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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15448/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso (Mi) il 21/10/1991 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/12/2021 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ravenna dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 40, commi 1, 2, lett. a),

I. 28 luglio 2016, n. 154.

2. Propongono appello i tre imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado, quindi l'assoluzione dal reato, o, in subordine, il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da due avvocati - [OSCURATO:PERSONA] (per Nuzzaci) e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e Bui), entrambi del foro di Ravenna - non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che la rispettiva impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Abbiategrasso (Mi) il 21/10/1991 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Fe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/12/2021 del Tribunale di Ravenna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ravenna dichiarava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. pen., 40, commi 1, 2, lett. a), I. 28 luglio 2016, n. 154. 2. Propongono appello i tre imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado, quindi l'assoluzione dal reato, o, in subordine, il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti da due avvocati - [OSCURATO:PERSONA] (per Nuzzaci) e [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e Bui), entrambi del foro di Ravenna - non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che la rispettiva impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 15448/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris