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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 agosto 2019

Cassazione n. 07832/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11238/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3539/2019 depositata il 23/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Tribunale di Milano, accogliendo, per quanto ancora rileva, l’opposizione diMusical Italia s.r.l. al decreto ingiuntivo notificatole dalla Compagnia della Rancias.r.l., respinse la domanda da questa proposta in monitorio ai fini del pagamento di una somma pari al contributo di compartecipazione alle perditeregistrate nella stagione 2009/2010 , per la coproduzione dello spettacolo teatrale Grease.

La Corte d’appello di Milano, sempre per la parte che rileva, ha respinto a sua volta l’impugnazione proposta dalla medesima Compagnia della Rancia.

Avverso la sentenza d’appello , depositata il 23 - 8 - 2019 e non notificata, la già menzionatasocietà ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

L’intimata ha replicato con controricorso.

Ragioni della decisione

I. - La corte d’appello ha giudicato osservando che i rapporti tra le parti erano stati regolati da un contratto del 2005, previdente la cessione, da Musical Italia a Compagnia della Rancia, del diritto di produrre tutte le future edizioni dello spettacolo in esame, con riserva del diritto della cedente di partecipare alla futura produzione con una caratura variabile fino a un massimo del 45 %.

Ciò alle condizioni parimenti indicate in contratto,vale a dire: (i) la previa comunicazione da parte di Compagna della R ancia dell’intenzione di dar luogo alla produzione, con invio della documentazione afferente, (ii) la conforme dichiarazione di Musical Italia entro il termine di 45 giorni, (iii) la facoltà di Compagnia della Rancia di dar luogo liberamente alla produzione in caso di dichiarazione di disinteresse di Musical Italia ovvero anche in caso di mancata risposta nel termine.

Ha dunque ritenuto che l’accordo di compartecipazione, quanto alla stagione sopra indicata, non si fosse formato, poiché alla comunicazione di Compagnia della Rancia non aveva fatto seguito la manifestazione di volontà di Musical Italia nella forma prescritta dal contratto.

II. -La ricorrente censura la sentenza nel seguente modo.

Col primo motivo denunzia l’omessa valutazione di un fatto decisivo, avendo la corte territoriale omesso d i considerare le circostanze riferite in sede di prova testimoniale, che avevano dato conto della sussistenza di un accordo di coproduzione anche in relazione alla stagione de qua.

Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325 e 1352 cod. civ., per avere la stessa corte affermato che il contenuto pattizio di un contratto non può essere modificato dalla manifestazione di volontà informale fatta per due stagioni, e che, nel concreto, le deposizioni testimoniali non fossero nella specie idonee a contrastare l’univoco significato della pattuizione contrattuale previdente la forma scritta per la manifestazione del consenso.

Col terzo motivo denunzia la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 111 cost. e 132 cod. proc. c iv., per irriducibile illogicità e contraddittorietà rifluente in motivazione solo apparente.

Tale sarebbe il vizio correlate alle affermazioni che (a) per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008 il consenso di Musical Italia era stato manifestato oralmente in modo informale, e che invece (b) per la stagione 2 009/2010 si sarebbe dovuto ritenere rilevante l’univoco significato d ell’art. 5 del contratto, nella parte concernente il valore negativo della mancata risposta in forma scritta.III. –In ordine logico è pregiudiziale il terzo motivo, che assume che la sentenza sia radicalmente nulla per vizio della motivazione.

Il motivo è infondato.

La motivazione della corte d’appello, resa nel senso all’inizio menzionato, non è né contraddittoria, né apparente.

La corte d’appello ha detto che il contratto inter partes aveva regolato minuziosamente le modalità di manifestazione della volontà di Musical Italia di aderire alla produzione dello spettacolo nelle distinte eventualistagioni, prescrivendo l’adesione per iscritto.

Ha aggiunto che per alcunestagioni anteriori il consenso era stato manifestato coerentemente in forma scritta, nel 2005/2006 e nel 2012/2013, mentre solo in quelle del 2006/2007 e del 2007/2008 esso era stato dato in forma orale.

Ne ha dedotto che quest’ultima circostanza non fosse tale da sostenere una ipotetica prassi modificativa in deroga alle citate condizioni del contratto , non solo perché il contenuto scritto di un contratto non può essere modificato oralmente e informalmente, ma anche perché quanto accaduto per le (sole) due stagioni 2006/2007 e 2007/2008 non si era poi consolidato negli anni ancora successivi, tanto da essere infine smentito dalla piena osservanza delle regole contrattuali nella stagione a seguire.

In questo senso la corte d’appello ha ritenuto le stesse deposizioni testimoniali inidonee a contrastare l’univoco significato dell’art. 5 del contratto, che aveva attribuito, come detto, alla mancata risposta della cedente in forma scritta il significato del disinteresse alla coproduzione.

La motivazione è perfettamente evincibile ed è pure intrinsecamente coerente.

IV. - I primi due mezzi sono inammissibili , in quanto volgono a sovvertire il giudizio di fatto.

Nel dire che il contratto non poteva ritenersi modificato, nella specie, dalla manifestazione di volontà informale fatta dalla cedente per due stagioni, la corte d’appello ha esercitato la valutazione in concreto a lei istituzionalmente rimessa quale giudice del merito.

E non rientra nell’alveo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) altro che l’omesso esame di fatti storici, principali o secondari.

Sicché non è dato invocare tale vizio, onde sostenere che il giudice del merito abbia errato nel valutare il contenuto o l’idoneità dimostrativa degli elementi di prova, pur se desunti dauna prova orale.

V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

LA Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11238/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3539/2019 depositata il 23/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di Milano, accogliendo, per quanto ancora rileva, l’opposizione diMusical Italia s.r.l. al decreto ingiuntivo notificatole dalla Compagnia della Rancias.r.l., respinse la domanda da questa proposta in monitorio ai fini del pagamento di una somma pari al contributo di compartecipazione alle perditeregistrate nella stagione 2009/2010 , per la coproduzione dello spettacolo teatrale Grease. La Corte d’appello di Milano, sempre per la parte che rileva, ha respinto a sua volta l’impugnazione proposta dalla medesima Compagnia della Rancia. Avverso la sentenza d’appello , depositata il 23 - 8 - 2019 e non notificata, la già menzionatasocietà ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. L’intimata ha replicato con controricorso. Ragioni della decisione I. - La corte d’appello ha giudicato osservando che i rapporti tra le parti erano stati regolati da un contratto del 2005, previdente la cessione, da Musical Italia a Compagnia della Rancia, del diritto di produrre tutte le future edizioni dello spettacolo in esame, con riserva del diritto della cedente di partecipare alla futura produzione con una caratura variabile fino a un massimo del 45 %. Ciò alle condizioni parimenti indicate in contratto,vale a dire: (i) la previa comunicazione da parte di Compagna della R ancia dell’intenzione di dar luogo alla produzione, con invio della documentazione afferente, (ii) la conforme dichiarazione di Musical Italia entro il termine di 45 giorni, (iii) la facoltà di Compagnia della Rancia di dar luogo liberamente alla produzione in caso di dichiarazione di disinteresse di Musical Italia ovvero anche in caso di mancata risposta nel termine. Ha dunque ritenuto che l’accordo di compartecipazione, quanto alla stagione sopra indicata, non si fosse formato, poiché alla comunicazione di Compagnia della Rancia non aveva fatto seguito la manifestazione di volontà di Musical Italia nella forma prescritta dal contratto. II. -La ricorrente censura la sentenza nel seguente modo. Col primo motivo denunzia l’omessa valutazione di un fatto decisivo, avendo la corte territoriale omesso d i considerare le circostanze riferite in sede di prova testimoniale, che avevano dato conto della sussistenza di un accordo di coproduzione anche in relazione alla stagione de qua. Col secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1321, 1325 e 1352 cod. civ., per avere la stessa corte affermato che il contenuto pattizio di un contratto non può essere modificato dalla manifestazione di volontà informale fatta per due stagioni, e che, nel concreto, le deposizioni testimoniali non fossero nella specie idonee a contrastare l’univoco significato della pattuizione contrattuale previdente la forma scritta per la manifestazione del consenso. Col terzo motivo denunzia la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 111 cost. e 132 cod. proc. c iv., per irriducibile illogicità e contraddittorietà rifluente in motivazione solo apparente. Tale sarebbe il vizio correlate alle affermazioni che (a) per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008 il consenso di Musical Italia era stato manifestato oralmente in modo informale, e che invece (b) per la stagione 2 009/2010 si sarebbe dovuto ritenere rilevante l’univoco significato d ell’art. 5 del contratto, nella parte concernente il valore negativo della mancata risposta in forma scritta.III. –In ordine logico è pregiudiziale il terzo motivo, che assume che la sentenza sia radicalmente nulla per vizio della motivazione. Il motivo è infondato. La motivazione della corte d’appello, resa nel senso all’inizio menzionato, non è né contraddittoria, né apparente. La corte d’appello ha detto che il contratto inter partes aveva regolato minuziosamente le modalità di manifestazione della volontà di Musical Italia di aderire alla produzione dello spettacolo nelle distinte eventualistagioni, prescrivendo l’adesione per iscritto. Ha aggiunto che per alcunestagioni anteriori il consenso era stato manifestato coerentemente in forma scritta, nel 2005/2006 e nel 2012/2013, mentre solo in quelle del 2006/2007 e del 2007/2008 esso era stato dato in forma orale. Ne ha dedotto che quest’ultima circostanza non fosse tale da sostenere una ipotetica prassi modificativa in deroga alle citate condizioni del contratto , non solo perché il contenuto scritto di un contratto non può essere modificato oralmente e informalmente, ma anche perché quanto accaduto per le (sole) due stagioni 2006/2007 e 2007/2008 non si era poi consolidato negli anni ancora successivi, tanto da essere infine smentito dalla piena osservanza delle regole contrattuali nella stagione a seguire. In questo senso la corte d’appello ha ritenuto le stesse deposizioni testimoniali inidonee a contrastare l’univoco significato dell’art. 5 del contratto, che aveva attribuito, come detto, alla mancata risposta della cedente in forma scritta il significato del disinteresse alla coproduzione. La motivazione è perfettamente evincibile ed è pure intrinsecamente coerente. IV. - I primi due mezzi sono inammissibili , in quanto volgono a sovvertire il giudizio di fatto. Nel dire che il contratto non poteva ritenersi modificato, nella specie, dalla manifestazione di volontà informale fatta dalla cedente per due stagioni, la corte d’appello ha esercitato la valutazione in concreto a lei istituzionalmente rimessa quale giudice del merito. E non rientra nell’alveo del vizio di motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) altro che l’omesso esame di fatti storici, principali o secondari. Sicché non è dato invocare tale vizio, onde sostenere che il giudice del merito abbia errato nel valutare il contenuto o l’idoneità dimostrativa degli elementi di prova, pur se desunti dauna prova orale. V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. LA Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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