CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale dello Stato.– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].– controricorrente –Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n.1142/2020 depositata in data 18 giugno 2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3062/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 9285/2026Data pubblicazione 13/04/20261. Con avviso di accertamento n. T950EC203394, l’Ufficio provvedeva, neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività didistribuzione di combustibili gassosi, al recupero fiscale dell’IRAP dovutaper l’anno d’imposta 2008, relativamente alla quota di ammortamento dieuro 340.529,00, dedotta in relazione alla voce di bilancio“immobilizzazioni immateriali”.2. Avverso l’avviso di accertamento, la società contribuente proponevaricorso dinnanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio l’Ufficio,chiedendo la conferma del proprio operato.3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 3349/2017, accoglievaparzialmente il ricorso della società contribuente, annullando unicamentele sanzioni e gli interessi, con compensazione delle spese di lite.4. Contro tale sentenza proponeva appello principale la societàcontribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva in giudiziol’Ufficio, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo, a sua volta,appello incidentale.5. La C.t.r. della Lombardia, previa riunione dei separati appelli, consentenza n. 1142/2020, depositata in data 18 giugno 2020, accoglieval’appello della società contribuente, annullando totalmente l’attoimpositivo, con condanna dell’Ufficio alle spese di lite.6. Avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha resistito concontroricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026per la quale la contribuente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’error in iudicando nellaparte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha dichiarato la decadenzaNumero registro generale 3062/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 9285/2026Data pubblicazione 13/04/2026dell’Ufficio dal potere accertativo per la rettifica di costi pluriennali insortiin annualità non più sottoponibili ad accertamento.Il motivo è inammissibile.Invero, l'Agenzia ricorrente sostiene la tesi generale secondo cui il poteredi controllo e rettifica permane per le annualità ancora accertabili, anchequalora i costi pluriennali contestati derivino da operazioni sorte in periodid'imposta per i quali i termini di accertamento sono già spirati.1.2. La censura, tuttavia, non si confronta specificamente con la ratiodecidendi effettivamente adottata dalla C.t.r. Quest'ultima non ha fondatola propria decisione su un'interpretazione generale della norma sulladecadenza, ma sull'effetto vincolante e preclusivo del giudicato esternoformatosi a seguito delle sentenze della Suprema Corte nn. 9993/2018 e9994/2018.L'Agenzia ricorrente, nel suo motivo di ricorso, omette completamente dicensurare tale statuizione, non deducendo la violazione delle norme intema di giudicato (art. 2909 cod. civ.) né contestando la correttezzadell'applicazione che ne ha fatto il giudice d'appello. Di conseguenza, nonessendo stata validamente impugnata, la ratio decidendi basata sulgiudicato esterno si è consolidata, dando luogo alla formazione di ungiudicato interno sul punto.2. L'inammissibilità del primo motivo di ricorso determina, persopravvenuta carenza d'interesse, l'inammissibilità anche del secondomotivo, con cui l'Agenzia contesta nel merito la deducibilità delle quote diammortamento.2.1. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità,qualora una sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte edautonome, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la decisione,l'omessa o infondata impugnazione anche di una sola di esse determinal'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La censura delle altrerationes, infatti, anche se fondata, non potrebbe comunque condurre allaNumero registro generale 3062/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 9285/2026Data pubblicazione 13/04/2026cassazione della sentenza, che rimarrebbe valida in forza della ragionenon efficacemente contestata (Cass. Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602; insenso conforme anche la giurisprudenza successiva, ex plurimis, tra le piùrecenti, Cass. 26/12/2025, n. 34141; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815;Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 14 agosto 2020, n. 17182).«Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza(o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamenteidonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione dellapronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto dispecifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella suainterezza con l'accoglimento di tutte le censure [...]. Ne consegue che èsufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formatooggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta,perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo diessa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili,per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a basedella sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez. U., 16602/2005 cit.).2.2. Nel caso di specie, la ratio decidendi relativa all'effetto preclusivo delgiudicato esterno, ormai passata in giudicato, è di per sé sufficiente asorreggere la decisione di annullamento dell'atto impositivo. Pertanto,l'esame del secondo motivo, relativo al merito della pretesa fiscale, èdivenuto irrilevante, poiché un suo eventuale accoglimento non potrebbecomunque portare alla cassazione della sentenza impugnata.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesadall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 3062/2021Numero sezionale 1540/2026Numero di raccolta generale 9285/2026Data pubblicazione 13/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.100,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misuradel 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.Così deciso in Roma il 17 febbraio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano