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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07585/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione non solo del particolare allarme dello "spaccio da strada", ma anche di precedenti specifici di cui è gravato l'imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), ciò che integra l'abitualità della condotta che, per espresso dettato normativo, osta alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di censure che la Corte territoriale ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - in considerazione non solo del particolare allarme dello "spaccio da strada", ma anche di precedenti specifici di cui è gravato l'imputato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), ciò che integra l'abitualità della condotta che, per espresso dettato normativo, osta alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07585/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris