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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12945/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Emanuele ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trani di condanna dell'imputato, ad esito di rito abbreviato, per il furto di Kg. 500 di olive (in Trani, il 6/1/2016), riconosciute le generiche equivalenti alla recidiva; rilevato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla affermazione della penale responsabilità, senza articolare una effettiva critica, preceduta dal necessario confronto con le ragioni della decisione (nella quale si è dato ampiamente conto degli elementi alla stregua dei quali si è ritenuta la perfetta consapevolezza dell'imputato di eseguire la sottrazione dei frutti dalla proprietà altrui); che, con il secondo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., diniego, viceversa, congruamente motivato dai giudici territoriali che hanno valorizzato l'entità del danno arrecato (circa euro 400,00) e la non occasionalità della condotta, tale in base alle accertate modalità di esecuzione della stessa (previa organizzazione e predisposizione di mezzi e persone); che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto alla prima mancando addirittura la formulazione di specifiche doglianze ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen. e, quanto alla seconda, rilevandosi la coerenza della decisione con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Emanuele ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trani di condanna dell'imputato, ad esito di rito abbreviato, per il furto di Kg. 500 di olive (in Trani, il 6/1/2016), riconosciute le generiche equivalenti alla recidiva; rilevato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione, quanto alla affermazione della penale responsabilità, senza articolare una effettiva critica, preceduta dal necessario confronto con le ragioni della decisione (nella quale si è dato ampiamente conto degli elementi alla stregua dei quali si è ritenuta la perfetta consapevolezza dell'imputato di eseguire la sottrazione dei frutti dalla proprietà altrui); che, con il secondo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., diniego, viceversa, congruamente motivato dai giudici territoriali che hanno valorizzato l'entità del danno arrecato (circa euro 400,00) e la non occasionalità della condotta, tale in base alle accertate modalità di esecuzione della stessa (previa organizzazione e predisposizione di mezzi e persone); che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto alla prima mancando addirittura la formulazione di specifiche doglianze ai sensi dell'art. 606, cod. proc. pen. e, quanto alla seconda, rilevandosi la coerenza della decisione con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922; n. 38407 del 15/9/2021, Sacrati, Rv. 282055-01; sez. 3, n. 35630 del 13/7/2021, Nenci, Rv. 282034); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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