CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], Marzi, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 20 aprile 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesione personale aggravata dai futili motivi e dall'uso di un'arma e l'aveva condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità e risulta comunque generico, laddove non si confronta con le argomentazioni posta a base della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che l'imputato, risultato soccombente, deve, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., pure essere condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. Così dec