CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2025
Cassazione n. 26881/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 335/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 8868/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte d'appello di Roma ha confermato quella pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, in data 28 novembre 2022, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con riferimento al reato di porto senza giustificato motivo di un coltello "a seghetto", avente lama di dieci centimetri e alla contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., in relazione al possesso di numerosi arnesi atti allo scasso. 2. Ricorre per cassazione Mucci, per mezzo del proprio difensore di fiducia e denuncia due motivi. 2.1. Con il primo lamenta vizio di motivazione in punto di ribadita assenza del giustificato motivo. Giusta la tesi del ricorrente, il Giudice di appello, senza dialogare con i motivi d'impugnazione (con i quali si era prodotto il contratto di lavoro dell’imputato quale operatore ecologico al fine di accreditare l’ipotesi che gli oggetti trovati nella sua disponibilità fossero stati raccolti in occasione della sua attività lavorativa), ha pedissequamente riprodotto la motivazione del Giudice di primo grado sull'inverosimiglianza della tesi alternativa prospettata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche, illogicamente negate a un soggetto con risalenti precedenti penali, che ha assunto un atteggiamento collaborativo offrendo la propria versione dei fatti e optato per la definizione della propria posizione processuale con un giudizio a prova contratta. Obietta, inoltre, che le precedenti condanne – che costituiscono l’ “in se” della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. – non possono costituire l’unico motivo per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26881/2025 Roma, lì, 22/07/2025 diniego del beneficio invocato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato. 1.Il primo motivo non è consentito, siccome mera riproduzione dell’analoga censura di appello, adeguatamente vagliata dal Giudice di secondo grado. La sentenza impugnata, invero, muovendo dalla chiara e non avversata ricostruzione fattuale svolta dal Giudice per le indagini preliminari – secondo cui l’imputato, controllato alla guida della propria auto perché fuori dall’abitazione in orario non consentito dalla normativa anti-Covid, era stato trovato nel possesso di un coltello “a seghetto”, due scalpelli in ferro, numerosi cacciavite e ottantaquattro chiavi per aprire varie serrature, in parte celati sotto degli indumenti – ha preso in considerazione la tesi alternativa della riconducibilità di tali oggetti alla professione di operatore ecologico, disattendendola con otivazione non manifestamente illogica e, segnatamente, osservando che si trattava di oggetti non attinenti all’indicata attività lavorativa. Così come ha ritenuto assertiva e congetturale la spiegazione del possesso di tali strumenti per la ragione che che Mucci, avendoli rinvenuti casualmente presso i punti di raccolta, li aveva tenuti con sé, evidenziando il contrasto tra tale spiegazione e il dato fattuale della loro detenzione nell’autovettura privata dell’imputato. A fronte di tale motivazione – adeguata e aderente alle risultanze di prova – la difesa si è limitata ad avversarne genericamente la mancanza ovvero l’illogicità, lamentando a- specificamente che la Corte non avrebbe chiarito le ragioni per le quali ha scartato l’ipotesi alternativa formulata dal ricorrente. È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 2.Il secondo motivo, riguardante le circostanze attenuanti generiche, è privo di pregio. Le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi sfavorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, del diniego del beneficio in una materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la gravità del fatto e la capacità a delinquere, inferita dai precedenti penali, nonché l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione. Tale motivazione – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – si pone nel solco della granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente, sicché » (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Neppure coglie nel segno l’obiezione svolta dal difensore in occasione della discussione orale, riguardante l’impossibilità di fondare il diniego del beneficio sui precedenti penali nel caso in cui il soggetto sia chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. che prevede, quale condizione soggettiva, la precedente condanna. Questa Corte ha già in proposito chiarito che, in materia di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri dell'art. 133 cod. pen., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a "delitti determinati da motivi di lucro" o a "contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", perché, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., l'applicazione del parametro di cui all'art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione "a priori" delle attenuanti generiche (Sez.2, n. 28752 del 20/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279671 – 01). Ebbene, nel caso di specie, osserva il Collegio che, per un verso la difesa si è limitata ad affermare l’incompatibilità del diniego con la pozione del ricorrente quale soggetto pregiudicato, senza specificare se le precedenti condanne riguardassero delitti ovvero contravvenzioni della specie richiamata nell’art. 707 cod. pen.; per altro verso, l’obiezione difensiva non tiene in adeguata considerazione il fatto che la motivazione resa dai Giudici di merito non è fondata sul solo parametro delle precedenti condanne, ma anche su quelli – appena ricordati – della gravità del fatto e dell’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione. A tale ultimo proposito è appena il caso di ricordare che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ben può essere motivato dal giudice anche solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01). 3.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]