CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 novembre 2025 che, in riforma della decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 21 febbraio 2025, in sede di concordato in appello, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] in anni 3, mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 697 cod. pen., fatti accertati in Napoli il 19 novembre 2024. Rilevato che il ricorso, con cui la difesa contesta, con i due motivi sollevati, il trattamento sanzionatorio concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi questa non ravvisabile nel caso di specie. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M