CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 19157/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 30 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatto accertato in Rimini il 27 novembre 2024. Letta la memoria trasmessa il 26 gennaio 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini, difensore di fiducia del ricorrente. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, una pluralità di elementi rivelatori della gravità del fatto, ovvero il rilevante quantitativo di cocaina detenuto (88,825 grammi), il principio attivo presente (in media 80%), il consolidato inserimento dell'imputato nel mercato locale del traffico di stupefacenti e il fatto che l'ennesima condotta di detenzione illecita è avvenuta durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali del ricorrente per la medesima tipologia di reato (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, restando solo da precisare che la parte civile non ha avanzato formale richiesta di rifusione delle spese sostenute. P P.Q.M