CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11216-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 61 SC. D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricarrente - avverso la sentenza n. 1044/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Rieti, ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di omessa dichiarazione ricavi percepiti per cessione di immobili; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria in ordine alla tempestività del proprio ricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che va esaminata preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di rito circa la tardività del ricorso; che la sentenza impugnata, depositata il 25 febbraio 2019, risulta notificata all'Agenzia il 7 maggio 2019, con prot. in entrata n. 2346, mentre il ricorso erariale è stato notificato a mezzo PEC in data 27 marzo 2020; che deve tenersi conto della sospensione dei termini disposti dalla disciplina del d.l. n. 119/2018; che, pertanto il ricorso è ammissibile e può essere esaminato; che, in tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorché "non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375", ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato Ric. 2020 n. 11216 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- art. 375, n. 5, cod. proc. civ.) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione. (Nella specie, la Corte ha deciso per la manifesta infondatezza del ricorso, mentre il relatore aveva opinato nel senso della manifesta fondatezza) (cfr. Cass. S.U. n. 8999/2009); che con l'unico motivo si prospetta censura ex at. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 663/1972, nonché dll'art. 7 del d.lgs. n-. 546/1992, nella sostanza controvertendosi del del carattere indiziario delle poste occulte nell'analitico induttivo, in base a dichiarazioni di terzi contenute nel PVC; che tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. V, n. 1347/2019, «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr., altresì, Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); è stato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, Ric. 2020 n. 11216 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria» (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009; 8484/2009); che, altresì, le dichiarazioni rese da terzi ed assunte in atti, come il P.V.C., costituiscono parte integrante del materiale indiziario che dev'essere valutato dal giudice di merito (cfr. Cass. V, n. 32185/2019; n. 14606/2019), senza richiedersi la prova piena, che non è nell'impianto dell'accertamento analitico induttivo; che pertanto il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui rimette altresì la definizione delle spes