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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 28305/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI LATINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generaleLIDIA GIORGIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria fatta pervenire dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., hannoconcluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina impugna l’or- dinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina, che, in sede di appello, ha annullato l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Latina, che aveva disposto il sequestro preventivo del complesso turistico/alberghiero deno- minato [OSCURATO:PERSONA] di Tiberio, ubicato nel territorio del Comune di Sperlonga.

Il Tribunale, annullando il decreto di sequestro, ha rimesso le parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 628, comma 8, cod. proc. pen., avendo rilevato l’esistenza di una controversia in ordine alla proprietà dei beni.

Deduce:

2. “Violazione di legge omissione e contraddittorietà della motivazione (artt. 321 –606 lettere b) – e) c.p.p.)”.

La prima parte del motivo si rivolge alla nozione di occupazione ai sensi dell’art. 633 cod. pen., negata dal Tribunale.

A tale riguardo si premette che il bene in sequestro era stato acquisito al patrimonio del Comune di Sperlonga in forza del provvedimento emesso dallo stesso Comune, che aveva annullato i tioli edificatori e aveva ordinato la demoli- zione dell’immobile, così come successivamente convalidato dauna sentenza del TAR e da altra sentenza del Consiglio di Stato, così non sussistendo alcuna con- troversia quanto alla titolarità del bene, per come ritenuto dal Tribunale.

Osserva che,nel diritto penale, la nozione di invasione ha un’accezione di- versa rispetto a quella comune, che richiama un’azione irruenta e violenta nel ter- reno o nell’edificio altrui.

Secondo il pubblico ministero all’invasione prevista dall’art. 633 cod. pen. deve attribuirsi il significato di un’introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell’edificio altrui, allo scopo di occuparlo o,co- munque,di trarne profitto, così che «i mezzi e il modo con cui avviene sono indif- ferenti, né è necessario che ricorra il requisito della clandestinità, che costituisce uno degli elementi dello spoglio civile (art. 1168 cod. civ.) di talché l’invasione può commettersi anche palesemente e senza violenza neppure sulle cose o senza in- ganno.

Unico requisito dell’occupazione è l’arbitrarietà, vale a dire che essa av- venga contra ius: agisce “arbitrariamente” chi non ha il diritto o altra legittima facoltà di entrare nell’altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto».

Secondo il ricorrente l’occupazione dell’immobile si è attuata attraverso la stipula del contratto di locazione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., nella consa- pevolezza dell’altruità del bene.

«Infatti -scrive il ricorrente-se è vero che la società in parola [[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n.d.e.] aveva il possesso della res fino al momento dell’interversio, avvenuta con l’emanazione del provvedimento amministrativo, è altrettanto evidente come la stipula del contratto successivo fosse idonea a confi- gurare l’invasione di cui alla imputazionemediante la condotta, da parte di un soggetto terzo rispetto al precedente possessore, in concorso tra loro».

Si osserva come all’esito della sentenza del Consiglio di Stato, la società avrebbe dovuto dare seguito all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni.

Termine che non è stato rispettato con la conseguenza che l’immobile è diventata a tutti gli effetti,ipso iure, una proprietà pubblica.

Si ribadisce, dunque, come l’occupazione dell’immobile sia stata perpetrata attraverso la stipula del contratto di locazione sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.

1.1. Il provvedimento impugnato ha annullato il decreto di sequestro pre- ventivo c.d. impeditivo disposto dal G.i.p., ma ha contestualmente disposto, ai sensi dell’art. 324, comma 8, c.p.p., la conservazione del vincolonelle more della definizione della controversia in ordine alla titolarità dei beni sequestrati.

Vale la pena osservare che la decisione dei giudici appare corretta, atteso che l’esistenza della controversia emerge già dalla sola lettura del ricorso, atteso che l’attribuzione della proprietà del complesso turistico al Comune di Sperlonga suppone la verifica degli effetti dell’ordine di demolizionee dell’eventuale mancata ottemperanza a esso, così richiedendosi la risoluzione di una questione che esula dall'oggetto del procedimento penale, dovendosi accertare se vi sia stata in effetti l’automatica traslazione della proprietà nel patrimonio comunale.

Va ulteriormente evidenziato che ai fini della rimessione degli atti ai sensi dell’art. 624, comma 8, cod. proc. pen. non è necessaria la formale pendenza del relativo giudizio in sede civile.

1.2. Va, dunque, ricordato che l'interesse della parte a impugnare un prov- vedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'elimina- zione di un provvedimento pregiudizievole, unasituazione immediata più vantag- giosa (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437 –01).

Tanto vale a dire che si rinviene l’interesse a impugnare quando l’utilità perseguita dal ricorrente sia l’effetto immediato del provvedimento che si vuole ottenere con l’impugnazione, in quanto autosufficiente nella prospettiva della ri- mozione del pregiudizio che si assume subito.

1.3. Tale requisito non si rinviene nel caso in esame, dove l’annullamento del sequestro non ha determinato la restituzione del bene, né ha prodotto effetti lesivi in ordine alla conservazione delle esigenze investigative e delle finalità impeditive per cui era stato disposto, in quanto il tribunale, con statuizione autonoma, ha disposto la prosecuzione del vincolo reale in via conservativa, rimettendo la questione della titolarità del bene al giudice civile.

In tal modo, il bene continua a essere sottratto alla disponibilità delle parti, in attesa della decisione in sede civile.

Non sussiste, pertanto, alcuna lesione concreta dell’interesse del pubblico ministero, giacché il mantenimento del vincoloassicura la conservazione della res in vista della definizione della lite civile e neutralizza, in sostanza, l’effetto libera- torio derivante dall’annullamento del sequestro preventivo, visto che la perma- nente sottrazione alla disponibilità delle parti impedisce che questi possanoaggra- vare il reato o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

In tale contesto, l'impugnazione da parte del pubblico ministero si risolve in una contestazione priva di effetti utili, non essendovi un pregiudizio concreto né per l'accertamento dei fatti né per la tutela dell'interesse pubblico.

Il pubblico ministero, peraltro,non spiega quale pregiudizio hanno subito le finalità impeditivedel sequestro annullato, pur in presenza di persistente vincolo sui beni, né, correlativamente, esibisce quale sarebbe il vantaggio deriverebbe dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato,sempre nella prospet- tiva delle finalità impeditive per cui il sequestro era stato disposto.

In difetto di un concreto pregiudizio per le esigenze dell’accertamento pe- nalee per le finalità impeditive per cui il sequestro era stata disposto, l’impugna- zione si risolve in un’iniziativa astratta e meramente teorica, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.

Tanto conduce all’inammissibilità del ricorso.

2. Nulla va statuito circa le spese del giudizio, attesa la qualità di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI LATINAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generaleLIDIA GIORGIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria fatta pervenire dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., hannoconcluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina impugna l’or- dinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Latina, che, in sede di appello, ha annullato l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Latina, che aveva disposto il sequestro preventivo del complesso turistico/alberghiero deno- minato [OSCURATO:PERSONA] di Tiberio, ubicato nel territorio del Comune di Sperlonga. Il Tribunale, annullando il decreto di sequestro, ha rimesso le parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 628, comma 8, cod. proc. pen., avendo rilevato l’esistenza di una controversia in ordine alla proprietà dei beni. Deduce: 2. “Violazione di legge omissione e contraddittorietà della motivazione (artt. 321 –606 lettere b) – e) c.p.p.)”. La prima parte del motivo si rivolge alla nozione di occupazione ai sensi dell’art. 633 cod. pen., negata dal Tribunale. A tale riguardo si premette che il bene in sequestro era stato acquisito al patrimonio del Comune di Sperlonga in forza del provvedimento emesso dallo stesso Comune, che aveva annullato i tioli edificatori e aveva ordinato la demoli- zione dell’immobile, così come successivamente convalidato dauna sentenza del TAR e da altra sentenza del Consiglio di Stato, così non sussistendo alcuna con- troversia quanto alla titolarità del bene, per come ritenuto dal Tribunale. Osserva che,nel diritto penale, la nozione di invasione ha un’accezione di- versa rispetto a quella comune, che richiama un’azione irruenta e violenta nel ter- reno o nell’edificio altrui. Secondo il pubblico ministero all’invasione prevista dall’art. 633 cod. pen. deve attribuirsi il significato di un’introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell’edificio altrui, allo scopo di occuparlo o,co- munque,di trarne profitto, così che «i mezzi e il modo con cui avviene sono indif- ferenti, né è necessario che ricorra il requisito della clandestinità, che costituisce uno degli elementi dello spoglio civile (art. 1168 cod. civ.) di talché l’invasione può commettersi anche palesemente e senza violenza neppure sulle cose o senza in- ganno. Unico requisito dell’occupazione è l’arbitrarietà, vale a dire che essa av- venga contra ius: agisce “arbitrariamente” chi non ha il diritto o altra legittima facoltà di entrare nell’altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto». Secondo il ricorrente l’occupazione dell’immobile si è attuata attraverso la stipula del contratto di locazione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., nella consa- pevolezza dell’altruità del bene. «Infatti -scrive il ricorrente-se è vero che la società in parola [[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] n.d.e.] aveva il possesso della res fino al momento dell’interversio, avvenuta con l’emanazione del provvedimento amministrativo, è altrettanto evidente come la stipula del contratto successivo fosse idonea a confi- gurare l’invasione di cui alla imputazionemediante la condotta, da parte di un soggetto terzo rispetto al precedente possessore, in concorso tra loro». Si osserva come all’esito della sentenza del Consiglio di Stato, la società avrebbe dovuto dare seguito all’ordine di demolizione nel termine di novanta giorni. Termine che non è stato rispettato con la conseguenza che l’immobile è diventata a tutti gli effetti,ipso iure, una proprietà pubblica. Si ribadisce, dunque, come l’occupazione dell’immobile sia stata perpetrata attraverso la stipula del contratto di locazione sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse. 1.1. Il provvedimento impugnato ha annullato il decreto di sequestro pre- ventivo c.d. impeditivo disposto dal G.i.p., ma ha contestualmente disposto, ai sensi dell’art. 324, comma 8, c.p.p., la conservazione del vincolonelle more della definizione della controversia in ordine alla titolarità dei beni sequestrati. Vale la pena osservare che la decisione dei giudici appare corretta, atteso che l’esistenza della controversia emerge già dalla sola lettura del ricorso, atteso che l’attribuzione della proprietà del complesso turistico al Comune di Sperlonga suppone la verifica degli effetti dell’ordine di demolizionee dell’eventuale mancata ottemperanza a esso, così richiedendosi la risoluzione di una questione che esula dall'oggetto del procedimento penale, dovendosi accertare se vi sia stata in effetti l’automatica traslazione della proprietà nel patrimonio comunale. Va ulteriormente evidenziato che ai fini della rimessione degli atti ai sensi dell’art. 624, comma 8, cod. proc. pen. non è necessaria la formale pendenza del relativo giudizio in sede civile. 1.2. Va, dunque, ricordato che l'interesse della parte a impugnare un prov- vedimento del giudice è correlato agli effetti primari e diretti della decisione e quindi sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'elimina- zione di un provvedimento pregiudizievole, unasituazione immediata più vantag- giosa (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437 –01). Tanto vale a dire che si rinviene l’interesse a impugnare quando l’utilità perseguita dal ricorrente sia l’effetto immediato del provvedimento che si vuole ottenere con l’impugnazione, in quanto autosufficiente nella prospettiva della ri- mozione del pregiudizio che si assume subito. 1.3. Tale requisito non si rinviene nel caso in esame, dove l’annullamento del sequestro non ha determinato la restituzione del bene, né ha prodotto effetti lesivi in ordine alla conservazione delle esigenze investigative e delle finalità impeditive per cui era stato disposto, in quanto il tribunale, con statuizione autonoma, ha disposto la prosecuzione del vincolo reale in via conservativa, rimettendo la questione della titolarità del bene al giudice civile. In tal modo, il bene continua a essere sottratto alla disponibilità delle parti, in attesa della decisione in sede civile. Non sussiste, pertanto, alcuna lesione concreta dell’interesse del pubblico ministero, giacché il mantenimento del vincoloassicura la conservazione della res in vista della definizione della lite civile e neutralizza, in sostanza, l’effetto libera- torio derivante dall’annullamento del sequestro preventivo, visto che la perma- nente sottrazione alla disponibilità delle parti impedisce che questi possanoaggra- vare il reato o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. In tale contesto, l'impugnazione da parte del pubblico ministero si risolve in una contestazione priva di effetti utili, non essendovi un pregiudizio concreto né per l'accertamento dei fatti né per la tutela dell'interesse pubblico. Il pubblico ministero, peraltro,non spiega quale pregiudizio hanno subito le finalità impeditivedel sequestro annullato, pur in presenza di persistente vincolo sui beni, né, correlativamente, esibisce quale sarebbe il vantaggio deriverebbe dall’eventuale annullamento del provvedimento impugnato,sempre nella prospet- tiva delle finalità impeditive per cui il sequestro era stato disposto. In difetto di un concreto pregiudizio per le esigenze dell’accertamento pe- nalee per le finalità impeditive per cui il sequestro era stata disposto, l’impugna- zione si risolve in un’iniziativa astratta e meramente teorica, inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. Tanto conduce all’inammissibilità del ricorso. 2. Nulla va statuito circa le spese del giudizio, attesa la qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.M
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