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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2020

Cassazione n. 36307/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 novembre 2020 la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta, il giorno 14 giungo 2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzate; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la sentenza impugnata in quanto asseritamente assunta sulla scorta di un quadro probatorio viziato; che con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto ripetitivo di soli argomenti di merito esclusi dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. era in ogni caso esclusa dalla natura seriale e ripetuta della condotta posta in essere, circostanze di per se idonee a non permettere alla Corte territoriale di prenderne in considerazione la applicazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il il res42021 Il Consigliere estensore il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 novembre 2020 la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta, il giorno 14 giungo 2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzate; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando la sentenza impugnata in quanto asseritamente assunta sulla scorta di un quadro probatorio viziato; che con il secondo motivo eccepiva la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. alla luce della particolare tenuità del fatto contestato. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto ripetitivo di soli argomenti di merito esclusi dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. era in ogni caso esclusa dalla natura seriale e ripetuta della condotta posta in essere, circostanze di per se idonee a non permettere alla Corte territoriale di prenderne in considerazione la applicazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il il res42021 Il Consigliere estensore il
Sentenza Cassazione n. 36307/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris