CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 38104/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Vista la sentenza impugnata ed il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art.186, commi 2 lett.c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, fatto commesso il 2 gennaio 2019. Rilevato che l'esponente censura la sentenza impugnata articolando i seguenti motivi di doglianza: 1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla dedotta nullità dell'accertamento etilometrico per omesso avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; 2. Erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, 379, comma 8, d.P.R. 495/2002, 192 e 533 cod. proc. pen., 24 e 27 Cost. 3. Vizio di motivazione circa la dimostrazione del regolare funzionamento dell'apparecchiatura adoperata per la misurazione; 4. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis cod. strada, 27 e 2 Cost., motivazione carente o soltanto apparente. Vista !a memoria depositata in atti nella quale la difesa si riporta ai motivi di ricorso, in subordine invocando la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Osserva: Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza si appalesa manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato come la prova del previo avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, sia desumibile dal verbale di accertamento urgente, in cui risulta annotata la circostanza, e dal contenuto della testimonianza del verbalizzante. Il motivo di ricorso sul punto deve ritenersi, pertanto, meramente reiterativo di ragioni di doglianza già vagliate dalla Corte di merito e disattese con argomentazioni congrue, non censurabili in questa sede. Né è consentito alla Corte di Cassazione di rivalutare in fatto la vicenda; invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Del pari manifestamente infondati risultano essere il secondo ed il terzo motivo di ricorso, nei quali la difesa ha lamentato che non si sono svolti accertamenti volti ad appurare il regolare funzionamento dell'etilometro e che l'accusa non ha dimostrato l'effettuazione delle necessarie revisioni sull'apparecchiatura, dicendosi inappagato della motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale. La prospettazione è contraddetta dalla puntuale risposta fornita dalla Corte di merito, che ha richiamato, in modo conferente, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera prospettazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio (così Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324). Peraltro, la Corte di merito ha evidenziato come nel verbale di accertamenti urgenti si dia atto dell'omologazione dell'apparecchiatura e come il teste qualificato, Sovr. Fulgenzi, abbia riferito delle avvenute revisioni perìodiche. Il profilo riguardante la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada è sostenuto da conferente motivazione. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente collegabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Rv. 271557 - 01). La Corte di merito, con argomentare logico, ha ricollegato al grave stato di ebbrezza in cui versava l'imputato la collisione dell'auto condotta da questi con la vettura regolarmente parcheggiata sulla destra della carreggiata. All'uopo ha messo in evidenza come il ricorrente si fosse più volte addormentato all'interno della stazione dei Carabinieri, da ciò traendo la prova di uno stato di obnubilamento gravemente incidente sulla sua capacità di governare il mezzo condotto, e come non fossero emersi elementi atti ad avvalorare una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro. L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv.217266). Nella specie il termine massimo di prescrizione è maturato il 2/1/2024, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de