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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 28795/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15320-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 191/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2023 R.G.N. 3569/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali R.G.N. 15320 /20 2 3 Cron.

Rep.

Ud.10/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 7095/2018, che pure aveva rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] volte all’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta Fondazione A.N.T.

Italia Onlus dal 6.9.2011 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo; la Corte compensava integralmente tra le parti le spese del secondo grado.

2. Per quanto qui ormai unicamente interessa, la Corte territoriale, dopo aver esposto le ragioni per le quali riteneva che l’appello dovesse essere integralmente rigettato, decideva di disporre la compensazione integrale delle spese del grado.

3. Avverso tale decisione la Fondazione ANT Italia Onlus, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. L’intimata è rimasta tale non avendo svolto difese in questa sede.

5. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 10.3.2025, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della manifesta infondatezza di tale unico motivo.

7. Con atto depositato telematicamente il 22.4.2025, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo le ricorrenti deducono “Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e, comunque, manifestamente contraddittoria (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111, VI co., Costituzione e 132, II co. n. 4, c.p.c.)”.

Impugnano la lapidaria asserzione addotta dalla Corte a qua a presunta motivazione della statuizione di totale compensazione delle spese di lite e, cioè (cfr. pag. 7 sentenza impugnata): “La qualità delle parti e la controvertibilità dell’accertamento richiesto, che per sua natura esige una delicata opera di sussunzione delle norme della fattispecie concreta dedotta, giustificano, tuttavia, la compensazione integrale delle spese del grado” .

2. Il motivo è infondato.

3. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione meramente apparente sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico- giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez.

Un n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009), rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture.

4. Ebbene, la motivazione resa dalla Corte di merito sul regime delle spese processuali non può reputarsi meramente apparente nei sensi sopra specificati.

La Corte di merito ha, infatti, motivato la compensazione delle spese, oltre che con riferimento alla “qualità delle parti”, anche facendo riferimento alla “controvertibilità dell’accertamento richiesto, che per sua natura esige una delicata opera di sussunzione alle norme della fattispecie concreta dedotta”; ed è qui chiaro – senza ricorrere a congetture – che la Corte stessa si è riferita, da un lato, alla “fattispecie concreta dedotta”, come delineata nella parte narrativa della propria sentenza dove è riportato quanto la lavoratrice aveva esposto “A sostegno dell’originario ricorso” (cfr. facciate prima e seconda), e, dall’altro, alla propria stessa valutazione in fatto e in diritto della stessa fattispecie (cfr. il § 3 tra la quarta e la settima facciata della stessa sentenza).

Pertanto, le anomalie motivazionali denunciate dai ricorrenti, come tali, non sussistono.

5. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rileva che condivisibilmente nella proposta di definizione anticipata è stato rilevato “che parte ricorrente non denunzia alcuna violazione in diritto nella deroga operata dal giudice del gravame all’ordinario criterio di regolazione delle spese di lite rappresentato ai sensi dell’art. 91 c.p.c. dalla soccombenza”.

6. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere rigettato.

7. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese processuali, in difetto di difese dell’intimata; nondimeno i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, dev’essere applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.800,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15320-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 191/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2023 R.G.N. 3569/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali R.G.N. 15320 /20 2 3 Cron. Rep. Ud.10/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 7095/2018, che pure aveva rigettato le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] volte all’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta Fondazione A.N.T. Italia Onlus dal 6.9.2011 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo; la Corte compensava integralmente tra le parti le spese del secondo grado. 2. Per quanto qui ormai unicamente interessa, la Corte territoriale, dopo aver esposto le ragioni per le quali riteneva che l’appello dovesse essere integralmente rigettato, decideva di disporre la compensazione integrale delle spese del grado. 3. Avverso tale decisione la Fondazione ANT Italia Onlus, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 4. L’intimata è rimasta tale non avendo svolto difese in questa sede. 5. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 10.3.2025, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della manifesta infondatezza di tale unico motivo. 7. Con atto depositato telematicamente il 22.4.2025, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la decisione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo le ricorrenti deducono “Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e, comunque, manifestamente contraddittoria (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 111, VI co., Costituzione e 132, II co. n. 4, c.p.c.)”. Impugnano la lapidaria asserzione addotta dalla Corte a qua a presunta motivazione della statuizione di totale compensazione delle spese di lite e, cioè (cfr. pag. 7 sentenza impugnata): “La qualità delle parti e la controvertibilità dell’accertamento richiesto, che per sua natura esige una delicata opera di sussunzione delle norme della fattispecie concreta dedotta, giustificano, tuttavia, la compensazione integrale delle spese del grado” . 2. Il motivo è infondato. 3. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione meramente apparente sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico- giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass. n. 9105/2017, Cass. Sez. Un n. 22232/2016, Cass. n. 20112/2009), rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture. 4. Ebbene, la motivazione resa dalla Corte di merito sul regime delle spese processuali non può reputarsi meramente apparente nei sensi sopra specificati. La Corte di merito ha, infatti, motivato la compensazione delle spese, oltre che con riferimento alla “qualità delle parti”, anche facendo riferimento alla “controvertibilità dell’accertamento richiesto, che per sua natura esige una delicata opera di sussunzione alle norme della fattispecie concreta dedotta”; ed è qui chiaro – senza ricorrere a congetture – che la Corte stessa si è riferita, da un lato, alla “fattispecie concreta dedotta”, come delineata nella parte narrativa della propria sentenza dove è riportato quanto la lavoratrice aveva esposto “A sostegno dell’originario ricorso” (cfr. facciate prima e seconda), e, dall’altro, alla propria stessa valutazione in fatto e in diritto della stessa fattispecie (cfr. il § 3 tra la quarta e la settima facciata della stessa sentenza). Pertanto, le anomalie motivazionali denunciate dai ricorrenti, come tali, non sussistono. 5. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, rileva che condivisibilmente nella proposta di definizione anticipata è stato rilevato “che parte ricorrente non denunzia alcuna violazione in diritto nella deroga operata dal giudice del gravame all’ordinario criterio di regolazione delle spese di lite rappresentato ai sensi dell’art. 91 c.p.c. dalla soccombenza”. 6. In definitiva, in conformità alla suddetta proposta, il ricorso dev’essere rigettato. 7. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese processuali, in difetto di difese dell’intimata; nondimeno i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. Inoltre, ai sensi dell’art. 380 bis, ult. comma, c.p.c. novellato, siccome il giudizio di legittimità viene definito in conformità alla proposta di cui sopra, dev’essere applicato il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. nei termini specificati in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.800,00, ex art. 96, comma quarto, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per
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