoluzione del contratto, ricorrendone i presupposti, il Preponente
corrisponderà all'Agente o Rappresentante un'indennità composta dai punti a), b) e c),
calcolata secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo successivo 12.
La disciplina delle indennità di fine rapporto si applica a tutti gli Agenti sia che operano in
forma individuale sia che operino sotto forma di società di persone.
c) Indennità di Risoluzione del rapporto (FIRR): tale indennità è dovuta
indipendentemente dalle cause che hanno portato allo scioglimento del rapporto,
salvo il caso in cui l'Agente si sia indebitamente appropriato di somme del
Preponente.
Tale indennità sarà determinata in base all'ammontare delle provvigioni
annualmente liquidate all'Agente o al Rappresentante nel corso del contratto, nei
seguenti limiti:
- dal 1° gennaio 2024:
Monomandatari Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00
€/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e
18.600,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni
tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01
€/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre
9.300,01 €/anno
Le somme come sopra determinate, saranno annualmente accantonate presso la
Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari in vigore.
Queste misure e modalità si intendono applicabili anche ai periodi pregressi a questo
accordo o presso un'altra Cassa o fondo individuato dalla Commissione Nazionale di
Garanzia di cui al successivo articolo 16.
Qualora l'accantonamento non venga effettuato, poiché non vi è alcun obbligo previsto
dalla normativa europea e italiana, gli importi saranno corrisposti direttamente dalla
Preponente all’Agente entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione effettiva del ra pporto.
15
Inoltre, verrà riconosciuto un interesse annuo pari al 2% sulle somme dovute.
c) L'indennità suppletiva di clientela (ISC) è dovuta nei seguenti casi:
a. Nel caso in cui il Preponente receda per cause non attribuibili all'Agente.
b. Se l'Agente recede per grave inadempimento da parte della mandante.
c. Quando l'Agente raggiunga l'età pensionabile (anzianità o vecchiaia INPS -
vecchiaia Enasarco).
d. Se l'Agente sia colpito da un'infermità tale da non consentire la prosecuzione
del rapporto e/o lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno
dal suo manifestarsi.
Nel caso in cui l'Agente e la mandante decidano di comune accordo di risolvere il rapporto.
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L'indennità suppletiva di clientela è calcolata come segue:
▪ 3% sulle provvigioni ricevute e/o contrattualmente maturate nei
primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia.
▪ 3,50% sulle provvigioni liquidate e comunque contrattualmente
maturate dal 4° al 6° anno compiuto.
▪ 4% sulle provvigioni liquidate e comunque contrattualmente
maturate negli anni successivi.
L'indennità suppletiva di clientela (ISC) non è dovuta se il Preponente recede dal
contratto a causa di un inadempimento imputabile all'Agente, la cui gravità non
consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Le Parti concordano che questi inadempimenti devono riguardare esclusivamente
comportamenti scorretti, ad esempio, il trattenere somme incassate senza
autorizzazione, svolgere attività in concorrenza, ledere l'immagine del Preponente
con comportamenti commerciali impropri, o cessare di fatto l'attività.
Non costituiscono motivo di indennità suppletiva di clientela eventuali
inadempimenti di obbligazioni di carattere diverso (come il mancato raggiungimento
dei budget) o di obbligazioni strumentali (come il mancato invio di relazioni).
d) L’Indennità meritocratica Aggiuntiva (IMA) è dovuta nei casi in cui il rapporto si
sciolga con le modalità di cui alle lettere da a) a e) del precedente punto b) e solo
qualora all’atto della cessazione del contratto, l’Agente o Rappresentante abbia
almeno assicurato al Preponente la conservazione del fatturato aziendale in essere
al momento dell’instaurazione del rapporto.
A tal fine il Preponente dovrà comunicare all’agente all’atto della stipula del
contratto i dati relativi al fatturato aziendale con riferimento all’anno solare
precedente l’instaurazione del rapporto.
L’indennità meritocratica sarà comunque dovuta, in presenza delle condizioni sopra
indicate, in misura non superiore alla differenza tra la somma delle indennità di cui
alle precedenti lettere e B) e il valore massimo previsto dal 3° comma dell’articolo 1751 del
Codice Civile.
I criteri di determinazione dell’ammontare dell’indennità meritocratica sono stabiliti
nel successivo art. 12.
Le indennità di cui sopra non sono dovute quando, ai sensi di un accordo con il
Preponente, l’Agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di
agenzia.
Qualora il Preponente non corrisponda l’indennità per fatti imputabili all’Agente come
sopra individuati deve darne motivazione con comunicazione scritta nella lettera di
risoluzione del rapporto.
Ai fini delle indennità di cui al presente articolo, si considera a tempo indeterminato il
contratto a tempo determinato che si sia rinnovato o sia stato prorogato.
In caso di decesso dell’Agente o Rappresentante l’indennità prevista dal presente
articolo verrà corrisposta agli eredi.
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La richiesta dell’Agente e del Rappresentante di corresponsione delle indennità di cui
alle lettere e C) del presente articolo deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un
anno dallo scioglimento del rapporto.
Le indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui alle, lettere A), B) e C) del citato
articolo saranno computate sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per
le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’Agente o del Rappresentante, anche se
le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del
rapporto (il calcolo si dovrà estendere alle somme relative ad ordini già accettati ed in corso
di esecuzione, per cui spetta la provvigione all’Agente in base a quanto disposto dal
precedente articolo, ma per cui non è ancora sorto il diritto).
ART. 12
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’
MERITOCRATICA AGGIUNTIVA (IMA)
Per determinare l’importo dell’indennità di cui al punto C) (IMA) del precedente articolo 11,
si dovrà prendere in considerazione il volume del fatturato, inteso come volume delle
vendite effettuato dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente.
Per determinare il mantenimento o la percentuale di incremento del fatturato (Parametro
di incremento = PI) si compareranno i valori delle vendite (inteso come volume) effettuate
dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’in izio del rapporto
(valore iniziale = VI), con i valori delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o
per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale = VF), secondo la
seguente formula:
[VF(valore finale) - VI (valore iniziale)] x 100 = PI(Parametro di incremento)
I valori di riferimento (cioè VI e VF) sono determinati in base ai parametri di cui alla seguente
TABELLA 1:
Durata del rapporto valore iniziale (VI) valore finale (VF)
per il primo anno di durata
del rapporto
media del fatturato dei primi
3 mesi
media del fatturato degli
ultimi 3 mesi
dall’inizio del secondo anno
al termine del terzo anno di durata
del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi 3 trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi 3
trimestri
dall’inizio del quarto anno al
termine del sesto anno di durata
del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi 5 trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi 5
trimestri
dall’inizio del settimo anno al
termine del decimo anno di durata
del rapporto i
media annua del volume del
fatturato dei primi 8 trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi 8
trimestri
dall’inizio dell’undicesimo al
termine del tredicesimo anno
di durata del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi 12
trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi 12
trimestri
dal quattordicesimo anno di
durata del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi 16
trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi 16
trimestri
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Tutti i dati relativi ai valori (iniziali e finali) del fatturato previsti nella "tabella 1" saranno
soggetti ad omogeneizzazione mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione ISTAT
relativi al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
L'omogeneizzazione dovrà anche tenere conto delle variazioni in aumento o in diminuzione
che si verificano durante il rapporto, come quelle relative al territorio, alla clientela, ai
prodotti e alle provvigioni.
Il processo di correzione ha lo scopo di neutralizzare gli effetti di tali variazioni intervenute
durante il rapporto.
Per calcolare concretamente questa correzione, il valore iniziale (VI) sarà ricalcolato sulla
base delle modifiche avvenute durante il rapporto. Una volta stabilito se c'è stato un
mantenimento o un incremento del fatturato aziendale (in misura ponderata e
omogenizzata), il valore così individuato sarà associato a una percentuale di indennità,
come determinato nel rispetto del valore massimo stabilito dall'articolo 1751 e descritto
nella "tabella 2".
Questa percentuale dovrà poi essere convertita in un valore concreto, e da questo valore
dovranno essere sottratte le somme dovute a titolo di FIRR e Indennità suppletiva di
clientela (ISC).
La somma residua rappresenterà l'importo dell'indennità meritocratica aggiuntiva
concretamente spettante.
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TABELLA 2
DURATA DEL RAPPORTO Percentuale di incremento
del fatturato
Percentuale di indennità
rispetto al valore massimo
determinato in applicazione
dell’art. 1751 c.c
Fino a 24 mesi Fino a 10% 15%
Da 10,1% a 40% 25%
Da 40,1% a 60% 35%
Da 60,1% a 80% 45%
Da 80,1% a 100% 65%
Da 100,1% a 120% 90%
Oltre il 120,1% 100%
Da 24 a 48 mesi Fino a 10% 25%
Da 10,1% a 40 % 35%
Da 40,1% a 60% 45%
Da 60,1% a 80% 55%
Da 80,1% a 100% 70%
Da 100,1% a 120% 85%
Oltre 120,1% 100%
Da 48 a 72 mesi Fino a 40% 40%
Da 40,1% a 60% 50%
Da 60,1% a 80% 60%
Da 80,1% a 100% 75%
Da 100,1% a 120% 90%
Oltre 120,1% 100%
Da 72 in avanti Fino a 40% 45%
Da 40,1% a 60% 55%
Da 60,1% a 80% 65%
Da 80,1% a 100% 85%
Oltre 100,1% 100%
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ART 13
PATTO DI NON CONCORRENZA
Le Parti possono stipulare per iscritto un patto di non concorrenza post-contrattuale, in
base al quale l'Agente si impegna a non svolgere la sua attività a favore di aziende
concorrenti con il Preponente dopo la cessazione del contratto.
Il patto di non concorrenza può essere concordato solo all'inizio del rapporto di agenzia e
non può essere soggetto a modifiche unilaterali.
Le disposizioni del patto devono riguardare la stessa zona geografica, la stessa clientela e
lo stesso genere di beni o servizi oggetto del contratto di agenzia.
La sua durata non può superare un anno per l'Agente monomandatario e due anni per
l'Agente plurimandatario.
Questi termini saranno ridotti della metà se la cessazione del rapporto avviene su iniziativa
del Preponente.
Il patto di non concorrenza non è valido se il rapporto si scioglie durante il periodo di prova,
se il contratto di agenzia è in essere da meno di un anno, o se il rapporto si risolve su
iniziativa del Preponente.
Come compenso per la restrizione alla concorrenza, il Preponente corrisponderà all'Agente
o al Rappresentante un'indennità calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 10
per l'indennità sostitutiva del preavviso, considerando il numero di mesi coperti dal patto.
Tuttavia, verrà applicata una riduzione del 25% se l'Agente è monomandatario e del 35%
se l'Agente è plurimandatario.
Nel caso in cui il contratto di agenzia costituisca oltre il 75% del reddito dell'Agente
plurimandatario, questo sarà considerato monomandatario ai fini del calcolo
dell'indennità.
Se il Preponente risolve il contratto a causa di un grave inadempimento da parte
dell'Agente o del Rappresentante, l'indennità non sarà dovuta.
Se, al contrario, è l'Agente o il Rappresentante a risolvere il contratto a causa di gravi
inadempienze da parte del Preponente, potrà liberarsi dalla limitazione della concorrenza
dichiarandolo al momento della disdetta o entro i trenta giorni successivi.
L'indennità dovrà essere pagata in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla cessazione
dell'attività, e il mancato pagamento entro questo termine darà diritto all'Agente o al
Rappresentante di considerarsi libero dalla limitazione della concorrenza previa
comunicazione scritta entro 30 giorni dal termine. In tal caso, il Preponente dovrà
comunque corrispondere
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l'indennità per il periodo non lavorato in attesa del pagamento, con il diritto dell'Agente al
risarcimento di eventuali danni subiti a causa del ritardo.
ART. 14
IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
A) Malattia ed Infortunio: In caso di malattia o infortunio dell'Agente o del
Rappresentante, che impediscano l'esecuzione del mandato, il contratto di agenzia
o rappresentanza sarà sospeso su richiesta dell'interessato.
Tale sospensione avrà effetto per un massimo di otto mesi dalla data di inizio della
malattia o dell'infortunio.
Durante questo periodo, il Preponente si asterrà dal procedere con la risoluzione del
rapporto.
B) Servizio volontario a favore dello Stato (VFP1 o Servizio Civile Nazionale Volontario):
Se l'Agente intende prestare servizio volontario a favore dello Stato, può richiedere
la sospensione del rapporto per il periodo del servizio, ma per non più di 12 mesi.
Se la mandante non accetta la richiesta, dovrà corrispondere l'indennità di fine
rapporto come previsto nell'articolo 11 solo se l'Agente o il Rappresentante è
effettivamente ammesso a svolgere tale servizio.
L'Agente è tenuto a fornire la prova del diritto al pagamento dell'indennità.
C) Tutele a favore della famiglia: In caso di gravidanza dell'Agente o del
Rappresentante, il contratto sarà sospeso su richiesta dell'Agente o del
Rappresentante per un periodo massimo di 12 mesi, che include la data del parto.
Questa sospensione impedisce al Preponente di procedere con la risoluzione del
rapporto durante questo periodo.
La stessa disposizione si applica in caso di adozione o affidamento di un minore, a
condizione che il periodo di 12 mesi includa la data di affidamento del minore alla
famiglia dell'Agente o del Rappresentante.
In caso di interruzione della gravidanza conformemente alla legge n. 194 del 22
maggio 1978, il contratto sarà sospeso per un massimo di 3 mesi su richiesta
dell'Agente o del Rappresentante.
In tutti i casi di sospensione sopra descritti, il Preponente ha il diritto di promuovere e
concludere affari nella zona di competenza dell'Agente o del Rappresentante durante il
periodo di sospensione o di assegnare tale attività ad altri.
Il titolare del mandato che si trova in una delle condizioni di cui ai punti A, B o C del
presente articolo deve consentire che la ditta o chiunque abbia ricevuto l'incarico di
sostituirlo provvisoriamente utilizzi l'organizzazione dell'agenzia senza che n e derivino
oneri o spese per il titolare del mandato. Inoltre, non ha diritto a compensi derivanti da
affari conclusi durante il periodo di sospensione, a meno che non siano previste pattuizioni
individuali più favorevoli.
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Si sottolinea che l'Agente o il Rappresentante non avrà diritto a provvigioni per gli affari
generati durante questi periodi di sospensione, salvo che per gli ordini pervenuti in tali
periodi grazie all'attività svolta dall'Agente o dal Rappresentante precedentemente.
ART. 15
NORMA DI SALVAGUARDIA
Il presente Accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più
favorevoli per l’Agente o per il Rappresentante.
ART. 16
PROCEDURA DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l’impresa mandante
verserà in apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta dell’importo ivi
determinato alle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il present e Accordo. La
delega avrà valore fino a disdetta avanzata dall’agente o rappresentante mediante
raccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e alla impresa
mandante.
Viene istituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da
cinque membri, di cui due nominati dall'Organizzazione datoriale, due nominati dalle
Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente Accordo, e un quinto membro
designato di comune accordo, che svolgerà la procedura di garanzia e conciliazione.
La Commissione provvederà a designare il proprio Presidente.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) Esaminare ed interpretare autenticamente la normativa del presente Accordo
in caso di dubbi o incertezze, su segnalazione di una delle Parti contraenti. In caso di
necessità, la Commissione può delegare tale attività all'Ente Bilaterale di cui all'articolo
successivo, qualora venga stipulata un'apposita convenzione a tal fine.
b) Esaminare e risolvere qualsiasi problema che potrebbe sorgere in relazione
alle esigenze delle Parti contraenti, nonché nell'ambito delle procedure di conciliazione
sindacale regolate dall'articolo successivo.
c) Definire tutte le questioni rinviate alla Commissione dagli articoli del
presente Accordo Economico Collettivo Nazionale.
d) Sviluppare un progetto per la formazione e l'aggiornamento professionale
degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio, identificando modalità, tempi e fonti di
finanziamento. Tali risorse possono provenire dalle Parti stipulanti il presente accordo,
nonché da enti istituzionali a livello nazionale e/o comunitario che si occupano di
formazione professionale. L'attuazione pr atica del progetto sarà demandata all'Ente
Bilaterale di cui all'articolo successivo.
e) Individuare un modello di assistenza sanitaria e integrazione diretta per gli
Agenti e i Rappresentanti di Commercio. Questo modello potrebbe includere prestazioni
offerte in regime di convenzione dall'Ente bilaterale di cui all'articolo successivo.
f) Individuare un modello di previdenza integrativa, che, in quanto tale, deve
essere volontario e portatile.
23
Questo modello potrebbe essere implementato attraverso i servizi offerti in regime di
convenzione dall'Ente bilaterale di cui all'articolo successivo o attraverso altro Ente
Bilaterale già costituito dalle parti sottoscrittrice del presente accordo.
Le Parti concordano che le procedure di cui al presente articolo avranno inizio non prima
di tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, fatti salvi gli accordi già in vigore in
materia.
ART. 17
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE SINDACALE DELLE
CONTROVERSIE
Per la risoluzione di tutte le controversie individuali riguardanti rapporti di agenzia e
rappresentanza commerciale, è possibile ricorrere a un tentativo di conciliazione in sede
sindacale secondo le disposizioni di questo articolo.
La procedura si svolge presso la Commissione territoriale di conciliazione, la cui
competenza territoriale è presso la sede dell'associazione degli Agenti e dei Rappresentanti
di Commercio che ha sottoscritto il presente accordo, o, in mancanza, presso le rispettive
associazioni imprenditoriali.
La Commissione territoriale di conciliazione è composta come segue:
a. Per le case mandanti, da un rappresentante dell'Associazione alla quale aderisce
la casa mandante.
b. Per gli Agenti o i Rappresentanti di Commercio, da un rappresentante delle
Associazioni Sindacali degli agenti che ha firmato il presente Accordo Economico Collettivo
e a cui l'Agente o il Rappresentante è iscritto o ha conferito un mandato.
c. Un conciliatore con firma depositata presso la Direzione Territoriale competente
che accerta l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse per conciliare la
controversia in esame.
Il conciliatore informa le Parti sugli effetti della conciliazione in sede sindacale
conformemente alle leggi vigenti.
La Parte interessata, che sia un Agente o una ditta mandante, è tenuta a richiedere il
tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione a cui è iscritta o a cui ha conferito un
mandato.
La Commissione, dopo aver ricevuto la richiesta di conciliazione, è obbligata a comunicare
alla Parte contrapposta, entro 15 giorni dalla richiesta, oltre al motivo della controversia,
il luogo, la data e l'orario del tentativo di conciliazione, indicando i nominativi del
conciliatore di parte sindacale e del rappresentante della ditta preponente.
L'incontro tra le Parti deve avvenire entro e non oltre i successivi 15 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro un termine di 60 giorni dalla data
di ricevimento o presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o
dell'Organizzazione Sindacale a cui l'Agente o il Rappresentante di Com mercio conferisce
mandato.
24
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, debitamente compilati in quattro copie e
firmati dall'Agente e dalla ditta preponente interessata, saranno inviati in duplice copia
all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Nel caso in cui le Parti abbiano già risolto la controversia in via bonaria, possono
spontaneamente comparire davanti alla Commissione per formalizzare l'accordo raggiunto.
In tal caso, il procedimento non sarà soggetto alle formalità di convocazione stabilite in
precedenza.
Le decisioni prese dalla Commissione territoriale di conciliazione non costituiscono
un'interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che spetta alla
Procedura espletata dalla Commissione nazionale di garanzia e conciliazione come definito
nell'articolo precedente.
ART. 18
ENTE BILATERALE ASSISTENZA
CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE
Le Parti che hanno sottoscritto il presente accordo si impegnano a fornire ai propri associati,
in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 16, servizi di
assistenza e previdenza di natura complementare.
Questi servizi saranno erogati in regime di convenzione attraverso l'ente bilaterale
confederale che sarà costituito o individuato dal le parti sottoscrittrici di questo accordo
dichiarano di aderire.
L'Ente Bilaterale previa formale riconoscimento e accettazione di integrazione dei propri
componenti sottoscrittori del presente accordo, avrà l'opportunità di svolgere ulteriori
compiti, sempre in base ai criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo
16, tra cui:
- Interpretazione e certificazione dei contratti di agenzia e della relativa normativa;
- Attività di formazione e certificazione della qualità degli Agenti e Rappresentanti
di Commercio, anche attraverso accordi con Associazioni e Istituzioni
riconosciute a tale scopo.
ART. 19
RINVIO
Tutto ciò che non è espressamente previsto dalle norme contenute in questa parte
dell’Accordo Economico Collettivo Nazionale, per quanto riguarda il rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale, sarà regolato dalle leggi vigenti.
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ART. 20
Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il 28 DICEMBRE 2023 e scade il 27 DICEMBRE 2026. Si
applica a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
PARTE II
Disciplina del rapporto di Agenzia per gli
Agenti in Attività Finanziaria
Introduzione
Il contratto di agenzia ha una notevole diffusione non soltanto in ambito commerciale e
industriale, ma altresì nei settori bancari e finanziari, dove si è sviluppate le figure del
Consulente Finanziario e dell’Agente in Attività Finanziaria.
Quest’ultimo, l’Agente in attività Finanziaria, ha una specifica disciplina di settore
e di avviamento professionale e svolgono attivit à̀ di agenti in attività̀ finanziaria ai
sensi dell’art. 128 – quater, comma 1 del TUB, devono essere iscritti nell’elenco
(“Elenco”) previsto dall’art. 128 – quater, comma 2 del TUB tenuto dall’Organismo
per la gestione degli Elenchi degli agenti in attivit à̀ finanziaria e dei mediatori
creditizi (“OAM”) ai sensi dell’art. 128 – undecies del TUB e dell’art. 19 del D. Lgs.
13 agosto 2010, n. 141 (“Decreto 141/2010”) e deve possedere tutti i requisiti di
professionalità̀ e di onorabilit à̀ prescritti dalle disposizioni normative e
regolamentari in materia; inoltre l’Agente deve essere in possesso dei requisiti
prescritti dal Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018 (“Regolamento 40/2018”)
al fine dell’ottenimento e del mantenimento dell’iscrizione alla Sezione E del RUI quale
addetto all’attività̀ di intermediazione assicurativa al di fuori dei locali dell’intermediario
per il quale opera (“Sez. E”);
A tale figura agenziale si applicano altresì le norme generali in tema di contratto di agenzia
(artt. 1742 e ss. c.c.) così come la Direttiva Comunitaria 18 dicembre 1986, n. 653 sugli
agenti commerciali indipendenti.
Le preponenti sono intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico tenuto da Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico
Bancario (“ TUB”) e al n. D 000628844 della Sez. D del Registro Unico degli
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (“RUI”) tenuto dall’Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni (“IVASS”) già Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
e di Interesse Collettivo (“ Isvap”); e svolgono altresì le attivit à̀ finanziarie indicate
all’art. 106, comma 1, TUB (le “Attività̀ Finanziarie”) e, nello specifico, l’attività̀ di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico,
nonché́ di distribuzione di Prodotti Finanziari per conto di banche e/o altri
intermediari finanziari (gli “Enti Eroganti”) in esecuzione di appositi incarichi per
la promozione e collocamento fuori sede dei rispettivi prodotti e (ii) è autorizzato a
svolgere l’attività̀ di intermediazione assicurativa finalizzata alla distribuzione dei
Prodotti Assicurativi in genere, compresi quelli accessori/abbinati ai Prodotti Finanziari
(l’“Intermediazione Assicurativa”), in forza di appositi mandati o altri contratti stipulati
dalla Preponente con gli intermediari assicurativi.
Molti dei temi emersi nello sviluppo della disciplina del contratto di agenzia in attività
finanziaria e nella gestione dei relativi rapporti sono stati risolti dalla giurisprudenza, che
26
ha tuttavia mantenuto una notevole creatività, con l’introduzione di sempre nuovi
orientamenti, che hanno apportato novità significative anche nella gestione della fase finale
del rapporto, con specifico riferimento alle modalità di cessazione dello stesso e all’utilizzo
del recesso per giusta causa, della clausola risolutiva espressa e/o della cessazione per
circostanze attribuibili al preponente.
Significativi margini di incertezza si registrano infine nell’aspetto più rilevante del rapporto
dal punto di vista economico e più precisamente nella quantificazione dell’indennità di fine
rapporto, che ha visto una notevole produzione giurisprudenziale e un netto cambio di
prospettiva a seguito di importanti pronunce della Corte di Giustizia alle quali i Giudici
italiani si sono adeguati in maniera talvolta non del tutto rispondente ai principi espressi.
Il contratto di agenzia rappresenta inoltre uno degli strumenti contrattuali di maggior utilizzo, soprattutto
in Italia, per la creazione di reti distributive nei settori bancario, assicurativo e finanziario.
ART. 1
DEFINIZIONI
“Attività Diverse ”: le attivit à̀ connesse e strumentali a quelle di agenzia in attività
finanziaria richiamate dall’art. 128 – quater, comma 1 del TUB; tra le Attività Diverse sono
da ricomprendersi anche la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento
aventi finalità di prefinanziamento erogati direttamente dalla Preponente nelle more del
perfezionamento della concessione di un altro finanziamento già richiesto dal cliente (il
“Prefinanziamento”);
“Attività Compatibili ”: l’attività di agenzia di assicurazione e quella di consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione
nel relativo registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del D. Lgs.
7 settembre 2005, n. 209 (“D. Lgs. 209/2005”) e successive modifiche e integrazioni e del
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“D. Lgs. 58/1998”) e successive modifiche e integrazioni;
“Attività Promozionale”: l’attività̀ di promozione presso il pubblico dei Prodotti Finanziari e
Prodotti Assicurativi, senza autonomia per quanto attiene alla determinazione delle relative
condizioni contrattuali ed economiche;
“Autorità̀ di Vigilanza”: tutte le autorità̀ competenti a svolgere l’attività di vigilanza in
ottemperanza con la normativa di riferimento, quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: Banca d’Italia, OAM, IVASS, Autorit à̀ Garante per la protezione dei dati
personali e l’Autorità̀ Garante per la concorrenza e il mercato.
“Collaboratori”: i dipendenti o collaboratori persone fisiche con i quali l’Agente abbia
sottoscritto un contratto di agenzia ai sensi dell’art. 1742 cod. civ;
“Convenzioni”: le convenzioni stipulate dalla Preponente con gli Enti Eroganti, per
la promozione e il collocamento fuori sede dei propri prodotti;
“Contratti”: (i) i contratti riconducibili all’esercizio delle Attivit à̀ Finanziarie e
relativi alla concessione dei finanziamenti erogati dalla Preponente, compresi i
Prefinanziamenti, nonché ai Prodotti Finanziari distribuiti dalla stessa ai sensi delle
Convenzioni, elencati e descritti nell’Allegato 2.1 (i “ Prodotti Finanziari ”),
disciplinati dalla relativa modulistica contrattuale predisposta dalla Preponente e
dagli Enti Eroganti (i “ Moduli”) e (ii) i contratti riconducibili allo svolgimento
dell’Attività Promozionale di prodotti assicurativi delle Mandanti, inclusi quelli
eventualmente assistiti da e/o abbinati ai Prodotti Finanziari (i “ Prodotti
Assicurativi”); “Normativa di Riferimento ”: la normativa per tempo applicabile
agli agenti in attività finanziaria e all’Attività Finanziaria in genere, ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, il TUB, le Istruzioni di Vigilanza per gli
Intermediari Finanziari emanate dalla Banca D’ Italia con circolare n. 288 del 3
27
aprile 2015 (le “Istruzioni di Vigilanza Intermediari”) e le successive integrazioni
di tali provvedimenti, le Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca
d’Italia con circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (le “Istruzioni di Vigilanza Banche”),
il D. Lgs.n. 141 del 13 agosto 2010 come successivamente modificato e integrato e i relativi
successivi provvedimenti di attuazione, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in
materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza nelle
relazioni fra intermediari e clienti (la “ Normativa Trasparenza ”), la normativa
antiriciclaggio emanata dalla Banca d’Italia e quella di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n.
231 e successive modifiche e integrazioni (la “Normativa Antiriciclaggio”), la normativa in
tema di lotta all’usura di cui alla Legge n. 108 del 7 marzo 1996 e alle Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate dalla Banca d’Italia (la “ Normativa
Antiusura”), il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Regolamento UE
2016/679 (il “ GDPR”) e i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali applicabili (la “ Normativa Privacy ”), il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il
“Codice del Consumo”), nonché́ il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come successivamente
modificato e integrato, i Regolamenti n. 40/2018 e n. 41/2018, e successive modifiche e
integrazioni emanati dall’IVASS (la “Normativa IVASS”) e la Legge n. 179 del 30 novembre
2017 avente ad oggetto le “Disposiz ioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico
o privato” (la “Normativa Whistleblowing”);
“Norme Operative”: l’insieme delle policy, delle circolari, e delle disposizioni interne della
Preponente di tempo in tempo applicabili con riguardo allo svolgimento dell’Incarico e
consultabili sul Portale Telematico della Preponente;
“Portale Telematico”: ogni software e/o applicazione di comunicazione, scambio dati e
gestione dell’operatività in uso della Preponente e messo a disposizione dell’Agente per
adempiere all’Attività Promozionale;
“Prodotti”: indica congiuntamente i Prodotti Finanziari e i Prodotti Assicurativi;
28
ART.2
ESCLUSIVA E VARIAZIONI DI ZONA E CLIENTELA
Il Preponente non può assegnare simultaneamente nella stessa area geografica e per lo
stesso settore merceologico più incarichi ad Agenti o Rappresentanti, né l'Agente o il
Rappresentante può accettare incarichi per gestire affari per conto di diverse azie nde che
siano in competizione tra loro.
Tuttavia, è consentita la possibilità di stabilire accordi diversi tra le parti, che esplicitano
una deroga a condizione che siano documentati per iscritto e che non siano in aperto
contrasto con la normativa specifica di settore stabilita dal TUB e alle Istruzioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari emanate dalla Banca D’Italia con circolare n. 288 del 3
aprile 2015 (le “Istruzioni di Vigilanza Intermediari”) e le successive integrazioni di tali
provvedimenti, le Istruzioni di Vigilanza per le Ban che emanate dalla Banca d’Italia con
circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (le “Istruzioni di Vigilanza Banche”), il D. Lgs. n. 141
del 13 agosto 2010 come successivamente modificato e integrato e i relativi successivi
provvedimenti di attuazione, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanz iari e correttezza nelle relazioni
fra intermediari e clienti (la “Normativa Trasparenza”).
Per gli Agenti e/o Rappresentanti che rappresentano un'unica azienda (monomandatari),
il divieto si applica anche all'accettazione di incarichi per aziende non in concorrenza tra
loro.
Le parti concordano che, tenendo conto delle attuali condizioni economiche e con l'obiettivo
di favorire una maggiore flessibilità nel rapporto di agenzia al fine di mantenerlo, il
Preponente può apportare modifiche unilaterali al contenuto economico del contratto (Jus
Variandi), rispettando i seguenti criteri:
- Variazioni ORDINARIE: ovvero variazioni riguardanti la zona, i prodotti, le
provvigione, o la clientela che comportino una diminuzione del contenuto economico
del contratto fino al 10%, rispetto all'anno solare precedente, possono essere
apportate previa notifica scritta all'Agente e/o Rappresentante, con almeno 2 mesi
di anticipo prima che entrino in vigore
- Variazioni STAORDINARIE : Se le variazioni superano il 20% o se, sommate ad
altre già apportate nei 24 mesi precedenti, comportano comunque una riduzione
superiore al 10% del contenuto economico del contratto rispetto all'anno
precedente, il Preponente dovrà fornire un preavviso scritto di durata almeno pari a
quello previsto per la risoluzione del rapporto. Se l'Agente o il Rappresentante, entro
30 giorni, non accetta le variazioni STRAORDINARIE proposte, la comunicazione del
Preponente costituirà una notif ica preventiva per la conclusione del rapporto di
agenzia o di rappresentanza, su iniziativa della società mandante.
29
ART. 3
FORMA DEL CONTRATTO
Al momento dell'assegnazione dell'incarico, è obbligatorio fornire all'Agente o al
Rappresentante un documento scritto che riporti, in un unico testo, i seguenti dettagli,
oltre al nome delle parti coinvolte:
- La zona e/o la clientela assegnata.
- I prodotti oggetto dell'attività di promozione.
- L'ammontare delle provvigioni e, se del caso, i compensi per attività accessorie.
- La durata del contratto, in caso in cui questa non sia a tempo indeterminato.
L'Agente o il Rappresentante ha il diritto di richiedere al Preponente, entro un periodo non
superiore a 30 giorni dalla presentazione di una richiesta scritta alla società mandante,
un documento che riporti integralmente il contenuto del contratto e quals iasi eventuale
clausola aggiuntiva.
ART. 4
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Le disposizioni contenute in questo Accordo, comprese quelle relative alla gestione
dell'indennità di fine rapporto, si applicano anche nei contratti a tempo determinato, a
condizione che siano compatibili.
Tuttavia, le disposizioni relative al preavviso di cui all'articolo 10 di questo Accordo
rimangono escluse.
Nei contratti a tempo determinato con una durata superiore a 6 mesi, la società mandante
dovrà informare l'Agente o il Rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del
termine, della possibilità di rinnovare o prorogare l'incarico.
Nel caso in cui il contratto a tempo determinato continui ad essere eseguito dalle parti
oltre la data di scadenza iniziale, o sarà riconfermato o prorogato per due periodi
consecutivi esso sarà automaticamente trasformato in un contratto a tempo
indeterminato.
ART. 5
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CONTRATTUALE DIRITTI
E DOVERI DELLE PARTI
A) L’AGENTE:
o si obbliga a ricercare Clientela interessata alla conclusione dei Contratti, a fornire
loro assistenza nella scelta tra le di verse tipologie di Prodotti offerti, sulla base del
servizio maggiormente adeguato alle esigenze della stessa.
30
o nell’esecuzione dell’Incarico dovr à̀ rispettare i Livelli di Servizio (gli “ SLA”) se
contemplati e attenersi rigorosamente alle istruzioni fornite dalla Preponente
contenute nelle Norme Operative, di tempo in tempo comunicate dalla Preponente
all’Agente anche mediante strumenti telematici. Resta inteso che la reiterata e/o la
grave v iolazione degli SLA potr à̀ costituire motivo di risoluzione dell’Incarico da
parte della Proponente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
o in riferimento ai Prodotti Finanziari dovrà̀ effettuare l’istruttoria della richiesta di
finanziamento del Cliente mediante la raccolta delle informazioni e della
documentazione di corredo, la collazione dei medesimi, la loro verifica e controllo –
e inoltrare alla sua conclusione il fascicolo debitamente istruito alla Preponente.
o è fatto espresso divieto all’Agente di accordare alla Clientela, in qualunque forma,
condizioni diverse da quelle indicate nei Contratti o, comunque, definite dalla
Preponente, dagli Enti Eroganti e/o dalle Mandanti.
o è consapevole che l’accettazione delle richieste di finanziamento, in tutto o in parte,
dei Clienti è rimessa alla insindacabile valutazione della Preponente o degli Enti
Eroganti. L’esito dell’istruttoria verr à̀ comunicato dalla Preponente all’Agente,
dovendosi intendere adempiuto tale obbligo anche, semplicemente, mediante
l’aggiornamento del Portale Telematico della Preponente.
o in conformità̀ alle Norme Operative interne avuta notizia circa l’esito delle richieste,
dovrà̀ trasmettere alla Preponente tutta la documentazione connessa ai Contratti
sottoscritti dalla Clientela.
o gli è fatto divieto di accettare denaro contante, titoli al portatore o qualsiasi altro
mezzo di pagamento, di ricevere dal Cliente qualsiasi forma di compenso ovvero di
finanziamento, nonch é́, salvo che non sia a ci ò̀ espressamente autorizzato per
iscritto dalla Preponente, detenere a qualsiasi titolo somme o valori di pertinenza
del Cliente.
o non può̀ finanziare, in alcuna forma, il Cliente.
o non ha facoltà̀ di riscuotere presso la Clientela i crediti che la Preponente vanta nei
confronti della stessa, né di rilasciare ricevute e quietanze.
o L’Agente si impegna a svolgere l’Incarico regolarmente, stabilmente ed in via
continuativa, nel rispetto delle previsioni ivi previste e della Normativa di
Riferimento L’Agente organizza e svolge l’Incarico con ampia autonomia e libertà di
iniziativa, con le modalità ritenute più opportune. L’Incarico viene svolto senza
alcun vincolo di subordinazione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1742 e
ss. cod. civ..
o si obbliga a tutelare gli interessi della Preponente e ad agire con lealtà̀ e buona fede
secondo quanto stabilito all’art. 1746 cod. civ., impegnandosi a evitare qualsiasi
comportamento che possa recare pregiudizio alla Preponente, nonché́ a rendere un
servizio altamente qualificato al Cliente, in ottemperanza ai migliori standard
qualitativi offerti dal mercato.
nel rispettare l’obbligo di cui al punto che precede, si impegna a tenere
periodicamente informata la Preponente della propria attivit à̀ e delle
condizioni di mercato proprie della Clientela assegnata e a fornire ogni altra
informazione di cui sia a conoscenza utile per valutare la convenienza dei singoli
affari. Ai fini del rispetto di quanto previsto al presente Articolo, l’Agente si
relazionerà̀ costantemente con il responsabile del controllo del processo di
distribuzione della Preponente.
o si impegna altres ì̀ ad informare la Preponente in merito a qualsiasi evento che
potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera
efficace e in conformità̀ con la normativa vigente.
o si obbliga a rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico i e nel Modello 231
della Preponente
31
o si obbliga ad effettuare i corsi di formazione obbligatoria inerenti alla Normativa
Antiriciclaggio, la Normativa Antiusura, la Normativa Privacy, la Normativa in tema
di Trasparenza dei servizi finanziari, la formazione/aggiornamento IVASS per i
soggetti da iscrivere/iscritti al RUI, la Normativa Whistleblowing ed ogni normativa
che la Preponente ritenesse necessaria allo svolgimento dell’Incarico.
o si obbliga a comunicare per iscritto tempestivamente e comunque entro 5 (cinque)
giorni dall’intervenuta variazione, le eventuali modifiche inerenti i propri dati
anagrafici e fiscali in possesso della Preponente, nonch é́ ogni variazione relativa ai
luoghi di conservazione della documentazione ai sensi della Normativa di
Riferimento.
o nell’esecuzione dell’Incarico, dovrà̀ rispettare gli obblighi previsti dalla Normativa di
Riferimento e, nello specifico:
- Normativa Trasparenza:
1. L’Agente si impegna a esporre nei locali aperti al pubblico e a consegnare alla
Clientela,
nel caso di offerta fuori sede, i documenti previsti dalla Normativa Trasparenza;
2. In fase precontrattuale, l’Agente si obbliga a consegnare al Cliente la
documentazione prevista dalla Normativa Trasparenza, che riepiloga tutte le
condizioni previste nel Contratto e tutta la documentazione contrattuale idonea per
la stipula, acquisendo altresì un’attestazione del Cliente di avvenuta consegna;
3. L’Agente dovrà consegnare al Cliente, successivamente alla sottoscrizione della
richiesta di finanziamento, copia integrale della documentazione contrattuale,
completa delle firme e della quietanza necessarie per il suo perfezionamento;
4. L’Agente, in ottemperanza alla Normativa Trasparenza, si impegna altresì,
soprattutto in riferimento ai Clienti Privati, a fornire - nei termini previsti dalla
Normativa Trasparenza e comunque fino alla data di erogazione del finanziamento,
qualora successiva - i chiarimenti necessari in merito alla suddetta documentazione
fornitagli, nonché alle caratteristiche del Prodotti e a tutti gli effetti che derivano
dalla conclusione del Contratto.
- Normativa Antiriciclaggio:
L’Agente nell’esecuzione dell’Incarico si obbliga ad adempiere agli obblighi previsti dal
complessivo quadro di riferimento normativo in materia di riciclaggio e finanziamento del
32
terrorismo tempo per tempo vigente comprendente la normativa comunitaria e nazionale, le
disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza di Settore nonché i decreti del
Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) e gli indicatori di anomalia e gli schemi
rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, e l’intero impianto normativo
interno, gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, messe a disposizione
dalla Preponente.
In particolare, l’Agente deve:
• attenersi a quanto previsto in materia di:
- identificazione e adeguata verifica del cliente, dell’eventuale esecutore, dell'eventuale
titolare effettivo ed i tutti i soggetti collegati ad un rapporto continuativo;
- segnalazione di operazione sospetta;
- conservazione dei dati/documenti;
sia nella fase di acquisizione del cliente, sia nella successiva fase di controllo costante nel
corso del rapporto continuativo con lo stesso.
Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza di
mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente e di individuare elementi di
incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti da
parte dell’Agente, consistenti nell’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, nella
eventuale segnalazione di operazioni sospette, ovvero nella richiesta alla Preponente di
astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto;
• collaborare proattivamente con la Preponente nel caso di richieste di chiarimenti o
approfondimenti relativi alla clientela o alle disposizioni effettuate;
• non comunicare alla clientela eventuali verifiche in materia di contrasto al
riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo svolte dalla Preponente, né
l’eventuale segnalazione di operazione sospetta effettuata;
Preponente entro il termine di 30 (trenta) giorni
- L’Agente si obbliga altresì a partecipare a specifici e periodici programmi di
formazione che verranno approntati dalla Preponente al fine di fare avere all’Agente
una adeguata conoscenza della Normativa Antiriciclaggio e delle connesse
responsabilità̀, nonché́ di permettergli di utilizzare consapevolmente gli strumenti e
le procedure di ausilio nell’esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio.
- Normativa Antiusura:
o L’Agente si impegna a rispettare, per quanto di competenza e in
coordinamento
con la Preponente, le disposizioni contenute nella Normativa Antiusura.
- Normativa Privacy:
o L’Agente si impegna all’osservanza degli obblighi imposti dalla Normativa
Privacy a tutela dei dati personali del Cliente, rilasciati, previo consenso del
medesimo, conseguente alla consegna da parte dell’Agente dell’informativa
per il trattamento dei dati personali, in occasione del primo contatto con il
medesimo.
33
o L ’ Agente è nominato Responsabile del Trattamento dei Dati Personali direttamente
dalla Preponente, che conferisce, in qualità di Titolare, tale qualifica all’Agente; in
ordine a tale nomina l’Agente si impegna ad agire nel rispetto della Normativa
Privacy e delle istruzioni impartite dalla Preponente contenute nell’Allegato 10.6.5.2
(ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del
GDPR). Le Parti intendono pertanto disciplinare nel predetto Allegato 10.6.5.2 le
condizioni e le modalit à del trattamento dei dati personali eseguito dall’Agente
nell’ambito dell’Incarico, ivi inclusi gli impegni assunti dall’Agente quale
Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
B) COLLABORATORI :
L ’ Agente potrà̀ avvalersi, nello svolgimento dell’Attività̀ Promozionale di Collaboratori.
L’Agente garantisce e risponde in relazione ai propri Collaboratori che:
o svolgano le attivit à̀ conformemente all’Incarico, in esclusiva a favore
dell’Agente stesso fermo restando il divieto di svolgere attivit à̀ incompatibili
con l’Incarico stesso.
o possiederanno i requisiti di onorabilit à̀ e professionalità̀ indicati all’art. 128
– quinquies, lett. c) del TUB, come richiamati dall’art. 128 – novies, comma
1, del TUB, e cureranno l’aggiornamento professionale.
o Nel caso in cui l’Agente sia una persona fisica o una società̀ di persone egli
garantisce che i propri Collaboratori siano iscritti nell’Elenco;
o nel caso in cui l’Agente sia costituito in forma di società di capitali egli
garantisce che i Collaboratori abbiano superato la prova valutativa prevista
all’art. 128 – novies, comma 1 del TUB.
In relazione a quest’ultimo caso, l’Agente, ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 128 – novies, comma 3 del TUB, dichiara sin da ora di aver trasmesso
all’OAM l’elenco dei propri Collaboratori di cui egli si avvale al momento della
sottoscrizione del l’ Incarico, obbligandosi altres ì̀, in caso di variazioni, a
trasmettere all’OAM, entro i termini stabiliti dall’art. 23, comma 6 del Decreto
141/2010, l’elenco aggiornato dei nominativi di tutti i Collaboratori tempo
per tempo operanti per conto dell’Agen te stesso, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 128 – novies, comma 1 del TUB e
raccolta e conservazione della relativa documentazione a supporto.
o Nei confronti della Preponente l’Agente ha l’obbligo di comunicare
preventivamente i nominativi dei Collaboratori dei quali si avvale mediante
la
compilazione e l’invio alla medesima di un apposito elenco, secondo il modello
di cui all’Allegato 10.7.4.
o L’Agente ha l’obbligo altresì di comunicare, entro e non oltre 2 (due) giorni
dal verificarsi dell’evento, ogni variazione relativa ai nominativi comunicati
alla Preponente.
o Qualora si verifichino eventi che facciano venir meno in capo ai Collaboratori
i requisiti di onorabilità̀ e professionalità̀ di cui all’art. 128 – quinquies, lett.
c) del TUB, l’Agente si obbliga a cessare immediatamente di avvalersene e a
darne immediata comunicazione alla Preponente e comunque entro e non
oltre 2 (due) giorni dal verificarsi dell’evento.
o L’Agente nei confronti dei Collaboratori garantisce il rispetto della normativa
vigente in materia di agenzia, lavoro subordinato e/o di rapporti di
collaborazione, osservando altresì la normativa in materia previdenziale e
sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
o L’Agente si impegna, in ogni caso, sin d’ora a tenere indenne e manlevare la
Preponente da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno e/o
34
indennizzo e/o pagamento a qualunque titolo, che dovesse pervenirgli da
terzi in relazione all'attivit à̀ dei collaboratori dell'Agente stesso nonch é́ da
qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno e/o indennizzo e/o
pagamento e/o azione a qualunque ti tolo che dovesse pervenirgli dai
collaboratori in ordine a qualsiasi pretesa in riferimento al rapporto di
dipendenza e/o collaborazione con l'agente stesso.
o La Preponente si riserva di comunicare all’Agente, in qualunque momento e
senza obbligo di motivazione, il proprio veto nei confronti del singolo
Collaboratore; in tal caso, l’Agente si obbliga a cessare ogni rapporto
intercorrente con il Collaboratore non gradito ai fini dell’esecuzione
dell’Incarico.
- Controlli della Preponente, degli Enti Eroganti e delle Autorità̀ di Vigilanza:
o L’Agente render à̀ le proprie sedi, e quelle dei dove operano i propri
Collaboratori, accessibili a controlli da parte della Preponente – o da altro
soggetto incaricato dalla medesima - e degli Enti Eroganti al fine di verificare
l’ottemperanza alle Norme Operative, alla Normativa di Riferimento e a tutti
gli altri obblighi in capo all’Agente relativi all’esecuzione dell’Incarico.
Qualora i suddetti controlli siano motivati da ragioni di urgenza, la
Preponente è esonerata da qualsiasi onere di preavviso all’Agente. L’Agente si
obbliga altresì̀ a rendere le proprie sedi, e quelle dei Collaboratori, accessibili
ai controlli da parte delle Autorità̀ di Vigilanza.
o L’Agente provveder à̀ senza ritardo a comunicare alla Preponente ogni
contestazione e reclamo da parte dei Clienti, fermo restando che il riscontro
di merito sarà̀ di esclusiva competenza della Preponente.
o Ai fini del corretto espletamento dell’Incarico, l’Agente parteciperà̀ a specifici
programmi di formazione e aggiornamento, in aggiunta all’aggiornamento
professionale obbligatorio previsto ai sensi dell’art. 24, commi 4 e 5 del
Decreto 141/2010 ai fini de l mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco,
nonché́ agli eventi formativi organizzati dalla Preponente funzionali alla
esecuzione dell’Incarico.
o L’Agente si obbliga al raggiungimento di obiettivi che potranno essere stabiliti
su base mensile, annuale o altra periodicità̀ dalla Preponente in relazione ai
singoli Prodotti.
o L’Agente si obbliga a comunicare alla Preponente tempestivamente dal
verificarsi dell’evento, ogni mutamento relativo all’assetto proprietario
dell’Agente stesso, ad operazioni di fusione, acquisizione, nonch é́ ogni
modifica delle cariche sociali e della persona del legale rappresentante al fine
di consentire alla Preponente di valutare la sussistenza dei presupposti per
la prosecuzione dell’Incarico, stante la natura fiduciari dello stesso.
o L’Agente dichiara di essere in possesso dei - e che possederà̀ per tutta la durata
dell’Incarico – tutti i requisiti previsti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco e nel
RUI (ove previsto nell’attività̀ di collocamento di prodotti che necessitano tale
iscrizione).
o L’Agente si obbliga a comunicare alla Preponente: (i) entro e non oltre 2 (due)
giorni dal verificarsi dell’evento, l’avvio di qualunque procedimento da cui
possa scaturire un provvedimento di sospensione o cancellazione dall’Elenco
e dal RUI e (ii) immedi atamente per iscritto eventuali protesti, esecuzioni
forzate, procedure concorsuali, condanne per reati contro la persona o il
patrimonio che lo coinvolgano.
o Nel caso che detti eventi coinvolgano Collaboratori, fermo l’obbligo di
35
informarne la Preponente, l’Agente dovr à̀ immediatamente astenersi
dall’impiegare tali Collaboratori nell’esecuzione dell’Incarico.
o L’Agente si obbliga altres ì̀ a comunicare alla Preponente entro e non oltre 2
(due) giorni dal verificarsi dell’evento qualsiasi situazione di conflitto di
interesse, anche indiretto e/o solo potenziale, con la Preponente, tale da non
consentirgli il regol are e corretto espletamento dell’Incarico al fine di
consentire alla Preponente di prendere immediata conoscenza della
situazione e di adottare gli opportuni provvedimenti. Al fine di prevenire
ipotesi di eventuali conflitti di interesse, la Preponente com unica tempo per
tempo tramite le Norme Operative e/o il Codice di Comportamento, le cautele
operative a cui l’Agente è obbligato ad attenersi nel rispetto di quanto previsto
ai sensi del presente paragrafo.
o L’Agente si obbliga altresì̀ a comunicare alla Preponente qualsiasi sopravvenuta
situazione di conflitto di interesse, anche indiretto e/o solo potenziale,
con la Preponente, tale da non consentirgli il regolare e corretto
espletamento dell’Incarico; in tal caso l’Agente si obbliga a comunicare
tale circostanza alla Preponente entro e non oltre 2 (due) giorni dalla
sopravvenienza della medesima – o comunque, dalla venuta a conoscenza
della stessa – al fine di consentire alla Preponente di prendere immediata
conoscenza della situazione e di adottare gli opportuni provvedimenti
- RESPONSABILITÀ DELL’AGENTE E DEI COLLABORATORI
o Nell’esecuzione dell’Incarico l’Agente è responsabile per i danni cagionati,
anche per colpa lieve, a seguito di un inadempimento dell’Agente medesimo
e/o dei suoi Collaboratori agli obblighi previsti dall’Incarico stesso nei
confronti della Preponente, de i Clienti e di qualsiasi altro soggetto terzo
coinvolto, (l’“Evento Dannoso”).
o Nelle ipotesi di cui al paragrafo che precede, l’Agente sar à̀ tenuto a restituire
alla
Preponente, a prima richiesta di quest’ultima, le Provvigioni percepite in
relazione al Contratto correlato all’Evento Dannoso, unitamente all’importo
del relativo finanziamento erogato, salvo il diritto a richiedere il risarcimento
del maggiore danno.
o Nel caso in cui venisse intrapresa un’azione giudiziaria a danno della
Preponente da parte di Clienti o terzi in conseguenza di un Evento Dannoso,
la Preponente potrà procedere alla sospensione cautelativa delle Provvigioni
dovute e non ancora liquidate correlate all’Evento Dannoso. Tale sospensione
avrà̀ effetto dal momento della notifica alla Preponente dell’avvio del giudizio.
C) OBBLIGHI DELLA PREPONENTE
o ha l’obbligo di agire con lealtà̀ e buona fede secondo quanto stabilito all’art. 1749
cod. civ.
o ha l’obbligo di mettere a disposizione dell’Agente, anche tramite il proprio
Portale Telematico o altre modalit à̀ di comunicazione a distanza, le Norme
Operative tempo per tempo vigenti, i Moduli, le schede tecniche relative ai
Prodotti, i documenti relati vi alla Normativa Trasparenza, il materiale
promozionale nonch é́ tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione
dell’Incarico, di cui la Preponente conserva l’esclusiva proprietà̀ intellettuale.
o ha l’obbligo di fornire all’Agente la collaborazione necessaria per il corretto
espletamento dell’Incarico.
o ha l’obbligo di informare l’Agente in merito all’accettazione o al rifiuto degli
36
affari proposti, nonch é́ in merito alla mancata esecuzione dei Contratti da
parte della clientela, a tal fine considerandosi efficaci gli aggiornamenti
periodici del Portale Telematico della Preponente o altre modalit à̀ di
comunicazione a distanza.
o ha l’obbligo di corrispondere all’Agente le provvigioni dovutegli secondo
quanto stabilito dall’Incarico.
o ha l’obbligo di rispettare gli adempimenti fiscali e previdenziali,
corrispondendo all’Agente i contributi dovuti presso la Fondazione Enasarco.
o ha l’obbligo di mettere disposizione dell’Agente corsi di formazione, iniziative
di formazione e di aggiornamento professionale obbligatori in materia di
Normativa Antiriciclaggio, Normativa Antiusura, Privacy, trasparenza dei
servizi finanziari, obblighi IVASS per i soggetti da iscrivere/iscritti al RUI, la
Normativa Whistleblowing nonch é́ in tutte quelle materie per le quali siano
previsti specifici adempimenti formativi in considerazione della tipologia dei
Prodotti.
ART. 6
PROVVIGIONI
La Preponente riconoscer à̀ all’Agente le provvigioni calcolate secondo la misura e in
relazione ai Contratti conclusi per effetto del suo intervento. L’ammontare delle Provvigioni
viene determinato al momento del perfezionamento del Contratto.
ART. 7
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI
Fermo restando che con la conclusione del Contratto matura il diritto dell’Agente alle
provvigioni, le Parti convengono, peraltro, che l’esigibilità̀ delle stesse avverrà̀ solo a seguito
del perfezionamento dell’operazione, intendendosi per tale il verific arsi di entrambe e non
soltanto di una delle seguenti condizioni:
a) il decorso del termine riservato al cliente consumatore per l’esercizio del diritto
di ripensamento ai sensi dal Codice del Consumo;
b) l’avvenuto pagamento della provvigione dovuta alla Preponente da parte
dell’Ente Erogante in virtù della Convenzione, per l’ipotesi in cui la Preponente
agisca come mero distributore di prodotti di terzi.
Le Parti danno atto e accettano che l’Agente non avr à̀ diritto a percepire la Provvigione
nell’ipotesi di nullità̀ o annullamento dei singoli Contratti, nonch é́ in ogni altra ipotesi di
mancata esecuzione degli stessi per causa non imputabile alla Preponen te. In tali ipotesi
le Parti convengono altresì̀ che qualora la Provvigione sia già̀ stata corrisposta dovrà̀ essere
restituita dall’Agente.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli Articoli che precedono le Provvigioni verranno
corrisposte all’Agente con le seguenti modalità̀:
o la Preponente invierà̀ o renderà̀ disponibile all’Agente attraverso
comunicazione
o nell’area riservata del Portale Telematico l’estratto conto delle Provvigioni
maturate mensilmente entro e non oltre il 10° (decimo) giorno lavorativo del
mese successivo a quello di riferimento;
o l’estratto conto delle Provvigioni si intenderà̀ senz’altro approvato
dall’Agente, ove non contestato entro e non oltre 10 (dieci) giorni
lavorativi dal suo ricevimento;
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o la Preponente provvederà̀ al pagamento delle Provvigioni a favore dell’Agente
entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento di regolare fattura.
o In caso di affari ancora in corso, ma non perfezionati, avrà̀ diritto alle
Provvigioni che dovessero maturare per quegli affari andati a buon fine
entro e non oltre 2 (due) mesi dalla cessazione dell’Incarico stesso.
L’Agente in caso di cessazione dell’Incarico, - per qualsiasi motivo ragione o causa –
autorizzerà ai sensi dell’art. 1252 cod. civ. la Preponente a compensare i crediti vantati a
qualsiasi titolo dalla Preponente stessa, con i crediti vantati dall’Agente a qualsiasi titolo,
nei confronti della Preponente.
La Preponente darà notizia all’Agente dell’intervenuta compensazione.
La Preponente potr à̀ corrispondere all’Agente, a proprio insindacabile giudizio e previa
apposita comunicazione, eventuali incentivi o premi. Le Parti danno atto che dette
incentivazioni verranno corrisposte dalla Preponente all’Agente soltanto se al momen to
previsto per l’erogazione l’Agente risulti in servizio attivo e non in preavviso di cessazione
del l’Incarico.
La Preponente potrà̀ comunicare all’Agente in qualsiasi momento e liberamente modificare
un
elenco di soggetti (i “ Clienti Particolari ”) in merito ai quali la misura delle Provvigioni
spettanti all’Agente potrà̀ differire rispetto a quella stabilita per la restante Clientela, nel
rispetto dei termini e secondo le modalità d cui all’articolo previsto per le variazioni
contrattuali (JUS Variandi).
ART. 8
RIMBORSO SPESE
Le Parti dichiarano e accettano che le spese sostenute dall’Agente per l’esecuzione
dell’Incarico, ivi comprese quelle relative all’apertura e la gestione delle sedi operative
dell’Agente stesso, saranno a carico di quest’ultimo, salvo diverso e specifico accordo
scritto tra le Parti.
Sulla Preponente non gravano gli obblighi retributivi, fiscali, previdenziali e contributivi
incombenti in capo all’Agente nei confronti dei Collaboratori, anche in relazione agli
obblighi previsti ai sensi del Decreto 141/2010, il cui adempimento spetta unicamente ed
esclusivamente all’ Agente.
L'Agente non ha diritto a un compenso per la partecipazione a conferenze, riunioni, mostre,
fiere o eventi commerciali in generale, anche se si svolgono al di fuori della sua zona di
competenza. In deroga a quanto sopra, se la partecipazione a conferenze, riunioni, mostre,
fiere o eventi commerciali in generale è richiesta dalla Preponente, tutte le spese ad esse
associate devono essere integralmente rimborsate dall'azienda mandante all'Agente
previa presentazione di documentazione contabile adeguata.
ART. 9
PRESTAZIONI E COMPENSI ACCESSORI
Se l'Agente o il Rappresentante svolge in modo continuativo attività di incasso, fatta
eccezione per l’attività di recupero degli insoluti, per conto del Preponente,
indipendentemente dalla sua responsabilità in caso di errori contabili, verrà prevista una
provvigione aggiuntiva e separata, pari all'1% delle somme incassate, fatta eccezione per
l'attività relativa al recupero degli insoluti.
Se l'Agente o il Rappresentante svolge altre attività complementari o accessorie (ad
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esempio, coordinamento e/o formazione di Agenti, attività di merchandising, ecc.)
specificamente indicate in un accordo scritto, tali attività daranno diritto a una
remunerazione separata.
Questa remunerazione sarà determinata espressamente nel contratto individuale o in una
comunicazione successiva sottoscritta da entrambe le parti. Si precisa che la provvigione
rimarrà dedicata esclusivamente all'attività promozionale svolta dall'Agente o dal
Rappresentante.
In caso l'Agente o il Rappresentante svolga attività complementari di fatto a favore del
Preponente, anche se non risultano da un accordo scritto, avrà comunque diritto alla
stessa remunerazione. In questo caso, sarà responsabilità dell'Agente fornire prove
dell'attività complementare svolta.
ART. 10
PREAVVISO
Nel contratto a tempo indeterminato, in caso di risoluzione ad iniziativa del Preponente, il
Preponente dovrà notificare l'intenzione di risolvere il contratto all'Agente con un preavviso
che non può essere inferiore a:
- 3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
- 4 mesi dal 4° anno iniziato;
- 5 mesi dal 5° anno iniziato;
- 6 mesi dal 6° anno iniziato.
Se la risoluzione è iniziativa del Preponente nei confronti di Agenti monomandatari, i
termini di preavviso saranno:
- 5 mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
- 6 mesi per gli anni dal sesto all'ottavo iniziati;
- 8 mesi dal nono anno iniziato in poi.
Qualora l'iniziativa di risoluzione sia dell'Agente, l'Agente dovrà notificare l'intenzione di
risolvere il contratto al Preponente con un preavviso che non può essere inferiore a 3 mesi
per gli Agenti plurimandatari e a 5 mesi per gli Agenti monomandatari.
Per calcolare la durata del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del
contratto dalla data della stipula fino alla data di ricezione della comunicazione di recesso.
La scadenza del termine di preavviso può coincidere con qualsiasi giorno del calendario, e
la disdetta deve avvenire esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
attestato controfirmato dall'altra parte, dal quale risulti la data di ricezione, o posta
elettronica certificata.
Se una delle parti desidera porre fine con effetto immediato al rapporto, dovrà
corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma equivalente a tanti
dodicesimi delle provvigioni liquidate e contrattualmente maturate nell'anno solare (1
gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti o una somma
proporzionale in caso di esonero dal preavviso.
Se il rapporto è iniziato nel corso dell'anno solare precedente, saranno calcolati i mesi
successivi dell'anno in corso per raggiungere dodici mesi.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il calcolo si baserà
sulla media mensile delle provvigioni liquidate e contrattualmente maturate durante il
rapporto.
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La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può comunicare, nei successivi 30
giorni, di rinunciare in tutto o in parte al preavviso senza obbligo di corrispondere
l'indennità sostitutiva.
Durante il periodo di preavviso, il rapporto continuerà regolarmente con tutti gli obblighi
connessi al mandato. Se nel contratto è previsto un periodo di prova, durante tale periodo
ciascuna parte può recedere dal contratto senza obbligo di fornire comuni cazione di
preavviso, né di corrispondere l'indennità.
L'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata su tutte le somme corrisposte in
dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
L'indennità dovrà essere corrisposta dalla parte recedente entro e non oltre 90 giorni dalla
effettiva cessazione del rapporto.
In caso di mancato pagamento entro tale termine, il Preponente dovrà riconoscere, senza
bisogno di preventiva messa in mora, un interesse pari a quello legale in vigore dalla data
di cessazione del rapporto fino a quella dell'effettivo soddisfacimento.
ART. 11
INDENNITÀ DI FINE APPORTO
All'atto della risoluzione del contratto, ricorrendone i presupposti, il Preponente
corrisponderà all'Agente o Rappresentante un'indennità composta dai punti a), b) e c),
calcolata secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo successivo 12.
La disciplina delle indennità di fine rapporto si applica a tutti gli Agenti sia che operano in
forma individuale sia che operino sotto forma di società di persone.
a) Indennità di Risoluzione del rapporto (FIRR ): tale indennità è dovuta
indipendentemente dalle cause che hanno portato allo scioglimento del rapporto,
salvo il caso in cui l'Agente si sia indebitamente appropriato di somme del
Preponente.
Tale indennità sarà determinata in base all'ammontare delle provvigioni
annualmente liquidate all'Agente o al Rappresentante nel corso del contratto, nei
seguenti limiti:
Monomandatari Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno 4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e
18.600,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e
9.300,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno 1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno
Qualora l'accantonamento non venga effettuato, poiché non vi è alcun obbligo previsto
dalla normativa europea e italiana, gli importi saranno corrisposti direttamente dalla
Preponente all’Agente entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione effettiva del ra pporto.
Inoltre, verrà riconosciuto un interesse annuo pari al 2% sulle somme dovute.
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b) L'indennità suppletiva di clientela (ISC) è dovuta nei seguenti casi:
f. Nel caso in cui il Preponente receda per cause non attribuibili all'Agente.
g. Se l'Agente recede per grave inadempimento da parte della mandante.
h. Quando l'Agente raggiunga l'età pensionabile (anzianità o vecchiaia INPS -
vecchiaia Enasarco).
i. Se l'Agente sia colpito da un'infermità tale da non consentire la prosecuzione
del rapporto e/o lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno
dal suo manifestarsi.
j. Nel caso in cui l'Agente e la mandante decidano di comune accordo di
risolvere il rapporto.
L'indennità suppletiva di clientela è calcolata come segue:
▪ 3% sulle provvigioni ricevute e/o contrattualmente maturate nei
primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia.
▪ 3,50% sulle provvigioni liquidate e comunque contrattualmente
maturate dal 4° al 6° anno compiuto.
▪ 4% sulle provvigioni liquidate e comunque contrattualmente
maturate negli anni successivi.
L'indennità suppletiva di clientela (ISC) non è dovuta se il Preponente recede dal
contratto a causa di un inadempimento imputabile all'Agente, la cui gravità non
consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Le Parti concordano che questi inadempimenti devono riguardare esclusivamente
comportamenti scorretti, ad esempio, il trattenere somme incassate senza
autorizzazione, svolgere attività in concorrenza, ledere l'immagine del Preponente
con comportamenti commerciali impropri, o cessare di fatto l'attività.
Non costituiscono motivo di indennità suppletiva di clientela eventuali
inadempimenti di obbligazioni di carattere diverso (come il mancato raggiungimento
dei budget) o di obbligazioni strumentali (come il mancato invio di relazioni).
c) L’Indennità meritocratica Aggiuntiva (IMA) è dovuta nei casi in cui il rapporto si
sciolga con le modalità di cui alle lettere da a) a e) del precedente punto b) e solo
qualora all’atto della cessazione del contratto, l’Agente o Rappresentante abbia
almeno assicurato al Preponente la conservazione del fatturato aziendale in essere
al momento dell’instaurazione del rapporto.
A tal fine il Preponente dovrà comunicare all’agente all’atto della stipula del
contratto i dati relativi al fatturato aziendale con riferimento all’anno solare
precedente l’instaurazione del rapporto.
L’indennità meritocratica sarà comunque dovuta, in presenza delle condizioni sopra
indicate, in misura non superiore alla differenza tra la somma delle indennità di cui
alle precedenti letteree B) e il valore massimo previsto dal 3° comma dell’articolo 1751 del
Codice Civile.
I criteri di determinazione dell’ammontare dell’indennità meritocratica sono stabiliti nel
successivo art. 12.
Le indennità di cui sopra non sono dovute quando, ai sensi di un accordo con il reponente,
l’Agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.
Qualora il Preponente non corrisponda l’indennità per fatti imputabili all’Agente come
sopra individuati deve darne motivazione con comunicazione scritta nella lettera di
risoluzione del rapporto.
Ai fini delle indennità di cui al presente articolo, si considera a tempo indeterminato il
contratto a tempo determinato che si sia rinnovato o sia stato prorogato.
In caso di decesso dell’Agente o Rappresentante l’indennità prevista dal presente
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articolo verrà corrisposta agli eredi.
La richiesta dell’Agente e del Rappresentante di corresponsione delle indennità di cui alle
lettere
A) e C) del presente articolo deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro un anno
dallo scioglimento del rapporto.
Le indennità in caso di cessazione del rapporto, di cui alle, lettere A), B) e C) del
citato articolo saranno computate sulle provvigioni e le altre somme, comunque
denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell’Agente o del
Rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al
momento della chiusura del rapporto (il calcolo si dovrà estendere alle somme
relative ad ordini già accettati ed in corso di esecuzione, per cui spetta la provvigione
all’Agente in base a quanto disposto dal precedente articolo, ma per cui non è ancora
sorto il diritto).
ART. 12
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’
MERITOCRATICA AGGIUNTIVA (IMA)
Per determinare l’importo dell’indennità di cui al punto C) (IMA) del precedente articolo 11,
si dovrà prendere in considerazione il volume del fatturato, inteso come volume delle
allocazioni di prodotti finanziari realizzato dalla casa mandante nella zona o per la clientela
trattata dall’agente.
Per determinare il mantenimento o la percentuale di incremento del fatturato (Parametro
di incremento = PI) si compareranno i valori delle allocazioni (inteso come volume)
effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela trattata dall’agente, a ll’inizio
del rapporto (valore iniziale = VI), con i valori delle allocazioni di prodotti finanziari
effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela trattata dall’agente, al termine
del rapporto (valore finale = VF), secondo la seguente formula:
[VF(valore finale) - VI (valore iniziale)] x 100 = PI(Parametro di incremento)
I valori di riferimento (cioè VI e VF) sono determinati in base ai parametri di cui alla
seguente Tabella 1:
Durata del rapporto valore iniziale (VI) valore finale (VF)
per il primo anno di durata
del rapporto
media del fatturato dei primi
3 mesi
media del fatturato degli
ultimi 3 mesi
dall’inizio del secondo anno
al termine del terzo anno di
durata del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi 4
trimestri
media annua del volume
del fatturato degli
ultimi 4
trimestri
42
dall’inizio del quarto anno al
termine del sesto anno di
durata del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi 6
trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi
6 trimestri
dall’inizio del settimo anno
al
termine del decimo anno di
durata del rapporto i
media annua del volume
del fatturato dei primi 8
trimestri
media annua del volume
del fatturato degli
ultimi 8
trimestri
dall’inizio dell’undicesimo al
termine del tredicesimo
anno di durata del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi
12 trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi
12 trimestri
dal quattordicesimo anno di
durata del rapporto
media annua del volume del
fatturato dei primi 16
trimestri
media annua del volume del
fatturato degli ultimi 16
trimestri
43
Tutti i dati relativi ai valori (iniziali e finali) del fatturato previsti nella "tabella 1" saranno
soggetti ad omogeneizzazione mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione ISTAT
relativi al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.
L'omogeneizzazione dovrà anche tenere conto delle variazioni in aumento o in diminuzione
che si verificano durante il rapporto, come quelle relative al territorio, alla clientela, ai
prodotti e alle provvigioni.
Il processo di correzione ha lo scopo di neutralizzare gli effetti di tali variazioni intervenute
durante il rapporto.
Per calcolare concretamente questa correzione, il valore iniziale (VI) sarà ricalcolato sulla
base delle modifiche avvenute durante il rapporto. Una volta stabilito se c'è stato un
mantenimento o un incremento del fatturato aziendale (in misura ponderata e
omogenizzata), il valore così individuato sarà associato a una percentuale di indennità,
come determinato nel rispetto del valore mass imo stabilito dall'articolo 1751 e descritto
nella "tabella 2".
Questa percentuale dovrà poi essere convertita in un valore concreto, e da questo valore
dovranno essere sottratte le somme dovute a titolo di FIRR e Indennità suppletiva di
clientela (ISC).
La somma residua rappresenterà l'importo dell'indennità meritocratica aggiuntiva
concretamente spettante.
Tabella 2
DURATA DEL RAPPORTO Percentuale di incremento
del fatturato
Percentuale di indennità
rispetto al valore massimo
determinato in applicazione
dell’art. 1751 c.c
Fino a 24 mesi Fino a 10% 20%
Da 10,1% a 40% 30%
Da 40,1% a 60% 40%
Da 60,1% a 80% 50%
Da 80,1% a 100% 65%
Da 100,1% a 120% 90%
Oltre il 120,1% 100%
Da 24 a 48 mesi Fino a 10% 30%
Da 10,1% a 40 % 40%
Da 40,1% a 60% 50%
Da 60,1% a 80% 60%
Da 80,1% a 100% 70%
Da 100,1% a 120% 85%
Oltre 120,1% 100%
Da 48 a 72 mesi Fino a 40% 50%
44
Da 40,1% a 60% G0%
Da 60,1% a 80% 70%
Da 80,1% a 100% 85%
Da 100,1% a 120% 55%
Oltre 120,1% 100%
Da 72 in avanti Fino a 40% 65%
Da 40,1% a 60% 75%
Da 60,1% a 80% 85%
Da 80,1% a 100% 95%
Oltre 100,1% 100%
ART 13
PATTO DI NON CONCORRENZA
Le Parti possono stipulare per iscritto un patto di non concorrenza post-contrattuale, in
base al quale l'Agente si impegna a non svolgere la sua attività a favore di aziende
concorrenti con il Preponente dopo la cessazione del contratto.
Il patto di non concorrenza può essere concordato solo all'inizio del rapporto di agenzia e
non può essere soggetto a modifiche unilaterali.
Le disposizioni del patto devono riguardare la stessa zona geografica, la stessa clientela e
lo stesso genere di beni o servizi oggetto del contratto di agenzia.
La sua durata non può superare un anno per l'Agente monomandatario e due anni per
l'Agente plurimandatario.
Questi termini saranno ridotti della metà se la cessazione del rapporto avviene su iniziativa
del Preponente.
Il patto di non concorrenza non è valido se il rapporto si scioglie durante il periodo di prova,
se il contratto di agenzia è in essere da meno di un anno, o se il rapporto si risolve su
iniziativa del Preponente.
Come compenso per la restrizione alla concorrenza, il Preponente corrisponderà all'Agente
o al Rappresentante un'indennità calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 10
per l'indennità sostitutiva del preavviso, considerando il numero di mesi coperti dal patto.
Se il Preponente risolve il contratto a causa di un grave inadempimento da parte
dell'Agente o del Rappresentante, l'indennità non sarà dovuta.
Se, al contrario, è l'Agente o il Rappresentante a risolvere il contratto a causa di gravi
inadempienze da parte del Preponente, potrà liberarsi dalla limitazione della concorrenza
dichiarandolo al momento della disdetta o entro i trenta giorni successivi.
L'indennità dovrà essere pagata in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla cessazione
dell'attività, e il mancato pagamento entro questo termine darà diritto all'Agente o al
Rappresentante di considerarsi libero dalla limitazione della concorrenza previa
comunicazione scritta entro 30 giorni dal termine. In tal caso, il Preponente dovrà
comunque corrispondere l'indennità per il periodo non lavorato in attesa del pagamento,
con il diritto dell'Agente al risarcimento di eventuali danni subiti a causa del ritardo.
45
ART. 14
IPOTESI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO
Malattia ed Infortunio: In caso di malattia o infortunio dell'Agente o del Rappresentante,
che impediscano l'esecuzione del mandato, il contratto di agenzia o rappresentanza sarà
sospeso su richiesta dell'interessato.
Tale sospensione avrà effetto per un massimo di otto mesi dalla data di inizio della malattia
o dell'infortunio.
Durante questo periodo, il Preponente si asterrà dal procedere con la risoluzione del
rapporto.
Servizio volontario a favore dello Stato (VFP1 o Servizio Civile Nazionale Volontario): Se
l'Agente intende prestare servizio volontario a favore dello Stato, può richiedere la
sospensione del rapporto per il periodo del servizio, ma per non più di 12 mesi.
Se la mandante non accetta la richiesta, dovrà corrispondere l'indennità di fine rapporto
come previsto nell'articolo 11 solo se l'Agente o il Rappresentante è effettivamente
ammesso a svolgere tale servizio.
L'Agente è tenuto a fornire la prova del diritto al pagamento dell'indennità.
Tutele a favore della famiglia: In caso di gravidanza dell'Agente o del Rappresentante, il
contratto sarà sospeso su richiesta dell'Agente o del Rappresentante per un periodo
massimo di 12 mesi, che include la data del parto.
Questa sospensione impedisce al Preponente di procedere con la risoluzione del rapporto
durante questo periodo.
La stessa disposizione si applica in caso di adozione o affidamento di un minore, a
condizione che il periodo di 12 mesi includa la data di affidamento del minore alla famiglia
dell'Agente o del Rappresentante.
In caso di interruzione della gravidanza conformemente alla legge n. 194 del 22 maggio
1978, il contratto sarà sospeso per un massimo di 3 mesi su richiesta dell'Agente o del
Rappresentante. In tutti i casi di sospensione sopra descritti, il Preponente ha il diritto di
promuovere e concludere affari nella zona di competenza dell'Agente o del
Rappresentante durante il periodo di sospensione o di assegnare tale attività ad altri.
Il titolare del mandato che si trova in una delle condizioni di cui ai punti A, B o C del
presente articolo deve consentire che la ditta o chiunque abbia ricevuto l'incarico di
sostituirlo provvisoriamente utilizzi l'organizzazione dell'agenzia senza che n e derivino
oneri o spese per il titolare del mandato. Inoltre, non ha diritto a compensi derivanti da
affari conclusi durante il periodo di sospensione, a meno che non siano previste pattuizioni
individuali più favorevoli.
Si sottolinea che l'Agente o il Rappresentante non avrà diritto a provvigioni per gli affari
generati durante questi periodi di sospensione, salvo che per gli ordini pervenuti in tali
periodi grazie all'attività svolta dall'Agente o dal Rappresentante precedentemente.
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ART. 15
NORMA DI SALVAGUARDIA
Il presente Accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più
favorevoli per l’Agente o per il Rappresentante.
ART. 16
PROCEDURA DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Viene istituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da
cinque membri, di cui due nominati dall'Organizzazione datoriale, due nominati dalle
Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente Accordo, e un quinto membro
designato di comune accordo, che svolgerà la procedura di garanzia e conciliazione.
La Commissione provvederà a designare il proprio
Presidente. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) Esaminare ed interpretare autenticamente la normativa del presente Accordo
in caso di dubbi o incertezze, su segnalazione di una delle Parti contraenti. In caso di
necessità, la Commissione può delegare tale attività all'Ente Bilaterale di cui all'articolo
successivo, qualora venga stipulata un'apposita convenzione a tal fine.
b) Esaminare e risolvere qualsiasi problema che potrebbe sorgere in relazione
alle esigenze delle Parti contraenti, nonché nell'ambito delle procedure di conciliazione
sindacale regolate dall'articolo successivo.
c) Definire tutte le questioni rinviate alla Commissione dagli articoli del
presente Accordo Economico Collettivo Nazionale.
d) Sviluppare un progetto per la formazione e l'aggiornamento professionale
degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio, identificando modalità, tempi e fonti di
finanziamento. Tali risorse possono provenire dalle Parti stipulanti il presente accordo,
nonché da enti istituzionali a livello nazionale e/o comunitario che si occupano di
formazione professionale. L'attuazione pratica del progetto sarà demandata all'Ente
Bilaterale di cui all'articolo successivo.
e) Individuare un modello di assistenza sanitaria e integrazione diretta per gli
Agenti e i Rappresentanti di Commercio. Questo modello potrebbe includere prestazioni
offerte in regime di convenzione dall'Ente bilaterale di cui all'articolo successivo.
f) Individuare un modello di previdenza integrativa, che, in quanto tale, deve
essere volontario e portatile.
Questo modello potrebbe essere implementato attraverso i servizi offerti in regime di
convenzione dall'Ente bilaterale di cui all'articolo successivo o attraverso altro Ente
Bilaterale già costituito dalle parti sottoscrittrice del presente accordo.
Le Parti concordano che le procedure di cui al presente articolo avranno inizio non prima
di tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, fatti salvi gli accordi già in vigore in
materia.
ART. 17
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE SINDACALE DELLE
CONTROVERSIE
Per la risoluzione di tutte le controversie individuali riguardanti rapporti di agenzia e
rappresentanza commerciale, è possibile ricorrere a un tentativo di conciliazione in sede
sindacale secondo le disposizioni di questo articolo.
La procedura si svolge presso la Commissione territoriale di conciliazione, la cui
competenza territoriale è presso la sede dell'associazione degli Agenti e dei Rappresentanti
di Commercio che ha sottoscritto il presente accordo, o, in mancanza, presso le rispettive
associazioni imprenditoriali.
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La Commissione territoriale di conciliazione è composta come segue:
a. Per le case mandanti, da un rappresentante dell'Associazione alla quale aderisce
la casa mandante.
b. Per gli Agenti o i Rappresentanti di Commercio, da un rappresentante delle
Associazioni Sindacali degli agenti che ha firmato il presente Accordo Economico Collettivo
e a cui l'Agente o il Rappresentante è iscritto o ha conferito un mandato.
c. Un conciliatore con firma depositata presso la Direzione Territoriale competente
che accerta l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse per conciliare la
controversia in esame.
Il conciliatore informa le Parti sugli effetti della conciliazione in sede sindacale
conformemente alle leggi vigenti.
La Parte interessata, che sia un Agente o una ditta mandante, è tenuta a richiedere il
tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione a cui è iscritta o a cui ha conferito un
mandato.
La Commissione, dopo aver ricevuto la richiesta di conciliazione, è obbligata a comunicare
alla Parte contrapposta, entro 15 giorni dalla richiesta, oltre al motivo della controversia,
il luogo, la data e l'orario del tentativo di conciliazione, indicando i nominativi del
conciliatore di parte sindacale e del rappresentante della ditta preponente.
L'incontro tra le Parti deve avvenire entro e non oltre i successivi 15 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro un termine di 60 giorni dalla data
di ricevimento o presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o
dell'Organizzazione Sindacale a cui l'Agente o il Rappresentante di Com mercio conferisce
mandato.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, debitamente compilati in quattro copie e
firmati dall'Agente e dalla ditta preponente interessata, saranno inviati in duplice copia
all'Ufficio Provinciale del Lavoro.
Nel caso in cui le Parti abbiano già risolto la controversia in via bonaria, possono
spontaneamente comparire davanti alla Commissione per formalizzare l'accordo
raggiunto.
In tal caso, il procedimento non sarà soggetto alle formalità di convocazione stabilite in
precedenza.
Le decisioni prese dalla Commissione territoriale di conciliazione non costituiscono
un'interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che spetta alla
Procedura espletata dalla Commissione nazionale di garanzia e conciliazione come definito
nell'articolo precedente.
ART. 18
ENTE BILATERALE ASSISTENZA
CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE
Le Parti che hanno sottoscritto il presente accordo si impegnano a fornire ai propri
associati, in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 16,
servizi di assistenza e previdenza di natura complementare.
Questi servizi saranno erogati in regime di convenzione attraverso l'ente bilaterale
confederale costituito o individuato dal le parti sottoscrittrici di questo accordo che
dichiareranno di aderire.
L'Ente Bilaterale previa formale riconoscimento e accettazione di integrazione dei propri
componenti sottoscrittori del presente accordo, avrà l'opportunità di svolgere ulteriori
compiti, sempre in base ai criteri stabiliti dalla Commissione Nazionale di c ui all'articolo
16, tra cui:
- Interpretazione e certificazione dei contratti di agenzia e della relativa normativa;
- Attività di formazione e certificazione della qualità degli Agenti e Rappresentanti
48
di Commercio, anche attraverso accordi con Associazioni e Istituzioni
riconosciute a tale scopo.
ART.
19
RINVIO
Tutto ciò che non è espressamente previsto dalle norme contenute in questa parte
dell’Accordo Economico Collettivo Nazionale, per quanto riguarda il rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale, sarà regolato dalle leggi vigenti.
ART. 20
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo entra in vigore il 28 dicembre 2023 e scade con il 27 novembre ottobre
2026. Si applica a tutti i contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo.
PARTE III
CONSULENTI FINANZIARI
Introduzione
Il contratto di agenzia ha una notevole diffusione non soltanto in ambito commerciale e
industriale, ma altresì nei settori bancari dove si è sviluppata le figure del Consulente
Finanziario.
Il Consulente Finanziario ha visto il passaggio dalla denominazione di promotore a
quella di consulente finanziario e l’istituzione dell’Albo unico dei consulenti finanziari.
Rispetto all’applicazione della direttiva MiFID II, sono state introdotte specificità che
qualificano la figura professionale del consulente finanziario (prova valutativa e iscrizione
all’Albo).
Il Consulente Finanziario ha una specifica disciplina di settore e di avviamento
professionale: La MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), entrata in vigore
il 3 gennaio 2018, è finalizzata a sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari in
Europa garantendo trasparenza e protezione degli investitori.
La direttiva include disposizioni volte a garantire che gli intermediari agiscano
nell'interesse migliore dei clienti, fornisce una corretta informazione agli investitori e si
occupa di affrontare i potenziali conflitti di interesse tra le parti. Inoltre, richiede
un'adeguata profilatura dei risparmiatori.
Ecco alcune delle principali novità introdotte dalla MiFID II in merito alla prestazione dei
servizi di investimento:
o Consulenza su base indipendente : La MiFID II introduce il concetto di
consulenza su base indipendente. Le imprese di investimento devono
specificare se la consulenza è indipendente o meno, se si basa su un'ampia
o limitata analisi del mercato per vari tipi di strumenti finanziari e se v errà
effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti
finanziari consigliati.
o Valutazione di adeguatezza : La valutazione dell'adeguatezza dei prodotti
finanziari per i clienti è basata sulla raccolta di informazioni, tra cui le
conoscenze e l'esperienza dell'investitore in materia di investimenti, la
situazione finanziaria e la capacità di sopportare eventuali perdite, e gli
obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio.
o Governance del prodotto : La MiFID II impone requisiti organizzativi ai
produttori e distributori di strumenti finanziari. I produttori devono definire
e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima
della sua commercializzazione. I distributori devon o contribuire
49
all'implementazione di strategie distributive adeguate in base alle
caratteristiche del mercato target.
Agenti collegati: L'agente collegato è una persona fisica o giuridica che agisce
sotto la responsabilità di un'unica impresa di investimento, promuovendo
servizi di investimento e/o servizi accessori per conto di questa. Questa figura
è presente anche in Italia, ma il Paese non ammette l'agente collegato in forma
di persona giuridica, a differenza di altri Paesi europei.
La MiFID II mira a rafforzare la protezione degli investitori e a migliorare la trasparenza
nei servizi finanziari nell'ambito dell'Unione Europea.
Nella classificazione generale del Consulente Finanziario, sono distinti tra:
A) CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE OPERANTI PER
BANCHE E SIM.
Per tale categoria di Consulenti la disciplina di riferimento per le remunerazioni è riportata
nelle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia dedicate alle “Politiche e prassi di
remunerazione e incentivazione”. Le norme, che recepiscono le previsioni c ontenute nella
direttiva europea CRD IV e gli indirizzi elaborati in ambito internazionale, hanno come
obiettivo la definizione di sistemi di remunerazione in linea con gli obiettivi e i valori
aziendali e tali da evitare l’assunzione eccessiva di rischi p er l’intermediario. A tal fine
risponde la distinzione della remunerazione del personale in una componente “fissa” e in
una “variabile” (per i consulenti finanziari agenti, “ricorrente” e “non ricorrente”) con
l’applicazione di una serie di requisiti più specifici riferiti alla parte variabile.
B) CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE OPERANTI PER
SGR, SICAV E SICAF.
La disciplina di riferimento per le remunerazioni dei consulenti finanziari operanti per
conto di Sgr, Sicav e Sicaf è riportata nel Regolamento congiunto di Consob e Banca d’Italia
che recepisce le direttive UCITS V e AIFM. Tale disciplina presenta rileva nti profili di
comunanza rispetto a quella valida per banche e Sim, derivata dalla direttiva CRD IV.
ART. 1
DEFINIZIONI
- con il termine Società si intende la preponente Banca autorizzata tra l'altro
all'esercizio delle attività di cui all'art. I, quinto comma lettera C del Digs n.58/98;
- con il termine Private Banker viene indicato/a il consulente finanziario legato/a alla
Società preponente da Contratto di agenzia ai sensi e per gli effetti degli artt. 1742
e ss. cod. civ., in qualità di Consulente Finanziario iscritto/a all'apposito Albo dei
Consulenti Finanziari (OCF) o comunque abilitato/a all'esercizio della professione
ai sensi del DIgs
n. 58/98 e relativi regolamenti di attuazione;
- con i termini Clientela e Clienti si intendono i clienti della Società, procurati dal
Private Banker o comunque allo stesso assegnati; in particolare:
- con il termine Clientela Istituzionale si intendono le società di capitali, gli enti e le
associazioni (anche non aventi per oggetto esclusivo e principale attività
commerciali);
- con il termine Clientela Ordinaria si intendono tutti i soggetti non elencati al
punto precedente;
- con il termine Attività Promozionale si intende l'intera Attività di collocamento, di
distribuzione e di assistenza, ivi compresa ogni altra attività a ciò accessoria,
50
svolta dal Private Banker nell'esercizio della professione di Consulente Finanziario;
- il Consulente Finanziario svolge la sua attività̀ ai sensi dell’art. 128 – quater, comma
1 del TUB, devono essere iscritti nell’elenco (“Elenco”) previsto dall’art. 128 – quater,
comma 2 del TUB tenuto dall’Organismo per la gestione degli Elenchi (“ OCF”) ai
sensi dell’art. 128 – undecies del TUB e dell’art. 19 del D. Lgs. 13 agosto 2010, n.
141 (“Decreto 141/2010”) e deve possedere tutti i requisiti di professionalit à̀ e di
onorabilità̀ prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- A tale figura agenziale si applicano altresì le norme generali in tema di contratto di
agenzia (artt. 1742 e ss. c.c.) così come la Direttiva Comunitaria 18 dicembre 1986,
n. 653 sugli agenti commerciali indipendenti.
Le preponenti sono intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico tenuto da Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico Bancario (“ TUB”)
e al n. D 000628844 della Sez. D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e
Riassicurativi (“RUI”) tenuto dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“ IVASS”) già
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (“ Isvap”); e
svolgono altresì le attivit à̀ finanziarie indicate all’art. 106, comm a 1, TUB (le “ Attività̀
Finanziarie”) oppure è una Sim debitamente autorizzata ai sensi del D.Lgs 24/02/98 N.
58 (TUF) e relativi regolamenti attuativi, ed in particolare è autorizzata dalla Banca d’Italia
allo svolgimento dell’attività bancaria ed all’esercizio, in modo professionale verso il
pubblico, …. laddove dell’attività oggetto dell’incarico faccia parte il collocamento di
prodotti e/o servizi assicurativi, inseriti negli allegati del presente contratto, a procurare
al consulente finanziario abilita to all’offerta fuori sede l’iscrizione al R.U.I., fornendo
formazione idonea all’iscrizione medesima o, nel caso in cui il consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede stesso abbia già effettuato gli aggiornamenti periodici previsti
dalla normativa vigente, a riconoscere gli stessi;
Molti dei temi emersi nello sviluppo della disciplina del contratto di agenzia in attività
finanziaria e nella gestione dei relativi rapporti sono stati risolti dalla giurisprudenza, che
ha tuttavia mantenuto una notevole creatività, con l’introduzione di sempre nuovi
orientamenti, che hanno apportato novità significative anche nella gestione della fase finale
del rapporto, con specifico riferimento alle modalità di cessazione dello stesso e all’utilizzo
del recesso per giusta causa, della clausola risoluti va espressa e/o della cessazione per
circostanze attribuibili al preponente.
Significativi margini di incertezza si registrano infine nell’aspetto più rilevante del rapporto
dal punto di vista economico e più precisamente nella quantificazione dell’indennità di fine
rapporto, che ha visto una notevole produzione giurisprudenziale e un netto cambio di
prospettiva a seguito di importanti pronunce della Corte di Giustizia alle quali i Giudici
italiani si sono adeguati in maniera talvolta non del tutto rispondente ai principi espressi.
Il contratto di agenzia rappresenta inoltre uno degli strumenti contrattuali di maggior
utilizzo, soprattutto in Italia, per la creazione di reti distributive nei settori bancario,
assicurativo e finanziario.
Introduzione
Di seguito verrà riportato lo schema contrattuale normativo a cui le parti dovranno
attenersi nella stipula dei contratti di agenzia, nella parte relativa alla parte normativa,
resta impregiudicata la libera contrattazione per quanto attiene la definizione della parte
economica, ovverosia nella determinazione libera delle parte delle aliquote provigionali da
applicare al singolo rapporto.
Fac-simile di contratto parte normativa generale:
Premessa Tra la Società/banca (dati legali/fiscali completi), mediante il proprio
51
rappresentante pro tempore, espressamente autorizzato alla stipula del presente
documento (di seguito definita “Società”) …………..
E
il/la sig. (dati PF), regolarmente iscritto all’Albo dei consulenti finanziari con delibera del
/ / (di seguito definito “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” );
Posto che la Società/banca: - (s) è una Sim debitamente autorizzata ai sensi del D.Lgs
24/02/98 N. 58 (TUF) e relativi regolamenti attuativi, ed in particolare è autorizzata dalla
Banca d’Italia allo svolgimento dell’attività bancaria ed all’esercizio, in modo professionale
verso il pubblico, …. - si obbliga, laddove dell’attività oggetto dell’incarico faccia parte il
collocamento di prodotti e/o servizi assicurativi, inseriti negli allegati del presente
contratto, a procurare al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede l’iscrizione al
R.U.I., fornendo formazione idonea all’iscrizione medesima o, nel caso in cui il consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede stesso abbia già effettuato gli aggiornamenti
periodici previsti dalla normativa vigente, a riconoscere gli stessi;
Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: - ha dichiarato la propria
disponibilità a collaborare con la Società/Banca per lo svolgimento dell’attività di
consulenza finanziaria, collocamento e consulenza ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 58/98, degli
artt. 4, c. 1 par. 25 e 23, c. 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell’art. 104 Reg. Consob
16190, avendone i requisiti previsti.
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Oggetto dell’incarico
La Società, sotto la propria piena e incondizionata responsabilità, affida al
consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede come da definizione contenuta
nella normativa MiFID richiamata in premessa) l’incarico di promuovere i servizi di
investimento e/o servizi accessori dalla stess a distribuiti presso clienti o potenziali
clienti, ricevere e trasmettere le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di
investimento o strumenti finanziari, collocare strumenti finanziari e/o prestare consulenza
ai clienti o potenziali client i rispetto a detti strumenti o servizi finanziari, ivi includendo
attività di consulenza generica a mezzo di studi di asset allocation e/o financial planning
rivolti ai clienti o potenziali clienti.
La Società si impegna a garantire la disponibilità distributiva minima di una pluralità di
prodotti, strumenti e/o servizi finanziari per singola tipologia e categoria, in particolare, in
OICR di diritto europeo e/o armonizzati Ue (c.d. “architettura aperta”), al fine di consentire
al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di esercitare la propria attività
tendendo ad escludere situazioni di conflitto d’interesse, a tutela dei risparmiatori, così
come richiamato dalle norme vigenti.
Gli strumenti e/o servizi promuovibili e collocabili in seno all’attività del consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede riguarderanno: - la raccolta mediante offerta al
pubblico fuori sede ai fini d’investimento in valori mobiliari, (titoli, OICR, gestioni
patrimoniali, ETF, contratti derivati, etc.) ed in prodotti assicurativi standardizzati, ivi
comprese forme previdenziali e pensionistiche; - altri prodotti assicurativi standardizzati;
- servizi bancari e finanziari, quali a mero titolo d’e sempio, apertura di conti correnti ed
accessori, credito ai consumatori, leasing, finanziamenti e altre operazioni del credito di
medio/lungo termine, etc.
ART. 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO
Il presente incarico viene conferito senza poteri di rappresentanza. Di conseguenza, il
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consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non ha l'autorità di stipulare contratti
in nome della Società. Spetta esclusivamente alla Società decidere se accettare o rifiutare
le proposte contrattuali inviate dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in
conformità a quanto precedentemente concordato e alle risorse disponibili.
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve tempestivamente informare la
Società di qualsiasi contestazione da parte dei clienti o di eventuali reclami relativi a
inadempienze contrattuali di cui è venuto a conoscenza.
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera su tutto il territorio
nazionale a nome e nell'interesse della Società, in ottemperanza agli articoli 4 e 23 della
Direttiva MiFID. L'incarico conferito ha carattere non esclusivo, consentendo alla Società
di avvalersi di altri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o di promuovere
direttamente la conclusione di affari, salvo quanto specificato nel comma seguente.
La Società fornisce supporto qualificato al consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede per la gestione delle trattative con clientela professionale, come definita
dalla normativa MiFID, nei casi in cui ciò risulti necessario e sia richiesto dal consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Tale supporto può essere richiesto in base a criteri
di complessità, entità o particolari aspetti o condizioni. Tuttavia, il consulente fina nziario
abilitato all'offerta fuori sede che ha instaurato la trattativa riceverà comunque la
commissione concordata.
In aggiunta all'attività svolta ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico della Finanza (T.U.F.),
il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può intraprendere altre attività che
non siano in competizione con quelle della Società e che non c ompromettano
l'adempimento regolare dell'incarico. Per far ciò, il consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede deve notificare per iscritto alla Società l'intenzione di svolgere tali
ulteriori attività. Nella comunicazione, il consulente finanziario deve specificare se queste
ulteriori attività abbiano un carattere agenziale e se richiedano l'iscrizione all'Albo Agenti
e Rappresentanti di Commercio. La Società ha un termine di 15 giorni, pena la decadenza,
per eccepire che l'attività proposta è incompatibile. Qualora venga sollevata un'eccezione,
la Società deve motivare e documentare le ragioni per cui l'attività potrebbe entrare in
conflitto con le sue attività o pregiudicare l'adempimento regolare dell'incarico.
ART. 3
DURATA
Il contratto diventa valido quando il testo del contratto e i relativi allegati, precedentemente
firmati dalla società/banca, vengono ricevuti dalla società stessa con la firma del
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Il contratto è a tempo indeterminato. Tuttavia, c'è un periodo di prova di sei mesi in cui
entrambe le parti possono rescindere il contratto senza preavviso o indennità, in caso di
inadempienze.
ART. 4
MALATTIA/INFORTUNIO, GRAVIDANZA E PUERPERIO
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede se è impossibilitato a svolgere il suo
lavoro per almeno 90 giorni a causa di malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, deve
notificarlo immediatamente alla società.
Durante questo periodo, la società può far assistere la clientela da altri consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede, preferibilmente indicati dal consulente finanziario
inattivo, ma il consulente ha diritto a mantenere le commissioni derivanti dal patrimonio
dei clienti a lui assegnati.
La sospensione può durare fino a nove mesi in caso di gravidanza o puerperio.
53
ART. 5
ATTIVITÀ CARATTERISTICHE
Al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è fatto obbligo di agire in
piena autonomia, seguendo il Codice Civile e rispettando leggi e regolamenti
finanziari.
Si richiede al consulente di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità e di
rispettare le normative antiriciclaggio.
La società si impegna a riconoscere eventuali certificazioni ottenute dal consulente. Deve
anche seguire le basi deontologiche stabilite nel contratto.
ART. 6
ATTIVITÀ COLLEGATE ED ACCESSORIE
Questo articolo affronta attività accessorie che la società può conferire al consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede, come ruoli di assistenza commerciale o
coordinamento di altri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Può anche
coinvolgere tirocinanti, consentendo al consulente con almeno tre anni di esperienza di
fungere da tutor per aspiranti consulenti. Le condizioni di queste attività accessorie, inclusi
compensi e modalità di pagamento, devono essere definite in un accordo scritto. In oltre,
l'articolo prevede che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede possa svolgere
attività di tutoraggio per i tirocinanti, con alcune condizioni specificate.
Questi articoli costituiscono una parte di un contratto che regola il rapporto tra la
società/banca e il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Ogni articolo dettaglia specifiche condizioni e responsabilità all'interno del contratto. È
importante consultare un avvocato o un professionista legale per una comprensione
completa e per risolvere eventuali domande o preoccupazioni specifiche relative a questo
contratto.
ART. 7
FORMAZIONE
La Società si impegna a fornire al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede le
risorse necessarie per garantire una formazione adeguata e il costante aggiornamento
professionale in conformità alle leggi vigenti e agli obblighi di iscrizione a registri
professionali. In questo contesto, il consulente finanziario parteciperà a corsi di formazione
in aula e/o online durante ogni anno solare, con una durata complessiva di almeno 30
ore, di cui almeno 15 ore in aula, per soddisfare i requisiti for mativi periodici
eventualmente richiesti.
La Società può incaricare soggetti qualificati di fornire parte o tutto il programma di
formazione, e riconoscerà i corsi frequentati da consulenti finanziari presso enti di
formazione riconosciuti. La formazione coprirà argomenti normativi, tecnici, fisca li,
economici, psicologici, finanza comportamentale e relazioni pubbliche relative a finanza e
assicurazioni, e verrà certificata.
In casi di gravidanza, maternità, paternità o grave malattia o infortunio, i consulenti
finanziari possono essere temporaneamente esonerati dalla formazione professionale. Le
disposizioni precise riguardo a queste esenzioni sono specificate nell'articolo.
ART. 8
MODULISTICA E SPESE E COSTI DELL’ATTIVITÀ
La Società si impegna a mettere a disposizione del consulente finanziario tutto il
materiale informativo, contrattuale e promozionale richiesto dalle leggi e normative,
senza costi aggiuntivi, per consentire al consulente di operare in conformità alle norme
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vigenti. Se il materiale è fornito in formato elettronico, sarà considerato soddisfatto il
requisito se le firme digitali sono utilizzate secondo i metodi legali.
Per i costi sostenuti dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per la
produzione fisica di documenti, la Società può riconoscere costi solo se il consulente
finanziario utilizza le proprie strutture e attrezzature. In tal caso, verrà ric onosciuto un
importo di 0,25 euro per copia di documento prodotto.
La Società può decidere se contribuire alle spese per l'apertura e la gestione degli uffici del
consulente finanziario, come specificato in un accordo separato. Inoltre, la Società può
mettere a disposizione del consulente locali, mobili ed attrezzature, c on condizioni e
responsabilità specificate in un accordo separato. La Società si impegna a non addebitare
al consulente spese per azioni promozionali intraprese dalla Società stessa, a meno che
non sia pattuito diversamente per iscritto.
La Società fornisce supporto promozionale per l'attività del consulente finanziario.
ART. 9
RAPPORTO CON LA CLIENTELA
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a seguire le norme di
comportamento stabilite dalle leggi vigenti nei confronti dei clienti e dei potenziali clienti,
come indicato nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58 e descritto nell'alleg ato 4 al presente
contratto.
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può presentare ai clienti solo i
seguenti documenti:
o Schede di presentazione di prodotti e servizi offerti, in conformità alle
normative vigenti (come il KIID o documenti simili/equivalenti).
o Proposte di collocamento.
o Documenti contrattuali o documenti richiesti dalla legge o dai regolamenti.
o Estratti conto e documenti contabili relativi agli investimenti e ad altri
prodotti o servizi offerti.
Inoltre, nell'ambito dell'attività di consulenza generica prevista dall'Art. 1 del presente
contratto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può rilasciare i propri
studi e analisi, realizzati anche utilizzando il software fornito dalla Società.
Questi documenti devono chiaramente indicare i criteri e i parametri utilizzati, i dati
dell'autore e qualsiasi altra informazione ritenuta utile per gli investitori.
ART. 10
COMUNICAZIONI ED INVIO DOCUMENTI
Il domicilio legale della Società è la sua sede principale.
Il domicilio del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede corrisponde all'indirizzo
indicato nell'Albo dei consulenti finanziari o all'indirizzo designato come luogo di
conservazione dei documenti secondo i Regolamenti Consob vigenti.
Le comunicazioni e l'invio di documenti tra la Società e il consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede possono avvenire in vari modi, tra cui la forma scritta cartacea, la
raccomandata con ricevuta di ritorno, la posta elettronica certificata (PEC), la firma digitale
e la trasmissione telematica. Le modalità specifiche saranno definite in conformità alle
norme vigenti e agli accordi specifici tra le parti.
ART. 11
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a rispettare la riservatezza
riguardo alle informazioni dei clienti in conformità con le leggi sulla privacy vigenti, come
il D.Lgs. 196/2003, agendo come responsabile del trattamento dei dati.
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede deve mantenere la riservatezza sui
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dati relativi all'attività svolta secondo il presente contratto, i dati riguardanti l'azienda e
non deve divulgare informazioni a terzi riguardo agli affari, ai processi di lavoro, alle
procedure, alle politiche commerciali e all'organizzazione interna della Società.
Questa clausola prevede eccezioni per la segnalazione di dati a scopo informativo e
statistico in forma anonima e disaggregata a un'associazione di categoria a cui il
consulente finanziario è associato, nonché per la documentazione e le segnalazioni relative
a situazioni che coinvolgono la protezione degli interessi del consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede, nel caso in cui lo statuto dell'associazione di categoria preveda la
rappresentanza e la tutela dei propri membri.
ART. 12
REMUNERAZIONE
- Origine della remunerazione: Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
riceverà una remunerazione dalla Società per le prestazioni fornite nell'ambito del presente
contratto, come specificato nell'Allegato ... Questa remunerazione coprirà tutte le attività
legate ai prodotti, strumenti e servizi inclusi nell'art. 1 e descritti nell'Allegato ...
-Advisory: La remunerazione per l'attività di consulenza generica (advisory), che
comprende la raccolta di dati, la valutazione e la proposta di soluzioni basate sulle
caratteristiche, la conoscenza, l'atteggiamento, la propensione al rischio e gli obietti vi
dell'investitore, sarà basata su opzioni esplicitamente scelte dal cliente.
Queste opzioni possono includere:
o Una percentuale sul patrimonio analizzato o previsto o sugli importi previsti.
o Importi fissi con aliquote progressive (con possibilità di adeguamento per
livelli di volume più elevati).
Nell'ambito dell'attività di advisory, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
può utilizzare strumenti messi a disposizione dalla Società o altri software standardizzati
riconosciuti, produrre documenti firmati che chiaramente indicano l'origine, le fonti dei
dati, i metodi utilizzati per i calcoli, le motivazioni e i principi alla base delle valutazioni,
oltre alle eventuali fonti da cui sono state tratte le informazioni.
- Consulenza con collocamento (MiFID compliant): Per l'attività di consulenza con il
collocamento di beni e/o servizi finanziari, il consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede riceverà compensi come stabilito nell'Allegato .. del contratto.
Questi compensi possono includere commissioni di collocamento, di consulenza, o di altro
tipo relative ai prodotti e servizi finanziari.
La scelta tra l'attività di advisory e la provvigione (advisory o provvigione) deve essere
concordata con il cliente e può essere modificata nel tempo.
- Modalità della remunerazione: La remunerazione verrà pagata mensilmente, a meno
che i prodotti, strumenti o servizi abbiano addebiti a frequenze diverse per i clienti.
In tali casi, la cadenza dei pagamenti seguirà quella dei prodotti sottostanti. I
pagamenti saranno calcolati in base alle attività, alle proposte contrattuali e alle
operazioni eseguite dall'inizio alla fine del mese (o secondo la cadenza prevista) e
saranno effettuati entro il 27° giorno del mese successivo.
Si può distinguere la remunerazione relativa alle prestazioni e alle operazioni con clientela
professionale (come definito dalle leggi vigenti) e questa sarà calcolata con percentuali
ridotte rispetto alle condizioni generali.
ART. 13
PORTAFOGLIO
- Cliente: Un cliente è qualsiasi persona fisica, giuridica o altra entità legale prevista dalla
legge che diventa parte del portafoglio del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori
sede.
Questo può avvenire attraverso l'accettazione da parte della Società o attraverso la
prestazione di servizi di advisory come definito nell'Art. 12. Il cliente rimane parte del
portafoglio del consulente fino alla risoluzione del contratto tra la Società e il consulente
56
finanziario.
- Portafoglio: Il portafoglio del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
comprende tutti gli attivi o passivi legati ai clienti definiti nel punto che precede.
Rappresenta l'entità del volume d'affari generato da questi clienti, misurato in termini di
valore assoluto alla data di valutazione.
- Valorizzazione del portafoglio : Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
ha la possibilità di trasferire parzialmente o completamente il proprio portafoglio a un altro
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
In alternativa, può ricevere una valorizzazione economica dalla Società.
La valorizzazione del portafoglio è calcolata in base a vari elementi, tra cui commissioni di
advisory, commissioni di collocamento, e altre commissioni generate dai clienti e dai
prodotti e servizi finanziari.
- Cedibilità del portafoglio : Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ha il
diritto di cedere parzialmente o completamente il proprio portafoglio a un collega o colleghi
preferiti. La Società può opporsi solo per motivi oggettivi.
In mancanza di acquirenti tra i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, la
Società può acquisire il portafoglio alle stesse condizioni.
Il pagamento della valorizzazione del portafoglio viene suddiviso in un periodo di tre o
cinque anni.
- Altre remunerazioni inerenti il portafoglio : Eventuali altre forme di remunerazione
inerenti al portafoglio devono essere concordate per iscritto e incluse come allegati al
contratto tra le parti.
ART. 14 FISCALITÀ DEL RAPPORTO
Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, si conferma l'adeguamento alle leggi vigenti.
Se i compensi previsti da questo contratto e dai suoi allegati derivano in parte o
interamente da prodotti o servizi soggetti all'IVA, verrà applicata l'IVA in proporzione alla
parte imponibile.
Inoltre, per i casi specifici indicati nell'art. 10 comma 9 del DPR 633/72, verranno
applicate le stesse condizioni di esenzione IVA previste dalla normativa.
ART. 15 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
La Società si impegna ad adempiere agli obblighi previdenziali stabiliti dalle leggi in vigore,
a meno che quanto previsto dal presente contratto non imponga al consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede di adempiere in modo autonomo e separat o da qualsiasi
compenso ricevuto. Le disposizioni per il trattamento previdenziale includono le seguenti
opzioni:
a) Versamento obbligatorio esclusivamente ad Enasarco (condizione attuale):
La Società verserà ad Enasarco gli importi percentuali stabiliti dall'ente per gli agenti
monomandatari, prelevando il 50% da quanto dovuto alla remunerazione del consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
La Società verserà un importo pari all'1% della remunerazione del consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede, a qualsiasi titolo generata, in un fondo pensione
convenzionato di categoria, prelevando ulteriori 0,50% dalla remunerazione del consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
La Società verserà anche sull'AFR del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
in un fondo con una gestione contabile separata.
La Società verserà sullo stesso fondo, con una gestione contabile separata,
l'Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) del consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede.
c) Versamento obbligatorio alla Cassa Autonoma dei consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede:
La Società verserà alla Cassa gli importi percentuali stabiliti dalla medesima, derivanti
dalla remunerazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, a qualsiasi
57
titolo generata, con la frequenza e le modalità previste al momento della creazione della
Cassa. Si preleverà il 50% da quanto dovuto alla remunerazione del consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede.
ART. 16 FACOLTÀ DI ISPEZIONE
In linea con gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, e tenendo conto dei
requisiti di supervisione e controllo, il consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede acconsente alla Società, attraverso i suoi incaricati, di condurre attività
di verifica e controllo su tutta la documentazione tenuta ai sensi dell'art. 109 del
Regolamento riguardante le norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, in merito agli intermediari.
Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede garantisce, anche in conformità con
le norme regolamentari interne della Società, la sua piena e tempestiva collaborazione,
compresa la possibilità di fornire copie dei documenti richiesti.
Nel caso in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non sia in grado di
agevolare tale verifica, dovrà comunicarlo immediatamente, specificando la data e le
modalità della sua disponibilità.
Si tenga presente che la Società ha il diritto di effettuare controlli e verifiche relativi
all'attività professionale svolta dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
anche direttamente nei confronti della clientela.
Eventuali iniziative in tal senso saranno coordinate con il consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede, ove possibile, e in ogni caso, egli sarà informato in anticipo.
ART. 17
NORME GENERALI
Il presente contratto rappresenta lo standard per la categoria dei consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede ed è aperto a miglioramenti a favore del consulente finanziario
abilitato all’offerta fuori sede.
Esso annulla e sostituisce ogni precedente accordo o pratica tra le parti, comprese le
eventuali novazioni e assorbimenti.
Qualsiasi deroga, modifica o integrazione del presente contratto deve essere redatta per
iscritto. Per le questioni non esplicitamente regolate dal presente contratto, si fa
riferimento alle norme dell'agente di cui all'art. 1742 e seguenti del Codice Civile, al Decreto
Legislativo n. 58/98 e relativi regolamenti, alle normative della Banca d’Italia vigenti e alle
procedure interne della Società.
Le parti escludono in modo esplicito l'applicabilità del Contratto Economico Collettivo degli
Agenti e Rappresentanti di Commercio al presente rapporto.
Nel caso in cui una qualsiasi clausola di questo contratto fosse giudicata invalida, ciò non
comporterà l'invalidità delle altre disposizioni del contratto, che rimarranno pienamente
valide.
ART. 18
TERMINE DEL RAPPORTO
1. Preavviso
Il contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di stipula del presente accordo.
Ciascuna delle parti può risolverlo notificando l'altra parte con preavviso, utilizzando PEC
o, in mancanza di essa, mediante raccomandata A.R. agli indirizzi indicati nell'art. 10 di
questo contratto, nei seguenti termini:
o 150 giorni per contratti con una durata tra 0 e 5 anni (scadenza alle ore
24.00 del 150° giorno dalla comunicazione);
o 180 giorni per contratti con una durata superiore a 5 anni (scadenza alle ore
24.00 del 180° giorno dalla comunicazione).
Se il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede intende risolvere il rapporto, deve
notificare la Società con un preavviso di 90 giorni (scadenza alle ore 24.00 del 90° giorno
58
dalla comunicazione). Se la risoluzione è dovuta al raggiungimento dell'età pensionabile di
Enasarco o dell'INPS, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non è tenuto
a rispettare il periodo di preavviso. La parte che riceve la notifica di recesso può rinunciare,
in tutto o in parte, al preavviso entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, senza dover
pagare l'Indennità Sostitutiva di Preavviso (I.S.P.). Se una delle parti decide di terminare il
contratto in qualsiasi momento, in anticipo rispetto al periodo di preavviso previsto, dovrà
corrispondere all'altra parte l'Indennità Sostitutiva di Preavviso (I.S.P.) come risarcimento.
Tale indennità sarà calcolata in base al numero di mesi di preavviso non rispettati, come
una frazione delle commissioni relative all'anno solare precedente, o una media mensile
delle commissioni liquidate se il rapporto ha avuto una durata inferiore a 12 mesi.
2. Accantonamento di Fine Rapporto (AFR)
La Società deve annualmente accantonare una somma in una gestione contabile separata,
o comunque presso la Fondazione Enasarco come specificato nell'art. 15, in proporzione
alla remunerazione pagata al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
L'importo del contributo viene calcolato in base all'importo totale delle commissioni
liquidate nell'anno solare precedente. Le aliquote sono le seguenti:
o 4% sulle somme corrisposte fino a 20.000,00 euro/anno;
o 2% sulla quota delle somme corrisposte tra 20.000,01 e 30.000,01
euro/anno;
o 1% sulla quota delle somme corrisposte oltre 30.000,01 euro/anno.
Al termine del rapporto, per qualsiasi motivo, il consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede ha diritto alle somme accantonate nella gestione Enasarco dell'AFR, compresi
gli interessi maturati. Restano inclusi nell'obbligo di versamento gli importi maturati
nell'anno della risoluzione del contratto e non ancora trasferiti alla Fondazione Enasarco.
Questi contributi mirano a garantire equità, anche nel caso in cui non ci sia stato un
aumento della clientela o del fatturato da parte del consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede.
3. Indennità di Cessazione del Rapporto (ICR)
A. Se il contratto si conclude per decisione della Società, per cause non imputabili al
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, la Società deve corrispondere
un'indennità di cessazione del rapporto calcolata sulle somme pagate al consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede.
Queste condizioni si applicano anche se il contratto viene risolto dal consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede per cause imputabili alla Società.
L'indennità di cessazione del rapporto è calcolata come segue:
o 4% sulle somme maturate nei primi tre anni di rapporto;
o 4,50% sulle somme maturate dal quarto al sesto anno;
o 5% sulle somme maturate negli anni successivi.
L'indennità di cessazione del rapporto è dovuta anche in caso di dimissioni del consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede dovute a circostanze come l'età, infermità o malattia
che rendono irragionevole chiedere di continuare l'attività. È inoltre dovuta se il consulente
finanziario è cancellato dall'Albo per almeno due anni o se raggiunge l'età pensionabile di
Enasarco e/o dell'INPS.
Questa indennità è erogata anche in caso di decesso del consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede e sarà corrisposta ai suoi eredi legittimi o testamentari.
B. Se il contratto si conclude per decisione del consulente finanziario abilitato all’offerta
fuori sede, per cause non imputabili alla Società, la Società deve corrispondere
un'indennità di cessazione del rapporto calcolata come segue:
1% sulle somme maturate nei primi tre anni di apporto; 1,50% sulle somme maturate dal
quarto al sesto anno; 2% sulle somme maturate negli anni successivi.
Queste somme accantonate a titolo di indennità di cessazione del rapporto mirano a
59
garantire equità e sono riconosciute al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
anche in assenza di un incremento significativo della clientela o del fatturato.
C. Indennità di creazione di valore (ICV) Oltre a quanto previsto nella sezione A per
l'indennità di cessazione del rapporto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori
sede può ricevere un'indennità di creazione di valore se soddisfa i seguenti criteri:
o Ha notevolmente sviluppato gli affari esistenti e la Società continua a trarre
significativi vantaggi dagli affari con questi clienti.
o L'importo totale dell'Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) e dell'Indennità
di Cessazione del Rapporto (ICR) è inferiore al valore massimo stabilito dal
terzo comma dell'art. 1751 del Codice Civile.
L'indennità di creazione di valore aggiuntiva è concessa in misura non superiore alla
differenza tra la somma totale dell'Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) e dell'Indennità
di Cessazione del Rapporto (ICR) e il valore massimo stabilito dal terzo comma dell'art.
1751 del Codice Civile. Questa indennità è corrisposta anche se il contratto si conclude a
causa del decesso del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ed è erogata agli
eredi. Per calcolare questa indennità, viene calcolata la p ercentuale di incremento delle
commissioni, confrontando il volume delle commissioni all'inizio del rapporto (valore
iniziale) con il volume delle commissioni alla fine del rapporto (valore finale).
60
Durata del rapporto Valore iniziale Valore finale
Volume delle provvigioni dei
primi 4 trimestri
Volume delle provvigioni
degli ultimi 4 trimestri Da 0 a 3 anni
Dal 4° al 6° anno Media annua delle
provvigioni dei primi
8 trimestri
Media annua delle
provvigioni degli ultimi 8
trimestri
Dal 7° al 9° anno Media annua delle
provvigioni dei primi 12
trimestri
Media annua delle
provvigioni degli ultimi 12
trimestri
Dal 10° al 11° anno Media annua delle
provvigioni dei primi 16
trimestri
Media annua delle
provvigioni degli ultimi 16
trimestri
Oltre il 12° anno Media annua delle
provvigioni dei primi 20
trimestri
Media annua delle
provvigioni degli ultimi 20
trimestri
Per omogeneizzare i dati relativi al valore iniziale ed a quello finale, il valore iniziale riferito
a qualunque delle ipotesi contenute nella sopra indicata tabella verrà rivalutato applicando
i coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro.
In base alla durata del rapporto e alla percentuale di incremento delle provvigioni ottenuta
secondo i criteri precedentemente descritti, l’indennità di creazione di valore sarà pari ad
una percentuale di indennità rispetto al valore massimo previsto dal terzo comma dell’art.
1751 del Codice Civile così come riportate nella seguente tabella:
Durata del rapporto Percentuale (%)
di incremento
delle provvigioni
Percentuale (%) di
indennità rispetto al
valore massimo previsto
dal terzo comma dell’art.
1751 del Codice Civile
Fino a 12 mesi
Da 0 a 5%
25%
30%
40%
100%
Da 5% a 30%
Da 30 a 60%
Da 60% a 150%
Oltre il 150%
61
Da 12 a 24 mesi Fino a 30%
Da 30 a 60%
Da 60 a
150%
Oltre il 150%
30%
35%
40%
100%
Da 24 a 36 mesi Fino a 30%
Da 30 a 60%
Da 60 a
150%
Oltre il 150%
35%
40%
45%
100%
Da 36 a 48 mesi Fino a 30%
Da 30 a 60%
Da 60 a
150%
Oltre il 150%
40%
45%
50%
100%
Da 48 a 60 mesi Fino a 30%
Da 30 a 60%
Da 60 a
150%
Oltre il 150%
45%
50%
55%
100%
Da 60 mesi in avanti Fino a 30%
Da 30 a
60%
Da 60 a 150%
Oltre il 150%
50%
55%
60%
100
%
ART. 19
CLAUSOLE FINALI
Il presente Contratto può essere risolto immediatamente da ciascuna delle parti mediante
notifica via PEC, in caso di un grave motivo che costituisca giusta causa di risoluzione.
Se il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non è obbligato per legge a
possedere un indirizzo PEC o non ne è provvisto, la notifica dovrà essere effettuata per
mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento, inviata agli indirizzi indicati nell'art.
10 di questo Contratto.
Le parti concordano che costituisce giusta causa di risoluzione qualsiasi violazione grave
degli obblighi contrattuali che renda impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del
rapporto basato sulla fiducia reciproca, o altre circostanze che possano pre giudicare la
reputazione della Società o del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, o
ostacolare la regolare conduzione della sua attività.
La Società può comunicare la risoluzione del contratto a tutti gli interessati, in
particolare ai clienti assistiti dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori
sede, a partire da una data specifica.
A partire da tale data, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non avrà diritto
a ricevere alcuna remunerazione per operazioni effettuate successivamente a tale data da
clienti assistiti dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede durante il periodo
del suo rapporto con la Società.
Al momento della risoluzione del contratto, il consulente finanziario abilitato all’offerta
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fuori sede sarà obbligato a smettere di utilizzare in qualsiasi forma il nome e il materiale
della Società. Deve restituire presso la sede della Società tutto il materiale di proprietà,
compresi gli elenchi dei clienti, i prospetti informativi, la modulist ica (compresa la
dichiarazione di cui all'art. 96 del Regolamento Consob 11522/98 e successive modifiche)
e qualsiasi altro documento che possa costituire credenziale della Società per il contatto o
il rapporto con la clientela.
Inoltre, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede si impegna a cooperare nella
presentazione dei clienti ai colleghi subentranti fino alla data di risoluzione del contratto.
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SOMMARIO
Premessa ....................................................................................................................... 2
Oggetto dell’accordo disciplinare generale e ambiti di applicazione ................................ 4
Decorrenza e durata dell’accordo .................................................................................... 5
PARTE I
Disciplina del rapporto di Agenzia per i prodotti del: Commercio - Servizi - Terziario –
Turismo – Industria e Artigianato e dei servizi immateriali (Telefonici ed Energetici ……..6
ART.1 Terminologia .........................................................................................................6
ART.2 Esclusiva e Variazioni di Zona e Clientela ………………………………………………….7
ART.3 Forma del Contratto ............................................................................................. 8
ART.4 Contratto a tempo Determinato ............................................................................. 8
ART. 5 Principi di comportamento contrattuale diritti e doveri delle parti ....................... 9
ART. 6 Provvigioni ......................................................................................................... 10
ART. 7 Liquidazione e pagamento delle provvigioni ........................................................ 11
ART. 8 Rimborso spese .................................................................................................. 12
ART. 9 Prestazioni e compensi accessori ........................................................................ 12
ART. 10 Preavviso .......................................................................................................... 13
ART. 11 Indennità di fine rapporto ................................................................................ 14
ART. 12 Determinazione dell’indennità meritocratica aggiuntiva (IMA) ...........................17
ART 13 Patto di non concorrenza ................................................................................... 20
ART. 14 Ipotesi di sospensione del rapporto.................................................................. 21
ART. 15 Norma di salvaguardia ..................................................................................... 22
ART. 16 Procedura di garanzia e conciliazione ............................................................... 22
ART. 17 Procedure di conciliazione sindacale delle controversie .....................................23
ART. 18 Ente bilaterale assistenza certificazione e formazione .......................................24
ART. 19 Rinvio .............................................................................................................. 24
ART. 20 Entrata in vigore ..............................................................................................25
PARTE II
Disciplina del rapporto di Agenzia per gli Agenti in Attività Finanziaria .......................... 25
ART. 1 Definizioni ......................................................................................................... 26
ART.2 Esclusiva e variazioni di zona e clientela ............................................................ 28
ART. 3 Forma del contratto........................................................................................... 29
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ART. 4 Contratto a tempo determinato ......................................................................... 29
ART. 5 Principi di comportamento contrattuale diritti e doveri delle parti ..................... 29
a. L’agente ............................................................................................................. 29
b. Collaboratori ..................................................................................................... 33
c. Obblighi della preponente .................................................................................. 35
ART. 6 Provvigioni ....................................................................................................... 36
ART. 7 Liquidazione e pagamento delle provvigioni ....................................................... 36
ART. 8 Rimborso spese ................................................................................................. 37
ART. 9 Prestazioni e compensi accessori ....................................................................... 38
ART. 10 Preavviso ......................................................................................................... 38
ART. 11 Indennità di fine rapporto ............................................................................... 39
a. Indennità di Risoluzione del rapporto (FIRR) ................................................. 39
b. L'indennità suppletiva di clientela (ISC) ........................................................ 40
c. L’Indennità meritocratica Aggiuntiva (IMA) ................................................... 40
ART. 12 Determinazione dell’indennità meritocratica aggiuntiva (IMA) .......................... 41
ART 13 Patto di non concorrenza .................................................................................. 44
ART. 14 Ipotesi di sospensione del rapporto.................................................................. 45
ART. 15 Norma di salvaguardia .................................................................................... 46
ART. 16 Procedura di garanzia e conciliazione .............................................................. 46
ART. 17 Procedure di conciliazione e sindacale delle controversie ................................. 46
ART. 18 Ente bilaterale assistenza certificazione e formazione ...................................... 47
ART. 19 Rinvio ............................................................................................................. 48
ART. 20 Entrata in vigore ............................................................................................. 48
PARTE III
Consulenti finanziari .................................................................................................... 48
a. Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per BANCHE e SIM 49
b. Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede operanti per SGR, SICAV e SICAF
......................................................................................................................... 49
ART. 1 Definizioni ......................................................................................................... 49
Fac-simile di contratto parte normativa generale .......................................................... 51
Art. 1 – Oggetto dell’incarico ......................................................................................... 51
ART. 2 Modalità di esecuzione dell’incarico ................................................................... 52
ART. 3 Durata .............................................................................................................. 52
ART. 4 Malattia/infortunio, gravidanza e puerperio……………………………………………..53
65
ART. 5 Attività caratteristiche ....................................................................................... 53
ART. 6 Attività collegate ed accessorie .......................................................................... 53
ART. 7 Formazione .......................................................................................................53
ART. 8 Modulistica e spese e costi dell’attività .............................................................. 54
ART. 9 Rapporto con clientela ....................................................................................... 54
ART. 10 Comunicazione ed invio documenti ................................................................. 54
ART. 11 Obbligo di riservatezza .................................................................................... 55
ART. 12 Remunerazione ............................................................................................... 55
ART. 13 Portafoglio ....................................................................................................... 56
ART. 14 Fiscalità del rapporto ...................................................................................... 56
ART. 15 Trattamento previdenziale ............................................................................... 56
ART. 16 Facoltà di ispezione ......................................................................................... 57
ART. 17 Norme generali ................................................................................................ 57
ART. 18 Termini del rapporto ....................................................................................... 58
1. Preavviso ........................................................................................................... 58
2. Accantonamento di Fine Rapporto (AFR) ............................................................ 58
3. Indennità di Cessazione del Rapporto (ICR)........................................................ 58
ART. 19 Clausole finali ................................................................................................. 61