CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2019
Cassazione n. 12981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 2432/2019depositata il 12/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte d’appello diPalermo riformava parzialmente la sentenza n. 687/2017 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], ch’era stato adito da [OSCURATO:PERSONA] perNumero registro generale 18743/2020Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 12981/2026Data pubblicazione 06/05/2026far dichiarare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Bella, la non autenticità del testamento olografo diPasquale [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’attrice e padre delle altre parti incausa, deceduto il 19 dicembre 2009. Tale testamento conteneva ladesignazione soltanto dei tre figli quali unici eredi.La sentenza di primo grado dichiarava la nullità del testamento permancanza di una valida sottoscrizione del testatore, stante la falsitàdi quella apposta in calce all’atto. Per l’effetto, dichiarava aperta lasuccessione legittima in favore di tutti gli eredi parti in causa,secondo le quote di cui all’art. 581 c.c.Il Tribunale rilevava, sulla base delle risultanze della C.T.U.grafologica, che la scheda testamentaria recava una firma autografaapposta all’interno del corpo del testo (rigo 21), e non in calce alledisposizioni, in violazione dell’art. 602 c.c., mentre risultava nonautografa la sottoscrizione finale. Accertava altresì che il testo delledisposizioni era stato redatto in epoca successiva all’unica firmaautentica presente sull’atto. Il primo giudice riteneva, pertanto, che lasottoscrizione inserita nel corpo del testamento fosse inidonea adassolvere alla funzione tipica, cioè di validare e ricondurre ledisposizioni all’effettiva volontà testamentaria dell’autore, e che, indifetto di certezza circa l’integrità e l’autenticità della volontà del decuius, il testamento dovesse essere dichiarato integralmente nullo.La Corte d’appello di Palermo, adita da [OSCURATO:PERSONA], nelcontraddittorio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giovanna DiBella, riformava la decisione, riconoscendo la nullità del testamentosolo limitatamente ad alcune delle disposizioni in esso contenute, cheera valido per l’altra parte del suo contenuto. Essa richiamava ilprincipio di conservazione del negozio, il quale impone, ove possibile,Numero registro generale 18743/2020Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 12981/2026Data pubblicazione 06/05/2026di salvaguardare l’efficacia delle disposizioni testamentariericonducibili con certezza alla volontà del testatore, in considerazionedell’irreversibilità degli effetti derivanti dalla declaratoria di nullità.Quindi richiamati gli accertamenti peritali, dai quali era risultatal’autografia dell’intero testo, della data e della sottoscrizione appostaal rigo 21, essendo apocrifa la sola sottoscrizione finale, ha osservatoche la sottoscrizione autentica apposta al rigo 21 risultava collocatanel mezzo di una disposizione testamentaria e, pertanto, non eraidonea a rendere valida né la disposizione in cui la firma era inserita,né quelle successive. Di contro, secondo la Corte d’appello, la primadisposizione testamentaria, precedente alla sottoscrizione autentica,presentava tutti i requisiti formali richiesti dall’art. 602 c.c., e cioè laredazione per intero di mano del testatore, la data e la sottoscrizioneautentiche, e, pertanto, se ne imponeva la conservazione.Quanto alle spese del giudizio, la Corte in considerazione dell’esitocomplessivo della controversia, ha ritenuto sussistenti i presupposti dicui all’art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese stessetra le parti nella misura del 50% per entrambi i gradi di giudizio,ponendo la residua metà a carico di [OSCURATO:PERSONA], identificatacome la parte prevalentemente soccombente.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principaleHa resistito [OSCURATO:PERSONA] proponendo a sua volta ricorsoincidentale affidato ad un unico motivo.Il ricorrente principale ha depositato controricorso al ricorsoincidentale.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 18743/2020Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 12981/2026Data pubblicazione 06/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denunzia che lasentenza impugnata avrebbe violato e falsamente applicato sia gliartt. 602 e 606 c.c., sia principi in materia di interpretazione econservazione del testamento olografo. Avuto riguardo alla suafunzione, l’accertata falsità della sottoscrizione apposta in calce allascheda testamentaria importava la nullità dell’intero testamento,comprese le disposizioni collocate prima della sottoscrizioneautentica.Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia omessol’esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalleconseguenze giuridiche derivanti dalla dichiarata nullità parziale deltestamento e dalla conseguente apertura della successione legittimasu quella parte dell’asse non validamente attribuita con il testamento.Il solo motivo del ricorso incidentale censura la decisione nella parterelativa alla liquidazione delle spese del giudizio per violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.Il primo motivo del ricorso principale è fondato e il suo accoglimentocomporta l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale edel ricorso incidentale.La sottoscrizione, accanto all’autografia e alla data, è l’ulteriorerequisito formale del testamento olografo, necessario ai fini della suavalidità. Essa consiste nella apposizione della firma, da parte deltestatore, in calce alle disposizioni testamentarie.Si è più volte messo in luce che la sottoscrizione ha una funzioneperfezionativa, in quanto il sottoscrivere un atto è un indice delladefinitività della dichiarazione (Cass. n. 18616/2017). Nella generalitàdei casi la sottoscrizione viene apposta alla fine delle disposizioniNumero registro generale 18743/2020Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 12981/2026Data pubblicazione 06/05/2026mortis causa, come dispone l’art. 602 c.c. (Cass. n. 25275/2007; n.16186/2003).Secondo l’opinione prevalente, se la sottoscrizione si trova in mezzoalle disposizioni, potrà ritenersi valida quella parte del testamento chela precede, purché possa ritenersi, secondo le circostanze, che essachiudeva il testamento, altrimenti tutto il testamento sarà nullo. In talsenso si è espressa anche la Suprema corte, secondo la quale ècompito del giudice di merito accertare se il testamento sia daconsiderare esistente e valido nelle parti sottoscritte, o, invece nullo oinesistente. Utili elementi di giudizio possono essere desunti, oltreche dalla considerazione dei dati estrinseci della scheda, anche esoprattutto dal contenuto intrinseco delle disposizioni, di cui dovràvalutarsi la congruità, completezza ed organicità (Cass. n.1236/1966).I principi sopra richiamati rendono evidente l’errore commesso dallaCorte d’appello. In presenza di una sottoscrizione autentica nel corpodel testato e di una sottoscrizione non autentica a chiusura delledisposizioni, al fine di riconoscere la validità delle disposizioni cheprecedevano la sottoscrizione vera, si imponeva un’indagine sulcontenuto intrinseco delle disposizioni, di cui il giudice di meritoavrebbe dovuto valutare la congruità, completezza ed organicità, cheè del tutto mancata nel caso in esame. Invero, la Corte d’appello hadefinito la lite sulla base del solo dato formale, costituito dallacollocazione delle disposizioni, mentre avrebbe dovuto valutarel’autonomia delle disposizioni che precedevano la firma autenticarispetto all’altre, secondo i principi dinanzi richiamati.In accoglimento del primo motivo, pertanto, la sentenza deve esserecassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello diNumero registro generale 18743/2020Numero sezionale 314/2026Numero di raccolta generale 12981/2026Data pubblicazione 06/05/2026Palermo in diversa composizione, che provvederà inoltre allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbito il secondo motivo dello stesso ricorso principale e il ricorsoincidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo delricorso principale accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appellodi Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso