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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 25864/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17735/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: accise prodotti alcolici- svincolo irregolare - responsabilità depositario fiscale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 359/6/15, depositata il 14 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 21giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 158/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'avviso di pagamento per accise su prodotti alcolici 2011.

La CTR osservava in particolare che, trattandosi di pretesa creditoria erariale riguardante prodotti alcolici circolanti in regime di sospensione d'imposta, in quanto la società contribuente li deteneva quale depositario fiscale, per i quali vi era stato "svincolo irregolare" a seguito di furto, tale evenienza non potevasi considerare quale causa di "abbuono" (estinzione dell'obbligazione di garanzia), per "caso fortuito/forza maggiore", come invece affermato dalla società contribuente medesima in base all'art. 4, d.lgs. 504/1995, posto che tale disposizione legislativa era applicabile soltanto qualora il prodotto soggetto ad accisa sia disperso materialmente e quindi fisicamente non più immettibile nel circuito del consumo.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con memorie.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con ordinanza depositata in data 28 luglio 2022 questa Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, rinviando la causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché la CTR ha deciso all'esito di un'udienza pubblica (18 dicembre 2014) alla quale non aveva partecipato il suo difensore, in quanto non ritualmente avvisato dell'udienza stessa.

La censura è fondata.

Dal fascicolo del grado di appello risulta che il difensore della società contribuente in tale grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sostituito dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] già in data 27 agosto 2013, essendo stato poi il primo cancellato dall'albo professionale con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 19 settembre 2013.

Ne risulta pertanto la nullità della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica all'originario difensore della società contribuente effettuata a mezzo PEC in data 31 ottobre 2014.

Sempre dal fascicolo del grado di appello si desume altresì che all'udienza pubblica del 18 dicembre 2014,nella quale il gravame è stato trattato e deciso, non vi è stata partecipazione di alcun difensore della società contribuente ed in particolare di quell i nominati in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di secondo grado, secondo il consolidato principio di diritto che «Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza,ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame per omessa notifica dell'atto di appello nonostante l'errata comunicazione, stante l'invio ad un diverso indirizzo pec, della data di udienza di discussione al difensore dell'appellante)» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18279 del 11/07/2018, Rv. 649806 -01).

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17735/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: accise prodotti alcolici- svincolo irregolare - responsabilità depositario fiscale avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 359/6/15, depositata il 14 aprile 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto- legge 198/2022 del 21giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 158/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] srl contro l'avviso di pagamento per accise su prodotti alcolici 2011. La CTR osservava in particolare che, trattandosi di pretesa creditoria erariale riguardante prodotti alcolici circolanti in regime di sospensione d'imposta, in quanto la società contribuente li deteneva quale depositario fiscale, per i quali vi era stato "svincolo irregolare" a seguito di furto, tale evenienza non potevasi considerare quale causa di "abbuono" (estinzione dell'obbligazione di garanzia), per "caso fortuito/forza maggiore", come invece affermato dalla società contribuente medesima in base all'art. 4, d.lgs. 504/1995, posto che tale disposizione legislativa era applicabile soltanto qualora il prodotto soggetto ad accisa sia disperso materialmente e quindi fisicamente non più immettibile nel circuito del consumo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi, poi illustrati con memorie. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con ordinanza depositata in data 28 luglio 2022 questa Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, rinviando la causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, poiché la CTR ha deciso all'esito di un'udienza pubblica (18 dicembre 2014) alla quale non aveva partecipato il suo difensore, in quanto non ritualmente avvisato dell'udienza stessa. La censura è fondata. Dal fascicolo del grado di appello risulta che il difensore della società contribuente in tale grado, avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sostituito dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] già in data 27 agosto 2013, essendo stato poi il primo cancellato dall'albo professionale con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 19 settembre 2013. Ne risulta pertanto la nullità della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica all'originario difensore della società contribuente effettuata a mezzo PEC in data 31 ottobre 2014. Sempre dal fascicolo del grado di appello si desume altresì che all'udienza pubblica del 18 dicembre 2014,nella quale il gravame è stato trattato e deciso, non vi è stata partecipazione di alcun difensore della società contribuente ed in particolare di quell i nominati in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio di secondo grado, secondo il consolidato principio di diritto che «Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza,ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame per omessa notifica dell'atto di appello nonostante l'errata comunicazione, stante l'invio ad un diverso indirizzo pec, della data di udienza di discussione al difensore dell'appellante)» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18279 del 11/07/2018, Rv. 649806 -01). In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescar
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