CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25127-2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, 2021 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 4030 che la rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]— in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 335/2015 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 20/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate emetteva ,in relazione all'anno di imposta 2005 , avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] con cui rimodulava la pretesa fiscale ai fini ires, irap, ed Iva , avendo escluso gli importi negativi di reddito non deducibili. A seguito di impugnazione proposta dalla società„ la CTP di Torino annullava l'accertamento , ritenendo i costi contestati dalla Agenzia inerenti alla attività di impresa. A seguito di appello della Agenzia , che pure aveva riconosciuto come detraibili alcune voci , la Ctr del Piemonte rigettava l'appello. Proponeva ricorso in Cassazione l'agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso. Ragioni della decisione Con il motivo del ricorso la ricorrente Agenzia Delle Entrate deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente — violazione e \o falsa applicazione dell'art. 36 dlgs n. 546\1992 e dell'art,. 132 cpc comma 2 n. 4 in relazione all'art. 360 1 co. N. 4 cpc. In particolare, secondo il ricorrente in punto di fatto la Ctr aveva rigettato l'appello proposto sulla scorta di una motivazione del tutto apodittica e generica. Invero la Ctr ha proceduto, al fine di individuare il presupposto applicativo della normativa di cui all'art. 109 comma 5 dpr 917\86 , ad una valutazione circa l'inerenza dei componenti economici, ossia dei costi e dei ricavi, con l'attività effettivamente esercitata dall'impresa contribuente. Occorre in primis rilevare come la censura proposta dalla parte ricorrente non appaia congruente con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata. La CTR in motivazione sottolineava come la società Box svolgesse attività di progettazione , produzione e commercializzazione di articoli per decorazione "fai da Te " e per il tempo libero, il che implicava lo svolgimento di una intensa attività di formazione per l'utilizzo dei beni prodotti e commercializzati nonché una pubblicazione di una rivista del settore con evidenti finalità promozionali. Secondo la Ctr quindi ai fini dell'incremento del fatturato e quindi della produzione del reddito era necessario effettuare delle dimostrazioni con personale in Hotel ai fini di intercettare clienti e \o diffondere il marchio .Nella motivazione il giudice ha anche specificato che operando l'impresa in un settore basato sulla creatività e su sempre nuovi prodotti , era necessario una costante attività divulgativa , considerando che gli iscritti al corso avrebbero svolto una funzione trainante ed incentivante nell'utilizzo di prodotti sempre nuovi utilizzati nelle dimostrazioni. La motivazione è quindi espressa e adeguatamente argomentata. Pertanto il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza . P. Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5600 oltre 200 per esborsi e 15% spese forfettarie. Roma ti 6 2021 Il presidente