CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 27268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 26788 /202 1 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]s.r.l. quale successore in quanto incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata edifesa in forza di procura speciale in atti dall’avv . Laura di [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: litisconsorzio società di persone/soci inerenzacostie iva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’[OSCURATO:PERSONA]. 455 / 14 / 21 depositata in data 30 / 03 /20 21 ; esul ricorso iscritto al n. 26789/20 21 qui riunito proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l’[OSCURATO:PERSONA]. 453 / 14 / 21 depositata in data 30 / 03 /20 21; esul ricorso iscritto al n. r.g. 26 790/2021 qui riunito proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]. 454/14/21 depositata in data 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, ora incorporata nella societàAIRONE s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]. e gli ex soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano gli avvisi di accertamento notificatiloro per l'anno d'imposta 2011 per maggiore I RAP ed I VA quantoalla società e quanto ai soci per maggiore IRPEF (essendo all’epoca dell’accertamento la stessa costituita nella forma personale)chiedendone l'annullamento; - in separati giudizi, la CTP accoglieva le doglianze sui costi di sponsorizzazionee rigettava nel resto i gravami; - appellavano tale pronuncia la società e i soci; l' A mministrazione finanziariaresisteva e prop oneva appello incidentale; - la CTR , sempre in separati giudizi, acco glieva l'appello incidentale dell'Ufficio e rigetta va le impugnazioni dei contribuenti confermandoquindi nel resto la decisione di primo grado; - ricorr ono a questa Corte la società contribuente e i ridetti soci della stessacon separati ricorsi affidat i ciascuno a due motivi e illustrati damemorie; - resiste con autonomi controricors i l' A genzia delle entrate; - all’adunanza camerale del 14 dicembre 2022 il Collegio rinviava a nuovo ruolo, stante la pendenza di autonomi giudizi n. r.g. 26789/2021 e r.g. n. 26790/2021 , rispetto al giudizio n. 26788/2021,nei quali erano parti i soci della società ricorrente , all’epoca costituita nella forma della s.n.c. , per i quali risultava opportunala trattazione congiunta delle controversie; - successivamente, all’adunanza ca merale del 19 ottobre 2023 era disposto ulteriore rinvio a nuovo ruolo per le ragioni indicate Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 nell’ordinanza interlocutoria depositata all’esito di tale incombente; Consideratoche: - al presente giudizio r.g. n. 26788/2021 sono ora riuniti i giudizi iscrittiai n. r.g. 26789/2021 e n. r.g. 26790/202 1 in quanto dalla sentenze impugnat e si evince come anche i soci della ora incorporataCTM s.n.c. , alla quale è succeduta l ’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , abbiano presentato ciascuno autonom i ricors i e come dette impugnative siano state riunite nel primo grado di merito; gli stessi hanno proposto distinti appelli, sia pure non riunitidi fronte alla CTR ma contestualmente da essa decisi come sideduce dalle indicazioni dei relativi r.g.a. riportat e a pag. 2 del ricorsoper cassazione nel giudizio n. r.g. 26788/2021 ; - va poi dato dato atto della regolarità de lle notifiche anche con riguardoall’avviso di fissazione dell’adunanza camerale destinato aglieredi di [OSCURATO:PERSONA]; pertanto il Collegio può procedere allo scrutiniodei motivi di ricorso che risultano nella loro formulazione deltutto identici in ciascuno dei giudizi qui ora riuniti; - né può ritenersi ostativa a ciò la mancata nomina, da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca ricorrente nel giudizio n. r.g. 26789/21, di proprio nuovo difensore a seguito del decesso dei difensorinominati a suo tempo in sede di ricorso per cassazione, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Claudio di Pietropaolo, in quanto ( in termini Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24681 del 24/11/2009 ) nel giudiziodi cassazione, dominato dall’impu l so d’Ufficio, qualora la cancelleria- a seguito della relata di notifica dell'avviso di udienza attestantela morte dell'unico difensore - provveda direttamente a notificarealla parte personalmente il predetto avviso, unitamente allarelata di notifica negativa al difensore, e la parte non provveda allanomina di un nuovo difensore, non ricorrono i presupposti per rinviarela discussione della causa quando la notifica alla parte sia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 avvenuta in una data che, non solo rispetti il termine stabilito dall'art.377, secondo comma, c.p.c. ma consenta, altresì, come è avvenutonel presente caso, alla stessa parte di fruire di un tempo ragionevoleper provvedere alla nomina di un nuovo difensore; - venendo allora alla disamina delle censure proposte, rileva la Corteche i l primo motivo di ricorso dedotto in ciascuno dei giudizi ante riunione si duole del la violazione o falsa applicazione per erratainterpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 29 del d.Lgs. n. 546 del 1992, 102 c.p.c., 111 c. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di rilevarela nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 14 deld. Lgs. n. 546 del 1992 non avendo la stessa , in sintesi, riunito il procedimento relativo al ricorso in appello presentato dalla società contribuente con le impugnazioni presentate innanzi alla medesimacommissione dai soci della stessa Pigoni e Giacobazzi; - la censura è infondat a ; - come sopra accennato, invero dalla sentenza impugnata si evince come anche i soci abbiano presentato ricorso e come dette impugnative siano state riunite nel primo grado di merito; gli stessi hanno proposto poi distinti appelli, che per quanto non riunitidi fronte alla CTR sono stati contestualmente da essa decisi comesi deduce dalle indicazioni dei relativi r.g.a. , consecutivi gli uniagli altri, riportat e a pag. 2 del ricorso per cassazione; - se infatti è ben vero che costituisce principio reiterato e pacifico quello della unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, altrettanto è vero che il ricorso tributario proposto, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 anche avverso un solo avviso di accertamento, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; - la controversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815; 25 luglio 2012, n. 13073; 28 novembre 2014, n. 25300; 25 giugno 2018, n. 16730); - ciò posto e confermato, osserva il Collegio che ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio si è anche riconosciuto che, nella ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pur distinte pronunce riguardanti la società ed i soci, se adottate dallo stesso collegio in identica composizione nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicché la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l'onere - in conformità al principio di autosufficienza del ricorso - di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado. Più in generale, quando oggetto della controversia sia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 l'accertamento del reddito di una società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio della trasparenza,ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, anche per osservanza dei principi, aventi fondamento costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del processo, deve ritenersi già soddisfatta l'esigenza delsimultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in essi i diversi ricorsi, trattati contestualmente e dal medesimo giudice seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno ugualmente ricevuto completezza del contradditorio (ex multis , cfr. Sez. un., n. 14815 del 2008, cit.; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3789; 10 dicembre 2019, n. 32220; 1° giugno 2021, n. 15179; in ultimo Cass. Sez. V., Ordinanza 6 ottobre2022, n. 29032 ); - nel presente caso, in forza di quanto si desume dalla sentenza impugnata– nell’assenza di trascrizioni da parte del ricorrente di elementi atti a smentire la sostanziale unitaria trattazione del giudizio di appello che si evince come sopra riportato - non vi è quindialcuna violazione dell’art. 14 del d. Lgs. N. 546 del 1992; - il secondo motivo di ricorso proposto in tutti i giudizi ante riunione si incentra sulla violazione o falsa applicazione per erronea interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 109 c. 5 TUIR e all’art.19 bis e 19 bis c. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente applicato ai principi in tema di inerenza dei costi allafine dell'imposizione sul reddito e dell'iva prendendo in esame esclusivamenteil rapporto tra costo dei servizi relativo fatturato, con ciò prescindendo totalmente dalla comprovata convenienza economica e conseguente marginalità positiva dell'operazione generativa del costo, senza considerare il nesso utilitaristico tra costie attività di impresa; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 - nello specifico l'importo corrisposto d alla società Zorbero - secondola prospettazione ricorrente - sarebbe inerente e congruo poiché dai documenti in atti si e vincerebbe il servizio prestato quanto agli accordi con il cliente finale e all'assistenza tecnica relativaai macchinari; - la censura è inammissibile, in quanto non conness a con l e ratio decidendiposte a base della pronunc e qui impugnat e ; - la CTR, in realtà, in ogni pronuncia oggetto di ricorso a questa Corte, non ha ritenuto difettosa l’inerenza dei costi: essa ha ritenuto (pag. 2 primo periodo sia della sentenza CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 45 3 /14/2022 sia della sentenza CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 45 4 /14/2022 sia della sentenza n. 455/14/2022 dell’EmiliaRomagna) difettosa la prova “certa circa le prestazioni” oggetto delle fatture, pertanto le stesse sono state ritenute relative a operazioni inesistenti, come tali oggetto di legittimo disconoscimento quanto alla deduzione dei costi ai fini dell’imposizionereddituale e alla detrazione ai fini dell’IVA; - in tal senso depone anche la seguente affermazione (pag. 2 primo periodo sia della sentenza CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 453/14/2022 sia della sentenza CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 454/14/2022 sia della sentenza n. 455/14/2022 dell’[OSCURATO:PERSONA])secondo la quale “anche il fatturato complessivamente assicuratopari a 298.000 € nel periodo 2008/2012 non giustifica sottoil profilo della congruità l'importo corrisposto a Zorbero per ilsolo 2011 ammontante a oltre 129.000 € ossia quasi la metà dell'intero ammontare sul lungo periodo” si riferisce a un mero obiterdictum, introdotto nella motivazione unicamente al fine di meglioillustrarne la precedentemente esposta; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 - pertanto, poiché privo di collegamento con la sentenza impugnata, il motivo va dichiarato inammissibile, in quanto (Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017 ) in tema diricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronunciacolpita dal gravame; - in conclusione , i ricors i riuniti vanno rigettat i ; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettai ricors i riuniti ; condanna le part i ricorrent i in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore di parte