CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 ottobre 2023
Cassazione n. 36252/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.31239/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentat a e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC [OSCURATO:EMAIL]) , giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA].r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2206/06/2020, depositata il 23.04.2020. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del16 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Catania rigettava i l ricorso proposto da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso gli estratti di ruolo e i ruoli trasfusi nella cartella di pagamento n. 29320090033858708, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno d’imposta 2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dal l a contribuente , annullando la cartella impugnata; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, illustrato con memoria ; -la società contribuente resisteva con controricorso ; - disposta l’integrazione del contraddittorio, mediante la notificazione del ricorso per cassazione all’Agenzia delle entrate, come da ordinanza interlocutoriadi questa Corte del 22.05.2022, l’Agenzia delle entrate rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ri levato erroneamente che la notificazione della cartella di pagamento avrebbe dovuto eseguirsi ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con invio della raccomandata informativa, in quanto si trattava di irreperibilità cd. relativa, anziché di irreperibilità assoluta del destinatario; -preliminarmente occorre rilevare che, con memoria depositata in data 2.10.2023, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha chiesto di dichiarare l’ estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, essendosi avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, trasmessa all’Agenzia delle entrate in data 28.09.2023, nonché la quietanza di pagamento della prima rata del 26.09.2023; - l’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’oneredi depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano acarico della parte che le ha anticipate”; -ai sensi del comm a 2 00 dell’art. 1 cit., poi, “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; - il comma 201 dell’art. 1 cit., infine, prevede che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”; -a seguito della presentazione da parte della contribuente dell’istanza sopra indicata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a carico della parte che le ha anticip