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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 29489/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04LQ047), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 23 maggio 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi, per i reati di associazione a delinquere e furto aggravato, commessi in Parigi dal 15 agosto 2022 al 25 marzo 2024.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

2. Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge, nello specifico dell'art. 705 cod. proc. pen. in relazione alla prevalenza dell'interesse del consegnando alla continuità dell'esecuzione della pena in corso in Italia per diverso reato rispetto a quello oggetto del mandato di arresto, essendo sottoposto alla detenzione domiciliare in virtù dell'ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 24 giugno 2023 e con fine pena prevista per il 3 aprile 2026.

Inoltre, deduce come ulteriore motivo ostativo alla consegna la circostanza che il consegnando si trova attualmente imputato in un diverso procedimento penale innanzi al Tribunale di Roma/con udienza fissata per il 4 novembre 2025.

In tal modo sarebbe stato violato il principio della certezza della pena / dovendosi ritenere preclusa la estradizione (recte la consegna) di soggetto che si trovi in fase di espiazione di una pena definitiva in Italia, con conseguente violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. che disciplina la decisione sulla richiesta di estradizione.

Inoltre, si denuncia anche l'omessa valutazione della gravità indiziaria rispetto ai fatti di reato oggetto della richiesta di consegna che sarebbero stati commessi quando l'[OSCURATO:PERSONA] risultava già detenuto in Italia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

Si deve, innanzitutto, rilevare l'erroneo riferimento del ricorrente alla disciplina processuale dell'estradizione, trattandosi di una decisione in tema di mandato di arresto europeo, che è regolata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.

Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge 69 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile».

Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione.

L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale.

Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione.

Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni oramai abrogate ed erroneamente richiamate dal ricorrente, che non spetta alla A.G. dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell'accusa che è rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione.

2. Con riferimento alla pendenza in Italia di altro procedimento penale nonché rispetto all'esecuzione di una pena per una sentenza di condanna definitiva per reati diversi da quelli oggetto del mandato di arresto europeo deve ricordarsi che nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato, come anche quella di differire la consegna per consentire alla persona richiesta di scontare la pena per la quale sia stata condannata in Italia, implica una valutazione di tipo discrezionale, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006).

La richiesta di rinvio della consegna non è, infatti, proponibile direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, ma solo avanti alla Corte d'appello in base al disposto dell'art. 24 della legge n. 69/2005, secondo cui «Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto».

Non avendo l'imputato dato atto di avere sollecitato tale differimento, appare manifestamente infondata la dedotta violazione di legge, non essendo previsto alcun motivo legittimo di rifiuto, neppure facoltativo, della consegna, nel caso di pendenza in Italia di altro procedimento penale o di esecuzione della pena per reati diversi da quelli oggetto del mandato di arresto europeo.

Va considerato che l'interesse del ricorrente di difendersi nell'ambito dei processi a suo carico in Italia non è menomato dalla decisione di consegna, in quanto il suo coattivo trasferimento all'estero costituisce causa di legittimo impedimento alla prosecuzione dei processi, e, in ogni caso, non gli impedisce di impugnare le sentenze di primo grado, eventualmente emesse, mentre il relativo giudizio di appello non verrebbe in ogni caso celebrato in sua assenza, stante il legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione dell'imputato all'estero (tra le tante, Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740).

Palesemente infondato è anche il rilievo secondo cui la esecutività della sentenza (quella del Tribunale di Roma), è di per sé ostativa alle valutazioni discrezionali della Corte di appello che sarebbe stata tenuta a riconoscere prevalente l'esecuzione della pena inflitta in Italia.

L'art. 24

I. n. 69 cit. attribuisce, infatti, alla Corte il potere discrezionale di rinviare la consegna, ma non anche di rifiutarla, essendo la decisione di rinviare la consegna rimessa a valutazioni di opportunità la cui ratio non è quella di tutelare la posizione del consegnando, bensì il rispetto del principio di collaborazione tra Stati (Sez. 6, n. 19696 del 23/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288100.

3. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04LQ047), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Francia in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso in data 23 maggio 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi, per i reati di associazione a delinquere e furto aggravato, commessi in Parigi dal 15 agosto 2022 al 25 marzo 2024. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disposto la consegna alla competente A.G. dello Stato emittente subordinatamente alla condizione che la persona dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. 2. Il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso per violazione di legge, nello specifico dell'art. 705 cod. proc. pen. in relazione alla prevalenza dell'interesse del consegnando alla continuità dell'esecuzione della pena in corso in Italia per diverso reato rispetto a quello oggetto del mandato di arresto, essendo sottoposto alla detenzione domiciliare in virtù dell'ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con decorrenza dal 24 giugno 2023 e con fine pena prevista per il 3 aprile 2026. Inoltre, deduce come ulteriore motivo ostativo alla consegna la circostanza che il consegnando si trova attualmente imputato in un diverso procedimento penale innanzi al Tribunale di Roma/con udienza fissata per il 4 novembre 2025. In tal modo sarebbe stato violato il principio della certezza della pena / dovendosi ritenere preclusa la estradizione (recte la consegna) di soggetto che si trovi in fase di espiazione di una pena definitiva in Italia, con conseguente violazione dell'art. 705 cod. proc. pen. che disciplina la decisione sulla richiesta di estradizione. Inoltre, si denuncia anche l'omessa valutazione della gravità indiziaria rispetto ai fatti di reato oggetto della richiesta di consegna che sarebbero stati commessi quando l'[OSCURATO:PERSONA] risultava già detenuto in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Si deve, innanzitutto, rilevare l'erroneo riferimento del ricorrente alla disciplina processuale dell'estradizione, trattandosi di una decisione in tema di mandato di arresto europeo, che è regolata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69. Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge 69 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione. L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale. Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Come correttamente affermato dalla Corte di appello, quindi, rispetto alla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione. Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni oramai abrogate ed erroneamente richiamate dal ricorrente, che non spetta alla A.G. dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell'accusa che è rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione. 2. Con riferimento alla pendenza in Italia di altro procedimento penale nonché rispetto all'esecuzione di una pena per una sentenza di condanna definitiva per reati diversi da quelli oggetto del mandato di arresto europeo deve ricordarsi che nella giurisprudenza di legittimità è principio consolidato che la facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del predetto mandato, come anche quella di differire la consegna per consentire alla persona richiesta di scontare la pena per la quale sia stata condannata in Italia, implica una valutazione di tipo discrezionale, del cui mancato esercizio il consegnando non può dolersi, a meno che egli non l'abbia espressamente sollecitato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (Sez. 6, n. 35181 del 28/09/2010, Mallucci, Rv. 248006). La richiesta di rinvio della consegna non è, infatti, proponibile direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, ma solo avanti alla Corte d'appello in base al disposto dell'art. 24 della legge n. 69/2005, secondo cui «Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto». Non avendo l'imputato dato atto di avere sollecitato tale differimento, appare manifestamente infondata la dedotta violazione di legge, non essendo previsto alcun motivo legittimo di rifiuto, neppure facoltativo, della consegna, nel caso di pendenza in Italia di altro procedimento penale o di esecuzione della pena per reati diversi da quelli oggetto del mandato di arresto europeo. Va considerato che l'interesse del ricorrente di difendersi nell'ambito dei processi a suo carico in Italia non è menomato dalla decisione di consegna, in quanto il suo coattivo trasferimento all'estero costituisce causa di legittimo impedimento alla prosecuzione dei processi, e, in ogni caso, non gli impedisce di impugnare le sentenze di primo grado, eventualmente emesse, mentre il relativo giudizio di appello non verrebbe in ogni caso celebrato in sua assenza, stante il legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione dell'imputato all'estero (tra le tante, Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740). Palesemente infondato è anche il rilievo secondo cui la esecutività della sentenza (quella del Tribunale di Roma), è di per sé ostativa alle valutazioni discrezionali della Corte di appello che sarebbe stata tenuta a riconoscere prevalente l'esecuzione della pena inflitta in Italia. L'art. 24 I. n. 69 cit. attribuisce, infatti, alla Corte il potere discrezionale di rinviare la consegna, ma non anche di rifiutarla, essendo la decisione di rinviare la consegna rimessa a valutazioni di opportunità la cui ratio non è quella di tutelare la posizione del consegnando, bensì il rispetto del principio di collaborazione tra Stati (Sez. 6, n. 19696 del 23/05/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288100. 3. All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico del ricorrente le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] darà corso agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legg
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