CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso lette le conclusioni della parte civile che ha chiesto dichiararsi inammissibile o il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica della difesa dell'imputato che ha insistito nei motivi. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza in data 23 giugno 2023, la Corte di Appello sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale datata 16-12-2022, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina allo stesso ascritto in anni 5 di reclusione ed C 1550,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Levato, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: violazione dell'art. 606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. per errata applicazione dell'art. 512 cod.proc.pen. quanto alla acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa Carloto, costituita parte civile, dovendosi ritenere errato il giudizio di impossibilità sopravvenuta effettuato dai giudici di merito, posto che non erano stati compiuti accertamenti completi per rintracciare la p.o., la citazione era stata notificata con sette anni di ritardo ad un indirizzo in Brasile ove non era più residente la stessa, nessuna adeguata attività di indagine sul territorio italiano o su quello brasiliano era stata compiuta; conseguentemente, mancavano i presupposti per l'applicabilità dell'art. 526 comma 1 bis cod.proc.pen. stante che la costituzione di parte civile provava la conoscenza del procedimento da parte del Carloto e la sua volontaria sottrazione all'esame; violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pEn. in relazione all'errata valutazione degli elementi probatori acquisiti ed alla ritenuta sussistenza del dolo di impossessamento sopravvenuto, dovendosi valorizzare quelle dichiarazioni del Carloto dalle quali risultava che la reazione dell'imputato era stata determinata dal danno ingiusto patito con la rottura degli occhiali e dei cd del proprio figlio; inoltre, si sottolineava come la volontà del ricorrente di acquisire le videoregistrazioni manifestata nel corso del procedimento, dimostrasse la fondatezza delle ragioni della propria azione, come riferite dal medesimo all'udienza del 13 novembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non supera la c.d. prova di resistenza e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero va rammentato che secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità, non ha avuto incidenza determinante ed esclusiva nel giudizio di colpevolezza del ricorrente, affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali riferivano di avere constato l'aggressione del Carloto, le ferite dallo stesso riportate, e la fuga della vettura con a bordo l'imputato; inoltre, quali ulteriori elementi decisivi, le pronunce di merito segnalavano ancora le risultanze dell'intervento nell'immediatezza dei fatti dei Carabinieri, che individuavano il mezzo a bordo del quale il ricorrente si era allontanato, il certificato medico rilasciato al P.S. al Carloto, attestante varie lesioni al volto ed al corpo tutte compatibili con il racconto nell'immediatezza della p.o., e le modalità dell'arresto dello stesso Attolino, ritrovato con tracce di sangue nel proprio abbigliamento. Trattasi con evidenza di una congerie di elementi probatori, con i quali il ricorso non si confronta, che appare idonea a sostenere la valutazione di responsabilità dell'imputato, e ciò indipendentemente dalla acquisizione ed utilizzazioni delle dichiarazioni rese dal cittadino straniero poi non escusso nel contraddittorio delle parti. 2. Anche il secondo motivo è infondato in quanto non deducibile nel giudizio di legittimità; ed invero in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illoclica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Orbene, nel caso di specie, alcun errore capace di disarticolare l'intero ragionamento probatorio può ravvisarsi, posto che, l'orologio sottratto al Carloto durante l'aggressione, veniva effettivamente rinvenuto al momento dell'arresto in possesso dell'Attolino e che la prospetta2:ione della possibilità di qualificare i fatti ex art. 393 cod.pen. è certamente esclusa non potendo l'imputato vantare alcun diritto alla consegna di beni altrui. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Roma, 3 luglio 2024 IL CONSIGLIERE g 99 Pgrid9.: LI U flie( A PRETENTE [OSCURATO:PERSONA] zz l