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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:C:2007:633
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62006CJ0167_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 13 gennaio 2006, causa T-42/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto come infondato un ricorso per risarcimento del danno morale asseritamente subito dai ricorrenti in seguito al trattamento riservato dalla Commissione alla loro denuncia riguardante il finanziamento comunitario di un’unità di lagunaggio a Preveza in [OSCURATO:PERSONA] 1) L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, è annullata limitatamente al fatto che il Tribunale ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in quanto fondato sul motivo vertente su una violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE, è respinto. 4) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese del presente ricorso.

Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha dato luogo all’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, sono mantenute secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di tale ordinanza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62006CJ0167_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] Ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 13 gennaio 2006, causa T-42/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto come infondato un ricorso per risarcimento del danno morale asseritamente subito dai ricorrenti in seguito al trattamento riservato dalla Commissione alla loro denuncia riguardante il finanziamento comunitario di un’unità di lagunaggio a Preveza in [OSCURATO:PERSONA] 1) L’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, è annullata limitatamente al fatto che il Tribunale ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in quanto fondato sul motivo vertente su una violazione dell’art. 21, nn. 2 e 3, CE, è respinto. 4) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono condannati alle spese del presente ricorso. Le spese collegate al procedimento di primo grado che ha dato luogo all’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 gennaio 2006, causa T-42/04, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, sono mantenute secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di tale ordinanza.
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris