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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 39218/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata nell'interesse del ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i primi due motivi di ricorso, i quali contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi quale amministratore di un condominio, deducendo il subentro del medesimo al precedente amministratore, a suo tempo lungamente inerte, e l'assenza di una motivazione effettiva, espongono censure manifestamente infondate perché è accertata ed incontestata la mancata presentazione dell'istanza di rilascio del predetto certificato da parte dell'attuale ricorrente, e perché l'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 intende presidiare con la sanzione penale l'obbligo in questione anche in una fase successiva all'inizio di una delle attività "soggette", senza limiti di tempo, in quanto non prevede un termine finale e, anzi, attribuisce rilevanza penale pure all'omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, formula censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sia perché enuncia una richiesta non presentata nel giudizio di merito, sia perché indica a supporto di essa elementi di fatto dei quali non è possibile alcuna valutazione in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria presentata nell'interesse del ricorrente; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i primi due motivi di ricorso, i quali contestano l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di omessa richiesta del certificato di prevenzione incendi quale amministratore di un condominio, deducendo il subentro del medesimo al precedente amministratore, a suo tempo lungamente inerte, e l'assenza di una motivazione effettiva, espongono censure manifestamente infondate perché è accertata ed incontestata la mancata presentazione dell'istanza di rilascio del predetto certificato da parte dell'attuale ricorrente, e perché l'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006 intende presidiare con la sanzione penale l'obbligo in questione anche in una fase successiva all'inizio di una delle attività "soggette", senza limiti di tempo, in quanto non prevede un termine finale e, anzi, attribuisce rilevanza penale pure all'omessa presentazione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; Considerato che il terzo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, formula censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sia perché enuncia una richiesta non presentata nel giudizio di merito, sia perché indica a supporto di essa elementi di fatto dei quali non è possibile alcuna valutazione in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris