CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocatoGIUSEPPE GIULIANO giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la sentenza n. 610/2023 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 9/5/2023;letta la memoria del ricorrente;Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentirlocondannare al pagamento della somma di euro 12.890,00 a titolodi compenso maturato per le prestazioni rese in esecuzione di uncontratto di collaborazione intervenuto tra i due professionisti afar data dal febbraio 2007 al fine di recuperare, per una copiosaserie di contenziosi curati dal ricorrente, le somme riconoscibiliquali equi indennizzi per l’irragionevole durata del processo exL.N. 89/2001.Resisteva il convenuto, eccependo la prescrizione presuntiva exart. 2956 c.c. ed allegando che il ricorrente aveva operato qualemero collaboratore a far data dal 2007, ma senza la definizione dialcuna intesa tra le parti, men che meno in ordine al compenso,con l’insussistenza di alcun obbligo di pagamento, attesa lanatura di dazioni eseguite per pura liberalità delle elargizioni sinoad allora intervenute.Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, conordinanza del 29/6/2017, accoglieva parzialmente la domanda,condannando il resistente al pagamento in favore dell’attore dellasomma richiesta di euro 12.890,00.Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello,lamentando, oltre al rigetto dell’eccezione di prescrizionepresuntiva, l’ingiustizia e l’erroneità della decisione impugnata.Si costituiva il Belmonte proponendo appello incidentale sulmancato riconoscimento/liquidazione di alcun compensoRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -2-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026professionale per i giudizi da lui curati ma ancora pendenti alladata di cessazione del rapporto professionale.La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 610 del 9 maggio2023, nel rigettare entrambi gli appelli, ha confermatointegralmente la decisione di primo grado.Sul mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizionepresuntiva – quale unico motivo di appello principale – la Corteterritoriale, nell’evidenziare il carattere inequivoco del tenoreletterale della comparsa di costituzione del resistente, haaffermato che lo stesso non negava l’esistenza del rapporto dicollaborazione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma solo la sua onerosità.Secondo il Collegio, infatti, nella motivazione dell’ordinanzaimpugnata era stata data esatta contezza, con argomentazionilogiche e congruenti, del motivo per il quale era statoriconosciuto esistente e qualificato il rapporto tra le parti qualecontratto di prestazione d’opera professionale, non avendol’appellante principale censurato precipuamente le premesselogiche-giuridiche alla base della decisione.In particolare, il giudice di primo grado aveva valorizzato ladocumentazione prodotta dal ricorrente, con particolare riguardoalla corrispondenza intercorsa tra le parti, oltre che ladocumentazione fiscale, pervenendo ad un giudizio di sussistenzadel rapporto collaborativo protrattosi nel tempo.A parere del giudice del gravame, inoltre, non risultavapertinente la giurisprudenza richiamata dall’appellante principalein quanto riguardante l’ipotesi, diversa dal caso di specie, diconferimento dell’incarico da avvocato ad altro avvocato ed infavore di terzo.Ric. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -3-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/20262. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazionedall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati damemoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il Consigliere delegato, ravvisati profili di inammissibilità delricorso per cassazione, ha proposto la definizione del giudizio anorma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022.Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.3. Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, cheabbia formulato la proposta di definizione accelerata, può farparte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegioche definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versandoin situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del2024 depositata il 10.4.2024).Sulla scorta di tale pronuncia, il cons. [OSCURATO:PERSONA], autoredella proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa insituazione di incompatibilità.Ric. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -4-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/20264. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2222, 2230, 1708 c.c. in relazione all’art.360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamenteasserito che la giurisprudenza richiamata non sarebbe pertinente.In particolare, a parere del ricorrente, il principio espresso dallagiurisprudenza di legittimità – per cui la collaborazione fraavvocati è gratuita in mancanza di una prova documentaleavversa circa l’esistenza di un mandato sostanziale e di uncontratto di collaborazione scritto o/e contratto di patrocinio –sarebbe applicabile al caso di specie.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nell’affermare chel’appellante non avrebbe negato l’esistenza di un rapporto dicollaborazione ma solo la sua onerosità, avrebbe altresì fornitouna motivazione del tutto errata in quanto dal contenuto dellacomparsa di costituzione emergerebbe chiaramente che sonostati più volte contestati il rapporto e la sua esistenza.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsainterpretazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale fondato l’errata decisionesu presunzioni e supposizioni in contrasto con la documentazionein atti, in violazione del principio che le presunzioni non stabilitedalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale nondeve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, chesarebbero, invece, inesistenti nel caso di specie. In particolare,secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe seguitoun errato iter logico - giuridico, ricavando l’esistenza di unpresunto contratto di collaborazione e d’opera dalladocumentazione, dalle fatture e dalla corrispondenza senzaRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -5-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026accertare e verificare, che dovrebbe essere un documento realeed efficace e redatto e sottoscritto dalle parti con le relativecondizioni, senza alcuno spazio per presunzioni in quanto laforma scritta è richiesta ad substantiam.Il giudice di merito avrebbe, invece, dovuto presumere che lacollaborazione fosse del tutto gratuita, accogliendo diconseguenza l’appello.5. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessionesono inammissibili, in quanto la loro complessiva disamina inducea riscontrare come, pur a fronte della formae denuncia diviolazione di legge, gli stessi aspirino, in maniera non consentitain sede di legittimità, a contrastare quello che è statol’apprezzamento delle prove, operato in manera logica e coerenteda parte dei giudici di merito, e peraltro in maniera conforme neidue gradi.Può immediatamente evidenziarsi che, e ciò in risposta alsecondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, senza limitarsial solo profilo relativo alla natura necessariamente gratuita delrapporto asseritamente intercorso tra i due legali, ha ancor primaappurato che la documentazione versata in atti dal ricorrente(corrispondenza intercorsa tra le parti, documentazione fiscalel’esistenza del rapporto professionale sul quale si fonda la pretesacreditoria azionata nel presente giudizio, e che quindi, sebbene inun altro passaggio della motivazione si sia fatto riferimento allanon contestazione di tale rapporto, in realtà la decisione si fondisu di un accertamento, non già di tipo presuntiva, ma fondato sulrilievo che era stata effettivamente data la prova dell’esistenzaRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -6-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026del contratto di collaborazione, e secondo le indicazioni date dalricorrente originario.Perdono quindi di rilievo i plurimi richiami del ricorrente al fattoche la contestazione del Ventura investiva non solo il profilodell’onerosità del rapporto, ma a monte, la stessa sua esistenza,in quanto la sentenza ha ritenuto che la prova di tale contrattoemergesse dagli atti.Inoltre, ove anche si reputi che le argomentazioni addotte dalgiudice di appello intendano avallare un ragionamento di tipopresuntivo, la censura del ricorrente, nel limitarsi a contestare ilconcreto apprezzamento degli elementi indiziari che sorreggonola decisione gravata, sul presupposto che gli stessi sarebberoprivi dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., si risolve inun’inammissibile critica alla valutazione delle prove, che, comedetto, esula dal novero delle doglianze suscettibili di essereportate all’esame del giudice di legittimità.Né i precedenti richiamati dalla difesa del ricorrente confortano latesi secondo cui il contratto d’opera intellettuale, anche sottoforma di collaborazione tra professionisti, deve esserenecessariamente rivestito della forma scritta, ben potendoinferirsi l’esistenza di un rapporto siffatto ed il suo contenuto daprove orali che ne permettano di ricostruire la disciplina.Ed, invero, al di fuori delle ipotesi di contratto d’operaintellettuale concluso con la PA, il mandato professionale nondeve essere provato necessariamente con la forma scritta, "adsubstantiam" ovvero "ad probationem", poiché può essereconferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delleparti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, dellaRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -7-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammetterel'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che ilsuo contenuto (cfr. ex multis Cass. n. 2319/2016).Né è possibile invocare nella fattispecie la previsione di cui all’art.2233 c.c., che impone la forma scritta solo per gli accordi traavvocati e clienti per la determinazione dei compensi dei primi, inquanto nella specie la contestazione investiva in radice la stessaesistenza del contratto di collaborazione, ed essendo lacontroversia concernente un accordo non già intervenuto con ilcliente ma tra due professionisti e per la reciproca collaborazione.Del pari appare priva di fondamento la deduzione difensiva per laquale il rapporto di collaborazione professionale tra avocatiavrebbe carattere necessariamente gratuito.Questa Corte, anche di recente ha ribadito che in tema diprestazione d'opera del difensore la prova della gratuità è acarico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordoscritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto exart. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti dipatrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedottoun accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica(Cass. n. 32963/2025).Tuttavia, poiché nel contratto di prestazione d'opera intellettuale,come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità èelemento normale, anche se non essenziale, per esigere ilpagamento, al professionista basta provare il conferimentodell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche lapattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committenteRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -8-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione(Cass. n. 23893/2016).Trattasi di affermazione che ha una portata generale e che nonsoffre deroga solo in ragione della qualità soggettiva delcommittente, come invece vorrebbe il Ventura, che ripropone neisuoi scritti difensivi l‘argomento secondo cui la collaborazione traavvocati sarebbe sempre gratuita.Né un principio siffatto risulta affermato da Cass. n. 14276/2017,che ritorna ripetutamente nelle difese del ricorrente, la cuimassima ufficiale recita che “In tema di attività professionalesvolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negoziounilaterale con il quale il difensore viene investito del potere dirappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanzialecostituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) conil quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negozialeche è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionalein favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusionedel contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di unaprocura "ad litem", essendo questa richiesta solo per losvolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento diun fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che ilmandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandatooneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essererichiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto oal termine dello stesso”.La lettura integrale delle motivazioni della sentenza in esame nonpermette di rinvenire alcuna affermazione nel senso indicato dalricorrente, essendo stata solo ribadita l’eventualità che l’incaricoRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -9-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026possa essere anche conferito a titolo gratuito, restando quindiconfermata la necessità che di tale carattere debba essernefornita prova, non essendo dato invece presumerne l’esistenzasol perché il rapporto interessi due avvocati.6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, conconseguente condanna della parte ricorrente, risultatasoccombente, al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese processuali, liquidate come in dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dalterzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguentecondanna della parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favoredella cassa delle ammende.Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va datacontinuità al principio secondo cui “In tema di procedimento perla decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizionedel giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazionelegale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna aisensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.– codificaun'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersiad una valutazione del proponente poi confermata nella decisioneRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -10-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata delricorrente” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).7. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono lecondizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testounico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenzadell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lastessa impugnazione.La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 1.800,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15%, ed accessori come per legge.Condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, della sommaulteriore a quella sopra liquidata per compensi di € 800,00,nonché al pagamento della somma di € 800,00 in favore dellacassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per ilricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.Ric. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -11-Numero registro generale 14333/2023Numero sezionale 1650/2026Numero di raccolta generale 22013/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25giugno 2026.Il PresidenteRic. 2023 n. 14333 sez. S2 - ud. 25-06-2026 -12-