CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46443/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; uditi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1), nonché a quello di estorsione, in concorso, aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. (capo 11). 2. I Giudici del riesame, preliminarmente, rilevavano che la contestazione del reato di cui sopra descriveva, alla stregua di una lettura complessiva, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio camorristico denominato clan "Formicola" operante nel quartiere [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio di Napoli, che, secondo la ricostruzione in fatto recepita nel provvedimento genetico della misura, ad un certo punto si era alleato con gli altri clan camorristici denominati "Rinaldi" e "Reale", per potere contrastare il clan denominato "Mazzarella". Da ciò sarebbe derivata la costituzione di un'ulteriore e diversa associazione che, secondo l'incipit dell'originaria impostazione accusatoria dell'imputazione provvisoria, si sarebbe realizzata attraverso il "cartello Rinaldi-Reale-Formicola", ma, come risultava descritto nel resto di tale imputazione, il sodalizio camorristico di riferimento della condotta partecipativa, in particolare di Tabasco, rimaneva quello del preesistente clan "Formicola", le cui autonome e attuali caratteristiche mafiose erano rappresentate dalle chiare risultanze acquisite. Ne discendeva che i fatti in verifica in sede cautelare andavano ricondotti, in termini conformi all'intera contestazione, alla partecipazione al clan Formicola. Infine, i presupposti cautelari giustificativi della custodia cautelare in carcere venivano individuati nella salvaguardia del pericolo di reiterazione dei reati. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze articolate in due motivi. 3.1. Il primo motivo lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione. Rileva che sono intervenute non consentite letture alternative della condotta di partecipazione all'associazione camorristica ascritta al capo 1), sulla base di inconsistenti interpretazioni delle risultanze che hanno mutato radicalmente la piattaforma accusatoria in sede cautelare seguita dall'originaria impostazione. Inoltre, non si è considerato che le accuse mosse a Tabasco da Nunziato erano state smentite da dichiarazioni rese da D'Amico, sulle quale il Tribunale ha rassegnato contraddittorie valutazioni quanto alla verifica dell'attendibilità. Le dichiarazioni rese da Nunziato sono state ritenute attendibili sostenendosi una presenza dello stesso sul luogo dell'estorsione ascritta al capo 11) smentita dalle immagini delle registrazioni, così come richiamate nell'ordinanza genetica. Sono state svolte considerazioni in ordine alle condotte in occasione delle visite nel panificio Caputo che illogicamente disattendono la chiara e unica intenzione dell'acquisto del pane come documentata dalle stesse registrazioni, per accreditare accuse che inverosimilmente configurano spropositati rischi a fronte dell'asserito obiettivo di conseguire un profitto di appena cinquanta euro. Il Tribunale, inoltre, nel ritenere Tabasco ancora legato a contesti criminali, è stato smentito dal chiaro contenuto delle conversazioni intercettate, sicché tenuto conto del tempo trascorso dai fatti avrebbe dovuto compiersi un vaglio più puntuale e attento sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Vanno preliminarmente esaminate le censure rivolte alla lettura della contestazione come rappresentata dal Tribunale in relazione alla configurazione dell'associazione camorristica al quale riferire la condotta di partecipazione. Come illustrato nel provvedimento impugnato, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria di cui al capo 1), quando fa riferimento alla creazione di un "cartello" al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica dei tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le risultanze addotte e come espressamente asseverato dalla restante descrizione, facendosi anche riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati. Da ciò emerge una lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale che ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate al ricorrente, il quale in definitiva era stato chiamato a difendersi dall'addebito di partecipazione al clan Formicola che a un certo punto si era alleato agli altri. Alle spiegazioni circa l'esistenza di tale clan e alla stessa costituzione di detto cartello, la difesa ha opposto rilievi in termini assolutamente generici. Pertanto, tutte le doglianze mosse sui temi in questione vanno disattese. 3. Quanto alla condotta partecipativa in concreto addebitata al ricorrente, la difesa non contesta l'attendibilità intrinseca della chiamata in correità del collaboratore Nunziato, ma si limita a citare solo alcune affermazioni del collaboratore D'Amico che intende invero reinterpretare, in modo da valorizzare unicamente i tratti che dovrebbero smentite l'inserimento associativo di Tabasco. Come sopra rilevato, il riscontro "individualizzante" della chiamata in correità di Nunziato per entrambi gli addebiti viene desunto delle risultanze delle indagini in ordine alle visite relative all'estorsione ai danni del panificio Caputo. In proposito, la motivazione del provvedimento rileva che le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza dimostravano che Tabasco e Pianese (altro affiliato accusato da Nunziato) fecero più ingressi in detto locale sia il 21 dicembre 2015, sia il giorno dopo, con visite distanziate di poche ore. Tali accessi non risultavano spiegabili con l'intenzione dell'acquisto del pane poiché esso si verificava solo in occasione della prima delle visite del giorno 21. Le ripetute condotte, per le modalità, rappresentavano invece l'esecuzione dell'estorsione descritta da Nunziato che accompagnava i predetti sui luoghi. Il convincimento circa l'assenza di una ricostruzione alternativa viene illustrato dal Tribunale anche sulla base dell'osservazione che [OSCURATO:PERSONA], nonostante la reticenza e dunque la mancata denuncia, riferiva che Pianese e Tabasco si presentarono nel locale in entrambe le date di cui sopra chiedendo con tono autoritario ai figli del titolare dell'esercizio di parlare con quest'ultimo. Tale condotta, documentata dalle videoriprese (da cui risultava che i due, dopo essere entrati nel locale, si rivolgevano al figlio o alla figlia del titolare), perfettamente si addice al tipo di attività estorsiva descritta da Nunziato. Inoltre, il Tribunale osserva che il coinvolgimento nei fatti di quest'ultimo era confermato da altre videoregistrazioni che ne documentavano la presenza. Senza confrontarsi con le precise e ragionevoli spiegazioni di merito appena richiamate, le doglianze asseriscono l'esistenza di ricostruzioni alternative dei fatti, limitandosi a fare ancora riferimento all'intenzione dell'acquisto del pane, La difesa, inoltre, menziona immagini delle videoregistrazioni che Nunziato secondo l'ordinanza applicativa della misura non riprendevano, ma manca di precisare il posizionamento all'esterno o all'interno del locale della telecamera interessata dal rilievo e di indicare la visita alla quale esso intende riferirsi. Tali specificazioni invece sono indispensabili, posto che Nunziato, secondo la ricostruzione da lui rappresentata, rimase fuori il panificio, mentre gli altri due entrarono all'interno del locale inoltrando la richiesta e ricevendo poi il denaro. Per il resto, il motivo, asserendo altri comportamenti che avrebbero dovuto tenere i protagonisti dei fatti, segue percorsi meramente rivalutativi, per lo più indimostrati ovvero privi del confronto con le risposte di merito intervenute. Infine, va rilevato che le conferme esterne acquisite,circa la commissione di un tipico reato fine del sodalizio, ben possono valere, sotto il profilo del riscontro "individualizzante" e considerando il confronto con il thema probandum, ai fini della corroborazione della condotta partecipativa indicata dalla chiamata in reità. Pertanto, tutte le doglianze relative ai gravi indizi risultano infondate. 4. Gli ulteriori rilievi, rivolti alla verifica dei presupposti cautelari, ignorano le valutazioni al riguardo del Tribunale che richiamano i gravi precedenti anche specifici del ricorrente e, per altro verso, mostrano di confrontarsi ragionevolmente con le precedenti deduzioni difensive. Né i generici apprezzamenti nel ricorso, che definiscono remota l'epoca dei fatti, si misurano con la valenza nella specie del regime delle presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dovuto all'addebito del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Per il resto, la difesa introduce alternativi apprezzamenti circa la possibile permanenza dei legami associativi, tramite approcci solo rivalutativi di alcune frasi captate. Pertanto, anche le doglianze sul tema risultano destituite di fondamento. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli