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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45571/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - emessa in sede di giudizio abbreviato - nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a vari reati in materia di sostanze stupefacenti, confermando nei confronti dei medesimi l'applicazione della contestata aggravante della "transnazionalità" di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.).

2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i difensori dei suddetti imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, lamenta violazione di legge in relazione all'aggravante della "transnazionalità" e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. 3.1.

Con successivo atto scritto, ritualmente depositato, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione.

4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge in relazione all'aggravante della "transnazionalità" contestata al capo C), non ricorrendone i presupposti, visto che il gruppo criminale organizzato, con il cui contributo il reato deve essere compiuto, si identifica in un insieme di persone saldate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma impegnata in attività criminali in più di uno Stato.

Nella specie, invece, non sussiste un simile gruppo criminale organizzato, operante a livello transnazionale. [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun legame o vincolo con i fratelli Lame di nazionalità albanese i quali, secondo la ricostruzione del giudice di merito, sono gli associati attraverso i quali si ha l'approvvigionamento dello stupefacente dall'Albania.

Nella specie vi è stato un semplice concorso di persone e non un gruppo criminale; comunque manca la prova che il Grieco si sia associato al gruppo.

II) Violazione di legge in relazione al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. 309/90, non ricorrendo l'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente, né iirtAttiche il ricorrente fosse consapevole di tale quantitativo.

III) Eccessiva severità della pena inflitta, atteso che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulle contestate aggravanti.5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge in relazione all'aggravante della "transnazionalità" contestata al capo C), non ricorrendòne i presupposti, visto che il gruppo criminale organizzato, con il cui contributo il reato deve essere compiuto, si identifica in un insieme di persone saldate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma impegnata in attività criminali in più di uno Stato.

Nella specie, invece, non sussiste un simile gruppo criminale organizzato, operante a livello transnazionale. [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun legame o vincolo con i fratelli Lame/ di nazionalità albanes9 i quali, secondo la ricostruzione del giudice di merito, sono gli associati attraverso i quali si ha l'approvvigionamento dello stupefacente dall'Albania.

Nella specie vi è stato un semplice concorso di persone e non un gruppo criminale; comunque manca la prova che il ricorrente si sia associato al gruppo.

II) Violazione di legge in relazione al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. 309/90, non ricorrendo l'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente, né t “, 29 [4 che il ricorrente fosse consapevole di tale quantitativo.

III) Vizio di motivazione, visto che la contestazione nei confronti del ricorrente si riferisce a reati commessi fra il 13-5-2014 e il 3.7.2014, sicché tutte le conversazioni antecedenti e/o successive a siffatto periodo non possono essere impiegate a fini probatori, con particolare riguardo a quella registrata il 28.7.2014 fra il Potenza e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti sfociati nell'arresto del ricoiTente in data 8.8.2014, cui seguiva sentenza di condanna, •), uPt_t taliil i -4 con susseguente iLdel principio del ne bis in idem.

IV) Eccessiva severità della pena inflitta, atteso che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulle contestate aggravanti.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

7. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Potenza hanno depositato memorie scritte con le quali, replicando alle considerazioni del Procuratore generale, insistono nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, sicché il relativo ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 3.

I motivi dedotti dai ricorsi proposti dal Grieco e dal Potenza sono inammissibili, in quanto ripropostivi di questioni già sottoposte nei gradi di merito e ivi correttamente risolte, oltre che, in vari punti, aspecifiche rispetto alle puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale.

E', infatti, pacificamente inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01).

4. Si tratta, in particolare, delle censure in punto di sussistenza della aggravante della transnazionalità, contestata con riferimento alla comune imputazione sub C) e ben illustrata dai giudici di merito in conformità ai principi della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della

I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti Af~e elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione i senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e Per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034 - 01, in cui è stato anche evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati).

I giudici di merito, al riguardo, hanno anche rammentato il principio per cui, ai fini della qualificazione del reato come transazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l'appartenenza a detto gruppo dell'autore del reato, perché a quest'ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Rv. 260924 - 01).

Ebbene, dalle stesse modalità realizzative del reato di cui al capo C) - riguardante l'importazione dall'Albania, occultato in un natante da diporto, di un quantitativo pari a kg. 1.080 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana - i giudici del gravame di merito hanno delineato l'operatività in Albania di un gruppo di fornitori di stupefacente e la relativa dotazione di una seppur elementare organizzazione, desunti rispettivamente: dalla dichiarata disponibilità di più soggetti, anche in grado di interloquire in lingua italiana e sostituire eventualmente il compartecipe [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell'imbarcazione; dalla fruibilità di natanti alternativi rispetto a quello degli italiani.

Peraltro, il motivo si profila non deducibile anche perché in sede di appello non risulta specificamente contestata dai ricorrenti la riferibilità soggettiva della relativa aggravante.

4.1. Lo stesso discorso vale per le censure relative alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 e alla consapevolezza di essa, in considerazione della operata ricostruzione del fatto e del ruolo in esso svolto dai due ricorrenti, in particolare nella preparazione del natante da impiegare nella delittuosa operazione, dovendosi altresì considerare la mancata deduzione da parte del Grieco di censure in proposito con l'atto di appello.

4.2. Quanto alle doglianze elevate dal Potenza con riferimento all'utilizzo a fini probatori di conversazioni antecedenti e/o successive all'arco temporale dei fatti in contestazione nel presente procedimento, si osserva che le stesse non si confrontano e sono idonee ad incidere sulla risposta già fornita dalla Corte territoriale, correlata alla tipologia del rito, all'ampia provvista anche di altro materiale probatorio ed alla diversità dei fatti.

4.3. Sono, infine, generiche e in fatto, quindi inammissibili, le censure dei ricorrenti con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 27124301).

Nella specie, la valutazione della Corte territoriale è certamente congrua e non arbitraria, avendo valorizzato, ai fini della determinazione del complessivo trattamento • sanzionatorio, sia l'obiettiva gravità del reato sub C) - insita nelle descritte modalità esecutive e nell'ingente quantitativo di stupefacente trattato - sia nella capacità a delinquere degli imputati, desunta dalle risultanze dei rispettivi certificati penali.

5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, differenziando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi per il medesimo di inammissibilità derivante da rinuncia all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento per il [OSCURATO:PERSONA] e di euro tremila ciascuno per il Grieco e il Po

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado - emessa in sede di giudizio abbreviato - nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a vari reati in materia di sostanze stupefacenti, confermando nei confronti dei medesimi l'applicazione della contestata aggravante della "transnazionalità" di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (oggi art. 61-bis cod. pen.). 2. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione i difensori dei suddetti imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, lamenta violazione di legge in relazione all'aggravante della "transnazionalità" e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. 3.1. Con successivo atto scritto, ritualmente depositato, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al proposto ricorso per cassazione. 4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione all'aggravante della "transnazionalità" contestata al capo C), non ricorrendone i presupposti, visto che il gruppo criminale organizzato, con il cui contributo il reato deve essere compiuto, si identifica in un insieme di persone saldate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma impegnata in attività criminali in più di uno Stato. Nella specie, invece, non sussiste un simile gruppo criminale organizzato, operante a livello transnazionale. [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun legame o vincolo con i fratelli Lame di nazionalità albanese i quali, secondo la ricostruzione del giudice di merito, sono gli associati attraverso i quali si ha l'approvvigionamento dello stupefacente dall'Albania. Nella specie vi è stato un semplice concorso di persone e non un gruppo criminale; comunque manca la prova che il Grieco si sia associato al gruppo. II) Violazione di legge in relazione al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. 309/90, non ricorrendo l'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente, né iirtAttiche il ricorrente fosse consapevole di tale quantitativo. III) Eccessiva severità della pena inflitta, atteso che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulle contestate aggravanti.5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, lamenta quanto segue. I) Violazione di legge in relazione all'aggravante della "transnazionalità" contestata al capo C), non ricorrendòne i presupposti, visto che il gruppo criminale organizzato, con il cui contributo il reato deve essere compiuto, si identifica in un insieme di persone saldate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma impegnata in attività criminali in più di uno Stato. Nella specie, invece, non sussiste un simile gruppo criminale organizzato, operante a livello transnazionale. [OSCURATO:PERSONA] non ha alcun legame o vincolo con i fratelli Lame/ di nazionalità albanes9 i quali, secondo la ricostruzione del giudice di merito, sono gli associati attraverso i quali si ha l'approvvigionamento dello stupefacente dall'Albania. Nella specie vi è stato un semplice concorso di persone e non un gruppo criminale; comunque manca la prova che il ricorrente si sia associato al gruppo. II) Violazione di legge in relazione al secondo comma dell'art. 80 d.P.R. 309/90, non ricorrendo l'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente, né t “, 29 [4 che il ricorrente fosse consapevole di tale quantitativo. III) Vizio di motivazione, visto che la contestazione nei confronti del ricorrente si riferisce a reati commessi fra il 13-5-2014 e il 3.7.2014, sicché tutte le conversazioni antecedenti e/o successive a siffatto periodo non possono essere impiegate a fini probatori, con particolare riguardo a quella registrata il 28.7.2014 fra il Potenza e la sua compagna [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti sfociati nell'arresto del ricoiTente in data 8.8.2014, cui seguiva sentenza di condanna, •), uPt_t taliil i -4 con susseguente iLdel principio del ne bis in idem. IV) Eccessiva severità della pena inflitta, atteso che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sulle contestate aggravanti. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 7. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Potenza hanno depositato memorie scritte con le quali, replicando alle considerazioni del Procuratore generale, insistono nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.2. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato rituale atto di rinuncia all'impugnazione, sicché il relativo ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 3. I motivi dedotti dai ricorsi proposti dal Grieco e dal Potenza sono inammissibili, in quanto ripropostivi di questioni già sottoposte nei gradi di merito e ivi correttamente risolte, oltre che, in vari punti, aspecifiche rispetto alle puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale. E', infatti, pacificamente inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 - 01). 4. Si tratta, in particolare, delle censure in punto di sussistenza della aggravante della transnazionalità, contestata con riferimento alla comune imputazione sub C) e ben illustrata dai giudici di merito in conformità ai principi della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006, è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti Af~e elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione i senza formale definizione di ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e Per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034 - 01, in cui è stato anche evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati). I giudici di merito, al riguardo, hanno anche rammentato il principio per cui, ai fini della qualificazione del reato come transazionale, è necessario il coinvolgimento di un gruppo organizzato ma non anche l'appartenenza a detto gruppo dell'autore del reato, perché a quest'ultimo il predicato della transnazionalità si estende per il solo fatto che alla commissione del reato abbia contribuito qualcuno degli appartenenti al sodalizio (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Rv. 260924 - 01). Ebbene, dalle stesse modalità realizzative del reato di cui al capo C) - riguardante l'importazione dall'Albania, occultato in un natante da diporto, di un quantitativo pari a kg. 1.080 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana - i giudici del gravame di merito hanno delineato l'operatività in Albania di un gruppo di fornitori di stupefacente e la relativa dotazione di una seppur elementare organizzazione, desunti rispettivamente: dalla dichiarata disponibilità di più soggetti, anche in grado di interloquire in lingua italiana e sostituire eventualmente il compartecipe [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell'imbarcazione; dalla fruibilità di natanti alternativi rispetto a quello degli italiani. Peraltro, il motivo si profila non deducibile anche perché in sede di appello non risulta specificamente contestata dai ricorrenti la riferibilità soggettiva della relativa aggravante. 4.1. Lo stesso discorso vale per le censure relative alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990 e alla consapevolezza di essa, in considerazione della operata ricostruzione del fatto e del ruolo in esso svolto dai due ricorrenti, in particolare nella preparazione del natante da impiegare nella delittuosa operazione, dovendosi altresì considerare la mancata deduzione da parte del Grieco di censure in proposito con l'atto di appello. 4.2. Quanto alle doglianze elevate dal Potenza con riferimento all'utilizzo a fini probatori di conversazioni antecedenti e/o successive all'arco temporale dei fatti in contestazione nel presente procedimento, si osserva che le stesse non si confrontano e sono idonee ad incidere sulla risposta già fornita dalla Corte territoriale, correlata alla tipologia del rito, all'ampia provvista anche di altro materiale probatorio ed alla diversità dei fatti. 4.3. Sono, infine, generiche e in fatto, quindi inammissibili, le censure dei ricorrenti con riferimento al trattamento sanzionatorio. Peraltro, è appena il caso di rilevare che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 27124301). Nella specie, la valutazione della Corte territoriale è certamente congrua e non arbitraria, avendo valorizzato, ai fini della determinazione del complessivo trattamento • sanzionatorio, sia l'obiettiva gravità del reato sub C) - insita nelle descritte modalità esecutive e nell'ingente quantitativo di stupefacente trattato - sia nella capacità a delinquere degli imputati, desunta dalle risultanze dei rispettivi certificati penali. 5. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, differenziando la posizione del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi per il medesimo di inammissibilità derivante da rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento per il [OSCURATO:PERSONA] e di euro tremila ciascuno per il Grieco e il Po
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