CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 29548/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria conclusiva depositata dal difensore del ricorrente in data 14 marzo 2023; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 ottobre 2022 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha disposto sequestro preventivo di un terreno di proprietà dell'IPAB e dei macchinari agricoli ivi allocati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ALESCI, indagato in ordine al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ALESCI ha, quindi, avanzato istanza di riesame avverso detto provvedimento di sequestro argomentando in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora.3. L'ALESCI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 18 novembre 2022 con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di riesame. 4. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. I giudici del riesame avrebbero omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa per dimostrare l'insussistenza del fumus commissi delitti del reato di occupazione abusiva, con particolare riferimento alla versione fornita dall'indagato (il quale riferiva di esser entrato in possesso del terreno a seguito di un accordo verbale con l'affittuario Salamita) che avrebbe trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno riferito che il ricorrente da anni era in possesso del terreno, a seguito di autorizzazione concessagli dal Salamita. 5. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 633 cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen. Il Tribunale non avrebbe verificato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in contestazione; secondo la difesa non sarebbe configurabile il presupposto della clandestinità e della violenza nell'acquisizione del possesso dell'immobile in considerazione del fatto che l'ALESCI sarebbe entrato nel terreno a seguito di autorizzazione del concessionario SALAMITA e si sarebbe rivolto al Commissario IPAB per chiedere il subentro nella posizione giuridica del suo dante causa. La motivazione del provvedimento genetico e dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, ignorando lo specifico motivo di riesame, sarebbe del tutto carente in ordine all'elemento psicologico del reato e, in particolare, alla volontà del ricorrente ad occupare il terreno al fine di trarne profitto. 6. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 21 della legge 203 del 1991. Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tale norma prevede il divieto di subaffitto, sublocazione e subconcessione dei fondi rustici, senza però specificare che la stessa norma prevede che la nullità dei contratti sottoscritti in violazione del predetto divieto può essere eccepita esclusivamente dal locatore, circostanza non ravvisabile nel caso di specie con conseguente erronea applicazione della norma extra-penale. 7. In data 14 marzo 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso ed ha prodotto l'ordinanza con la quale il Tribunale Civile di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 22 novembre (, 2022, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'IPAB "[OSCURATO:PERSONA]Nicolaci-Perdichizzi-Picardi" ex art. 1168 cod. civ. e 703 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono avanzati per motivi non consentiti, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di riesame. Appare necessario, preliminarmente, ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 1.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. Le doglianze difensive sono, ictu ocu/i, riferibili ad una motivazione, non già meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, dedotte per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali. 1.3. Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione approfondita, coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in considerazione dell'accertata occupazione del terreno in sequestro in assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse la condotta dell'indagato, circostanza desunta dal contenuto della querela sporta dal legale rappresentante dell'IPAB attestante l'inesistenza di un provvedimento autorizzativo in favore dell'ALESCI (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). I giudici del riesame hanno valutato e confutato la doglianza con la quale la difesa affermava l'insussistenza del reato desumibile dalla pregressa relazione di fatto tra l'indagato e l'immobile conseguente all'accordo verbale raggiunto con l'affittuario Palamita; il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze indiziarie e priva di illogicità, ha rimarcato l'inidoneità di tale accordo a legittimare l'occupazione del terreno di proprietà dell'IPAB in quanto detto ente non aveva mai autorizzato le parti alla stipula di un contratto di subaffitto (vedi pag. 4 dell'ordinanza impugnata «l'Alesci si è introdotto nel fondo contro la volontà del titolare ed ha persistito nell'occuparlo senza il consenso del proprietario»). Il Tribunale, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'indagato e dai soggetti escussi dalla difesa, con argomentazioni che, di fatto, ne confutano la valenza favorevole all'ALESCI (vedi in particolare pagina 4 della motivazione nella parte in cui i giudici del riesame hanno rimarcato che proprio le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che, in occasione di un incontro svolto in Regione, l'indagato è stato avvertito della impossibilità di regolarizzare ex post l'occupazione abusiva del fondo di proprietà dell' IPAB Puleo). La motivazione, inoltre, contiene un corretto richiamo al principio di diritto secondo cui l'elemento materiale del reato di cui all'art. 633 cod. pen. si perfeziona in caso di introduzione nell'immobile in assenza di un valido diritto di accesso anche in assenza di specifiche condotte violente, costituendo l'occupazione sine titulo l'estrinsecazione materiale della condotta vietata dalla norma incriminatrice (vedi Sez. 2, n. 53005 del 11/11/2016, Crocilla, Rv. 268711- 01; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 10540 del 10/02/2023, Savasta, non massimata). 1.4. La motivazione appare priva di illogicità e conforme alle risultanze indiziarie anche nella parte in cui i giudici del riesame hanno ritenuto la condotta dell'ALESCI connotata dal necessario elemento soggettivo in considerazione del fatto che l'indagato «ha continuato ad occupare il terreno contro la volontà del proprietario» anche in un momento successivo a quello in cui lo stesso è stato espressamente notiziato dell'impossibilità di subentrare al PALAMITA e della conseguente volontà dell'ente proprietario ad avviare «opportune azioni per il rilascio forzoso del terreno» (pag. 4 dell'ordinanza impugnata), confutando in tal modo le contestazioni difensive relative all'ipotizzata inconsapevolezza del requisito della altruità del terreno occupato. 1.5. Deve essere affermato, in conclusione, che il provvedimento impugnato non è affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione dell'ordinanza impugnata, risulta articolata e coerente con le emergenze investigative, non essendo riconducibile né all'area semantica della motivazione "assente" né a quella della motivazione "apparente".2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Preliminarmente deve essere rimarcato che l'ordinanza impugnata non contiene alcuna violazione dell'art. 21 della legge 203/1982 in quanto i giudici del riesame hanno fatto corretto riferimento alla nullità dei contratti sottoscritti in violazione del divieto di subaffitto, sublocazione e subconcessione dei fondi rustici. Deve essere affermato, in proposito, che il fatto che la norma invocata preveda che tale nullità dei contratti possa essere dichiarata, in sede civile, esclusivamente in caso di eccezione proposta dal locatore è del tutto irrilevante in relazione alla perfezione del reato di occupazione abusiva. Le violazioni di legge rilevanti in questa sede devono avere riferimento esclusivo al fatto di reato che viene contestato all'indagato, e non possono in alcun modo riguardare questioni diverse avente rilevanza solo civilistica, e perciò suscettibili di essere fatte valere solo nella loro sede propria, rappresentata da un autonomo processo civile. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e