CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 336 cod. pen. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo. Ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 336 cod. pen., e il vizio di motivazione per illogicità, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo le frasi proferite al cospetto degli Agenti di Pg "...voi state commettendo un abuso!... io vi denuncio!.., questo è un abuso di autorità! ... io vi denuncio pagherete per quello che state facendo I ", espressione di una reazione scomposta e oggettivamente priva di efficacia intimidatoria. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma partecipata - le parti hanno concluso come in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi che si vanno ad esporre. 2. La prospettazione di denunciare taluno all'autorità giudiziaria non costituisce, di per sè, minaccia e non assume contenuto oltraggioso, se rimane nei limiti della protesta espressa in termini civili, sebbene risentiti (Sez. 6, n. 4826 del 16/03/1998, Episcopo A, Rv. 211058; Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015, Lobina, Rv.233398). 2.1. Tale principio di diritto - richiamato dal ricorrente per avallare l'errore di valutazione in cui sarebbero incorsi i Giudici di appello - non è, tuttavia, pertinente alla ricostruzione fattuale della vicenda, nemmeno contestata, operata nelle due conformi sentenze di merito. Si legge nella sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], fermato dai Carabinieri alla guida di un motociclo immatricolato all'estero, inveiva nei confronti dei militi, nel momento in cui gli veniva comunicata la necessità di elevare il verbale di contravvenzione per alcune infrazioni al codice della strada. A tal riguardo, i Giudici di merito hanno evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA], per evitare di essere contravvenzionato, non si era semplicemente limitato a prefigurare la presentazione di una denuncia. Alla frase "io vi denuncio", ripetuta per due volte, aveva fatto seguire l'ulteriore espressione "pagherete per quello che mi state facendo!". 2.2. Correttamente, dunque, la Corte di appello - in linea con le convergenti valutazioni del primo Giudice - rifuggendo da una chiave di lettura frammentaria ed atomistica, ha colto nelle frasi complessivamente proferite dal [OSCURATO:PERSONA] una evidente e chiara carica minatoria. Effettivamente, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sola prospettazione di sporgere denuncia può anche avere un valore neutro ed essere priva di valenza minatoria, come tale non idonea a coartare la volontà e la libertà di azione del pubblico ufficiale, potendo essere anche sintomatica di una mera reazione difensiva e di semplice rimostranza. Ma, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA], dopo la ripetuta prospettazione di sporgere denuncia per presunti abusi subiti, aveva utilizzato l'espressione "pagherete per quello che mi state facendo ", nel tentativo di intimidire e condizionare il lecito e legittimo modus operandi dei militi accertatori, paventando conseguenze negative sul piano personale e/o professionale. 2.3. Le argomentazioni - poste a fondamento del contestato epilogo decisorio - sono, dunque, esenti dai denunciati vizi. Non è, infatti, ravvisabile la denunciata violazione di legge. Corretta è la qualificazione giuridica adottata dalle sentenze di merito, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione (Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014, Tedeschi, Rv. 262623; Sez. 6, n. 51961 del 02/10/2018, Charraki, Rv. 274509). In ordine poi alla condotta minatoria, è sufficiente l'esercizio, da parte dell'agente, di qualsiasi coazione, purché idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta, assistita da dolo specifico (cfr ex Sez. 6, n 4909 del 14/12/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287598) La natura minatoria della complessiva condotta realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] e la strumentalità di essa all'impedimento di un doveroso atto di ufficio da parte dei militi, dunque, escludono il paventato errore di qualificazione giuridica. 2.4. Non è ipotizzabile il vizio di motivazione, avendo i Giudici di primo e di secondo grado ricostruito la vicenda, nella sua dimensione storico fattuale, fedelmente all'acquisito dato probatorio, e conseguentemente tratto congrue e logiche conclusioni, nella parte in cui si è ritenuto che nel contesto specifico, ad onta della complessiva condotta, il [OSCURATO:PERSONA] superò i limiti della mera reazione difensiva. 3. In forza di tali premesse, consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente