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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28334/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costei subita in un procedimento penale, nel quale le era stato contestato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] gruppo Emanuello operante a Gela sino al maggio 2005.

Il procedimento si era concluso con sentenza del 17 luglio 2017 irrevocabile il 30 novembre 2017 di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

2. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave.

La Corte di Appello avrebbe a tal fine omesso di considerare che Guajana avrebbe sempre agito inconsapevolmente ed avrebbe valorizzato dichiarazioni contraddittorie rese in sede di interrogatorio prima ed in sede di esame dibattimentale poi, ovvero condotte successive alla emissione della misura.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della condotta tenuta da Guajana come gravemente colposa.

I giudici si sarebbero limitati a descrivere i comportamenti dalla stessa tenuti e a qualificarli apoditticamente come connotati da colpa grave.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusoni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di mato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti.

Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Arnbrosio, Rv.247663).

Ai medesimi fini, inoltre, ii Giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare. in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA] '-i3ssen, Rv. 276458).

3. Nel caso all'esame: a dterenza di quanto lamentato dalla difesa, la Corte di Appello ha fondato 'I suo conYincimento sulle concrete condotte poste in essere dalla ricorrente, ricordando che: -aveva accompagnato, in tre occasioni in carcere la moglie di un amico, [OSCURATO:PERSONA], per effettuare i colloqui; - aveva conosciuto pe:- te!,-, ragione Rinzivillo ed aveva acconsentito alla richiesta di quest'ultimo di fare da messaggera fra lui e i suoi parenti all'esterno; - aveva utilizzato per contattare la cognata di Rinzivillo una cabina telefonica pubblica, piuttosto che i! proor'e telefono cellullare; - aveva, per conto c RinziviHo, monetizzato un assegno, sebbene postdatato, consegnatole dalla cognata de' oredetto detenuto; La Corte ha valutato che tali condotte, ovvero l'attivismo dimostrato nell'assunzione del ruolo di tramite tra Rinzivillo, appartenente ad un pericoloso sodalizio criminale e in quel momento detenuto in carcere, e la famiglia e nella negoziazione di un suo asseone postdatato, avessero svolto un ruolo causale o concausale rispetto atinsaturazione ed al mantenimento della detenzione in quanto avevano creato un'appa!-enza di reato.

Anche le differenti versioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia e nel corso dell'esame dibattimentale, a proposito delle ragioni per cui aveva utilizzato la cabina telefonica ed a proposito della sua conoscenza diretta di Rinzivillo, valevano a configurare una condotta endoprocessuale ostativa.

I giudici hanno anche argomentato che la tesi per cui Guajana non era consapevole della caratura criminale di Rinzivillo era smentita dal fatto che questi si trovava i-istretto in carcere e soprattutto dall'utilizzo della cabina telefonica per rifer- re ai famigliari le sue ambasciate.

Si tratta di motivazione, dunque, coerente con i dati di fatti, esaustiva e rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla corte di legittimità come richiamati, sia sotto il profilo della ne-lividuazione della condotta, sia sotto il profilo della sua connotazione come gravemente zolposa, ovvero caratterizzata da macroscopica e eclatante negligenza.

A fronte di tale per-corso argomentativo, la difesa ha opposto doglianze aspecifiche, senza confrontarsi en le ragioni esplicitate dai giuddi, ma limitandosi a criticarle in maniera cier.eric -9.

4. Alla dichiarazionr di inan-:missibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento del le s.:Dese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delie ammenee.

P.Q.M.

Dichiara inammissible il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a 1a sornma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costei subita in un procedimento penale, nel quale le era stato contestato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] gruppo Emanuello operante a Gela sino al maggio 2005. Il procedimento si era concluso con sentenza del 17 luglio 2017 irrevocabile il 30 novembre 2017 di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. 2. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave. La Corte di Appello avrebbe a tal fine omesso di considerare che Guajana avrebbe sempre agito inconsapevolmente ed avrebbe valorizzato dichiarazioni contraddittorie rese in sede di interrogatorio prima ed in sede di esame dibattimentale poi, ovvero condotte successive alla emissione della misura. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della condotta tenuta da Guajana come gravemente colposa. I giudici si sarebbero limitati a descrivere i comportamenti dalla stessa tenuti e a qualificarli apoditticamente come connotati da colpa grave. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusoni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di mato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Arnbrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, ii Giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare. in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA] '-i3ssen, Rv. 276458). 3. Nel caso all'esame: a dterenza di quanto lamentato dalla difesa, la Corte di Appello ha fondato 'I suo conYincimento sulle concrete condotte poste in essere dalla ricorrente, ricordando che: -aveva accompagnato, in tre occasioni in carcere la moglie di un amico, [OSCURATO:PERSONA], per effettuare i colloqui; - aveva conosciuto pe:- te!,-, ragione Rinzivillo ed aveva acconsentito alla richiesta di quest'ultimo di fare da messaggera fra lui e i suoi parenti all'esterno; - aveva utilizzato per contattare la cognata di Rinzivillo una cabina telefonica pubblica, piuttosto che i! proor'e telefono cellullare; - aveva, per conto c RinziviHo, monetizzato un assegno, sebbene postdatato, consegnatole dalla cognata de' oredetto detenuto; La Corte ha valutato che tali condotte, ovvero l'attivismo dimostrato nell'assunzione del ruolo di tramite tra Rinzivillo, appartenente ad un pericoloso sodalizio criminale e in quel momento detenuto in carcere, e la famiglia e nella negoziazione di un suo asseone postdatato, avessero svolto un ruolo causale o concausale rispetto atinsaturazione ed al mantenimento della detenzione in quanto avevano creato un'appa!-enza di reato. Anche le differenti versioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia e nel corso dell'esame dibattimentale, a proposito delle ragioni per cui aveva utilizzato la cabina telefonica ed a proposito della sua conoscenza diretta di Rinzivillo, valevano a configurare una condotta endoprocessuale ostativa. I giudici hanno anche argomentato che la tesi per cui Guajana non era consapevole della caratura criminale di Rinzivillo era smentita dal fatto che questi si trovava i-istretto in carcere e soprattutto dall'utilizzo della cabina telefonica per rifer- re ai famigliari le sue ambasciate. Si tratta di motivazione, dunque, coerente con i dati di fatti, esaustiva e rispettosa dei principi di diritto elaborati dalla corte di legittimità come richiamati, sia sotto il profilo della ne-lividuazione della condotta, sia sotto il profilo della sua connotazione come gravemente zolposa, ovvero caratterizzata da macroscopica e eclatante negligenza. A fronte di tale per-corso argomentativo, la difesa ha opposto doglianze aspecifiche, senza confrontarsi en le ragioni esplicitate dai giuddi, ma limitandosi a criticarle in maniera cier.eric -9. 4. Alla dichiarazionr di inan-:missibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento del le s.:Dese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delie ammenee. P.Q.M. Dichiara inammissible il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a 1a sornma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il
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