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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48118/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, in data 8 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen.; avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.

1.1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il travisamento della prova; secondo il ricorrente le prove utilizzabili per la decisione non forniscono elementi idonei a dimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla falsificazione della contabile del bonifico di cui al capo di imputazione.

1.2. Il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], deduce, con distinti motivi, la violazione di legge ed il vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., contestando la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nella contestata attività di falsificazione. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Le doglianze addotte nel ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato è dotato di un apparato argomentativo privo di criticità motivazionali giustificative.

Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il bonifico fosse intestato a persona diversa dagli imputati, valorizzando l'avvenuta falsificazione della ricevuta e l'interesse degli appellanti all'utilizzo di tale documentazione artefatta.

Quanto al generico travisamento della prova lamentato, i ricorrenti non hanno prospettato la decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica: l'eventuale fraintendimento della prova della falsificazione ad opera degli imputati non risulta idoneo a disarticolare l'intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento travisato (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 dei 02/07/2019, S., Rv. 277758).

In effetti, la prova della sussistenza dell'elemento costitutivo degli artifici e raggiri, posta a fondamento della decisione dei giudici del merito, non consisteva soltanto nella produzione della copia di un documento falsamente attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ma in una più complessa condotta decettiva sostanziatasi in una molteplicità di atti: le false affermazioni circa l'apertura di una nuova ditta, la mancata presentazione della ricevuta originale del bonifico, per il millantato incidente dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e l'invio, tramite fax, della copia falsificata.

In tale ottica, non rilevando la circostanza che il bonifico non fosse intestato agli imputati o che gli stessi non avessero operato la falsificazione, le doglianze difensive risultano ictu ()culi destituite di fondamento.

2. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato in quanto il delitto per il quale si procede era già prescritto al momento della deliberazione della sentenza oggetto di ricorso.

Ed invero, la Corte territoriale è incorsa nella violazione di legge lamentata, senza peraltro motivare in relazione alla richiesta, avanzata dalla difesa di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione.

Dall'esame degli atti emerge, quanto segue: • il reato di tentata truffa contestato agli imputati si è perfezionato in data 19 gennaio 2012; • il decorso della prescrizione è stato sospeso per 10 mesi e 22 giorni nel corso del giudizio di primo grado; • il termine massimo di prescrizione, di conseguenza, si è consumato in data 9 giugno 2020 e, dunque, antecedentemente alla data della pronuncia del provvedimento impugnato (28 settembre 2021).

Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve esser annullata senza rinvio limitatamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] stante la sopravvenuta prescrizione del reato a lei contestato.

3. Analoga declaratoria non può essere adottata nei riguardi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] perché la prescrizione non era maturata alla data della sentenza oggetto di ricorso, ostandovi l'avvenuto riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

4. Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca, in data 8 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 640 cod. pen.; avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati. 1.1. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deduce un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il travisamento della prova; secondo il ricorrente le prove utilizzabili per la decisione non forniscono elementi idonei a dimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla falsificazione della contabile del bonifico di cui al capo di imputazione. 1.2. Il difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], deduce, con distinti motivi, la violazione di legge ed il vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., contestando la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nella contestata attività di falsificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Le doglianze addotte nel ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] e nel secondo motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato è dotato di un apparato argomentativo privo di criticità motivazionali giustificative. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che il bonifico fosse intestato a persona diversa dagli imputati, valorizzando l'avvenuta falsificazione della ricevuta e l'interesse degli appellanti all'utilizzo di tale documentazione artefatta. Quanto al generico travisamento della prova lamentato, i ricorrenti non hanno prospettato la decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica: l'eventuale fraintendimento della prova della falsificazione ad opera degli imputati non risulta idoneo a disarticolare l'intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento travisato (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 dei 02/07/2019, S., Rv. 277758). In effetti, la prova della sussistenza dell'elemento costitutivo degli artifici e raggiri, posta a fondamento della decisione dei giudici del merito, non consisteva soltanto nella produzione della copia di un documento falsamente attestante l'avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento, ma in una più complessa condotta decettiva sostanziatasi in una molteplicità di atti: le false affermazioni circa l'apertura di una nuova ditta, la mancata presentazione della ricevuta originale del bonifico, per il millantato incidente dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e l'invio, tramite fax, della copia falsificata. In tale ottica, non rilevando la circostanza che il bonifico non fosse intestato agli imputati o che gli stessi non avessero operato la falsificazione, le doglianze difensive risultano ictu ()culi destituite di fondamento. 2. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato in quanto il delitto per il quale si procede era già prescritto al momento della deliberazione della sentenza oggetto di ricorso. Ed invero, la Corte territoriale è incorsa nella violazione di legge lamentata, senza peraltro motivare in relazione alla richiesta, avanzata dalla difesa di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione. Dall'esame degli atti emerge, quanto segue: • il reato di tentata truffa contestato agli imputati si è perfezionato in data 19 gennaio 2012; • il decorso della prescrizione è stato sospeso per 10 mesi e 22 giorni nel corso del giudizio di primo grado; • il termine massimo di prescrizione, di conseguenza, si è consumato in data 9 giugno 2020 e, dunque, antecedentemente alla data della pronuncia del provvedimento impugnato (28 settembre 2021). Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata deve esser annullata senza rinvio limitatamente alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] stante la sopravvenuta prescrizione del reato a lei contestato. 3. Analoga declaratoria non può essere adottata nei riguardi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] perché la prescrizione non era maturata alla data della sentenza oggetto di ricorso, ostandovi l'avvenuto riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità la recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). 4. Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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