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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 28410/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30894-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto AGENZIA R.G.N. 30894/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2022 CC avverso la sentenza n. 28/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 18/04/2018 R.G.N. 94/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d'appello di Trento, per quanto qui rileva, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza non definitiva del locale Tribunale, con cui era stata condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] (suo agente dal 2005 al 2015) l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura pari alla differenza tra il preavviso dato e il preavviso dovuto, nonché l'indennità suppletiva di clientela e la c.d. indennità meritocratica (con separata ordinanza il Tribunale aveva disposto CTU contabile per la quantificazione di talicrediti); 2.la società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ; controparte è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 415, 416, 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (errata dichiarazione di tardività della costituzione in giudizio),perché, essendo stata ritenuta la notifica del ricorso e del decreto nullaperché fatta presso indirizzo diverso dalla sede legale, la costituzione della società non poteva considerarsi tardiva; 2.il motivo non coglie nel segno perché la sentenza impugnata , confermando sul punto quella appellata, ha dato atto della nullità della notifica non rinnovata, ma ha rilevato che la società convenuta in primo grado, costituitasi a seguito di notifica di deferimento di interrogatorio formale, aveva eccepito la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione di udienza, ma avevaespletato in ogni caso le proprie difese, chiedendo ed ottenendo la revoca dell'interrogatorio formale ed avanzando le proprie richieste anche istruttorie; conseguentemente era stato integralmente raggiunto lo scopo della chiamata in giudizio, e doveva essere esclus a qualsiasi lesion e del diritto di difesagiustificante una regressione processuale; 3.con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116, 414, 420, 421 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (inapplicabilità dell’AEC Industria [OSCURATO:DATA_NASCITA]); 4.anche il presente motivo risulta recessivo rispetto alla ratio decidendi sul punto della Corte territoriale: questa ha infatti affermato che l’adesione della società a Confindustria risultava da documenti acquisiti al giudizio di appello; ciò rende, quindi, irrilevante l’accertamento in fatto se vi sia stata o meno ammissione del legale rappresentante della società circa tale adesione e se ciò sia stato verbalizzato nella proposta transattiva fatta dal giudice (v. p.9, penultimo capoverso, della sentenza impugnata); 5.con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.101, 115, 116, 414,420, 437 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (inammissibilità in appello di allegazioni e prove non tempestivamente dedottein primo grado); 6.il motivo di censura, corollario del precedente, con cui si assume che il documento in questione non è stato prodotto, risulta inammissibile perché del tutto aspecifico: ipertinenti verbali di udienza sono riportati solo in parte; non è trascritto o riportato l’indice dei fascicoli di parte convenuta al fine di far emergere la mancata produzione del documento di cui pure la Corte territoriale dà atto; non viene trascritto il documento web che pure potrebbe essere stato posto dal giudice a base della sua decisione; soprattutto, non sono state rassegna te conclusioni di merito ed in particolare non sono specificate la decisività edil rilievo, nella presente causa, dell’iscrizione o meno della società a Confindustria; 7.il ricorso deve, in conclusione, essere r espinto; 8.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, per la mancata costituzione dell’intimato; 9.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30894-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto AGENZIA R.G.N. 30894/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 CC avverso la sentenza n. 28/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 18/04/2018 R.G.N. 94/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d'appello di Trento, per quanto qui rileva, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza non definitiva del locale Tribunale, con cui era stata condannata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] (suo agente dal 2005 al 2015) l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura pari alla differenza tra il preavviso dato e il preavviso dovuto, nonché l'indennità suppletiva di clientela e la c.d. indennità meritocratica (con separata ordinanza il Tribunale aveva disposto CTU contabile per la quantificazione di talicrediti); 2.la società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ; controparte è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 415, 416, 420 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (errata dichiarazione di tardività della costituzione in giudizio),perché, essendo stata ritenuta la notifica del ricorso e del decreto nullaperché fatta presso indirizzo diverso dalla sede legale, la costituzione della società non poteva considerarsi tardiva; 2.il motivo non coglie nel segno perché la sentenza impugnata , confermando sul punto quella appellata, ha dato atto della nullità della notifica non rinnovata, ma ha rilevato che la società convenuta in primo grado, costituitasi a seguito di notifica di deferimento di interrogatorio formale, aveva eccepito la nullità del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione di udienza, ma avevaespletato in ogni caso le proprie difese, chiedendo ed ottenendo la revoca dell'interrogatorio formale ed avanzando le proprie richieste anche istruttorie; conseguentemente era stato integralmente raggiunto lo scopo della chiamata in giudizio, e doveva essere esclus a qualsiasi lesion e del diritto di difesagiustificante una regressione processuale; 3.con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115, 116, 414, 420, 421 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (inapplicabilità dell’AEC Industria [OSCURATO:DATA_NASCITA]); 4.anche il presente motivo risulta recessivo rispetto alla ratio decidendi sul punto della Corte territoriale: questa ha infatti affermato che l’adesione della società a Confindustria risultava da documenti acquisiti al giudizio di appello; ciò rende, quindi, irrilevante l’accertamento in fatto se vi sia stata o meno ammissione del legale rappresentante della società circa tale adesione e se ciò sia stato verbalizzato nella proposta transattiva fatta dal giudice (v. p.9, penultimo capoverso, della sentenza impugnata); 5.con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.101, 115, 116, 414,420, 437 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. (inammissibilità in appello di allegazioni e prove non tempestivamente dedottein primo grado); 6.il motivo di censura, corollario del precedente, con cui si assume che il documento in questione non è stato prodotto, risulta inammissibile perché del tutto aspecifico: ipertinenti verbali di udienza sono riportati solo in parte; non è trascritto o riportato l’indice dei fascicoli di parte convenuta al fine di far emergere la mancata produzione del documento di cui pure la Corte territoriale dà atto; non viene trascritto il documento web che pure potrebbe essere stato posto dal giudice a base della sua decisione; soprattutto, non sono state rassegna te conclusioni di merito ed in particolare non sono specificate la decisività edil rilievo, nella presente causa, dell’iscrizione o meno della società a Confindustria; 7.il ricorso deve, in conclusione, essere r espinto; 8.non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, per la mancata costituzione dell’intimato; 9.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso ar
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