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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2019/2024

ECLI:EU:C:2024:990
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0395

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 28 novembre 2024 ( 1 ) Causa C‑395/23 [Anikovi] ( i ) E.M.A., E.M.A., M.I.A. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2019/1111 – Ambito di applicazione – Autorizzazione giudiziale ai fini della vendita di un bene immobile di proprietà di minori – Accordo bilaterale tra la Repubblica di Bulgaria e la Federazione russa – Competenza giurisdizionale»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) è stata presentata nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione avviato da due minori di nazionalità russa, che agiscono con il consenso della madre, tutti residenti in Germania, al fine di ottenere l’autorizzazione per la vendita delle quote da esse detenute su tre beni immobili situati in Bulgaria.

2. Il giudice del rinvio interpella la Corte in merito al collegamento della propria competenza internazionale al luogo di ubicazione di tali beni immobili, derivante in particolare dall’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale ( 2 ), concluso prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea.

Tale giudice chiede come si articoli l’applicazione di questo accordo con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1111 ( 3 ), ove si consideri che il procedimento principale rientra nell’ambito della responsabilità genitoriale.

3. La Corte ha già definito i contorni della nozione di responsabilità genitoriale in materia patrimoniale riguardante minori.

Per contro, essa non ha avuto occasione di pronunciarsi sugli effetti degli accordi bilaterali conclusi nel medesimo settore dagli Stati membri, prima della loro adesione all’Unione, con Stati terzi, laddove il rapporto tra il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e siffatti accordi non è oggetto di disposizioni specifiche in tale regolamento.

4. Tenuto conto del numero sia di Stati membri ancora vincolati da accordi il cui contenuto è simile a quello dell’accordo russo-bulgaro, sia di situazioni di beni situati in Bulgaria appartenenti a minori russi, che possono ripresentarsi, la questione se tali accordi deroghino al regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e, in caso affermativo, a quali condizioni, riveste notevole importanza.

5. La presente causa offre così alla Corte l’occasione di ricordare che, nei rapporti tra gli Stati membri e gli Stati terzi, devono essere applicati i principi di cui all’articolo 351 TFUE.

In tale contesto, l’incompatibilità di una norma sulla competenza derivante da un accordo bilaterale con una siffatta norma prevista nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter deve pertanto essere valutata in base a criteri che restano da definire.

Dimostrerò in che modo tali criteri possono risultare da un’interpretazione analogica a quella adottata dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa a taluni regolamenti in materia di cooperazione civile, la quale ha fissato come limite alla loro inapplicabilità quello del pregiudizio ai principi sottesi a tale cooperazione.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Trattato FUE

6. L’articolo 351, primo e secondo comma, TFUE così dispone: «Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1 o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate.

Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta». 2.

[OSCURATO:PERSONA] II

ter

7. Il considerando 91 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter così recita: «Si ricorda che alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE».

8. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», prevede, al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera e), che quest’ultimo si applica alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale; tale materia comprende in particolare i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

9. L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 così dispone: «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite».

10. Il capo VIII del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , che comprende gli articoli da 94 a 99, disciplina le relazioni di tale regolamento con altri strumenti.

11. All’articolo 94, paragrafo 2, di detto regolamento, sono trattati gli effetti della convenzione del 6 febbraio 1931, contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela nonché il relativo protocollo finale conclusi tra taluni Stati membri ([OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ( 4 ), Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Svezia) e Stati terzi (Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia).

12. Ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , intitolato «Portata degli effetti»: «Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 [ ( 5 )] e del 1996 [ ( 6 )], continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento».

13. L’articolo 99 di tale regolamento disciplina le relazioni dello stesso con trattati bilaterali conclusi tra taluni Stati membri dell’Unione ([OSCURATO:PERSONA] di Spagna, Repubblica italiana, Repubblica di Malta nonché Repubblica portoghese) e la [OSCURATO:PERSONA].

B. Accordo russo-bulgaro

14. L’articolo 25 dell’accordo russo-bulgaro prevede quanto segue: «1.

I rapporti giuridici tra genitori e figli sono disciplinati dal diritto della parte dell’accordo nel cui territorio essi hanno la propria comune residenza. (...)

6. Sono competenti a pronunciarsi sui rapporti giuridici di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 gli organismi della parte dell’accordo di cui il figlio ha la cittadinanza o nel cui territorio detto figlio ha la propria residenza o domicilio».

15. L’articolo 30 di tale accordo, intitolato «Forma dei negozi giuridici», al paragrafo 2 così dispone: «La forma di un negozio giuridico avente ad oggetto un bene immobile è disciplinata dal diritto della parte dell’accordo nel cui territorio è sito detto bene».

C. Diritto bulgaro

16. L’articolo 18 dello Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) ( 7 ) enuncia quanto segue: «I contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o la costituzione di altri diritti reali su beni immobili richiedono la forma notarile».

17. L’articolo 586, paragrafo 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile) ( 8 ) così dispone: «Nel redigere un atto notarile avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di proprietà o la costituzione, il trasferimento, la modifica o l’estinzione di un altro diritto reale su un bene immobile, il notaio verifica se il soggetto che trasferisce il diritto è il proprietario del bene immobile e se sono soddisfatte le condizioni specifiche per il negozio giuridico di cui trattasi».

18. Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 3, del Semeen kodeks (codice della famiglia) ( 9 ): «Atti di disposizione su beni immobili, su beni mobili ove compiuti mediante un negozio giuridico formale, su depositi e su titoli di credito appartenenti al figlio possono essere compiuti con l’autorizzazione del Tribunale distrettuale dell’attuale luogo di residenza del figlio a condizione che tale atto di disposizione non contrasti con l’interesse di quest’ultimo».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

19. Due minori ( 10 ) di nazionalità russa, la cui residenza abituale è situata in Germania, intendono, con il consenso della madre, vendere le quote di comproprietà che esse detengono, come quest’ultima, su tre immobili situati in Bulgaria, fermo restando che il relativo prezzo deve essere versato sui due conti bancari tedeschi delle minori.

20. [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), che, in base a un procedimento di volontaria giurisdizione, deve autorizzare o meno tale trasferimento di proprietà affinché sia autenticato con atto notarile, si interroga sulla sua competenza internazionale.

21. Tale giudice rileva che, in circostanze analoghe, il [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) ha fondato la competenza dei giudici bulgari, mediante il collegamento al luogo di ubicazione dell’immobile, su disposizioni che designano la legge applicabile in caso di acquisizione di diritti reali, ossia l’articolo 65, paragrafo 1, del Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (codice del diritto internazionale privato) ( 11 ) nonché sull’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo russo-bulgaro.

Esso aggiunge che, in senso analogo e precisamente nel procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha accolto tale criterio di competenza e ha dichiarato che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non era applicabile, richiamandosi all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 ( 12 ).

Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, poiché tale disposizione stabilisce la legge applicabile e non la competenza internazionale per la controversia, la decisione in parola è basata sull’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 13 ).

22. Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sull’ambito di applicazione di tale disposizione e su quello del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter in materia di responsabilità genitoriale, nonché sugli effetti dell’accordo russo-bulgaro, il quale non è menzionato all’interno del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter come deroga allo stesso.

23. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiud iziali: «1) Se ricadano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] anche i procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore. 2) Se la competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea nei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore debba essere determinata in base all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il minore risiede abitualmente – oppure in base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [Roma I] o rispettivamente all’articolo 24, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’immobile è situato. 3) Se le disposizioni del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] riguardanti la competenza internazionale in materia di responsabilità genitoriale vengano superate da un accordo internazionale bilaterale tra uno Stato membro (la [Repubblica di] Bulgaria) e uno Stato terzo (l’Unione sovietica o rispettivamente la Federazione russa) concluso prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea, nei limiti in cui detto accordo internazionale non è indicato nel capo VIII [di tale] regolamento (...)».

24. Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nel procedimento principale, i governi spagnolo e ungherese nonché la Commissione europea.

25. A seguito del deposito delle osservazioni scritte della Commissione, il giudice del rinvio ha integrato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, precisando che, nell’ipotesi in cui la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , l’articolo 16 dello stesso non potrebbe trovare applicazione in quanto il procedimento principale per il quale è richiesta l’autorizzazione delle minori interessate a disporre dei beni è condotto da un notaio.

26. All’udienza tenutasi il 12 settembre 2024, le ricorrenti nel procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti con richiesta di risposta orale posti dalla Corte.

IV. Analisi

27. Nel procedimento di cui è investito, il giudice del rinvio bulgaro chiede, in sostanza, se, in materia di competenza internazionale, esista un conflitto normativo tra il diritto dell’Unione e l’accordo russo-bulgaro concluso dalla Repubblica di Bulgaria prima della sua adesione all’Unione.

In caso affermativo, tale giudice si interroga sul rapporto di tali norme tra loro.

28. Propongo quindi alla Corte di esaminare congiuntamente la prima e la seconda questione pregiudiziale, nella parte in cui sono dirette a stabilire quale regolamento (n. 1215/2012 o [OSCURATO:PERSONA] II ter ) sia applicabile nel caso di specie al fine di designare il giudice internazionalmente competente, prima di trattare la terza questione, che ha ad oggetto il rapporto di tale ultimo regolamento con strumenti bilaterali diversi da quelli cui si riferisce.

29. In via preliminare, poiché la Corte è adita nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, preciserò ciò che giustifica la rimozione di un eventuale dubbio sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione

30. Il giudice del rinvio è investito di una domanda di autorizzazione per la vendita di beni appartenenti a minori nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione.

31. È vero che esso non è investito di una controversia tra parti ( 14 ), né in un primo grado di giudizio, tenuto conto dell’oggetto della domanda, né a seguito di un ricorso avverso una decisione di volontaria giurisdizione ( 15 ).

32. Tuttavia, come confermato in udienza, tale giudice esercita funzioni giurisdizionali nel senso che non è adito ai soli fini della registrazione di un accordo tra parti ( 16 ) e deve effettuare una valutazione in una decisione impugnabile ( 17 ).

33. Infatti, in primo luogo, detto giudice statuisce su una domanda di autorizzazione alla vendita di immobili da parte di minori, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 3, del codice della famiglia, conformemente al loro interesse superiore ( 18 ), al fine di redigere un atto notarile di vendita, come previsto dall’articolo 18 della legge sulle obbligazioni e sui contratti.

34. Inoltre, occorre prendere in considerazione che una decisione di volontaria giurisdizione rientra nell’ambito di applicazione del capo IV del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , dal momento che essa non è stata espressamente esclusa dalla definizione del termine «decisione» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento e che quest’ultimo include le decisioni che non hanno acquisito autorità di cosa giudicata ( 19 ).

35. Di conseguenza, come sostengono [OSCURATO:PERSONA]Tallon e Marie-[OSCURATO:PERSONA] a proposito della definizione equivalente del termine «decisione» di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, occorre distinguere due tipi di atti di giurisdizione volontaria, vale a dire gli «atti meramente ricettivi » dalle «decisioni di volontaria giurisdizione» per le quali il giudice «senza dover risolvere “una controversia tra le parti” manifesta tuttavia la propria volontà» ( 20 ).

36. In secondo luogo, osservo che, in cause precedenti in materia di successione ereditaria riguardanti minori, la Corte ha risposto alle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sulla competenza internazionale nell’ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione analoghi a quello della presente causa ( 21 ).

37. Di conseguenza, ritengo che la domanda del giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, che si interroga sulla sua competenza internazionale, sia ricevibile alle stesse condizioni di quelle già ammesse dalla Corte.

38. Pertanto, al fine di rispondere a tale domanda di pronuncia pregiudiziale, intesa a chiarire il rapporto tra l’accordo russo-bulgaro con il diritto dell’Unione, occorre anzitutto rimuovere ogni dubbio sul regolamento in materia di competenza applicabile ( 22 ).

B. Sull’applicabilità del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter

39. In risposta ai quesiti del giudice del rinvio, basati unicamente sul richiamo della sentenza del 6 ottobre 2015, Matoušková ( 23 ), propongo alla Corte di applicare, per analogia, la soluzione di principio da essa accolta nella sentenza Schneider.

40. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il giudice del rinvio bulgaro era investito di una domanda di autorizzazione alla vendita di un immobile di proprietà indivisa di una persona sottoposta al regime di curatela ( 24 ).

La Corte ha dichiarato che tale autorizzazione giudiziaria è una misura di protezione per la persona sottoposta al regime di curatela previsto dalla legge affinché tale persona non abbia il potere di compiere essa stessa atti di disposizione sui suoi beni immobili e che tale autorizzazione è rilasciata solo nel caso in cui la vendita del bene immobile di cui trattasi sia effettuata nell’interesse della persona tutelata ( 25 ).

41. La Corte ne ha dedotto che la domanda di autorizzazione riguarda direttamente la capacità della persona fisica di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 26 ), che esclude tale materia dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo.

La Corte ha sottolineato la distinzione che deve essere operata tra un siffatto procedimento e quello avente ad oggetto «“diritti reali immobiliari” ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001», in quanto quest’ultimo è volto in particolare a stabilire l’estensione, la consistenza, la proprietà o il possesso di un immobile ( 27 ).

42. Le medesime disposizioni sono contenute nel regolamento n. 1215/2012 all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 24, punto 1.

43. Sulla scia della sentenza Schneider, la Corte ha dichiarato che l’autorizzazione giudiziaria chiesta dai rappresentanti legali di un minore nell’ambito di un procedimento di successione costituisce una misura di protezione del minore legata all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera e), del regolamento n. 2201/2003 ( 28 ).

Le stesse disposizioni sono contenute nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , che ha abrogato quest’ultimo.

44. Nel caso di specie, tale base è applicabile nel procedimento principale poiché la residenza abituale delle ricorrenti minorenni è fissata in Germania e la questione di competenza ha un’incidenza transfrontaliera, in quanto coinvolge un giudice tedesco e un giudice bulgaro.

45. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere al giudice del rinvio, il quale ricerca una base per il collegamento della sua competenza internazionale al luogo di ubicazione dei beni immobili da vendere, che non è possibile applicare l’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012.

46. Poiché il procedimento di cui è investito tale giudice rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e quest’ultimo non è competente a causa del luogo di residenza delle minori, ricorrenti nel procedimento principale, che è il criterio stabilito all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, spetta a detto giudice accertare che la sua competenza non possa risultare dall’applicazione di altre disposizioni di detto regolamento ( 29 ).

Tale verifica servirà a confermare o meno l’esistenza di un conflitto normativo risultante dall’accordo russo-bulgaro, come interpretato dal [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ( 30 ).

47. In tal senso, a parere della Commissione, la competenza del giudice del rinvio potrebbe fondarsi sull’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , dal momento che esso si pronuncia in via incidentale ( 31 ).

Orbene, il giudice del rinvio ha informato la Corte che così non è ( 32 ).

Constato, infatti, che il solo procedimento avviato è quello del quale è investito tale giudice ( 33 ).

Non essendo soddisfatta alcuna delle condizioni previste dal legislatore dell’Unione ( 34 ), condivido quindi le riserve sull’applicabilità di tale articolo 16 espresse dal governo spagnolo in udienza.

48. Per contro, a mio avviso, occorre verificare se l’applicazione di altre disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter consenta di evitare qualsiasi discordanza con l’accordo russo-bulgaro, su cui si fonda la competenza internazionale del giudice del rinvio.

49. A tal riguardo, rilevo che sia l’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo russo-bulgaro sia l’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter prevedono che la competenza di un giudice possa essere fondata sulla scelta delle parti che lo hanno adito ( 35 ).

50. Infatti, occorre sottolineare che, nella decisione del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), citata dal giudice del rinvio e inserita nel fascicolo di cui dispone la Corte, per fondare la competenza del giudice bulgaro interessato, si fa riferimento a tale articolo 1, paragrafo 2, secondo il quale i cittadini di uno degli Stati contraenti hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza ostacoli agli organi giurisdizionali dell’altro Stato contraente competenti in materia civile, familiare e penale.

Essi possono comparire dinanzi a tali organi giurisdizionali e presentarvi domande e ricorsi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente.

In udienza, è stato confermato che tale criterio di competenza è applicato da diversi giudici bulgari.

51. Di conseguenza, è quindi supponendo che il giudice del rinvio constati l’assenza di concordanza tra l’accordo russo-bulgaro, che fonda la sua competenza, secondo la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), e il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , che la Corte è chiamata a precisare se e a quali condizioni i diritti e gli obblighi derivanti da tale accordo siano interessati dal regolamento in parola.

C. Sulla terza questione, vertente sulla competenza del giudice bulgaro fondata su un trattato bilaterale concluso con uno Stato terzo

52. Ricordo che tale questione, diretta a stabilire a quali condizioni l’accordo russo-bulgaro non sia interessato dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , si basa sulle due constatazioni seguenti: – secondo la giurisprudenza nazionale, in forza, segnatamente, delle disposizioni di tale accordo, la competenza internazionale del giudice bulgaro investito di una domanda relativa alla protezione dei beni di un minore non è quella del luogo di residenza abituale del minore, e – il capo VIII del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non contiene alcuna disposizione relativa agli effetti degli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi, diversi dalla [OSCURATO:PERSONA], da Stati membri prima della loro adesione all’Unione.

53. Per quanto attiene alla prima constatazione, osservo che il giudice del rinvio fa riferimento alla decisione del 2 giugno 2015 del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), in una causa riguardante minori russi ( 36 ).

In mancanza di un’espressa disposizione contenuta nell’accordo russo-bulgaro relativa alla protezione dei beni di un minore, il criterio che designa il giudice internazionalmente competente è stato desunto dalla legge applicabile alla forma dei negozi giuridici .

Combinando l’applicazione dell’articolo 130, paragrafo 3, del codice della famiglia e dell’articolo 586, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 30 dell’accordo russo-bulgaro, che designa la legge del paese in cui l’immobile è ubicato, così come l’articolo 65, paragrafo 1, del codice di diritto internazionale privato ( 37 ), il [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha basato la propria decisione su tale normativa nazionale speciale, la quale prevede che, per redigere un atto di disposizione dei beni di un minore, il notaio debba disporre di una previa autorizzazione giudiziaria.

In altri termini, si è ritenuto che tali requisiti legali speciali giustifichino una deroga alla regola generale di competenza del giudice del luogo di residenza del minore, prevista dal diritto nazionale ( 38 ), la quale coincide con la legge applicabile nei rapporti tra genitori e figli, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, dell’accordo russo-bulgaro.

È in tal modo garantita la coerenza tra la legge applicabile in materia di vendita di immobili e la competenza internazionale.

54. Per quanto riguarda la seconda constatazione, osservo che il giudice del rinvio non fa riferimento né al considerando 91 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , il quale ricorda che, «alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE» ( 39 ), né ad una qualsivoglia difficoltà di analisi della giurisprudenza della Corte in materia.

55. La Corte potrebbe quindi limitarsi a rispondere che, conformemente al primo comma di tale articolo, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non incide sui diritti e sugli obblighi derivanti dall’accordo russo-bulgaro.

56. Tuttavia, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi di tale diritto che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le sue questioni.

A tal riguardo, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti da detto giudice, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale ( 40 ).

57. In tali circostanze e come confermato dalle discussioni in udienza, risulta utile un’analisi dettagliata dell’applicazione dell’articolo 351 TFUE ( 41 ).

58. In via preliminare, si può osservare che l’articolo 351 TFUE non era richiamato negli strumenti che hanno preceduto il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter ( 42 ), sebbene, come in quest’ultimo, non vi fosse alcuna disposizione relativa agli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri, prima della loro adesione all’Unione, con Stati terzi (ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA]).

Ciò non giustifica l’assenza di giurisprudenza della Corte.

Ritengo infatti che un siffatto richiamo non sia indispensabile in considerazione della gerarchia delle norme ( 43 ) e della formulazione molto chiara di tale articolo.

59. Di conseguenza, l’esame, alla luce dell’articolo 351 TFUE ( 44 ), della questione del rapporto tra l’accordo russo-bulgaro e il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter presuppone che siano soddisfatte due condizioni.

60. In primo luogo, l’accordo russo-bulgaro deve vertere su una materia disciplinata da tale regolamento.

Ciò si verifica, in quanto tale accordo serve, nella fattispecie, a determinare il giudice competente ( 45 ) e, in un procedimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il criterio di collegamento – accolto dalla giurisprudenza nazionale citata dal giudice del rinvio – è quello del luogo di ubicazione dell’immobile di proprietà di uno o più minori russi e non il luogo della loro residenza abituale, criterio questo applicabile in forza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter .

61. A tal riguardo, osservo che, tenuto conto dell’opinione contraria dell’Ungheria vincolata dal medesimo tipo di accordo, l’applicazione dell’accordo russo-bulgaro in una situazione in cui le minori russe non risiedono in Bulgaria, ma in un altro Stato membro, non pone difficoltà particolari ( 46 ), posto che l’ubicazione dell’immobile è l’unico criterio di collegamento discusso in tale domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante cittadine russe.

62. Inoltre, tale criterio, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), senza alcun riferimento alla residenza del minore interessato ( 47 ), è stato applicato proprio nel procedimento principale dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia), con ordinanza del 14 giugno 2023.

Tale decisione, richiamata nella domanda di pronuncia pregiudiziale e inserita nel fascicolo trasmesso alla Corte, conferma chiaramente la scelta di un giudice bulgaro da parte delle ricorrenti russe, al fine di ottenere l’autorizzazione richiesta dalla normativa bulgara per redigere l’atto notarile di cessione dei loro diritti di proprietà.

Tale tribunale, che ha basato la propria decisione sulla legge applicabile in materia di diritti reali, ha fatto altresì riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Roma I ( 48 ).

63. In secondo luogo, per poter proseguire l’analisi della questione del rapporto tra il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e l’accordo russo-bulgaro, occorre assicurarsi che lo Stato terzo interessato tragga diritti dalla convenzione internazionale in questione il cui rispetto può essere preteso da parte dello Stato membro che vi è parte ( 49 ).

64. In altri termini, nei rapporti con uno Stato terzo, il principio che guida l’analisi è quello del rispetto del diritto di cui tale Stato può avvalersi nel suo rapporto con lo Stato membro con il quale ha concluso un accordo prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione.

Infatti, l’attuazione della convenzione internazionale in questione deve fondarsi su una logica di reciprocità ( 50 ).

65. Nel caso di specie, in mancanza di precisazioni da parte del giudice del rinvio, si deve supporre che le autorità russe adotterebbero la stessa interpretazione di tale accordo quanto alla competenza dei giudici russi del luogo dell’immobile ( 51 ) e che il rispetto di tale criterio condizionerebbe il riconoscimento delle decisioni emesse dai giudici bulgari riguardanti cittadini russi ( 52 ).

66. A tal riguardo, le riserve della Federazione russa e della Repubblica di Bulgaria, formulate al momento della loro adesione alla Convenzione dell’Aia del 1996, sulla base dell’articolo 55, paragrafo 1 ( 53 ) della stessa, in materia di competenza, avvalorano l’esistenza di una posizione comune sulla preminenza del criterio del luogo di ubicazione dell’immobile, al fine di escludere qualsiasi riferimento al luogo di residenza del minore interessato.

67. In tali circostanze, si dovrebbe constatare che l’accordo russo-bulgaro, per quanto riguarda la competenza internazionale dei giudici investiti di una domanda di autorizzazione a vendere un immobile di proprietà di un minore russo, impone alla Repubblica di Bulgaria obblighi ai quali tale Stato membro è tenuto nei confronti di uno Stato terzo, vale a dire la Federazione russa, la quale ha il diritto di avvalersene nei confronti di detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 351, primo comma, TFUE.

68. In ragione di tale conferma dell’obbligo di applicare un criterio di competenza derivante dall’accordo russo-bulgaro ( 54 ), diverso da quello adottato nel diritto dell’Unione, deve quindi essere trattata la questione complementare che ha ad oggetto l’obbligo per la Repubblica di Bulgaria, in forza dell’articolo 351, secondo comma, TFUE, di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità esistenti tra l’accordo russo-bulgaro e il diritto dell’Unione ( 55 ).

69. Di conseguenza, in un primo momento, occorre stabilire se, a fronte dell’esistenza di criteri di competenza concorrenti risultanti dall’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e dell’accordo russo-bulgaro, la regola di competenza derivante da tale accordo sia incompatibile con la norma del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 351, secondo comma, TFUE .

70. Al pari della Commissione, ritengo che la scelta di criteri diversi di competenza non crei di per sé gravi difficoltà.

Infatti, gli accordi bilaterali in materia di cooperazione sono conclusi affinché sia facilmente individuata l’autorità giurisdizionale competente in base a requisiti specifici che sono comunemente la nazionalità dei cittadini o la loro residenza abituale in ciascuno degli Stati contraenti per le questioni personali oppure l’ubicazione dei beni per quanto attiene alle questioni patrimoniali.

Peraltro, un’interpretazione contraria avrebbe l’effetto di rimettere in discussione il principio enunciato all’articolo 351, primo comma, TFUE.

71. D’altro canto, non si può neppure escludere l’applicazione dell’articolo 351, secondo comma, TFUE.

Nel caso di specie, la questione non è puramente teorica, tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti successivi in materia familiare relative alla competenza dei giudici, in considerazione dell’interesse superiore del minore.

72. Pertanto, come confermato dalle discussioni in udienza, occorre interrogarsi, in tale ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, sugli insegnamenti da trarre dalla giurisprudenza della Corte relativa alla relazione di taluni regolamenti applicabili in tale settore con convenzioni di cui gli Stati membri sono parti contraenti e, in particolare, dalle sentenze del 4 maggio 2010, TNT [OSCURATO:PERSONA] ( 56 ), e del 12 ottobre 2023, OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( 57 ).

73. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza TNT, la controversia verteva sull’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro.

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 dovesse essere interpretato nel senso che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e l’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada ( 58 ) e quella relativa alla forza esecutiva di cui all’articolo 31, paragrafo 3, di tale convenzione si applicano ( 59 ).

Al punto 49 della sentenza in parola, la Corte ha dichiarato che, se tale articolo 71 «prevede, nelle materie disciplinate da convenzioni relative a materie particolari, l’applicazione di queste ultime, tuttavia tale applicazione non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale all’interno dell’Unione».

Al punto 55 di detta sentenza, la Corte ne ha dedotto in concreto che «l’art[icolo] 31, [paragrafo] 3, della CMR può trovare applicazione nell’Unione soltanto se permette di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché della fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione del regolamento n. 44/2001».

74. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza OP, si è posta la questione della trasposizione di tale giurisprudenza nel rapporto con uno Stato terzo ( 60 ).

La Corte ha fatto riferimento alla sentenza TNT e ha dichiarato che «il sistema del regolamento [(UE)] n. 650/2012 [ ( 61 )] non osta a che, in forza di un accordo bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo prima dell’adozione di tale regolamento e alla luce dell’eccezione prevista all’articolo 75, paragrafo 1, di detto regolamento, il cittadino di uno Stato terzo, residente nello Stato membro vincolato da tale accordo bilaterale, non disponga della facoltà di scegliere la legge applicabile alla sua successione» ( 62 ).

75. Da un punto di vista metodologico, le condizioni in cui si può ritenere che una norma di competenza internazionale, derivante da un accordo concluso con uno Stato terzo, sia incompatibile con il diritto dell’Unione potrebbero, a mio avviso, essere ricavate da tali decisioni.

76. Pertanto, non costituiscono ostacoli a una siffatta proposta due elementi della riflessione da prendere in considerazione, vale a dire l’assenza di disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter quanto alla relazione di quest’ultimo con taluni strumenti internazionali e la portata della giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza TNT come estesa ai rapporti con uno Stato terzo nella sentenza OP.

77. È vero che, nelle sentenze TNT e OP, sono interpretate disposizioni speciali dei regolamenti in questione ( 63 ) che affermano, in sostanza, che essi non incidono sulle convenzioni di cui gli Stati membri sono parti contraenti e che vertono sulle stesse materie ( 64 ).

78. Tuttavia, il fatto che, a differenza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , tali regolamenti contengano la previsione della regola generale secondo la quale essi non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti, o addirittura disposizioni particolari relative alle convenzioni e agli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato terzo e uno Stato membro ( 65 ), non incide, a mio avviso, sull’analisi della portata della giurisprudenza secondo la quale il legislatore dell’Unione ha previsto, in caso di concorso di norme, l’applicazione di tali convenzioni ( 66 )

79. Infatti, tali disposizioni particolari sono state interpretate nel senso che impongono l’applicazione delle suddette convenzioni «all’interno dell’Unione stessa» ( 67 ).

Pertanto, fatte salve talune modifiche ( 68 ), è estesa l’applicazione dei principi di diritto internazionale pubblico relativi all’applicazione di trattati quali, in particolare, il principio « pacta sunt servanda » ( 69 ), ripreso, per quanto riguarda i rapporti con gli Stati terzi, all’articolo 351, primo comma, TFUE.

80. Inoltre, rilevo che, nella sentenza TNT ( 70 ), la Corte ha stabilito un limite all’applicazione delle convenzioni o accordi bilaterali, vale a dire quello del pregiudizio dei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione ( 71 ).

La Corte ha sottolineato che ciò è in linea con la sua giurisprudenza relativa all’applicazione delle convenzioni concluse da Stati membri con Stati terzi che non deve pregiudicare gli obiettivi del diritto dell’Unione nelle relazioni tra gli Stati membri ( 72 ).

81. La Corte ha applicato questo stesso limite relativo ai principi applicabili all’interno dell’Unione in sentenze successive alla sentenza TNT, nelle quali non erano in discussione neppure i diritti di uno Stato terzo .

Essi riguardavano anche questioni relative al riconoscimento o all’esecuzione di decisioni adottate negli Stati membri.

Si tratta della sentenza del 9 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( 73 ), e, in un caso di concorso tra il regolamento n. 1215/2012 e la CMR, della sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( 74 ).

82. La Corte ha altresì fatto riferimento, negli stessi termini, a tale giurisprudenza relativa ai principi sottesi alla cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione nella sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( 75 ),, che verteva sull’applicazione di norme sulla competenza giurisdizionale previste all’articolo 31, paragrafo 1, della CMR che offrivano all’attore un’opzione più ampia di quella prevista all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 ( 76 ).

La Corte ha dichiarato che, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di tale regolamento, uno Stato membro può applicare le norme sulla competenza di cui trattasi previste dalla CMR ( 77 ).

83. Tutte queste sentenze riguardano l’applicazione di disposizioni della CMR che vincolano uno o più Stati membri.

84. Tuttavia, in un caso di applicazione di una convenzione bilaterale conclusa con uno Stato terzo , tale giurisprudenza è stata applicata per analogia.

La questione relativa alla scelta della legge applicabile alla successione ( 78 ) ha indotto la Corte a pronunciarsi sull’articolazione del regolamento n. 650/2012 e dell’accordo che vincolava la Repubblica di Polonia, prima della sua adesione all’Unione, all’Ucraina.

Tale accordo designa la legge applicabile in materia di successioni, ma non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra ( 79 ).

85. Nella sentenza OP, la Corte ha dichiarato che l’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 «che disciplina, nell’ambito dell’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi [ ( 80 )], i rapporti tra tale atto e le convenzioni internazionali non può avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene (v., in tal senso, sentenza [TNT], punto 51)» ( 81 ).

86. La Corte ha poi proceduto all’esame della compatibilità di detto accordo bilaterale con il diritto dell’Unione, verificando l’importanza della disposizione del regolamento di cui trattasi ( 82 ).

87. Concludendo tale esame alla luce dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 con un riferimento all’articolo 351, primo comma, TFUE, la Corte, a mio avviso, ha sottolineato la necessaria combinazione di tali disposizioni tra loro nel caso particolare delle relazioni con Stati terzi ( 83 ).

88. In generale, ne deduco che, in una situazione in cui i diritti degli Stati terzi devono prevalere per principio in forza di una convenzione bilaterale ( 84 ), la Corte ha espresso implicitamente il grado a partire dal quale la disposizione di una siffatta convenzione può essere considerata incompatibile con il diritto dell’Unione, conformemente alla regola di cui all’articolo 351, secondo comma, TFUE.

89. In altri termini, iscrivendosi nel solco della sentenza TNT ( 85 ), in un caso di relazione di uno Stato membro con uno Stato terzo vertente sulla legge applicabile, la Corte ha, a mio avviso, adottato un approccio sistemico, al fine di evitare di giungere troppo rapidamente a rimettere in discussione un accordo bilaterale che deve, in linea di principio, in applicazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE, prevalere sul diritto dell’Unione ( 86 ).

90. Prendo in esame questo approccio che consiste nel delineare, quando si tratta della cooperazione in materia civile all’interno dell’Unione, il principio sotteso alla disposizione del regolamento di cui trattasi al fine di valutarne l’importanza.

Si tratta, quindi, nel caso di specie, di stabilire se la disposizione dell’accordo russo-bulgaro sia o meno in contrasto con l’obiettivo fondamentale perseguito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter .

91. È solo a seguito di tale valutazione circa l’esistenza di un’incompatibilità che si porrebbe, in un secondo momento , la questione dell’attuazione o meno delle disposizioni dell’articolo 351, secondo comma, TFUE, nei rapporti tra uno o più Stati membri con uno o più Stati terzi ( 87 ).

92. A fronte della gerarchia delle norme, l’applicazione di tale disposizione non è quindi riservata ai regolamenti nei quali una disposizione speciale disciplina i rapporti tra tali regolamenti e le convenzioni internazionali stipulate con Stati terzi.

93. Gli obiettivi da raggiungere sono molteplici.

Si tratta di salvaguardare i diritti degli Stati terzi, conformemente all’articolo 351, primo comma, TFUE ( 88 ), e di trovare una soluzione conforme ai principi di prevedibilità dei giudici competenti nonché di certezza del diritto per i singoli.

Tali principi, che giustificano la previsione di norme sulla competenza nelle convenzioni internazionali, garantiscono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni ( 89 ).

94. Pertanto, nel caso di specie, per analogia con il metodo adottato nella sentenza OP ( 90 ), deve essere esaminata la seguente questione: se l’accordo russo-bulgaro, in forza del quale il giudice competente ad autorizzare la vendita di un immobile appartenente a un minore è quello del luogo di ubicazione dell’immobile, leda il principio sotteso alla cooperazione giudiziaria in materia di responsabilità genitoriale all’interno dell’Unione, il quale dà priorità alla competenza del giudice del luogo di residenza del minore.

95. Ritengo di no.

96. Sebbene, in considerazione dell’esigenza di ricercare l’interesse superiore del minore, il criterio di competenza sia, in generale, il luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale ( 91 ), il legislatore dell’Unione prevede diverse soluzioni, subordinate all’osservanza del medesimo requisito e all’esistenza di circostanze eccezionali.

Ciò vale per la possibilità di scelta di un giudice ( 92 ) e, più in particolare, per il trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale più indicata a valutare tale interesse superiore ( 93 ).

97. Inoltre, tale legislatore ha espressamente previsto l’ipotesi della causa che riguarda i provvedimenti di protezione del minore connessi all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di beni di sua proprietà e che sono situati in uno Stato membro che non è quello in cui si trova la sua residenza ( 94 ).

98. In tal senso, anche il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter è in linea con gli articoli 8 e 9 della convenzione dell’Aia del 1996.

99. Ne consegue che la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all’accordo russo-bulgaro può essere applicata all’interno dell’Unione nei limiti in cui essa ottemperi al requisito richiamato al considerando 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , rispettando l’interesse superiore del minore ( 95 ).

100. Di conseguenza, nel caso di specie, non occorre interrogarsi sui «mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate» la cui ricerca è posta a carico degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 351, secondo comma, TFUE.

101. Aggiungo, per completezza, che, se, tuttavia, la Corte ritenesse che l’applicazione dell’accordo russo-bulgaro sfoci in un risultato in contrasto con il diritto dell’Unione, spetterebbe al giudice del rinvio verificare se tale incompatibilità possa essere evitata fornendo a tale accordo, ove possibile e nel rispetto del diritto internazionale, un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione ( 96 ).

Ove ciò non sia possibile, la Repubblica di Bulgaria sarebbe tenuta ad adottare le misure necessarie per eliminare l’incompatibilità di detto accordo con il diritto dell’Unione, se del caso procedendo alla sua denuncia.

Tuttavia, in attesa di una siffatta eliminazione, l’articolo 351, primo comma, TFUE, l’autorizzerebbe a continuare ad applicare l’accordo russo-bulgaro ( 97 ).

V. Conclusione

102. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini: Il regolamento (UE) 2019/1111, del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, dev’essere interpretato nel senso che: conformemente all’articolo 351, primo comma, TFUE, esso non pregiudica l’applicazione di un accordo bilaterale concluso con uno Stato terzo, da uno Stato membro, anteriormente alla data della sua adesione all’Unione europea, in forza del quale è competente in via esclusiva a decidere sulla domanda di autorizzazione per la vendita di un immobile di proprietà di un minore, cittadino di tale Stato terzo, il giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, il quale decide in considerazione dell’interesse superiore del minore. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Accordo ratificato con decreto n. 784 del Durzhavniya suvet (Consiglio di Stato, Bulgaria) del 15 aprile 1975 (DV n. 33, del 25 aprile 1975) e pubblicato nel DV n. 12 del 10 febbraio 1976 (rettificato in DV n. 17, del 28 febbraio 2014), che vincola la Repubblica di Bulgaria alla Federazione russa (in prosieguo: l’«accordo russo-bulgaro»). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ( GU 2019, L 178, pag. 1 , e rettifica in GU 2020, L 347, pag. 52 , in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter »). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non è soggetto al regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter (v. considerando 96 di detto regolamento). ( 5 ) Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980. ( 6 ) Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1996»). ( 7 ) DV n. 275 del 22 novembre 1950. ( 8 ) DV n. 59 del 20 luglio 2007. ( 9 ) DV n. 47 del 23 giugno 2009. ( 10 ) Nate rispettivamente nel 2005 e nel 2008, una di esse ha ormai raggiunto la maggiore età, come è stato precisato alla Corte in udienza. ( 11 ) DV n. 42 del 17 maggio 2005. ( 12 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 , in prosieguo: il «regolamento Roma I»). ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 14 ) Secondo una giurisprudenza costante della Corte, i giudici nazionali possono adire quest’ultima unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale.

V. sentenza del 26 settembre 2024, Fautromb ( C‑368/23 , EU:C:2024:789 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) V., in un siffatto procedimento, sentenza del 3 ottobre 2013, Schneider ( C‑386/12 , in prosieguo: la sentenza Schneider, EU:C:2013:633 , punti da 10 a 12 ).

Nella causa che ha dato luogo a questa sentenza, riguardante la vendita di un bene di un individuo maggiorenne sottoposto a regime di curatela, la procedura seguita era analoga a quella del procedimento principale.

V. nota 24 delle presenti conclusioni. ( 16 )

V. sentenza del 2 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 , punti 17 e 18 ). ( 17 ) Per quanto riguarda l’esistenza di mezzi di ricorso, in particolare per quanto attiene alle decisioni relative alla competenza, v. giurisprudenza nazionale citata dal giudice del rinvio e, segnatamente, ordinanza pronunciata in precedenza nella presente causa (v. paragrafo 21 delle presenti conclusioni).

V., altresì, sentenza Schneider (punto 12). ( 18 ) Tale condizione è stata espressamente ricordata dal giudice del rinvio in una nota da esso inviata alla Corte a seguito del deposito delle osservazioni scritte della Commissione relative all’applicabilità dell’articolo 16 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter .

V., inoltre, sugli elementi di valutazione da esaminare, nota 95 delle presenti conclusioni.

V., altresì, sulla situazione nel caso di specie, in cui gli interessi delle minori potrebbero essere diversi da quelli del loro rappresentante legale, paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 19 )

V. articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter .

Sono invece esclusi, ai fini di tale capo IV, i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell’esecuzione. ( 20 )

V. Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de [OSCURATO:PERSONA] (1968) et de Lugano (1988 et 2007) , 7 a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Parigi, 2024, punto 425 (pagg. 636 e 637). ( 21 )

V. sentenze del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punto 20 ), e del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punto 10 ).

V., inoltre, sentenza del 30 marzo 2023, М.

Ya.

M. (Rinuncia all’eredità di un coerede) ( C‑651/21 , EU:C:2023:277 , punti 15 e 16 , nei quali sono ricordate norme procedurali bulgare che disciplinano lo svolgimento del procedimento di volontaria giurisdizione). ( 22 ) Con la prima e la seconda questione, il giudice del rinvio si riferisce al regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , al regolamento Roma I e al regolamento n. 1215/2012.

Escludo dalla mia analisi tale secondo regolamento, che non riguarda la competenza internazionale.

V., a tal riguardo, nota 48 delle presenti conclusioni. ( 23 ) C‑404/14 , EU:C:2015:653 . ( 24 )

V. sentenza Schneider (punto 23). [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) era adito in forza di disposizioni analoghe a quelle applicabili nel procedimento principale.

Infatti, a norma dell’articolo 168, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 165, paragrafo 4, e con l’articolo 130, paragrafo 3, del codice del diritto di famiglia, gli atti di disposizione di beni immobili posseduti da persone dichiarate parzialmente incapaci di agire possono essere conclusi con l’autorizzazione del Rayonen sad (Tribunale distrettuale) nella cui circoscrizione tali persone sono attualmente residenti, purché non contrastino con i loro interessi [v. sentenza Schneider (punto 7)]. ( 25 )

V. sentenza Schneider (punto 25). ( 26 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 27 )

V. sentenza Schneider (punti 26, 28 e 31). ( 28 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ).

V. sentenza del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punti 29 e 31 ), in un caso di domanda di approvazione da parte del giudice tutelare di un accordo di divisione ereditaria concluso in nome di figli minori.

Con riferimento a tale decisione, la stessa soluzione è stata adottata nella sentenza del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punti da 17 a 19 ), relativa a una domanda di autorizzazione presentata dai genitori per conto della loro figlia minorenne a rinunciare a un’eredità. ( 29 ) V., a titolo esemplificativo, per analogia, sentenze del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punto 37 ), nonché del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punto 20 ). ( 30 )

V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 31 ) Ai sensi di tale disposizione, «[s]e l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento». ( 32 )

V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni. ( 33 )

V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 34 )

V. anche considerando 32 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter per quanto riguarda le spiegazioni concrete fornite a titolo esemplificativo.

Preciso che l’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che, «[q]ualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento».

A causa della particolare situazione a cui si fa riferimento in tale disposizione (v. considerando 33 di detto regolamento), essa deve essere interpretata restrittivamente. ( 35 )

V. commento a tale disposizione da parte di Jault-Seseke, F., in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international; Commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 ([OSCURATO:PERSONA] II ter) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 219 a 231, segnatamente pagg. 221 e segg. e, in particolare, punti 10 e 13. V., altresì, Garber, T., «Article 10 – Choice of court», in Magnus, U., e Mankowski, P., [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], Brussels II ter [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 169 a 184, in particolare punti 9, 10, 16, 17, 18 e 22 (pagg. da 173 a 176).

A mio avviso, tale articolo 10 potrebbe essere interpretato nel senso che esso si applica in caso di scelta da parte della o delle sole persone interessate nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, specialmente in qualità di rappresentante legale del minore.

V., a tal riguardo, per quanto riguarda le constatazioni tratte dal procedimento principale, paragrafo 62 delle presenti conclusioni, nonché le soluzioni adottate dalla Corte nelle sentenze del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punti da 35 a 37 ), e del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punto 40 ), sulla base dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, che potrebbero essere trasposte a causa dell’equivalenza di quest’ultimo con l’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e nel caso in cui un solo genitore sia il rappresentante legale dei suoi figli. ( 36 ) Come precisato dal giudice del rinvio, tale decisione è reperibile sul sito Internet di detta Corte suprema. ( 37 ) [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha chiarito nella sua decisione che, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, del codice del diritto internazionale privato, l’acquisto e l’estinzione di diritti reali e del possesso sono soggetti alla legge dello Stato in cui è ubicato il bene.

Tale disposizione non è citata dal giudice del rinvio. ( 38 ) V., inoltre, le disposizioni sulla competenza di cui all’articolo 25, paragrafo 6, dell’accordo russo-bulgaro, che prevedono anche la competenza delle autorità della parte dell’accordo di cui il figlio ha la cittadinanza. ( 39 ) V., altresì, posizione della Commissione nella sua guida pratica all’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , pubblicata nel 2023, punto 9.2 (pag. 208): «Il regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] non pregiudica le convenzioni bilaterali concluse tra uno Stato membro e un paese terzo che disciplinano materie che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento.

Lo stesso vale per le convenzioni multilaterali, nella misura in cui le norme speciali del regolamento di cui agli articoli da 95 a 99 non dispongano diversamente.

Tale risultato deriva dagli obblighi internazionali assunti in precedenza dallo Stato membro in questione (cfr. considerando 91 e articolo 351 TFUE)». ( 40 ) V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Energotehnica ( C‑792/22 , EU:C:2024:788 , punto 42 ). ( 41 ) Poiché tale articolo ha sostituito l’articolo 307 CE che è succeduto alle disposizioni dell’articolo 234 CEE, la loro interpretazione da parte della Corte vale, secondo la sua costante giurisprudenza, per le disposizioni vigenti attualmente equivalenti. ( 42 ) In altri regolamenti in materia di cooperazione civile, il legislatore dell’Unione ha proceduto diversamente.

V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafo 30 ). ( 43 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , nota 20). ( 44 ) V., a titolo di richiamo del fatto che l’articolo 351, primo comma, TFUE costituisce una norma che, ove siano soddisfatte le sue condizioni di applicazione, può consentire deroghe all’applicazione del diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto primario, sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punti 59 e 78 , nonché giurisprudenza ivi citata). ( 45 ) Il governo ungherese ha precisato che, «[c]ome la Bulgaria, l’Ungheria ha concluso con gli ex paesi socialisti numerosi accordi bilaterali di assistenza giudiziaria che sono tuttora in vigore.

Si tratta di accordi di carattere generale che disciplinano, in tutti i settori del diritto civile, la competenza, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nonché la notificazione degli atti e l’assunzione delle prove, e che riguardano anche spesso il settore della cooperazione in materia penale».

A differenza di tali accordi, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non contiene alcuna disposizione sulla legge applicabile alla responsabilità genitoriale (v. considerando 92 di tale regolamento per il rinvio alle disposizioni del capo III della convenzione dell’Aia del 1996). ( 46 ) Pertanto, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, occorre attenersi agli elementi forniti dal giudice del rinvio.

V. anche paragrafo 50 delle presenti conclusioni per elementi di informazione tratti dall’accordo russo-bulgaro ai quali si può aggiungere che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale accordo, i cittadini di una parte contraente godono, sul territorio dell’altra parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa tutela giuridica dei cittadini di tale parte contraente.

V., inoltre, paragrafo 66 e nota 53 delle presenti conclusioni per precisazioni relative alla Convenzione dell’Aia del 1996. ( 47 )

V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 48 ) Tale articolo dispone che, «[i]n mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: (...) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato».

Il riferimento a tale articolo potrebbe essere inteso come diretto a sostegno della motivazione fondata sulla legge applicabile, alla luce del diritto dell’Unione.

Tuttavia, il giudice del rinvio ha precisato che tale riferimento era errato (v. paragrafo 21 delle presenti conclusioni). ( 49 ) Su questa seconda condizione di attuazione dell’articolo 351 TFUE, v. sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punti 63 e 64 ). ( 50 ) V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, Commissione/Germania ( C‑546/07 , EU:C:2010:25 , punto 43 ), nonché ordinanza del 5 settembre 2019, Caisse pour l’avenir des enfants ( C‑801/18 , EU:C:2019:684 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). ( 51 ) Occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte, bensì al giudice nazionale, constatare gli obblighi che una convenzione internazionale anteriore impone allo Stato membro interessato e precisarne i limiti in modo da consentire di determinare in quale misura tali obblighi ostino all’applicazione del diritto dell’Unione di cui trattasi.

V. sentenza del 2 agosto 1993, Levy ( C‑158/91 , EU:C:1993:332 , punto 21 ). ( 52 ) V., sull’ambito di applicazione dell’accordo russo-bulgaro, nota 46 delle presenti conclusioni. ( 53 ) Tale convenzione è entrata in vigore il 1 o febbraio 2007 in Bulgaria e il 1 o giugno 2013 in Russia [v., su tale precisazione relativa a tale Stato, sentenza del 14 luglio 2022, CC (Trasferimento della residenza abituale del minore verso uno Stato terzo) ( C‑572/21 , EU:C:2022:562 , punto 3 )].

Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione, «[u]no Stato contraente può, conformemente all’articolo 60: a) riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio; b) riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni».

Rilevo che, ad esempio, la Repubblica di Polonia ha formulato le stesse riserve.

Ciò non vale per l’applicazione della medesima convenzione entrata in vigore in Ungheria il 1 o maggio 2006. ( 54 ) Da collegare al paragrafo 55 delle presenti conclusioni. ( 55 )

V. sentenza del 28 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione e ne bis in idem) (

C‑435/22 PPU

, EU:C:2022:852 , punto 122 e giurisprudenza ivi citata). ( 56 ) C‑533/08, in prosieguo: la «sentenza TNT, EU:C:2010:243 . ( 57 ) C‑21/22, in prosieguo: la «sentenza OP, EU:C:2023:766 . ( 58 ) Tale convenzione multilaterale è stata firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.

Essa è stata modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «CMR»). ( 59 )

V. sentenza TNT (punto 41). ( 60 )

V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafi 40 , 41 , 43 e 49 ). ( 61 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 62 ) Sentenza OP (punto 37).

V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafi 63 e 79 ). ( 63 ) Nella sentenza TNT, si tratta del regolamento n. 44/2001.

Poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito tale regolamento, che ha a sua volta sostituito la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione ( GU 1998, C 27, pag. 1 ), l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri atti quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti.

V., in particolare, sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 40 ).

Nella sentenza OP, si tratta del regolamento n. 650/2012. ( 64 ) All’articolo 71, paragrafo 1, di ciascuno dei regolamenti nn. 44/2001 e 1215/2012, sono menzionate le convenzioni «che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».

L’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 fa riferimento alle convenzioni internazionali «che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento».

Sulla constatazione dell’analogia di tali disposizioni che figurano anche in altri strumenti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria, v. sentenza OP (punto 28). ( 65 )

V. articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, senza equivalenti nel regolamento n. 44/2001, relativo alle convenzioni e agli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato terzo e uno Stato membro prima della data di entrata in vigore di tale regolamento. ( 66 )

V. sentenza TNT [punto 46, cui la Corte ha fatto riferimento per analogia nella sentenza OP (punto 26), come, da ultimo, nella sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 41 )]. ( 67 )

V. sentenza TNT (punto 47, ai sensi del quale, «nonostante la spiegazione fornita al venticinquesimo considerando del regolamento n. 44/2001, secondo la quale quest’ultimo non incide sulle convenzioni relative a materie particolari al fine di consentire agli Stati membri di rispettare i loro impegni internazionali nei confronti degli Stati terzi, il legislatore ha altresì voluto imporre, con l’art[icolo] 71 di tale regolamento, l’applicazione delle dette convenzioni all’interno dell’Unione stessa»). ( 68 ) Le modifiche previste dal diritto derivato possono inserirsi solo nell’ambito delle relazioni tra Stati membri.

V., a tal riguardo, sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punto 61 ). ( 69 ) V., a titolo di richiamo, conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2023:857 , paragrafo 114 ). ( 70 )

V. punto 49 di tale sentenza, trattandosi di un caso di concorso tra il regolamento n. 44/2001 e la CMR. ( 71 ) La Corte ha ricordato «i principi (...) di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione». ( 72 )

V. sentenza TNT (punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

V., altresì, a titolo di richiamo di tale principio, sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punto 61 ). ( 73 ) C‑452/12 , EU:C:2013:858 , punti 24 e 40 nonché 36 e 41 . ( 74 ) C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punti 37 e 45 . ( 75 ) C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 38 . ( 76 )

V. sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 41 ). ( 77 )

V. sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 42 ). ( 78 ) Da collegare alle questioni sulle quali vertono le altre sentenze citate ai paragrafi 81 e 82 delle presenti conclusioni. ( 79 )

V. sentenza OP (punti 11 e 25). ( 80 ) Il corsivo è mio.

Per quanto mi consta, tale espressione è nuova nella giurisprudenza della Corte.

V., per confronto, sentenze citate ai paragrafi da 80 a 82 delle presenti conclusioni. ( 81 ) Sentenza OP (punto 29). ( 82 )

V. sentenza OP (punti da 30 a 36). ( 83 )

V. sentenza OP (punto 37).

La Corte non era tenuta a pronunciarsi sulle condizioni di applicazione dell’articolo 351, secondo comma, TFUE in quanto essa ha considerato che né la facoltà di scegliere la legge applicabile alla sua successione, né la mancanza di concordanza della competenza giurisdizionale e della legge applicabile sono in conflitto con un principio sotteso al regolamento n. 650/2012 (v. punti 33 e 34 di tale sentenza). ( 84 )

V. sentenza OP (punti 26 e 27, relativi al principio formulato all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che riafferma, per gli Stati terzi, il principio enunciato all’articolo 351, primo comma, TFUE).

V., altresì, paragrafo 79 delle presenti conclusioni. ( 85 )

V. sentenza OP (punti 28 e 29). ( 86 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafi 48 e 49 ). ( 87 ) Nella sentenza OP, la Corte ha risposto in senso negativo a tale questione.

Nei rapporti tra Stati membri, tale disposizione non è applicabile.

V., in particolare, sulle condizioni fissate nella sentenza TNT per l’applicazione dell’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della CMR, punto 56 di tale sentenza. ( 88 )

V. sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punto 60 ). ( 89 ) L’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona aveva sottolineato tale elemento cruciale della riflessione nelle sue conclusioni nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafo 48 e nota 37 per un’illustrazione della problematica).

Analogamente, ritengo che, nella fattispecie, nell’ipotesi in cui i giudici russi adottino la medesima interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), la questione potrebbe presentarsi concretamente nei seguenti termini: come giustificare che, per il mero fatto di risiedere in uno Stato membro, i cittadini russi proprietari di immobili in Bulgaria non possano avvalersi della certezza del diritto derivante dall’applicazione dell’accordo russo-bulgaro, ai sensi del quale il giudice competente è quello del luogo in cui è ubicato l’immobile e la legge applicabile è quella di tale foro? Come giustificare che, nell’ambito di tali medesime norme, benché relative a cittadini bulgari proprietari di immobili in Russia e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], una decisione adottata in Russia in base al diritto russo non debba essere riconosciuta in Bulgaria? ( 90 )

V. altresì, in relazione a una questione di competenza all’interno dell’Unione, sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 41 ). ( 91 )

V. considerando 19 e 20, nonché articolo 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter .

V., altresì, il commento a tale articolo da parte di Jault-Seseke, F., in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F., op. cit., pagg. da 193 a 201, in particolare pagg. 194 e

195. ( 92 )

V. articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 93 )

V. articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter .

Esso prevede le condizioni per il trasferimento della competenza da un giudice di uno Stato membro a un giudice di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare.

Al paragrafo 4 di tale articolo viene precisata tale nozione di «legame particolare».

Alla lettera e) di tale paragrafo, è previsto il caso del «luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di tali beni».

V., altresì, articolo 13 di tale regolamento.

In forza di quest’ultimo, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento, può richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore, qualora ritenga di essere più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico. ( 94 )

V. articolo 12, paragrafo 4, lettera e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter ricordato alla nota 93 delle presenti conclusioni.

Mediante un’applicazione combinata di tale disposizione e dell’articolo 13 di tale regolamento, il giudice dello Stato membro in cui sono situati i beni di proprietà di un minore ha la possibilità di rivendicare la propria competenza, senza che sia richiesto l’avvio di un procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale di tale Stato membro.

V., a tal riguardo, Jault-Seseke, F., «Article 13 – Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente», in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F., op. cit., pagg. da 249 a 251, in particolare punti 3 e 4 (pag. 250), Garber, T., «Article 13 – Request for transfer of jurisdiction by a court of a [OSCURATO:PERSONA] not having jurisdiction», in Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pagg. da 211 a 213, in particolare punto 6 (pag. 213), nonché la guida pratica della Commissione all’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , 2023, punto 3.3.1 (pag. 74). ( 95 ) A tal riguardo, le ricorrenti nel procedimento principale deducono nelle loro osservazioni scritte che il giudice dello Stato in cui l’immobile è situato è più indicato per decidere in considerazione degli interessi patrimoniali dei minori per motivi di prossimità, dal momento che devono essere verificati, in particolare, il diritto di proprietà o la loro quota sull’immobile di cui trattasi, le caratteristiche di quest’ultimo in forza del titolo di proprietà, nonché i piani, la valutazione di mercato di tale immobile, disponendo, se del caso, l’espletamento di una perizia.

L’autorizzazione alla vendita sarebbe concessa a condizione che il prezzo di vendita non sia inferiore al prezzo di mercato.

A parere del giudice del rinvio, il ricorso ha come base minima la valutazione fiscale dei beni. ( 96 )

V. sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari ( C‑720/18 e C‑721/18 , EU:C:2020:854 , punto 68 ). ( 97 ) V., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari ( C-720/18 e C-721/18 , EU:C:2020:854 , punto 69 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0395 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 28 novembre 2024 ( 1 ) Causa C‑395/23 [Anikovi] ( i ) E.M.A., E.M.A., M.I.A. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2019/1111 – Ambito di applicazione – Autorizzazione giudiziale ai fini della vendita di un bene immobile di proprietà di minori – Accordo bilaterale tra la Repubblica di Bulgaria e la Federazione russa – Competenza giurisdizionale» I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) è stata presentata nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione avviato da due minori di nazionalità russa, che agiscono con il consenso della madre, tutti residenti in Germania, al fine di ottenere l’autorizzazione per la vendita delle quote da esse detenute su tre beni immobili situati in Bulgaria. 2. Il giudice del rinvio interpella la Corte in merito al collegamento della propria competenza internazionale al luogo di ubicazione di tali beni immobili, derivante in particolare dall’accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sull’assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale ( 2 ), concluso prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea. Tale giudice chiede come si articoli l’applicazione di questo accordo con il diritto dell’Unione e, in particolare, con il regolamento (UE) 2019/1111 ( 3 ), ove si consideri che il procedimento principale rientra nell’ambito della responsabilità genitoriale. 3. La Corte ha già definito i contorni della nozione di responsabilità genitoriale in materia patrimoniale riguardante minori. Per contro, essa non ha avuto occasione di pronunciarsi sugli effetti degli accordi bilaterali conclusi nel medesimo settore dagli Stati membri, prima della loro adesione all’Unione, con Stati terzi, laddove il rapporto tra il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e siffatti accordi non è oggetto di disposizioni specifiche in tale regolamento. 4. Tenuto conto del numero sia di Stati membri ancora vincolati da accordi il cui contenuto è simile a quello dell’accordo russo-bulgaro, sia di situazioni di beni situati in Bulgaria appartenenti a minori russi, che possono ripresentarsi, la questione se tali accordi deroghino al regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e, in caso affermativo, a quali condizioni, riveste notevole importanza. 5. La presente causa offre così alla Corte l’occasione di ricordare che, nei rapporti tra gli Stati membri e gli Stati terzi, devono essere applicati i principi di cui all’articolo 351 TFUE. In tale contesto, l’incompatibilità di una norma sulla competenza derivante da un accordo bilaterale con una siffatta norma prevista nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter deve pertanto essere valutata in base a criteri che restano da definire. Dimostrerò in che modo tali criteri possono risultare da un’interpretazione analogica a quella adottata dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa a taluni regolamenti in materia di cooperazione civile, la quale ha fissato come limite alla loro inapplicabilità quello del pregiudizio ai principi sottesi a tale cooperazione. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Trattato FUE 6. L’articolo 351, primo e secondo comma, TFUE così dispone: «Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1 o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall’altra. Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta». 2. [OSCURATO:PERSONA] II ter 7. Il considerando 91 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter così recita: «Si ricorda che alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE». 8. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», prevede, al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera e), che quest’ultimo si applica alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale; tale materia comprende in particolare i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. 9. L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», al paragrafo 1 così dispone: «Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite». 10. Il capo VIII del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , che comprende gli articoli da 94 a 99, disciplina le relazioni di tale regolamento con altri strumenti. 11. All’articolo 94, paragrafo 2, di detto regolamento, sono trattati gli effetti della convenzione del 6 febbraio 1931, contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela nonché il relativo protocollo finale conclusi tra taluni Stati membri ([OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ( 4 ), Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Svezia) e Stati terzi (Repubblica d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia). 12. Ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , intitolato «Portata degli effetti»: «Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 [ ( 5 )] e del 1996 [ ( 6 )], continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento». 13. L’articolo 99 di tale regolamento disciplina le relazioni dello stesso con trattati bilaterali conclusi tra taluni Stati membri dell’Unione ([OSCURATO:PERSONA] di Spagna, Repubblica italiana, Repubblica di Malta nonché Repubblica portoghese) e la [OSCURATO:PERSONA]. B. Accordo russo-bulgaro 14. L’articolo 25 dell’accordo russo-bulgaro prevede quanto segue: «1.   I rapporti giuridici tra genitori e figli sono disciplinati dal diritto della parte dell’accordo nel cui territorio essi hanno la propria comune residenza. (...) 6.   Sono competenti a pronunciarsi sui rapporti giuridici di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 gli organismi della parte dell’accordo di cui il figlio ha la cittadinanza o nel cui territorio detto figlio ha la propria residenza o domicilio». 15. L’articolo 30 di tale accordo, intitolato «Forma dei negozi giuridici», al paragrafo 2 così dispone: «La forma di un negozio giuridico avente ad oggetto un bene immobile è disciplinata dal diritto della parte dell’accordo nel cui territorio è sito detto bene». C. Diritto bulgaro 16. L’articolo 18 dello Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) ( 7 ) enuncia quanto segue: «I contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o la costituzione di altri diritti reali su beni immobili richiedono la forma notarile». 17. L’articolo 586, paragrafo 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile) ( 8 ) così dispone: «Nel redigere un atto notarile avente ad oggetto il trasferimento di un diritto di proprietà o la costituzione, il trasferimento, la modifica o l’estinzione di un altro diritto reale su un bene immobile, il notaio verifica se il soggetto che trasferisce il diritto è il proprietario del bene immobile e se sono soddisfatte le condizioni specifiche per il negozio giuridico di cui trattasi». 18. Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 3, del Semeen kodeks (codice della famiglia) ( 9 ): «Atti di disposizione su beni immobili, su beni mobili ove compiuti mediante un negozio giuridico formale, su depositi e su titoli di credito appartenenti al figlio possono essere compiuti con l’autorizzazione del Tribunale distrettuale dell’attuale luogo di residenza del figlio a condizione che tale atto di disposizione non contrasti con l’interesse di quest’ultimo». III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 19. Due minori ( 10 ) di nazionalità russa, la cui residenza abituale è situata in Germania, intendono, con il consenso della madre, vendere le quote di comproprietà che esse detengono, come quest’ultima, su tre immobili situati in Bulgaria, fermo restando che il relativo prezzo deve essere versato sui due conti bancari tedeschi delle minori. 20. [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia), che, in base a un procedimento di volontaria giurisdizione, deve autorizzare o meno tale trasferimento di proprietà affinché sia autenticato con atto notarile, si interroga sulla sua competenza internazionale. 21. Tale giudice rileva che, in circostanze analoghe, il [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) ha fondato la competenza dei giudici bulgari, mediante il collegamento al luogo di ubicazione dell’immobile, su disposizioni che designano la legge applicabile in caso di acquisizione di diritti reali, ossia l’articolo 65, paragrafo 1, del Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (codice del diritto internazionale privato) ( 11 ) nonché sull’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo russo-bulgaro. Esso aggiunge che, in senso analogo e precisamente nel procedimento principale, il [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) ha accolto tale criterio di competenza e ha dichiarato che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non era applicabile, richiamandosi all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 593/2008 ( 12 ). Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, poiché tale disposizione stabilisce la legge applicabile e non la competenza internazionale per la controversia, la decisione in parola è basata sull’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 13 ). 22. Di conseguenza, il giudice del rinvio si interroga sull’ambito di applicazione di tale disposizione e su quello del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter in materia di responsabilità genitoriale, nonché sugli effetti dell’accordo russo-bulgaro, il quale non è menzionato all’interno del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter come deroga allo stesso. 23. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiud iziali: «1) Se ricadano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] anche i procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore. 2) Se la competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea nei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti l’emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione di atti di disposizione – quali, ad esempio, una vendita – di beni immobili o di quote di comproprietà di beni immobili di proprietà di un minore debba essere determinata in base all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il minore risiede abitualmente – oppure in base all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento [Roma I] o rispettivamente all’articolo 24, punto 1, del regolamento [n. 1215/2012] – l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’immobile è situato. 3) Se le disposizioni del regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] riguardanti la competenza internazionale in materia di responsabilità genitoriale vengano superate da un accordo internazionale bilaterale tra uno Stato membro (la [Repubblica di] Bulgaria) e uno Stato terzo (l’Unione sovietica o rispettivamente la Federazione russa) concluso prima dell’adesione dello Stato membro all’Unione europea, nei limiti in cui detto accordo internazionale non è indicato nel capo VIII [di tale] regolamento (...)». 24. Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nel procedimento principale, i governi spagnolo e ungherese nonché la Commissione europea. 25. A seguito del deposito delle osservazioni scritte della Commissione, il giudice del rinvio ha integrato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, precisando che, nell’ipotesi in cui la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , l’articolo 16 dello stesso non potrebbe trovare applicazione in quanto il procedimento principale per il quale è richiesta l’autorizzazione delle minori interessate a disporre dei beni è condotto da un notaio. 26. All’udienza tenutasi il 12 settembre 2024, le ricorrenti nel procedimento principale, il governo spagnolo e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti con richiesta di risposta orale posti dalla Corte. IV. Analisi 27. Nel procedimento di cui è investito, il giudice del rinvio bulgaro chiede, in sostanza, se, in materia di competenza internazionale, esista un conflitto normativo tra il diritto dell’Unione e l’accordo russo-bulgaro concluso dalla Repubblica di Bulgaria prima della sua adesione all’Unione. In caso affermativo, tale giudice si interroga sul rapporto di tali norme tra loro. 28. Propongo quindi alla Corte di esaminare congiuntamente la prima e la seconda questione pregiudiziale, nella parte in cui sono dirette a stabilire quale regolamento (n. 1215/2012 o [OSCURATO:PERSONA] II ter ) sia applicabile nel caso di specie al fine di designare il giudice internazionalmente competente, prima di trattare la terza questione, che ha ad oggetto il rapporto di tale ultimo regolamento con strumenti bilaterali diversi da quelli cui si riferisce. 29. In via preliminare, poiché la Corte è adita nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, preciserò ciò che giustifica la rimozione di un eventuale dubbio sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione 30. Il giudice del rinvio è investito di una domanda di autorizzazione per la vendita di beni appartenenti a minori nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione. 31. È vero che esso non è investito di una controversia tra parti ( 14 ), né in un primo grado di giudizio, tenuto conto dell’oggetto della domanda, né a seguito di un ricorso avverso una decisione di volontaria giurisdizione ( 15 ). 32. Tuttavia, come confermato in udienza, tale giudice esercita funzioni giurisdizionali nel senso che non è adito ai soli fini della registrazione di un accordo tra parti ( 16 ) e deve effettuare una valutazione in una decisione impugnabile ( 17 ). 33. Infatti, in primo luogo, detto giudice statuisce su una domanda di autorizzazione alla vendita di immobili da parte di minori, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 3, del codice della famiglia, conformemente al loro interesse superiore ( 18 ), al fine di redigere un atto notarile di vendita, come previsto dall’articolo 18 della legge sulle obbligazioni e sui contratti. 34. Inoltre, occorre prendere in considerazione che una decisione di volontaria giurisdizione rientra nell’ambito di applicazione del capo IV del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , dal momento che essa non è stata espressamente esclusa dalla definizione del termine «decisione» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento e che quest’ultimo include le decisioni che non hanno acquisito autorità di cosa giudicata ( 19 ). 35. Di conseguenza, come sostengono [OSCURATO:PERSONA]Tallon e Marie-[OSCURATO:PERSONA] a proposito della definizione equivalente del termine «decisione» di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, occorre distinguere due tipi di atti di giurisdizione volontaria, vale a dire gli «atti meramente ricettivi » dalle «decisioni di volontaria giurisdizione» per le quali il giudice «senza dover risolvere “una controversia tra le parti” manifesta tuttavia la propria volontà» ( 20 ). 36. In secondo luogo, osservo che, in cause precedenti in materia di successione ereditaria riguardanti minori, la Corte ha risposto alle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sulla competenza internazionale nell’ambito di procedimenti di volontaria giurisdizione analoghi a quello della presente causa ( 21 ). 37. Di conseguenza, ritengo che la domanda del giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, che si interroga sulla sua competenza internazionale, sia ricevibile alle stesse condizioni di quelle già ammesse dalla Corte. 38. Pertanto, al fine di rispondere a tale domanda di pronuncia pregiudiziale, intesa a chiarire il rapporto tra l’accordo russo-bulgaro con il diritto dell’Unione, occorre anzitutto rimuovere ogni dubbio sul regolamento in materia di competenza applicabile ( 22 ). B. Sull’applicabilità del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter 39. In risposta ai quesiti del giudice del rinvio, basati unicamente sul richiamo della sentenza del 6 ottobre 2015, Matoušková ( 23 ), propongo alla Corte di applicare, per analogia, la soluzione di principio da essa accolta nella sentenza Schneider. 40. Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, il giudice del rinvio bulgaro era investito di una domanda di autorizzazione alla vendita di un immobile di proprietà indivisa di una persona sottoposta al regime di curatela ( 24 ). La Corte ha dichiarato che tale autorizzazione giudiziaria è una misura di protezione per la persona sottoposta al regime di curatela previsto dalla legge affinché tale persona non abbia il potere di compiere essa stessa atti di disposizione sui suoi beni immobili e che tale autorizzazione è rilasciata solo nel caso in cui la vendita del bene immobile di cui trattasi sia effettuata nell’interesse della persona tutelata ( 25 ). 41. La Corte ne ha dedotto che la domanda di autorizzazione riguarda direttamente la capacità della persona fisica di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 26 ), che esclude tale materia dall’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo. La Corte ha sottolineato la distinzione che deve essere operata tra un siffatto procedimento e quello avente ad oggetto «“diritti reali immobiliari” ai sensi dell’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001», in quanto quest’ultimo è volto in particolare a stabilire l’estensione, la consistenza, la proprietà o il possesso di un immobile ( 27 ). 42. Le medesime disposizioni sono contenute nel regolamento n. 1215/2012 all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 24, punto 1. 43. Sulla scia della sentenza Schneider, la Corte ha dichiarato che l’autorizzazione giudiziaria chiesta dai rappresentanti legali di un minore nell’ambito di un procedimento di successione costituisce una misura di protezione del minore legata all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera e), del regolamento n. 2201/2003 ( 28 ). Le stesse disposizioni sono contenute nel regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , che ha abrogato quest’ultimo. 44. Nel caso di specie, tale base è applicabile nel procedimento principale poiché la residenza abituale delle ricorrenti minorenni è fissata in Germania e la questione di competenza ha un’incidenza transfrontaliera, in quanto coinvolge un giudice tedesco e un giudice bulgaro. 45. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere al giudice del rinvio, il quale ricerca una base per il collegamento della sua competenza internazionale al luogo di ubicazione dei beni immobili da vendere, che non è possibile applicare l’articolo 24, punto 1, del regolamento n. 1215/2012. 46. Poiché il procedimento di cui è investito tale giudice rientra nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e quest’ultimo non è competente a causa del luogo di residenza delle minori, ricorrenti nel procedimento principale, che è il criterio stabilito all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, spetta a detto giudice accertare che la sua competenza non possa risultare dall’applicazione di altre disposizioni di detto regolamento ( 29 ). Tale verifica servirà a confermare o meno l’esistenza di un conflitto normativo risultante dall’accordo russo-bulgaro, come interpretato dal [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ( 30 ). 47. In tal senso, a parere della Commissione, la competenza del giudice del rinvio potrebbe fondarsi sull’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , dal momento che esso si pronuncia in via incidentale ( 31 ). Orbene, il giudice del rinvio ha informato la Corte che così non è ( 32 ). Constato, infatti, che il solo procedimento avviato è quello del quale è investito tale giudice ( 33 ). Non essendo soddisfatta alcuna delle condizioni previste dal legislatore dell’Unione ( 34 ), condivido quindi le riserve sull’applicabilità di tale articolo 16 espresse dal governo spagnolo in udienza. 48. Per contro, a mio avviso, occorre verificare se l’applicazione di altre disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter consenta di evitare qualsiasi discordanza con l’accordo russo-bulgaro, su cui si fonda la competenza internazionale del giudice del rinvio. 49. A tal riguardo, rilevo che sia l’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo russo-bulgaro sia l’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter prevedono che la competenza di un giudice possa essere fondata sulla scelta delle parti che lo hanno adito ( 35 ). 50. Infatti, occorre sottolineare che, nella decisione del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), citata dal giudice del rinvio e inserita nel fascicolo di cui dispone la Corte, per fondare la competenza del giudice bulgaro interessato, si fa riferimento a tale articolo 1, paragrafo 2, secondo il quale i cittadini di uno degli Stati contraenti hanno il diritto di rivolgersi liberamente e senza ostacoli agli organi giurisdizionali dell’altro Stato contraente competenti in materia civile, familiare e penale. Essi possono comparire dinanzi a tali organi giurisdizionali e presentarvi domande e ricorsi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato contraente. In udienza, è stato confermato che tale criterio di competenza è applicato da diversi giudici bulgari. 51. Di conseguenza, è quindi supponendo che il giudice del rinvio constati l’assenza di concordanza tra l’accordo russo-bulgaro, che fonda la sua competenza, secondo la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), e il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , che la Corte è chiamata a precisare se e a quali condizioni i diritti e gli obblighi derivanti da tale accordo siano interessati dal regolamento in parola. C. Sulla terza questione, vertente sulla competenza del giudice bulgaro fondata su un trattato bilaterale concluso con uno Stato terzo 52. Ricordo che tale questione, diretta a stabilire a quali condizioni l’accordo russo-bulgaro non sia interessato dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , si basa sulle due constatazioni seguenti: – secondo la giurisprudenza nazionale, in forza, segnatamente, delle disposizioni di tale accordo, la competenza internazionale del giudice bulgaro investito di una domanda relativa alla protezione dei beni di un minore non è quella del luogo di residenza abituale del minore, e – il capo VIII del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non contiene alcuna disposizione relativa agli effetti degli accordi bilaterali conclusi con Stati terzi, diversi dalla [OSCURATO:PERSONA], da Stati membri prima della loro adesione all’Unione. 53. Per quanto attiene alla prima constatazione, osservo che il giudice del rinvio fa riferimento alla decisione del 2 giugno 2015 del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), in una causa riguardante minori russi ( 36 ). In mancanza di un’espressa disposizione contenuta nell’accordo russo-bulgaro relativa alla protezione dei beni di un minore, il criterio che designa il giudice internazionalmente competente è stato desunto dalla legge applicabile alla forma dei negozi giuridici . Combinando l’applicazione dell’articolo 130, paragrafo 3, del codice della famiglia e dell’articolo 586, paragrafo 1, del codice di procedura civile, nonché dell’articolo 30 dell’accordo russo-bulgaro, che designa la legge del paese in cui l’immobile è ubicato, così come l’articolo 65, paragrafo 1, del codice di diritto internazionale privato ( 37 ), il [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha basato la propria decisione su tale normativa nazionale speciale, la quale prevede che, per redigere un atto di disposizione dei beni di un minore, il notaio debba disporre di una previa autorizzazione giudiziaria. In altri termini, si è ritenuto che tali requisiti legali speciali giustifichino una deroga alla regola generale di competenza del giudice del luogo di residenza del minore, prevista dal diritto nazionale ( 38 ), la quale coincide con la legge applicabile nei rapporti tra genitori e figli, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, dell’accordo russo-bulgaro. È in tal modo garantita la coerenza tra la legge applicabile in materia di vendita di immobili e la competenza internazionale. 54. Per quanto riguarda la seconda constatazione, osservo che il giudice del rinvio non fa riferimento né al considerando 91 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , il quale ricorda che, «alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE» ( 39 ), né ad una qualsivoglia difficoltà di analisi della giurisprudenza della Corte in materia. 55. La Corte potrebbe quindi limitarsi a rispondere che, conformemente al primo comma di tale articolo, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non incide sui diritti e sugli obblighi derivanti dall’accordo russo-bulgaro. 56. Tuttavia, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi di tale diritto che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le sue questioni. A tal riguardo, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti da detto giudice, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di detto diritto che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale ( 40 ). 57. In tali circostanze e come confermato dalle discussioni in udienza, risulta utile un’analisi dettagliata dell’applicazione dell’articolo 351 TFUE ( 41 ). 58. In via preliminare, si può osservare che l’articolo 351 TFUE non era richiamato negli strumenti che hanno preceduto il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter ( 42 ), sebbene, come in quest’ultimo, non vi fosse alcuna disposizione relativa agli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri, prima della loro adesione all’Unione, con Stati terzi (ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA]). Ciò non giustifica l’assenza di giurisprudenza della Corte. Ritengo infatti che un siffatto richiamo non sia indispensabile in considerazione della gerarchia delle norme ( 43 ) e della formulazione molto chiara di tale articolo. 59. Di conseguenza, l’esame, alla luce dell’articolo 351 TFUE ( 44 ), della questione del rapporto tra l’accordo russo-bulgaro e il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter presuppone che siano soddisfatte due condizioni. 60. In primo luogo, l’accordo russo-bulgaro deve vertere su una materia disciplinata da tale regolamento. Ciò si verifica, in quanto tale accordo serve, nella fattispecie, a determinare il giudice competente ( 45 ) e, in un procedimento come quello di cui trattasi nel procedimento principale, il criterio di collegamento – accolto dalla giurisprudenza nazionale citata dal giudice del rinvio – è quello del luogo di ubicazione dell’immobile di proprietà di uno o più minori russi e non il luogo della loro residenza abituale, criterio questo applicabile in forza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter . 61. A tal riguardo, osservo che, tenuto conto dell’opinione contraria dell’Ungheria vincolata dal medesimo tipo di accordo, l’applicazione dell’accordo russo-bulgaro in una situazione in cui le minori russe non risiedono in Bulgaria, ma in un altro Stato membro, non pone difficoltà particolari ( 46 ), posto che l’ubicazione dell’immobile è l’unico criterio di collegamento discusso in tale domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante cittadine russe. 62. Inoltre, tale criterio, adottato dal [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), senza alcun riferimento alla residenza del minore interessato ( 47 ), è stato applicato proprio nel procedimento principale dal [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia), con ordinanza del 14 giugno 2023. Tale decisione, richiamata nella domanda di pronuncia pregiudiziale e inserita nel fascicolo trasmesso alla Corte, conferma chiaramente la scelta di un giudice bulgaro da parte delle ricorrenti russe, al fine di ottenere l’autorizzazione richiesta dalla normativa bulgara per redigere l’atto notarile di cessione dei loro diritti di proprietà. Tale tribunale, che ha basato la propria decisione sulla legge applicabile in materia di diritti reali, ha fatto altresì riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Roma I ( 48 ). 63. In secondo luogo, per poter proseguire l’analisi della questione del rapporto tra il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e l’accordo russo-bulgaro, occorre assicurarsi che lo Stato terzo interessato tragga diritti dalla convenzione internazionale in questione il cui rispetto può essere preteso da parte dello Stato membro che vi è parte ( 49 ). 64. In altri termini, nei rapporti con uno Stato terzo, il principio che guida l’analisi è quello del rispetto del diritto di cui tale Stato può avvalersi nel suo rapporto con lo Stato membro con il quale ha concluso un accordo prima dell’adesione di quest’ultimo all’Unione. Infatti, l’attuazione della convenzione internazionale in questione deve fondarsi su una logica di reciprocità ( 50 ). 65. Nel caso di specie, in mancanza di precisazioni da parte del giudice del rinvio, si deve supporre che le autorità russe adotterebbero la stessa interpretazione di tale accordo quanto alla competenza dei giudici russi del luogo dell’immobile ( 51 ) e che il rispetto di tale criterio condizionerebbe il riconoscimento delle decisioni emesse dai giudici bulgari riguardanti cittadini russi ( 52 ). 66. A tal riguardo, le riserve della Federazione russa e della Repubblica di Bulgaria, formulate al momento della loro adesione alla Convenzione dell’Aia del 1996, sulla base dell’articolo 55, paragrafo 1 ( 53 ) della stessa, in materia di competenza, avvalorano l’esistenza di una posizione comune sulla preminenza del criterio del luogo di ubicazione dell’immobile, al fine di escludere qualsiasi riferimento al luogo di residenza del minore interessato. 67. In tali circostanze, si dovrebbe constatare che l’accordo russo-bulgaro, per quanto riguarda la competenza internazionale dei giudici investiti di una domanda di autorizzazione a vendere un immobile di proprietà di un minore russo, impone alla Repubblica di Bulgaria obblighi ai quali tale Stato membro è tenuto nei confronti di uno Stato terzo, vale a dire la Federazione russa, la quale ha il diritto di avvalersene nei confronti di detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 351, primo comma, TFUE. 68. In ragione di tale conferma dell’obbligo di applicare un criterio di competenza derivante dall’accordo russo-bulgaro ( 54 ), diverso da quello adottato nel diritto dell’Unione, deve quindi essere trattata la questione complementare che ha ad oggetto l’obbligo per la Repubblica di Bulgaria, in forza dell’articolo 351, secondo comma, TFUE, di ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità esistenti tra l’accordo russo-bulgaro e il diritto dell’Unione ( 55 ). 69. Di conseguenza, in un primo momento, occorre stabilire se, a fronte dell’esistenza di criteri di competenza concorrenti risultanti dall’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e dell’accordo russo-bulgaro, la regola di competenza derivante da tale accordo sia incompatibile con la norma del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 351, secondo comma, TFUE . 70. Al pari della Commissione, ritengo che la scelta di criteri diversi di competenza non crei di per sé gravi difficoltà. Infatti, gli accordi bilaterali in materia di cooperazione sono conclusi affinché sia facilmente individuata l’autorità giurisdizionale competente in base a requisiti specifici che sono comunemente la nazionalità dei cittadini o la loro residenza abituale in ciascuno degli Stati contraenti per le questioni personali oppure l’ubicazione dei beni per quanto attiene alle questioni patrimoniali. Peraltro, un’interpretazione contraria avrebbe l’effetto di rimettere in discussione il principio enunciato all’articolo 351, primo comma, TFUE. 71. D’altro canto, non si può neppure escludere l’applicazione dell’articolo 351, secondo comma, TFUE. Nel caso di specie, la questione non è puramente teorica, tenuto conto delle disposizioni dei regolamenti successivi in materia familiare relative alla competenza dei giudici, in considerazione dell’interesse superiore del minore. 72. Pertanto, come confermato dalle discussioni in udienza, occorre interrogarsi, in tale ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, sugli insegnamenti da trarre dalla giurisprudenza della Corte relativa alla relazione di taluni regolamenti applicabili in tale settore con convenzioni di cui gli Stati membri sono parti contraenti e, in particolare, dalle sentenze del 4 maggio 2010, TNT [OSCURATO:PERSONA] ( 56 ), e del 12 ottobre 2023, OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( 57 ). 73. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza TNT, la controversia verteva sull’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro. Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 dovesse essere interpretato nel senso che le norme sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e l’esecuzione previste da una convenzione relativa a una materia particolare, come la norma sulla litispendenza enunciata all’articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada ( 58 ) e quella relativa alla forza esecutiva di cui all’articolo 31, paragrafo 3, di tale convenzione si applicano ( 59 ). Al punto 49 della sentenza in parola, la Corte ha dichiarato che, se tale articolo 71 «prevede, nelle materie disciplinate da convenzioni relative a materie particolari, l’applicazione di queste ultime, tuttavia tale applicazione non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile commerciale all’interno dell’Unione». Al punto 55 di detta sentenza, la Corte ne ha dedotto in concreto che «l’art[icolo] 31, [paragrafo] 3, della CMR può trovare applicazione nell’Unione soltanto se permette di raggiungere gli obiettivi della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché della fiducia reciproca nella giustizia in seno all’Unione, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle che risultano dall’applicazione del regolamento n. 44/2001». 74. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza OP, si è posta la questione della trasposizione di tale giurisprudenza nel rapporto con uno Stato terzo ( 60 ). La Corte ha fatto riferimento alla sentenza TNT e ha dichiarato che «il sistema del regolamento [(UE)] n. 650/2012 [ ( 61 )] non osta a che, in forza di un accordo bilaterale concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo prima dell’adozione di tale regolamento e alla luce dell’eccezione prevista all’articolo 75, paragrafo 1, di detto regolamento, il cittadino di uno Stato terzo, residente nello Stato membro vincolato da tale accordo bilaterale, non disponga della facoltà di scegliere la legge applicabile alla sua successione» ( 62 ). 75. Da un punto di vista metodologico, le condizioni in cui si può ritenere che una norma di competenza internazionale, derivante da un accordo concluso con uno Stato terzo, sia incompatibile con il diritto dell’Unione potrebbero, a mio avviso, essere ricavate da tali decisioni. 76. Pertanto, non costituiscono ostacoli a una siffatta proposta due elementi della riflessione da prendere in considerazione, vale a dire l’assenza di disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter quanto alla relazione di quest’ultimo con taluni strumenti internazionali e la portata della giurisprudenza della Corte a partire dalla sentenza TNT come estesa ai rapporti con uno Stato terzo nella sentenza OP. 77. È vero che, nelle sentenze TNT e OP, sono interpretate disposizioni speciali dei regolamenti in questione ( 63 ) che affermano, in sostanza, che essi non incidono sulle convenzioni di cui gli Stati membri sono parti contraenti e che vertono sulle stesse materie ( 64 ). 78. Tuttavia, il fatto che, a differenza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , tali regolamenti contengano la previsione della regola generale secondo la quale essi non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti, o addirittura disposizioni particolari relative alle convenzioni e agli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato terzo e uno Stato membro ( 65 ), non incide, a mio avviso, sull’analisi della portata della giurisprudenza secondo la quale il legislatore dell’Unione ha previsto, in caso di concorso di norme, l’applicazione di tali convenzioni ( 66 ) 79. Infatti, tali disposizioni particolari sono state interpretate nel senso che impongono l’applicazione delle suddette convenzioni «all’interno dell’Unione stessa» ( 67 ). Pertanto, fatte salve talune modifiche ( 68 ), è estesa l’applicazione dei principi di diritto internazionale pubblico relativi all’applicazione di trattati quali, in particolare, il principio « pacta sunt servanda » ( 69 ), ripreso, per quanto riguarda i rapporti con gli Stati terzi, all’articolo 351, primo comma, TFUE. 80. Inoltre, rilevo che, nella sentenza TNT ( 70 ), la Corte ha stabilito un limite all’applicazione delle convenzioni o accordi bilaterali, vale a dire quello del pregiudizio dei principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione ( 71 ). La Corte ha sottolineato che ciò è in linea con la sua giurisprudenza relativa all’applicazione delle convenzioni concluse da Stati membri con Stati terzi che non deve pregiudicare gli obiettivi del diritto dell’Unione nelle relazioni tra gli Stati membri ( 72 ). 81. La Corte ha applicato questo stesso limite relativo ai principi applicabili all’interno dell’Unione in sentenze successive alla sentenza TNT, nelle quali non erano in discussione neppure i diritti di uno Stato terzo . Essi riguardavano anche questioni relative al riconoscimento o all’esecuzione di decisioni adottate negli Stati membri. Si tratta della sentenza del 9 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] ( 73 ), e, in un caso di concorso tra il regolamento n. 1215/2012 e la CMR, della sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( 74 ). 82. La Corte ha altresì fatto riferimento, negli stessi termini, a tale giurisprudenza relativa ai principi sottesi alla cooperazione giudiziaria all’interno dell’Unione nella sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( 75 ),, che verteva sull’applicazione di norme sulla competenza giurisdizionale previste all’articolo 31, paragrafo 1, della CMR che offrivano all’attore un’opzione più ampia di quella prevista all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 ( 76 ). La Corte ha dichiarato che, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di tale regolamento, uno Stato membro può applicare le norme sulla competenza di cui trattasi previste dalla CMR ( 77 ). 83. Tutte queste sentenze riguardano l’applicazione di disposizioni della CMR che vincolano uno o più Stati membri. 84. Tuttavia, in un caso di applicazione di una convenzione bilaterale conclusa con uno Stato terzo , tale giurisprudenza è stata applicata per analogia. La questione relativa alla scelta della legge applicabile alla successione ( 78 ) ha indotto la Corte a pronunciarsi sull’articolazione del regolamento n. 650/2012 e dell’accordo che vincolava la Repubblica di Polonia, prima della sua adesione all’Unione, all’Ucraina. Tale accordo designa la legge applicabile in materia di successioni, ma non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra ( 79 ). 85. Nella sentenza OP, la Corte ha dichiarato che l’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 «che disciplina, nell’ambito dell’atto di diritto dell’Unione di cui trattasi [ ( 80 )], i rapporti tra tale atto e le convenzioni internazionali non può avere una portata in conflitto con i principi sottesi al contesto normativo cui pertiene (v., in tal senso, sentenza [TNT], punto 51)» ( 81 ). 86. La Corte ha poi proceduto all’esame della compatibilità di detto accordo bilaterale con il diritto dell’Unione, verificando l’importanza della disposizione del regolamento di cui trattasi ( 82 ). 87. Concludendo tale esame alla luce dell’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 con un riferimento all’articolo 351, primo comma, TFUE, la Corte, a mio avviso, ha sottolineato la necessaria combinazione di tali disposizioni tra loro nel caso particolare delle relazioni con Stati terzi ( 83 ). 88. In generale, ne deduco che, in una situazione in cui i diritti degli Stati terzi devono prevalere per principio in forza di una convenzione bilaterale ( 84 ), la Corte ha espresso implicitamente il grado a partire dal quale la disposizione di una siffatta convenzione può essere considerata incompatibile con il diritto dell’Unione, conformemente alla regola di cui all’articolo 351, secondo comma, TFUE. 89. In altri termini, iscrivendosi nel solco della sentenza TNT ( 85 ), in un caso di relazione di uno Stato membro con uno Stato terzo vertente sulla legge applicabile, la Corte ha, a mio avviso, adottato un approccio sistemico, al fine di evitare di giungere troppo rapidamente a rimettere in discussione un accordo bilaterale che deve, in linea di principio, in applicazione dell’articolo 351, primo comma, TFUE, prevalere sul diritto dell’Unione ( 86 ). 90. Prendo in esame questo approccio che consiste nel delineare, quando si tratta della cooperazione in materia civile all’interno dell’Unione, il principio sotteso alla disposizione del regolamento di cui trattasi al fine di valutarne l’importanza. Si tratta, quindi, nel caso di specie, di stabilire se la disposizione dell’accordo russo-bulgaro sia o meno in contrasto con l’obiettivo fondamentale perseguito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter . 91. È solo a seguito di tale valutazione circa l’esistenza di un’incompatibilità che si porrebbe, in un secondo momento , la questione dell’attuazione o meno delle disposizioni dell’articolo 351, secondo comma, TFUE, nei rapporti tra uno o più Stati membri con uno o più Stati terzi ( 87 ). 92. A fronte della gerarchia delle norme, l’applicazione di tale disposizione non è quindi riservata ai regolamenti nei quali una disposizione speciale disciplina i rapporti tra tali regolamenti e le convenzioni internazionali stipulate con Stati terzi. 93. Gli obiettivi da raggiungere sono molteplici. Si tratta di salvaguardare i diritti degli Stati terzi, conformemente all’articolo 351, primo comma, TFUE ( 88 ), e di trovare una soluzione conforme ai principi di prevedibilità dei giudici competenti nonché di certezza del diritto per i singoli. Tali principi, che giustificano la previsione di norme sulla competenza nelle convenzioni internazionali, garantiscono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni ( 89 ). 94. Pertanto, nel caso di specie, per analogia con il metodo adottato nella sentenza OP ( 90 ), deve essere esaminata la seguente questione: se l’accordo russo-bulgaro, in forza del quale il giudice competente ad autorizzare la vendita di un immobile appartenente a un minore è quello del luogo di ubicazione dell’immobile, leda il principio sotteso alla cooperazione giudiziaria in materia di responsabilità genitoriale all’interno dell’Unione, il quale dà priorità alla competenza del giudice del luogo di residenza del minore. 95. Ritengo di no. 96. Sebbene, in considerazione dell’esigenza di ricercare l’interesse superiore del minore, il criterio di competenza sia, in generale, il luogo in cui il minore ha la sua residenza abituale ( 91 ), il legislatore dell’Unione prevede diverse soluzioni, subordinate all’osservanza del medesimo requisito e all’esistenza di circostanze eccezionali. Ciò vale per la possibilità di scelta di un giudice ( 92 ) e, più in particolare, per il trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale più indicata a valutare tale interesse superiore ( 93 ). 97. Inoltre, tale legislatore ha espressamente previsto l’ipotesi della causa che riguarda i provvedimenti di protezione del minore connessi all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di beni di sua proprietà e che sono situati in uno Stato membro che non è quello in cui si trova la sua residenza ( 94 ). 98. In tal senso, anche il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter è in linea con gli articoli 8 e 9 della convenzione dell’Aia del 1996. 99. Ne consegue che la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all’accordo russo-bulgaro può essere applicata all’interno dell’Unione nei limiti in cui essa ottemperi al requisito richiamato al considerando 19 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , rispettando l’interesse superiore del minore ( 95 ). 100. Di conseguenza, nel caso di specie, non occorre interrogarsi sui «mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate» la cui ricerca è posta a carico degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 351, secondo comma, TFUE. 101. Aggiungo, per completezza, che, se, tuttavia, la Corte ritenesse che l’applicazione dell’accordo russo-bulgaro sfoci in un risultato in contrasto con il diritto dell’Unione, spetterebbe al giudice del rinvio verificare se tale incompatibilità possa essere evitata fornendo a tale accordo, ove possibile e nel rispetto del diritto internazionale, un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione ( 96 ). Ove ciò non sia possibile, la Repubblica di Bulgaria sarebbe tenuta ad adottare le misure necessarie per eliminare l’incompatibilità di detto accordo con il diritto dell’Unione, se del caso procedendo alla sua denuncia. Tuttavia, in attesa di una siffatta eliminazione, l’articolo 351, primo comma, TFUE, l’autorizzerebbe a continuare ad applicare l’accordo russo-bulgaro ( 97 ). V. Conclusione 102. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) nei seguenti termini: Il regolamento (UE) 2019/1111, del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, dev’essere interpretato nel senso che: conformemente all’articolo 351, primo comma, TFUE, esso non pregiudica l’applicazione di un accordo bilaterale concluso con uno Stato terzo, da uno Stato membro, anteriormente alla data della sua adesione all’Unione europea, in forza del quale è competente in via esclusiva a decidere sulla domanda di autorizzazione per la vendita di un immobile di proprietà di un minore, cittadino di tale Stato terzo, il giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, il quale decide in considerazione dell’interesse superiore del minore. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Accordo ratificato con decreto n. 784 del Durzhavniya suvet (Consiglio di Stato, Bulgaria) del 15 aprile 1975 (DV n. 33, del 25 aprile 1975) e pubblicato nel DV n. 12 del 10 febbraio 1976 (rettificato in DV n. 17, del 28 febbraio 2014), che vincola la Repubblica di Bulgaria alla Federazione russa (in prosieguo: l’«accordo russo-bulgaro»). ( 3 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ( GU 2019, L 178, pag. 1 , e rettifica in GU 2020, L 347, pag. 52 , in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter »). ( 4 ) [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca non è soggetto al regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter (v. considerando 96 di detto regolamento). ( 5 ) Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980. ( 6 ) Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1996»). ( 7 ) DV n. 275 del 22 novembre 1950. ( 8 ) DV n. 59 del 20 luglio 2007. ( 9 ) DV n. 47 del 23 giugno 2009. ( 10 ) Nate rispettivamente nel 2005 e nel 2008, una di esse ha ormai raggiunto la maggiore età, come è stato precisato alla Corte in udienza. ( 11 ) DV n. 42 del 17 maggio 2005. ( 12 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 , in prosieguo: il «regolamento Roma I»). ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 14 ) Secondo una giurisprudenza costante della Corte, i giudici nazionali possono adire quest’ultima unicamente se dinanzi a loro è pendente una lite e se essi sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale. V. sentenza del 26 settembre 2024, Fautromb ( C‑368/23 , EU:C:2024:789 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 15 ) V., in un siffatto procedimento, sentenza del 3 ottobre 2013, Schneider ( C‑386/12 , in prosieguo: la sentenza Schneider, EU:C:2013:633 , punti da 10 a 12 ). Nella causa che ha dato luogo a questa sentenza, riguardante la vendita di un bene di un individuo maggiorenne sottoposto a regime di curatela, la procedura seguita era analoga a quella del procedimento principale. V. nota 24 delle presenti conclusioni. ( 16 ) V. sentenza del 2 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑414/92 , EU:C:1994:221 , punti 17 e 18 ). ( 17 ) Per quanto riguarda l’esistenza di mezzi di ricorso, in particolare per quanto attiene alle decisioni relative alla competenza, v. giurisprudenza nazionale citata dal giudice del rinvio e, segnatamente, ordinanza pronunciata in precedenza nella presente causa (v. paragrafo 21 delle presenti conclusioni). V., altresì, sentenza Schneider (punto 12). ( 18 ) Tale condizione è stata espressamente ricordata dal giudice del rinvio in una nota da esso inviata alla Corte a seguito del deposito delle osservazioni scritte della Commissione relative all’applicabilità dell’articolo 16 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter . V., inoltre, sugli elementi di valutazione da esaminare, nota 95 delle presenti conclusioni. V., altresì, sulla situazione nel caso di specie, in cui gli interessi delle minori potrebbero essere diversi da quelli del loro rappresentante legale, paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 19 ) V. articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter . Sono invece esclusi, ai fini di tale capo IV, i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell’esecuzione. ( 20 ) V. Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de [OSCURATO:PERSONA] (1968) et de Lugano (1988 et 2007) , 7 a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Parigi, 2024, punto 425 (pagg. 636 e 637). ( 21 ) V. sentenze del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punto 20 ), e del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punto 10 ). V., inoltre, sentenza del 30 marzo 2023, М. Ya. M. (Rinuncia all’eredità di un coerede) ( C‑651/21 , EU:C:2023:277 , punti 15 e 16 , nei quali sono ricordate norme procedurali bulgare che disciplinano lo svolgimento del procedimento di volontaria giurisdizione). ( 22 ) Con la prima e la seconda questione, il giudice del rinvio si riferisce al regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , al regolamento Roma I e al regolamento n. 1215/2012. Escludo dalla mia analisi tale secondo regolamento, che non riguarda la competenza internazionale. V., a tal riguardo, nota 48 delle presenti conclusioni. ( 23 ) C‑404/14 , EU:C:2015:653 . ( 24 ) V. sentenza Schneider (punto 23). [OSCURATO:PERSONA] gradski sad (Tribunale di Sofia) era adito in forza di disposizioni analoghe a quelle applicabili nel procedimento principale. Infatti, a norma dell’articolo 168, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 165, paragrafo 4, e con l’articolo 130, paragrafo 3, del codice del diritto di famiglia, gli atti di disposizione di beni immobili posseduti da persone dichiarate parzialmente incapaci di agire possono essere conclusi con l’autorizzazione del Rayonen sad (Tribunale distrettuale) nella cui circoscrizione tali persone sono attualmente residenti, purché non contrastino con i loro interessi [v. sentenza Schneider (punto 7)]. ( 25 ) V. sentenza Schneider (punto 25). ( 26 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001, L 12, pag. 1 ). ( 27 ) V. sentenza Schneider (punti 26, 28 e 31). ( 28 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ( GU 2003, L 338, pag. 1 ). V. sentenza del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punti 29 e 31 ), in un caso di domanda di approvazione da parte del giudice tutelare di un accordo di divisione ereditaria concluso in nome di figli minori. Con riferimento a tale decisione, la stessa soluzione è stata adottata nella sentenza del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punti da 17 a 19 ), relativa a una domanda di autorizzazione presentata dai genitori per conto della loro figlia minorenne a rinunciare a un’eredità. ( 29 ) V., a titolo esemplificativo, per analogia, sentenze del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punto 37 ), nonché del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punto 20 ). ( 30 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 31 ) Ai sensi di tale disposizione, «[s]e l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento». ( 32 ) V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni. ( 33 ) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni. ( 34 ) V. anche considerando 32 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter per quanto riguarda le spiegazioni concrete fornite a titolo esemplificativo. Preciso che l’articolo 16, paragrafo 3, di tale regolamento dispone che, «[q]ualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento». A causa della particolare situazione a cui si fa riferimento in tale disposizione (v. considerando 33 di detto regolamento), essa deve essere interpretata restrittivamente. ( 35 ) V. commento a tale disposizione da parte di Jault-Seseke, F., in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international; Commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 ([OSCURATO:PERSONA] II ter) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 219 a 231, segnatamente pagg. 221 e segg. e, in particolare, punti 10 e 13. V., altresì, Garber, T., «Article 10 – Choice of court», in Magnus, U., e Mankowski, P., [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA], Brussels II ter [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023, pagg. da 169 a 184, in particolare punti 9, 10, 16, 17, 18 e 22 (pagg. da 173 a 176). A mio avviso, tale articolo 10 potrebbe essere interpretato nel senso che esso si applica in caso di scelta da parte della o delle sole persone interessate nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, specialmente in qualità di rappresentante legale del minore. V., a tal riguardo, per quanto riguarda le constatazioni tratte dal procedimento principale, paragrafo 62 delle presenti conclusioni, nonché le soluzioni adottate dalla Corte nelle sentenze del 6 ottobre 2015, Matoušková ( C‑404/14 , EU:C:2015:653 , punti da 35 a 37 ), e del 19 aprile 2018, Saponaro e Xylina ( C‑565/16 , EU:C:2018:265 , punto 40 ), sulla base dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003, che potrebbero essere trasposte a causa dell’equivalenza di quest’ultimo con l’articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e nel caso in cui un solo genitore sia il rappresentante legale dei suoi figli. ( 36 ) Come precisato dal giudice del rinvio, tale decisione è reperibile sul sito Internet di detta Corte suprema. ( 37 ) [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) ha chiarito nella sua decisione che, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, del codice del diritto internazionale privato, l’acquisto e l’estinzione di diritti reali e del possesso sono soggetti alla legge dello Stato in cui è ubicato il bene. Tale disposizione non è citata dal giudice del rinvio. ( 38 ) V., inoltre, le disposizioni sulla competenza di cui all’articolo 25, paragrafo 6, dell’accordo russo-bulgaro, che prevedono anche la competenza delle autorità della parte dell’accordo di cui il figlio ha la cittadinanza. ( 39 ) V., altresì, posizione della Commissione nella sua guida pratica all’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , pubblicata nel 2023, punto 9.2 (pag. 208): «Il regolamento [[OSCURATO:PERSONA] II ter ] non pregiudica le convenzioni bilaterali concluse tra uno Stato membro e un paese terzo che disciplinano materie che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento. Lo stesso vale per le convenzioni multilaterali, nella misura in cui le norme speciali del regolamento di cui agli articoli da 95 a 99 non dispongano diversamente. Tale risultato deriva dagli obblighi internazionali assunti in precedenza dallo Stato membro in questione (cfr. considerando 91 e articolo 351 TFUE)». ( 40 ) V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Energotehnica ( C‑792/22 , EU:C:2024:788 , punto 42 ). ( 41 ) Poiché tale articolo ha sostituito l’articolo 307 CE che è succeduto alle disposizioni dell’articolo 234 CEE, la loro interpretazione da parte della Corte vale, secondo la sua costante giurisprudenza, per le disposizioni vigenti attualmente equivalenti. ( 42 ) In altri regolamenti in materia di cooperazione civile, il legislatore dell’Unione ha proceduto diversamente. V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafo 30 ). ( 43 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , nota 20). ( 44 ) V., a titolo di richiamo del fatto che l’articolo 351, primo comma, TFUE costituisce una norma che, ove siano soddisfatte le sue condizioni di applicazione, può consentire deroghe all’applicazione del diritto dell’Unione, ivi compreso il diritto primario, sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punti 59 e 78 , nonché giurisprudenza ivi citata). ( 45 ) Il governo ungherese ha precisato che, «[c]ome la Bulgaria, l’Ungheria ha concluso con gli ex paesi socialisti numerosi accordi bilaterali di assistenza giudiziaria che sono tuttora in vigore. Si tratta di accordi di carattere generale che disciplinano, in tutti i settori del diritto civile, la competenza, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nonché la notificazione degli atti e l’assunzione delle prove, e che riguardano anche spesso il settore della cooperazione in materia penale». A differenza di tali accordi, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter non contiene alcuna disposizione sulla legge applicabile alla responsabilità genitoriale (v. considerando 92 di tale regolamento per il rinvio alle disposizioni del capo III della convenzione dell’Aia del 1996). ( 46 ) Pertanto, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, occorre attenersi agli elementi forniti dal giudice del rinvio. V. anche paragrafo 50 delle presenti conclusioni per elementi di informazione tratti dall’accordo russo-bulgaro ai quali si può aggiungere che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale accordo, i cittadini di una parte contraente godono, sul territorio dell’altra parte contraente, per quanto riguarda i loro diritti personali e patrimoniali, della stessa tutela giuridica dei cittadini di tale parte contraente. V., inoltre, paragrafo 66 e nota 53 delle presenti conclusioni per precisazioni relative alla Convenzione dell’Aia del 1996. ( 47 ) V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. ( 48 ) Tale articolo dispone che, «[i]n mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: (...) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato». Il riferimento a tale articolo potrebbe essere inteso come diretto a sostegno della motivazione fondata sulla legge applicabile, alla luce del diritto dell’Unione. Tuttavia, il giudice del rinvio ha precisato che tale riferimento era errato (v. paragrafo 21 delle presenti conclusioni). ( 49 ) Su questa seconda condizione di attuazione dell’articolo 351 TFUE, v. sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punti 63 e 64 ). ( 50 ) V., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2010, Commissione/Germania ( C‑546/07 , EU:C:2010:25 , punto 43 ), nonché ordinanza del 5 settembre 2019, Caisse pour l’avenir des enfants ( C‑801/18 , EU:C:2019:684 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata). ( 51 ) Occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, non spetta alla Corte, bensì al giudice nazionale, constatare gli obblighi che una convenzione internazionale anteriore impone allo Stato membro interessato e precisarne i limiti in modo da consentire di determinare in quale misura tali obblighi ostino all’applicazione del diritto dell’Unione di cui trattasi. V. sentenza del 2 agosto 1993, Levy ( C‑158/91 , EU:C:1993:332 , punto 21 ). ( 52 ) V., sull’ambito di applicazione dell’accordo russo-bulgaro, nota 46 delle presenti conclusioni. ( 53 ) Tale convenzione è entrata in vigore il 1 o febbraio 2007 in Bulgaria e il 1 o giugno 2013 in Russia [v., su tale precisazione relativa a tale Stato, sentenza del 14 luglio 2022, CC (Trasferimento della residenza abituale del minore verso uno Stato terzo) ( C‑572/21 , EU:C:2022:562 , punto 3 )]. Ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione, «[u]no Stato contraente può, conformemente all’articolo 60: a) riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio; b) riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni». Rilevo che, ad esempio, la Repubblica di Polonia ha formulato le stesse riserve. Ciò non vale per l’applicazione della medesima convenzione entrata in vigore in Ungheria il 1 o maggio 2006. ( 54 ) Da collegare al paragrafo 55 delle presenti conclusioni. ( 55 ) V. sentenza del 28 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione e ne bis in idem) ( C‑435/22 PPU , EU:C:2022:852 , punto 122 e giurisprudenza ivi citata). ( 56 ) C‑533/08, in prosieguo: la «sentenza TNT, EU:C:2010:243 . ( 57 ) C‑21/22, in prosieguo: la «sentenza OP, EU:C:2023:766 . ( 58 ) Tale convenzione multilaterale è stata firmata a Ginevra il 19 maggio 1956. Essa è stata modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «CMR»). ( 59 ) V. sentenza TNT (punto 41). ( 60 ) V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafi 40 , 41 , 43 e 49 ). ( 61 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ( GU 2012, L 201, pag. 107 ). ( 62 ) Sentenza OP (punto 37). V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafi 63 e 79 ). ( 63 ) Nella sentenza TNT, si tratta del regolamento n. 44/2001. Poiché il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito tale regolamento, che ha a sua volta sostituito la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 1968 ( GU 1972, L 299, pag. 32 ), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione ( GU 1998, C 27, pag. 1 ), l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di uno di questi strumenti giuridici vale anche per quelle degli altri atti quando tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti. V., in particolare, sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 40 ). Nella sentenza OP, si tratta del regolamento n. 650/2012. ( 64 ) All’articolo 71, paragrafo 1, di ciascuno dei regolamenti nn. 44/2001 e 1215/2012, sono menzionate le convenzioni «che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari». L’articolo 75 del regolamento n. 650/2012 fa riferimento alle convenzioni internazionali «che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento». Sulla constatazione dell’analogia di tali disposizioni che figurano anche in altri strumenti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria, v. sentenza OP (punto 28). ( 65 ) V. articolo 73, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, senza equivalenti nel regolamento n. 44/2001, relativo alle convenzioni e agli accordi bilaterali conclusi tra uno Stato terzo e uno Stato membro prima della data di entrata in vigore di tale regolamento. ( 66 ) V. sentenza TNT [punto 46, cui la Corte ha fatto riferimento per analogia nella sentenza OP (punto 26), come, da ultimo, nella sentenza del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 41 )]. ( 67 ) V. sentenza TNT (punto 47, ai sensi del quale, «nonostante la spiegazione fornita al venticinquesimo considerando del regolamento n. 44/2001, secondo la quale quest’ultimo non incide sulle convenzioni relative a materie particolari al fine di consentire agli Stati membri di rispettare i loro impegni internazionali nei confronti degli Stati terzi, il legislatore ha altresì voluto imporre, con l’art[icolo] 71 di tale regolamento, l’applicazione delle dette convenzioni all’interno dell’Unione stessa»). ( 68 ) Le modifiche previste dal diritto derivato possono inserirsi solo nell’ambito delle relazioni tra Stati membri. V., a tal riguardo, sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punto 61 ). ( 69 ) V., a titolo di richiamo, conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2023:857 , paragrafo 114 ). ( 70 ) V. punto 49 di tale sentenza, trattandosi di un caso di concorso tra il regolamento n. 44/2001 e la CMR. ( 71 ) La Corte ha ricordato «i principi (...) di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione». ( 72 ) V. sentenza TNT (punto 52 e giurisprudenza ivi citata). V., altresì, a titolo di richiamo di tale principio, sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punto 61 ). ( 73 ) C‑452/12 , EU:C:2013:858 , punti 24 e 40 nonché 36 e 41 . ( 74 ) C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punti 37 e 45 . ( 75 ) C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 38 . ( 76 ) V. sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 41 ). ( 77 ) V. sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 42 ). ( 78 ) Da collegare alle questioni sulle quali vertono le altre sentenze citate ai paragrafi 81 e 82 delle presenti conclusioni. ( 79 ) V. sentenza OP (punti 11 e 25). ( 80 ) Il corsivo è mio. Per quanto mi consta, tale espressione è nuova nella giurisprudenza della Corte. V., per confronto, sentenze citate ai paragrafi da 80 a 82 delle presenti conclusioni. ( 81 ) Sentenza OP (punto 29). ( 82 ) V. sentenza OP (punti da 30 a 36). ( 83 ) V. sentenza OP (punto 37). La Corte non era tenuta a pronunciarsi sulle condizioni di applicazione dell’articolo 351, secondo comma, TFUE in quanto essa ha considerato che né la facoltà di scegliere la legge applicabile alla sua successione, né la mancanza di concordanza della competenza giurisdizionale e della legge applicabile sono in conflitto con un principio sotteso al regolamento n. 650/2012 (v. punti 33 e 34 di tale sentenza). ( 84 ) V. sentenza OP (punti 26 e 27, relativi al principio formulato all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che riafferma, per gli Stati terzi, il principio enunciato all’articolo 351, primo comma, TFUE). V., altresì, paragrafo 79 delle presenti conclusioni. ( 85 ) V. sentenza OP (punti 28 e 29). ( 86 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafi 48 e 49 ). ( 87 ) Nella sentenza OP, la Corte ha risposto in senso negativo a tale questione. Nei rapporti tra Stati membri, tale disposizione non è applicabile. V., in particolare, sulle condizioni fissate nella sentenza TNT per l’applicazione dell’articolo 31, paragrafi 2 e 3, della CMR, punto 56 di tale sentenza. ( 88 ) V. sentenza del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2024:231 , punto 60 ). ( 89 ) L’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona aveva sottolineato tale elemento cruciale della riflessione nelle sue conclusioni nella causa OP (Scelta della legge di uno Stato terzo per la successione) ( C‑21/22 , EU:C:2023:247 , paragrafo 48 e nota 37 per un’illustrazione della problematica). Analogamente, ritengo che, nella fattispecie, nell’ipotesi in cui i giudici russi adottino la medesima interpretazione del [OSCURATO:PERSONA] kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), la questione potrebbe presentarsi concretamente nei seguenti termini: come giustificare che, per il mero fatto di risiedere in uno Stato membro, i cittadini russi proprietari di immobili in Bulgaria non possano avvalersi della certezza del diritto derivante dall’applicazione dell’accordo russo-bulgaro, ai sensi del quale il giudice competente è quello del luogo in cui è ubicato l’immobile e la legge applicabile è quella di tale foro? Come giustificare che, nell’ambito di tali medesime norme, benché relative a cittadini bulgari proprietari di immobili in Russia e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], una decisione adottata in Russia in base al diritto russo non debba essere riconosciuta in Bulgaria? ( 90 ) V. altresì, in relazione a una questione di competenza all’interno dell’Unione, sentenza del 4 settembre 2014, Nickel & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑157/13 , EU:C:2014:2145 , punto 41 ). ( 91 ) V. considerando 19 e 20, nonché articolo 7 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter . V., altresì, il commento a tale articolo da parte di Jault-Seseke, F., in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F., op. cit., pagg. da 193 a 201, in particolare pagg. 194 e 195. ( 92 ) V. articolo 10 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter e paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 93 ) V. articolo 12 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter . Esso prevede le condizioni per il trasferimento della competenza da un giudice di uno Stato membro a un giudice di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare. Al paragrafo 4 di tale articolo viene precisata tale nozione di «legame particolare». Alla lettera e) di tale paragrafo, è previsto il caso del «luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di tali beni». V., altresì, articolo 13 di tale regolamento. In forza di quest’ultimo, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento, può richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore, qualora ritenga di essere più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico. ( 94 ) V. articolo 12, paragrafo 4, lettera e), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter ricordato alla nota 93 delle presenti conclusioni. Mediante un’applicazione combinata di tale disposizione e dell’articolo 13 di tale regolamento, il giudice dello Stato membro in cui sono situati i beni di proprietà di un minore ha la possibilità di rivendicare la propria competenza, senza che sia richiesto l’avvio di un procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale di tale Stato membro. V., a tal riguardo, Jault-Seseke, F., «Article 13 – Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente», in Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., e Jault-Seseke, F., op. cit., pagg. da 249 a 251, in particolare punti 3 e 4 (pag. 250), Garber, T., «Article 13 – Request for transfer of jurisdiction by a court of a [OSCURATO:PERSONA] not having jurisdiction», in Magnus, U., e Mankowski, P., op. cit., pagg. da 211 a 213, in particolare punto 6 (pag. 213), nonché la guida pratica della Commissione all’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II ter , 2023, punto 3.3.1 (pag. 74). ( 95 ) A tal riguardo, le ricorrenti nel procedimento principale deducono nelle loro osservazioni scritte che il giudice dello Stato in cui l’immobile è situato è più indicato per decidere in considerazione degli interessi patrimoniali dei minori per motivi di prossimità, dal momento che devono essere verificati, in particolare, il diritto di proprietà o la loro quota sull’immobile di cui trattasi, le caratteristiche di quest’ultimo in forza del titolo di proprietà, nonché i piani, la valutazione di mercato di tale immobile, disponendo, se del caso, l’espletamento di una perizia. L’autorizzazione alla vendita sarebbe concessa a condizione che il prezzo di vendita non sia inferiore al prezzo di mercato. A parere del giudice del rinvio, il ricorso ha come base minima la valutazione fiscale dei beni. ( 96 ) V. sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari ( C‑720/18 e C‑721/18 , EU:C:2020:854 , punto 68 ). ( 97 ) V., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari ( C-720/18 e C-721/18 , EU:C:2020:854 , punto 69 ).