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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 806/2026

ECLI:EU:C:2026:725
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate l’8 settembre 2026 ( 1 ) Cause C ‑ 454/24 P e C ‑ 705/24 P [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico contro

[OSCURATO:PERSONA] (C

‑ 454/24 P) e [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico contro [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG (C ‑ 705/24 P) « Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fondo di risoluzione unico – Decisione relativa al calcolo dei contributi ex ante per i periodi di contribuzione 2022 e 2023 – Articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Obbligo di raggiungere il livello-obiettivo – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 – Massimale del 12,5% del livello-obiettivo – Articolo 264, secondo comma, TFUE – Limitazione degli effetti di un annullamento nel tempo » Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo

III. Osservazioni preliminari

IV. Fatti

V. Decisioni del SRB 2022 e 2023

VI. Procedimenti dinanzi al Tribunale, sentenza e ordinanze impugnate

VII. Procedimenti dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

VIII. Sulle impugnazioni A. Argomenti del SRB e delle istituzioni dell’Unione B. Argomenti degli enti creditizi C. Valutazione

1. Sull’interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

a) Sul tenore letterale dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

b) Sull’interpretazione storica e sul contesto in cui si inseriscono l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

c) Sugli obiettivi perseguiti dal regolamento SRM

d) Conclusioni sul rapporto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

2. Sorte delle circostanze particolari verificatesi nei periodi di contribuzione 2022 e 2023

IX. Sul mantenimento degli effetti nel tempo A. Argomenti delle parti B. Valutazione

X. Sulle spese

XI. Conclusione I. Introduzione 1. Le presenti conclusioni riguardano impugnazioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU), dirette ad ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2024,

[OSCURATO:PERSONA]/SRB

(Contributi ex ante 2022) (T‑411/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:216) nonché dell’ordinanza del Tribunale del 6 agosto 2024,

[OSCURATO:PERSONA]/SRB

(T‑410/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:534).

2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione SRB/ES/2022/18 del SRB, dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: la «decisione del SRB 2022»), nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] SA, e ha mantenuto gli effetti di tale decisione sino a che non siano adottate, da parte del SRB, le misure necessarie che l’esecuzione di tale sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi a decorrere dal giorno in cui tale sentenza è divenuta definitiva.

Lo stesso ha fatto, con l’ordinanza impugnata, nei confronti della decisione SRB/ES/2023/23 del SRB, del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al SRF (in prosieguo: la «decisione del SRB 2023»), nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

3. Le presenti cause invitano la Corte a stabilire, in primo luogo, se il Tribunale sia incorso in errori di diritto nell’interpretazione di due disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 ( 2 ) che fissano l’importo dei contributi dovuti dagli enti creditizi autorizzati all’interno dell’Unione bancaria e, in secondo luogo, se il Tribunale poteva validamente sospendere nel tempo gli effetti della sentenza e dell’ordinanza impugnate.

II. Contesto normativo

4. L’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento SRM, definisce il livello-obiettivo come l’«importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell’articolo 69, paragrafo 1», di tale regolamento.

5. L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Livello-obiettivo», stabilisce quanto segue: «1.

Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1º gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell’articolo 99, paragrafo 6, il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti.

2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al [SRF] calcolati conformemente all’articolo 70 e raccolti a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.

3. Il [SRB] proroga il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 di un massimo di quattro anni se il [SRF] ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5% dell’ammontare totale dei depositi protetti di cui al paragrafo 1 e quando i criteri dell’atto delegato di cui al paragrafo 5, lettera b), sono soddisfatti.

4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell’articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello.

Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione regolare tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici.

5. [OSCURATO:PERSONA] [europea]è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 93 per specificare quanto segue:

a) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al [SRF] calcolati conformemente al paragrafo 2;

b) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3;

c) i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4».

6. L’articolo 70 del medesimo regolamento, intitolato «Contributi ex ante », al paragrafo 2 dispone quanto segue: « Ogni anno il [SRB], previa consultazione della [Banca centrale europea (BCE)] o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo. (…) In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo».

III. Osservazioni preliminari

7. La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato all’interno dell’Unione una mancanza di strumenti adeguati per prevenire con efficacia l’insolvenza degli enti creditizi e delle imprese di investimento (in prosieguo: gli «enti») o, quantomeno, per ridurre al minimo le ripercussioni negative.

Al fine di evitare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano costretti in futuro a procedere al salvataggio degli enti in crisi o in dissesto utilizzando il denaro dei contribuenti, il legislatore dell’Unione ha adottato diversi strumenti intesi ad assicurare, in sostanza, che il dissesto di un ente non comprometta la stabilità dei mercati finanziari nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri ( 3 ).

8. Tra tali strumenti, la BRRD mira ad armonizzare le legislazioni e le normative di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al risanamento e alla risoluzione di enti autorizzati nel territorio dell’Unione.

Essa impone, in particolare, a ciascuno Stato membro, di designare una o più autorità abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione di cui a tale direttiva, tra cui l’istituzione di un meccanismo nazionale di finanziamento avvalendosi di fondi controllati dalle autorità di risoluzione nazionali ( 4 ).

A tal fine, al termine di un periodo di dieci anni, il quale va dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, i mezzi finanziari disponibili di tale meccanismo, ottenuti tramite contributi raccolti annualmente presso tutti gli enti autorizzati nel territorio di ciascuno Stato membro, dovevano essere pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti tali enti ( 5 ). [OSCURATO:PERSONA] membri era peraltro consentito fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare ( 6 ).

Secondo la BRRD, i contributi annuali di ciascuno di detti enti sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette») in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette aggregate») di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro ( 7 ).

Tali contributi annuali dovevano essere corretti in funzione del profilo di rischio di ciascun ente interessato, determinato tenendo conto di taluni indicatori di rischio precisi, secondo il metodo enunciato nel regolamento delegato (UE) 2015/63 ( 8 ).

9. Al fine di ottenere una più solida integrazione del quadro di risoluzione, il regolamento SRM, la cui proposta di testo ( 9 ) si ispirava ampiamente al sistema instaurato dalla BRRD, ha istituito norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti negli [OSCURATO:PERSONA] membri della zona euro e negli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui moneta non è l’euro, ma che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti») ( 10 ).

A tal fine, tale regolamento ha creato un meccanismo di risoluzione unico, l’applicazione delle cui regole e procedure è affidata al SRB ( 11 ), e prevede, inter alia , l’istituzione di un SRF al fine di assicurare l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione ( 12 ).

A tal fine, al termine di un periodo di otto anni, che va dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari a disposizione del SRF dovevano essere pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (in prosieguo: il «livello-obiettivo») ( 13 ).

Secondo detto regolamento, tali mezzi finanziari provengono da singoli contributi raccolti annualmente presso ciascun ente, i quali vengono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività nette in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti ( 14 ).

Il calcolo di tali contributi si basa peraltro su un contributo fisso e su un contributo ponderato in funzione del rischio di ciascun ente interessato, per il quale si rimanda agli indicatori di rischio enunciati nella BRRD ( 15 ) nonché al regolamento delegato 2015/63 quale strumento che precisa il concetto della «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio» ( 16 ).

Il regolamento SRM prevede inoltre, da un lato, che i contributi percepiti dal SRF nel corso del periodo iniziale siano scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti ( 17 ).

I criteri da adottare per tale scaglionamento nel tempo sono enunciati nel regolamento delegato (UE) 2017/747 ( 18 ) .

Dall’altro lato, ogni anno, il SRB calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo (in prosieguo: il «massimale del 12,5%») ( 19 ).

IV. Fatti

10. I fatti sono illustrati ai punti da 2 a 4 della sentenza e dell’ordinanza impugnate.

Essi possono essere riassunti nel modo seguente.

11. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono enti creditizi rispettivamente francese e austriaco.

Con le decisioni del SRB 2022 e 2023, quest’ultimo ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, i contributi ex ante al SRF (in prosieguo: i «contributi ex ante ») per il 2022 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2022») e il 2023 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2023»), dovuti dagli enti rientranti nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

12. Con avviso di riscossione del 25 aprile 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ([OSCURATO:PERSONA] di controllo prudenziale e di risoluzione, Francia), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, di detto regolamento, ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di versare i suoi contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022, come fissato dal SRB.

L’autorità nazionale di risoluzione competente in Austria ha fatto lo stesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di contribuzione 2023.

V. Decisioni del SRB 2022 e 2023

13. Nella sua decisione 2022, il SRB ha descritto la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022.

Dopo aver rilevato la tendenza alla crescita costante dei depositi protetti durante il periodo iniziale, la quale è stata amplificata da una serie di eventi puntuali significativi a partire dal 2019, segnatamente la pandemia dovuta al COVID-19 e la guerra tra l’Ucraina e la Russia, il SRB ha stabilito che il livello‑obiettivo del SRF alla fine del periodo iniziale avrebbe dovuto essere pari a EUR 79,98 miliardi (in prosieguo: livello-obiettivo finale stimato nel 2022») ( 20 ). [OSCURATO:PERSONA] luce delle risorse finanziarie disponibili, pari a circa EUR 52 miliardi, e al fine di raggiungere il livello-obiettivo di almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti nel corso degli anni restanti prima della scadenza del periodo iniziale, esso ne ha desunto di dover raccogliere EUR 28 miliardi nei cicli 2022 e 2023 ( 21 ).

Poiché il ciclo 2022 era il penultimo del periodo iniziale, il SRB ha ritenuto che lo stesso disponesse di un potere discrezionale limitato per colmare nel tempo tale divario previsto di EUR 28 miliardi tra le risorse finanziarie attualmente disponibili nel SRF e il livello-obiettivo finale stimato nel 2022.

Di conseguenza, esso ha fissato l’importo del totale dei contributi al SRF per il periodo di contribuzione 2022 a circa EUR 14 miliardi ( 22 ).

14. Nella sua decisione 2023, il SRB ha stabilito che il livello-obiettivo del SRF alla fine del periodo iniziale avrebbe dovuto raggiungere 77,6 EUR miliardi ( 23 ) (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale stimato nel 2023»). [OSCURATO:PERSONA] luce delle risorse finanziarie disponibili, pari a circa EUR 65,9 miliardi, esso ne ha concluso che, per raggiungere tale livello-obiettivo finale stimato nel 2023, esso doveva raccogliere circa EUR 11,7 miliardi ( 24 ) nel periodo di contribuzione 2023 ( 25 ).

VI. Procedimenti dinanzi al Tribunale, sentenza e ordinanze impugnate

15. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 5 giugno 2022 e il 18 luglio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento da parte del Tribunale, sulla base dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, delle decisioni del SRB 2022 e 2023 nella parte in cui le riguardano.

A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotti otto.

16. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato la decisione del SRB 2022, nella parte in cui essa violava l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, sulla base del rilievo che l’importo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 superava il 12,5% del livello-obiettivo finale stimato nel 2022.

17. A tale riguardo, il Tribunale ha indicato che dalla formulazione dell’articolo 69, paragrafo 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di tale regolamento, nonché dalla genesi di detto regolamento, emerge che il massimale del 12,5% del livello-obiettivo si applicava ogni anno nel corso del periodo iniziale ( 26 ).

18. Infatti, secondo il Tribunale, in applicazione degli articoli 69 e 70 del medesimo regolamento, il calcolo dei contributi ex ante è un esercizio annuale che si basa sulla definizione di un livello‑obiettivo finale che dovrà essere raggiunto al termine del periodo iniziale e, successivamente, di un livello‑obiettivo annuale da ripartire tra gli enti.

Poiché il livello-obiettivo finale può essere noto con certezza solo alla fine del periodo iniziale, è il livello‑obiettivo finale pronosticato, ossia quello risultante da una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima, ad essere determinante ai fini dell’applicazione del massimale del 12,5% ( 27 ).

19. Dal momento che il massimale del 12,5% è stato ribadito a due riprese all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, formulato in modo chiaro e preciso in termini imperativi, non si può sostenere che esso possa essere ignorato o interpretato in modo flessibile, cosicché il SRB aveva facoltà di discostarsene nel raggiungimento del livello‑obiettivo finale ( 28 ), Il Tribunale ha aggiunto che la natura prospettica della stima del livello‑obiettivo finale da parte del SRB, il quale deve essere pari ad «almeno» l’1% dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale, implica di stimare con sufficiente cautela l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti durante tutto detto periodo al fine di assicurarsi che il livello‑obiettivo finale sia raggiunto, rispettando nel contempo il massimale del 12,5% ( 29 ).

20. Di conseguenza, quando calcola i contributi ex ante in un determinato periodo di contribuzione, il SRB dovrebbe assicurarsi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di tale regolamento, che l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superi il 12,5% del livello‑obiettivo finale pronosticato ( 30 ), cosa che non avrebbe fatto nella specie ( 31 ).

21. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda del SRB di mantenere gli effetti della sua decisione 2022, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], fino a quando non siano adottate le misure necessarie che l’esecuzione della sua sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a decorrere dalla data in cui tale sentenza è divenuta definitiva ( 32 ).

22. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, alla luce della sua decisione nella sentenza impugnata, esso fosse manifestamente fondato, e ha annullato la decisione del SRB 2023, nella parte in cui violava l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, con la motivazione che l’importo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 superava il 12,5% del livello-obiettivo finale stimato nel 2023 ( 33 ).

Esso ha parimenti accolto la domanda del SRB di mantenere gli effetti della sua decisione 2023, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], fino a quando non siano adottate le misure necessarie che l’esecuzione tale ordinanza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dal giorno in cui detta ordinanza è divenuta definitiva ( 34 ).

VII. Procedimenti dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23. Con le sue impugnazioni proposte dinanzi alla Corte, il SRB, sostenuto nelle sue conclusioni dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, intervenienti in primo grado, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], interveniente in sede di impugnazione nella causa C‑454/24 P, chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza e l’ordinanza impugnate; – respingere i ricorsi o, in subordine, rinviare le cause dinanzi al Tribunale; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; – in ulteriore subordine, nella causa C‑454/24 P, mantenere gli effetti della decisione del SRB 2022 per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza della Corte diverrà definitiva e, nella causa C‑705/24 P, mantenere gli effetti della decisione del SRB 2023 per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza della Corte diverrà definitiva o, se del caso, la sentenza della Corte nelle cause C‑536/24 P e C‑537/24 P, laddove queste ultime vengano decise successivamente.

24. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta nelle sue conclusioni dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] bancaire française e dal [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] eV, intervenienti in sede di impugnazione, nonché la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ammesso ad intervenire in udienza con ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2025, chiedono il rigetto dell’impugnazione e la condanna del SRB alle spese.

25. Le parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza comune alle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P del 17 marzo 2026.

VIII.

Sulle impugnazioni A. Argomenti del SRB e delle istituzioni dell’Unione

26. Il SRB, sostenuto dal Consiglio, deduce tre motivi, vertenti in sostanza sul fatto che il Tribunale, ai punti 38, da 46 a 54, da 57 a 59 e 65 della sentenza impugnata, la quale è servita da fondamento per l’ordinanza impugnata, è incorso in numerosi errori di diritto ritenendo che il massimale del 12,5% dovesse essere applicato in qualsiasi circostanza, a scapito dello scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo, ed esigendo dal SRB che esso proceda ad una sovrastima intenzionale e significativa di tale livello-obiettivo.

L’interpretazione effettuata dal Tribunale del rapporto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, sarebbe contraria al tenore letterale, al contesto e all’obiettivo di tali disposizioni, nonché ai principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di proporzionalità, e ai limiti della delega di poteri sanciti dalla giurisprudenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA] ( 35 ).

Il ragionamento del Tribunale al riguardo sarebbe inoltre inficiato da numerose contraddizioni.

27. Anzitutto, dal tenore letterale dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, risulterebbe che il livello-obiettivo corrispondente ad «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti» costituisce un requisito minimo rigoroso.

Tale disposizione determinerebbe l’obiettivo principale da raggiungere alla fine del periodo iniziale, come la Corte avrebbe già riconosciuto ( 36 ); ciò emergerebbe inoltre, secondo il Consiglio, dal considerando 8 del regolamento delegato 2017/747.

28. Inoltre, contrariamente a quanto affermerebbe il Tribunale ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, il significato dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, non risulterebbe senza ambiguità dalla sua formulazione.

Il Tribunale si sarebbe inoltre contraddetto interpretando tale disposizione in maniera contraria a questa formulazione.

In conformità al testo di detta disposizione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, di tale regolamento, il «livello-obiettivo» al quale viene fatto riferimento sarebbe il «livello‑obiettivo finale», il quale può essere noto con certezza solo alla fine del periodo iniziale.

Pertanto, la regola del massimale del 12,5% sarebbe applicabile a tale livello-obiettivo finale e non al livello-obiettivo «pronosticato» ogni anno del periodo iniziale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata.

Il rispetto di tale regola potrebbe peraltro essere verificato solo in media, sulla base della totalità dei contributi raccolti al termine di detto periodo, come sarebbe avvenuto nella specie ( 37 ).

29. L’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, dovrebbero pertanto essere oggetto di un’interpretazione contestuale e teleologica, al fine di conciliare tali disposizioni e di conferire loro un effetto utile.

30. Orbene, l’obiettivo principale perseguito dall’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale emergerebbe segnatamente dalla relazione della proposta di regolamento SRM, consisterebbe nel garantire che il settore finanziario fornisca mezzi finanziari sufficienti affinché il meccanismo di risoluzione unico possa svolgere le sue funzioni, al fine di preservare la stabilità finanziaria del sistema, e i contributi degli enti finanziari siano proporzionati e prevedibili.

31. Inoltre, la natura indicativa del massimale del 12,5% si evincerebbe dal contesto e dalla finalità dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM.

In tal senso, il testo della relazione che accompagna la proposta di regolamento SRM indicava che, nel corso del periodo iniziale, il settore bancario avrebbe versato ogni anno contributi per «circa» un decimo del livello-obiettivo ( 38 ).

Il massimale del 12,5% sarebbe dunque stato apportato nel corso del processo legislativo solo al fine di tenere conto di un periodo iniziale di otto anni, e dovrebbe essere conciliato con il principio secondo cui i contributi devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile, come risulta dall’articolo 69, paragrafi 2 e 5, di tale regolamento, nonché dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/747.

32. Neanche l’articolo 69, paragrafi 3 e 4, del regolamento SRM, che riguarderebbero peraltro circostanze particolari in cui il SRB potrebbe essere indotto, rispettivamente, a prorogare il periodo iniziale o a prelevare nuovi contributi dopo tale periodo, consentirebbero di ritenere che il massimale del 12,5% debba essere applicato in modo rigoroso ciascun anno di detto periodo, né che il sistema avrebbe tollerato che il livello-obiettivo non venga raggiunto alla fine del periodo iniziale.

33. Sotto un profilo contestuale , il SRB aggiunge che il legislatore dell’Unione non ha avuto l’intenzione di consentirgli di prelevare più contributi del necessario, contrariamente al sistema istituito nell’ambito della BRRD, nel quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono visti accordare espressamente il potere di fissare livelli-obiettivo superiori all’ammontare di «almeno l’1% dei depositi protetti» ( 39 ).

Allo stesso non sarebbe consentito, al solo scopo di rispettare il massimale del 12,5%, di fissare deliberatamente il livello-obiettivo ad un livello artificialmente superiore a quello che risulterebbe da una rappresentazione esatta dei fatti e delle valutazioni economiche disponibili al momento delle proiezioni, contrariamente a quanto avrebbe tuttavia richiesto il Tribunale ai punti da 57 a 59 della sentenza impugnata.

34. Un siffatto obbligo di sovrastima del livello-obiettivo violerebbe inoltre il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché i principi della certezza del diritto e di proporzionalità.

Esso ignorerebbe parimenti i limiti della delega di poteri ad un’agenzia dell’Unione sanciti dalla sentenza Meroni .

Infatti, consentire al SRB di fissare il livello-obiettivo ad una percentuale liberalmente scelta eccedente l’1% dell’ammontare dei depositi protetti arrecherebbe pregiudizio al potere del legislatore di determinare l’importo necessario e proporzionato per assicurare il finanziamento efficace e adeguato del SRF, e trasferirebbe essenzialmente al SRB la responsabilità di determinare il livello-obiettivo finale adeguato, cosicché a quest’ultimo verrebbe conferito un potere discrezionale politico vero e proprio.

35. Infine, il ragionamento del Tribunale sarebbe inficiato da contraddizioni nella misura in cui, da un lato, esso indicherebbe, al punto 46 della sentenza impugnata, che occorre che il SRB effettui «una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima», e dall’altro, ai punti 57 e 58 di tale sentenza, che il SRB era tenuto a «stimare, sulla base di proiezioni prudenti, l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti in modo che sia raggiunto detto livello‑obiettivo, rispettando nel contempo il massimale del 12,5%», il che implicherebbe una sovrastima del livello-obiettivo senza che ciò sia giustificato dai dati disponibili.

36. Il SRB conclude facendo valere che il giusto equilibrio tra l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, potrebbe essere preservato solo considerando che il massimale del 12,5% non sia una soglia assoluta bensì debba essere applicato in maniera compatibile con la regola dello scaglionamento il più uniforme possibile dei contributi nel corso del periodo iniziale e con l’obiettivo principale di raggiungere il livello-obiettivo finale alla fine di tale periodo.

Orbene, sarebbe stato materialmente impossibile realizzare tale obiettivo se il SRB avesse dovuto applicare tale massimale in modo rigoroso.

Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, ai punti da 55 a 58 della suddetta sentenza, che fosse possibile procedere in tal modo.

Una siffatta analisi si baserebbe su criteri di controllo erronei e non terrebbe conto degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione delle decisioni del SRB nei periodi di contribuzione 2022 e 2023.

37. Nella causa C‑705/24 P, il SRB domanda in aggiunta alla Corte, nella misura in cui essa dovesse confermare l’interpretazione del Tribunale, di chiarire la questione dell’individuazione dell’importo che non dovrebbe superare il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato, atteso che il Tribunale non si è espresso al riguardo.

Secondo il SRB, l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, deve essere interpretato nel senso che occorre tenere conto non del livello-obiettivo annuale, bensì dell’importo totale effettivo dei contributi percepiti da enti autorizzati una volta effettuate le detrazioni dei contributi versati nel 2015 dagli enti interessati agli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti in conformità alla BRRD e le rettifiche dei contributi versati da tali enti gli anni precedenti ( 40 ).

38. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, pur se il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, che non era impossibile conciliare l’obiettivo di raggiungere il livello-obiettivo con la regola del massimale del 12,5% e il requisito di scaglionare i contributi annuali nel modo più uniforme possibile, come si evince da un’interpretazione letterale degli articoli 69 e 70 di tale regolamento, lo stesso Tribunale si sarebbe tuttavia discostato da una siffatta interpretazione, ai punti da 46 a 48 della sentenza in parola, ritenendo che il massimale si rapportasse al livello‑obiettivo finale pronosticato e non al livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale.

Un errore del genere lo avrebbe portato ad esigere dal SRB una sovrastima dell’importo del livello obiettivo; ciò non risulterebbe né dal tenore letterale né dall’obiettivo di detto regolamento, e non consentirebbe di rispettare il requisito di uno scaglionamento uniforme dei contributi annuali.

Quanto al resto, gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] convergono, in sostanza, con quelli del SRB e del Consiglio.

Lo stesso vale per la [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene che il ragionamento del Tribunale faccia del livello-obiettivo annuale l’elemento determinante, a scapito del livello-obiettivo finale, invertendo in tal modo l’ordine di priorità degli obiettivi finanziari da raggiungere.

B. Argomenti degli enti creditizi 39.

[OSCURATO:PERSONA] (

41 ) ritiene che le censure vertenti sul fatto che il Tribunale avrebbe preteso dal SRB che quest’ultimo procedesse intenzionalmente ad una sovrastima del livello-obiettivo siano dovute ad un’interpretazione erronea della sentenza impugnata.

Il Tribunale si sarebbe limitato ad indicare che il SRB era tenuto a conformarsi al suo obbligo di prudenza e di diligenza, ed effettuare una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo alla luce dei dati disponibili, al fine di stimare, sulla base di proiezioni prudenti, l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti in modo che fosse raggiunto detto livello‑obiettivo.

Siffatti requisiti non sarebbero contraddittori ed escluderebbero una sovrastima.

40. Sarebbe inoltre erroneo partire dalla premessa secondo cui il SRB doveva raggiungere ad ogni costo il livello-obiettivo al termine del periodo iniziale.

L’economia generale e la finalità del regime di raccolta dei contributi ex ante dovrebbero integrare quantomeno i tre elementi seguenti, ossia: in primo luogo, il carattere incerto del livello-obiettivo sino alla fine del periodo iniziale, in secondo luogo, il massimale annuale del 12,5% scaglionato su otto anni, il che implica un rischio non trascurabile di non raggiungere il livello-obiettivo in caso di sottostima del medesimo nel corso dei primi anni e, in terzo luogo, il carattere dinamico del livello-obiettivo.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dalla prima frase dell’articolo 69, paragrafo 4, prima frase, del regolamento SRM, in particolare alla luce delle versioni nelle lingue tedesca e svedese di tale disposizione, risulta che è consentito continuare a riscuotere contributi al di là del periodo iniziale qualora, al termine di tale periodo, il livello-obiettivo non sia stato raggiunto.

Il SRB avrebbe condiviso tale interpretazione annunciando, il 14 settembre 2023, che esso preparava una nuova raccolta di informazioni per un eventuale contributo ex ante per il 2024.

41. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che è senza incongruenze o contraddizioni che il Tribunale ha proceduto ad un’interpretazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, dalla quale risulta senza ambiguità che la regola del massimale del 12,5% ha un carattere imperativo e si applica «in ogni caso», senza distinguere tra il periodo iniziale e il periodo successivo.

Il Tribunale avrebbe inoltre potuto tenere conto del contesto e della finalità di tale disposizione per pronunciarsi sulla qualificazione di tale regola nel senso che si impone al livello-obiettivo finale pronosticato ogni anno del periodo iniziale, e non al livello obiettivo finale, il quale è noto solo al termine di tale periodo.

42. [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sollevano, in sostanza, gli stessi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo aggiunge che l’introduzione della regola del massimale del 12,5% è stata una condizione preliminare decisiva dell’accordo politico tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio nel corso dell’iter legislativo. [OSCURATO:PERSONA] bancaire française insiste sul fatto che non è contraddittorio dover realizzare una stima precisa ma prudente del livello-obiettivo, e che il tenore letterale imperativo dell’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento, non consentirebbe in alcun modo al SRB di derogare alla regola del massimale.

Queste due ultime parti intervenienti osservano parimenti che l’interpretazione secondo la quale il massimale sarebbe applicabile solo al livello-obiettivo finale noto al termine del periodo iniziale ha come effetto di impedire qualsivoglia controllo giurisdizionale delle decisioni del SRB che stabiliscono i contributi annuali, le quali sarebbero quindi divenute definitive e incontestabili.

43. La [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ), sostenuta in udienza dal [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA], sostiene che non sussista un conflitto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.

Da un lato, dalla formulazione chiara di quest’ultima disposizione risulterebbe che il massimale del 12,5% è applicabile rigorosamente nel corso del periodo iniziale.

Dall’altro, lo scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo costituirebbe un principio che ammette eccezioni, come risulterebbe segnatamente dall’articolo 69, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.

Poiché una proroga del periodo iniziale è consentita, non si esigerebbe affatto dal SRB che esso proceda ad una sovrastima del livello-obiettivo.

L’ordinanza impugnata non sarebbe pertanto inficiata da errori di diritto.

44. Per quanto riguarda la domanda aggiuntiva del SRB alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in conformità al dettato dell’articolo 70, paragrafo 2, quarto comma, di tale regolamento, il massimale del 12,5% si impone al livello-obiettivo annuale, prima di qualsiasi detrazione o adattamento dei contributi, il che emergerebbe peraltro dal punto 62 della sentenza impugnata.

C. Valutazione

45. In via preliminare, occorre rilevare che, nel corso del processo legislativo sfociato nell’adozione del regolamento SRM, veniva indicato che il livello-obiettivo da raggiungere al termine del periodo iniziale si quantificherebbe approssimativamente a EUR 55 miliardi, e che tale livello-obiettivo in termini assoluti sarebbe un valore dinamico, che aumenterebbe automaticamente in funzione della crescita del settore bancario ( 43 ).

Su tale base, il SRB ha chiesto contributi per il 2016 corrispondenti ad un importo pari a circa 6,4 miliardi di EUR.

Poiché i depositi protetti hanno successivamente registrato una tendenza all’aumento, il SRB ha adeguato l’importo dei contributi da riscuotere nel seguente modo: esso ha percepito un importo pari a circa EUR 6,6 miliardi nel 2017, a EUR 7,5 miliardi nel 2018, a EUR 7,8 miliardi nel 2019, a EUR 9,1 miliardi nel 2020 e a EUR 10,4 miliardi nel 2021.

46. Come menzionato al paragrafo 13 delle presenti conclusioni, a seguito di una serie di eventi puntuali significativi verificatisi a partire dal 2019, il SRB ha ritenuto che, per il periodo di contribuzione 2022, il livello-obiettivo da raggiungere al termine del periodo iniziale fosse pari a circa EUR 80 miliardi.

Al fine di raggiungere tale livello-obiettivo finale stimato nel 2022, il SRB ha fissato un importo dei contributi corrispondente a EUR 14 253 573 821,46 ( 44 ).

Dagli elementi del fascicolo emerge che tale importo è stato ridotto a EUR 13 675 366 302,18, dopo, tra l’altro, detrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 ( 45 ).

Secondo il SRB, l’importo dei contributi ex ante così percepiti nel 2022 corrispondeva al 17,09% del livello-obiettivo finale stimato nel 2022.

Se esso avesse applicato il massimale del 12,5% a tale livello-obiettivo, esso avrebbe potuto prelevare solo EUR 10,5 miliardi all’incirca.

47. Analogamente, come indicato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, il SRB ha ritenuto che, per il periodo di contribuzione 2023, il livello-obiettivo da raggiungere alla fine del periodo iniziale fosse pari a circa EUR 78 miliardi.

Al fine di raggiungere tale livello-obiettivo finale stimato nel 2023, il SRB ha fissato un importo dei contributi corrispondente a EUR 11 702 958 514,31 ( 46 ), il quale è stato ridotto a EUR 11 283 042 119,51.

Secondo il SRB, l’importo dei contributi ex ante così percepiti nel 2023 corrispondeva al 14,5% del livello-obiettivo finale stimato nel 2023.

Se esso avesse applicato il massimale del 12,5% a tale livello-obiettivo, esso avrebbe potuto prelevare solo EUR 9,7 miliardi all’incirca.

48. Al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari del SRF erano pari a circa EUR 78 miliardi.

Il SRB ha parimenti calcolato che l’ammontare totale dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti era pari a EUR 7 500 miliardi.

Esso è dunque pervenuto alla conclusione che «il livello-obiettivo al 31 dicembre 2023 negli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti fosse approssimativamente pari a EUR 75 miliardi» (in prosieguo: il «livello-obiettivo reale») ( 47 ).

L’importo dei contributi effettivamente riscossi nel corso del 2022 corrispondeva dunque al 18,23% del livello-obiettivo reale, mentre quello del 2023 corrispondeva al 15,04% di tale livello-obiettivo reale.

49. In sostanza, le censure dedotte dal SRB nell’ambito delle presenti impugnazioni invitano la Corte a stabilire se il Tribunale sia incorso in errori di diritto nella sua interpretazione del collegamento che deve essere effettuato tra l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, il quale impone che il livello-obiettivo sia raggiunto alla fine del periodo iniziale, e l’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale limita l’importo dei contributi che il SRB è autorizzato a chiedere.

50. A tale riguardo, effettuerò un ragionamento in due tempi ( 48 ).

In primo luogo, procederò a un’interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, quale risulta dal loro tenore letterale, dal loro contesto e dalla genesi del regolamento SRM, nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento, al fine di proporre una conclusione concernente il modo in cui tali disposizioni, a mio avviso, devono articolarsi nell’ambito del sistema instaurato da detto regolamento.

In secondo luogo, approfondirò l’analisi al fine di esaminare, in maniera più specifica, la censura del SRB relativa all’impossibilità, alla luce delle circostanze esistenti nei periodi di contribuzione 2022 e 2023, di raggiungere il livello-obiettivo rispettando al contempo il massimale del 12,5%.

1. Sull ’ interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica dell ’ articolo 69, paragrafo 1, e dell ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

51. Ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui essa fa parte.

Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione ( 49 ).

52. La Corte ha precisato, inoltre, che pur se l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, il giudice dell’Unione non è tuttavia privato della possibilità di ricorrere, in determinate situazioni, ai metodi di interpretazione che ritiene appropriati per chiarire l’esatta portata di una disposizione del diritto dell’Unione apparentemente chiara, con la precisazione che ogni disposizione di diritto dell’Unione dev’essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione in parola ( 50 ). a) Sul tenore letterale dell ’ articolo 69, paragrafo 1, e dell ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

53. Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, ricordo che esso stabilisce che, al termine del periodo iniziale, «il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti» ( 51 ).

L’uso del termine «almeno l’1%» indica che, entro un certo limite, il legislatore dell’Unione ha consentito al SRB di riscuotere contributi il cui ammontare totale è superiore all’1% dell’ammontare dei depositi protetti, corrispondente ad una soglia minima da raggiungere ( 52 ).

54. L’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento prevede, da parte sua, che « [o]gni anno il [SRB] (…) calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo », e che « [i]n ogni caso , l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (…) non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo » ( 53 ).

La presenza dei termini «ogni anno», figuranti al primo comma di tale disposizione, nonché «in ogni caso» e «annualmente», al quarto comma della suddetta disposizione, deve essere intesa, a mio avviso, nel senso che significa che la regola del massimale del 12,5% è applicabile nel corso del periodo iniziale, e non esclusivamente alla scadenza del medesimo, come fatto valere dal SRB ( 54 ).

55. Il «livello-obiettivo» viene inoltre definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento SRM, come l’«importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell’articolo 69, paragrafo 1» ( 55 ), di tale regolamento.

Tale definizione non precisa se si tratti dell’importo stimato ogni anno del periodo iniziale o dell’importo noto e raggiunto al termine di detto periodo.

Tuttavia, il livello-obiettivo presenta un carattere dinamico e incerto durante tutto il periodo iniziale, cosicché esso può essere oggetto unicamente di una stima nel corso del medesimo.

Inoltre, dall’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento, risulta che tale massimale è applicabile «ogni anno».

Ne consegue che tale massimale è applicabile, durante il periodo iniziale, solo ad un livello-obiettivo annualmente «stimato» o «pronosticato» ( 56 ).

56. Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta dunque che esiste, oltre al livello-obiettivo da raggiungere al termine del periodo iniziale, un massimale annuale dell’importo dei contributi che possono essere riscossi dal SRB presso degli enti ciascuno degli anni di detto periodo.

Poiché il livello-obiettivo è per definizione incerto nel corso del periodo iniziale, tale massimale è calcolato in funzione del livello-obiettivo quale stimato ciascuno di tali anni.

Nulla nel testo delle suddette disposizioni consente inoltre di ritenere che una di essa prevarrebbe sull’altra.

È peraltro pacifico che il SRB ha sempre tentato, nel corso del periodo iniziale, di calcolare il massimale per un importo pari al 12,5% del livello-obiettivo stimato.

Esso ha proceduto diversamente solo allorché si è accorto che tale massimale era in conflitto con lo scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo ( 57 ).

57. Una siffatta lettura dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, è confermata, a mio avviso, alla luce della genesi di tali disposizioni nonché del loro contesto. b) Sull ’ interpretazione storica e sul contesto in cui si inseriscono l ’ articolo 69, paragrafo 1, e l ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

58. Storicamente, osservo che, mentre l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, figurava già, in sostanza, nel testo della proposta di regolamento SRM promanante dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, è stato aggiunto nel corso del processo legislativo.

59. In tal senso, dalla relazione della proposta di regolamento SRM risulta che, perché fossero assicurati finanziamenti sufficienti, evitati gli effetti prociclici dei sistemi di ripartizione (pay-as-you-go) e limitata il più possibile la necessità di ricorrere al sostegno finanziario esterno, il SRF doveva disporre di risorse di pronto utilizzo, e che, a tal fine, il livello-obiettivo del SRF avrebbe dovuto corrispondere almeno all’1% dei depositi coperti, livello che sarebbe stato sufficiente ad assicurare una risoluzione ordinata delle crisi future ( 58 ).

L’articolo 65, paragrafo 1, di tale proposta, era redatto in termini simili a quelli dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, salvo che esso prevedeva che il livello-obiettivo verrebbe raggiunto «[e]ntro 10 anni al massimo» ( 59 ).

60. Per contro, la proposta di regolamento SRM non fissava alcun massimale dei contributi riscossi annualmente.

Per quanto riguarda i contributi ex ante , tale proposta precisava unicamente, all’articolo 65, paragrafo 2, divenuto l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento SRM, che essi sarebbero «scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo a meno che, a seconda delle circostanze, possano essere anticipati in considerazione delle condizioni di mercato favorevoli o delle esigenze di finanziamento».

Detta proposta aggiungeva, all’articolo 66, paragrafo 1, che i contributi erano calcolati in percentuale dell’ammontare delle passività nette di ciascun ente in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti, adattati in funzione del profilo di rischio di ognuno di tali enti.

Solo la relazione della medesima proposta indicava che, se il SRF non dovrà effettuare erogazioni nella fase iniziale, «il settore bancario vi verserà ogni anno contributi per circa un decimo del livello-obiettivo » ( 60 ).

61. Ciò si spiega con il fatto che, originariamente, il regime proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] si ispirava principalmente alle disposizioni della BRRD.

Orbene, come menzionato al paragrafo 8 delle presenti conclusioni, quest’ultima prevedeva che i mezzi finanziari dei meccanismi nazionali dovessero raggiungere almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati sul territorio di ciascuno Stato membro al termine di un periodo di dieci anni, prevedendo al contempo una ripartizione uniforme dei contributi nel tempo fino al raggiungimento del livello-obiettivo, senza la fissazione di un massimale annuale ( 61 ).

62. Nel corso del processo legislativo, come rilevato dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, il Consiglio ha proposto l’aggiunta, al testo del regolamento SRM, di un nuovo articolo 66, paragrafo 1 bis , primo comma, ai sensi del quale, ogni anno, «le autorità nazionali di risoluzione calcolano i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutte le istituzioni autorizzate sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano pari al 10% del livello-obiettivo » («shall amount to 10%») ( 62 ), nonché di un quarto comma che ribadisse tale massimale del 10% del livello-obiettivo, precisando che l’importo aggregato dei singoli contributi « non supera annualmente 10% del livello-obiettivo » («shall not exceed annually the 10% of the target level») ( 63 ).

63. A seguito dei triloghi tra la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA], è stato approvato un testo di compromesso finale ( 64 ), nel quale, poiché il periodo iniziale era stato ridotto da dieci a otto anni, il massimale del 10% del livello-obiettivo è stato riportato al 12,5% e i termini «siano pari al 10% del livello-obiettivo» (« shall amount to 10 % of the target level ») di cui all’articolo 66, paragrafo 1 bis , primo comma, della proposta di modifica del Consiglio, sono stati sostituiti da « non superino il 12,5% » di tale livello («shall not exceed 12,5%») ( 65 ).

64. A quanto mi consta, non è stata formulata alcuna indicazione o spiegazione sulle ragioni per cui il legislatore dell’Unione si è accordato sull’aggiunta della regola del massimale del 12,5% e ha proceduto ad un cambiamento di terminologia per privilegiare termini imperativi.

65. Ricordo tuttavia che il regime risultante dalla proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] si basava ampiamente sul regime instaurato dalla BRRD.

L’aggiunta della regola del massimale del 12,5% nel corso del processo legislativo, nonché i cambiamenti di terminologia effettuati al riguardo, rappresentano dunque, a mio avviso, l’espressione della volontà esplicita del legislatore dell’Unione di discostarsi dal regime della BRRD ( 66 ) e di imporre un massimale ai contributi ex ante riscossi annualmente ( 67 ).

Il fatto che tale massimale venga ribadito a due riprese all’interno dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, tende parimenti a confermare l’intenzione del legislatore di vedere applicare tale regola in maniera rigorosa e «[i]n ogni caso», come risulta dal quarto comma di tale disposizione.

Il SRB non produce alcun documento idoneo a dimostrare che tale intenzione di modificare il sistema come risultava dalla proposta di regolamento SRM deve essere esclusa ( 68 ).

66. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla genesi del regolamento SRM non emerge dunque che la regola del massimale del 12,5% sia applicabile unicamente in media, in relazione al livello-obiettivo reale, noto al termine del periodo iniziale ( 69 ), oppure che essa debba essere interpretata in maniera flessibile.

Tale lettura non è peraltro corroborata dal contesto in cui si inseriscono gli articoli 69 e 70 di tale regolamento, di cui l’articolo 69, paragrafo 2, fa parte.

67. Infatti, l’articolo 69, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il quale specifica che i contributi «sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo», indica parimenti che, «[n]el periodo iniziale», tali contributi sono «calcolati conformemente all’articolo 70» del medesimo regolamento.

Come indicato correttamente dal Tribunale ai punti 31 e 54 della sentenza impugnata, un siffatto rinvio include necessariamente il paragrafo 2 di quest’ultima disposizione nella sua integralità, compresa la regola del massimale del 12,5% istituita al primo e al quarto comma di detta disposizione ( 70 ).

Tale necessità di procedere ad un siffatto scaglionamento «nel modo più uniforme possibile» presenta peraltro, alla luce dei termini impiegati, una certa flessibilità, cosicché il margine di manovra lasciato al SRB dalla medesima disposizione deve essere esercitato nel rispetto e nei limiti imposti dall’articolo 69, paragrafo 1, e dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.

68. Aggiungo che la distinzione effettuata dal legislatore dell’Unione tra i contributi ammessi a superare il massimale del 12,5% e quelli che non lo sono, emerge parimenti da altre disposizioni del regolamento SRM.

L’articolo 69, paragrafo 3, di tale regolamento, il quale prevede la possibilità di prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se il SRF ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5% dell’ammontare totale dei depositi protetti, non procede ad alcun rinvio all’articolo 70 di detto regolamento per il calcolo dei contributi ( 71 ).

Analogamente, il legislatore dell’Unione si è premurato di distinguere le situazioni contemplate all’articolo 69, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Ai sensi della prima frase di tale disposizione, se, dopo il periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo ( 72 ), i contributi riscossi dal SRB fino al ripristino di tale livello devono essere «calcolati a norma dell’articolo 70».

Il rinvio a tale articolo 70, nonché l’assenza di specificazione del termine entro il quale il livello-obiettivo deve essere ripristinato, deve essere inteso nel senso che implica l’obbligo di rispettare il massimale del 12,5% in sede di calcolo dei contributi.

Non vale lo stesso per le circostanze di cui alla seconda frase di tale disposizione, la quale non procede ad un siffatto rinvio ma prevede per contro che, dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi siano fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

Affinché il livello-obiettivo venga ripristinato entro un termine di sei anni sebbene i mezzi finanziari siano stati ridotti a meno di due terzi di tale livello-obiettivo, i contributi annuali devono poter superare detto massimale ( 73 ).

69. Siffatte distinzioni effettuate nel testo stesso del regolamento SRM tendono a confermare che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente circoscritto le circostanze nelle quali lo scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo poteva prevalere sul massimale .

Orbene, tali fattispecie qui non ricorrono.

70. Pertanto, dal contesto degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM non risulta che lo scopo principale di tale regolamento consisterebbe nel raggiungimento del livello-obiettivo al termine del periodo iniziale né che si tratterebbe della pietra angolare del sistema instaurato da detto regolamento, cosicché la regola del massimale del 12,5% dovrebbe essere interpretata alla luce di un siffatto scopo.

71. A mio avviso, l’interpretazione teleologica di tali disposizioni non porta ad una diversa conclusione. c) Sugli obiettivi perseguiti dal regolamento SRM

72. La Corte ha già avuto l’occasione di precisare che, quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento SRM, di cui occorre tener conto al fine di interpretare le disposizioni dello stesso, dai considerando 2, da 10 a 12, 31, 58 e 122 di tale regolamento emerge che quest’ultimo mira, mediante l’istituzione di un processo decisionale uniforme e centralizzato in materia di risoluzione degli enti creditizi nell’ambito di un meccanismo di risoluzione unico, a garantire un processo decisionale più rapido ed efficace per la risoluzione nell’Unione bancaria al fine, in particolare, di garantire una maggiore prevedibilità quanto all’esito di un dissesto di una banca, di mantenere la stabilità finanziaria, di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali e di tutelare i depositanti ( 74 ), fondandosi segnatamente su un SRF alimentato da contributi riscossi in capo a enti creditizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento ( 75 ).

73. La natura specifica dei contributi ex ante al SRF consiste, come risulta segnatamente dal considerando 41 del regolamento SRM, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al meccanismo di risoluzione unico affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose ( 76 ).

Il considerando 104 di tale regolamento indica in tal senso che, al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il SRF dovesse basarsi solo sui contributi ex post , è indispensabile che le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del medesimo siano di importo almeno pari ad un determinato livello-obiettivo.

74. Per quanto riguarda più specificamente gli articoli 69 e 70 del regolamento SRM, l’avvocato generale Kokott ha rilevato, del tutto correttamente, nella causa

ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB

, che l’obiettivo della riscossione dei contributi ai sensi di tali disposizioni consiste nel raggiungimento di un importo predeterminato, il livello-obiettivo, che non può però essere riscosso in un’unica soluzione a causa del suo ingente ammontare.

Se in ultima analisi l’importo dei contributi dipende dal livello-obiettivo che dovrà essere raggiunto sommando tutti i contributi riscossi entro la fine del periodo iniziale, i contributi ex ante di una banca in un determinato anno costituiscono, anzitutto, una frazione dell’importo del livello-obiettivo.

Viene sempre riscosso un importo complessivamente pari a un ottavo di poco più dell’1% dei depositi protetti dell’anno precedente, al fine di raggiungere, al termine del periodo iniziale, un importo totale pari ad almeno l’1% dell’ammontare di tutti i depositi protetti.

In termini più concreti, il SRB aveva come riferimento l’importo medio dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti nel rispettivo anno precedente, diviso per otto, raccogliendone poco più dell’1%, in considerazione del fatto che i depositi protetti tendevano ad aumentare ( 77 ).

75. Occorre desumerne, a mio avviso, che, nell’ambito del regolamento SRM, con il combinato disposto dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso conferire al SRB il potere di riscuotere contributi annuali al fine di raggiungere il livello-obiettivo al termine del periodo iniziale, assicurandosi al contempo che l’onere imposto agli enti durante tale periodo sia scaglionato nel tempo nel modo più uniforme possibile e, in ogni caso, non superi un determinato massimale.

L’obiettivo di assicurarsi che i mezzi finanziari del SRF saranno a disposizione del SRB il più rapidamente possibile in caso di risoluzione, ossia di salvaguardare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF, doveva essere dunque perseguito nel rispetto della condizione intesa a limitare, per ogni anno del periodo iniziale, l’importo dei contributi degli enti bancari, al fine di proteggerli a fronte dei contributi eccessivi ( 78 ).

Come indicato dall’avvocato generale Richard de la Tour nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU , il SRB non è dunque competente a fissare un livello‑obiettivo inferiore all’1% o un importo totale di contributi annui superiore al 12,5% ( 79 ).

76. Contrariamente a quanto sostenuto dal SRB, tale conclusione non viene rimessa in discussione dalla giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU e

[OSCURATO:PERSONA]

, dalle quali non risulta che l’articolo 69, paragrafo 1, prevalga sull’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.

77. È vero che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU , la Corte ha indicato, al punto 113, che il calcolo dei contributi si basa, «in applicazione degli articoli 102 e 103 della [BRRD] nonché degli articoli 69 e 70 del regolamento [SRM], sulla definizione di un livello-obiettivo che dovrà essere raggiunto mediante la somma dei suddetti contributi riscossi entro la fine del 2023 e, successivamente , di un livello-obiettivo annuale da ripartire tra gli enti autorizzati sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti al [meccanismo di risoluzione unico]» ( 80 ).

Tuttavia, dall’uso dell’avverbio temporale «successivamente» non può essere desunto, a mio avviso, un qualsivoglia ordine di priorità tra le disposizioni stesse.

78. Sotto il profilo temporale, è vero che l’applicazione del massimale del 12,5% può avere luogo solo dopo aver stimato il livello-obiettivo.

Non sono tuttavia convinto che il carattere consecutivo per quanto riguarda la determinazione, in primo luogo, di un livello-obiettivo finale stimato, e, in secondo luogo, della sua divisione per otto in livello-obiettivo annuale al fine di stabilire l’importo dei contributi annuali, il quale si spiega con le esigenze matematiche dell’esercizio, sia inteso ad istituire un ordine di priorità tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.

Si tratta piuttosto di una constatazione di ordine pratico del fatto che la metodologia di calcolo dei contributi ex ante implica la stima dell’importo del livello-obiettivo che deve essere raggiunto alla fine del periodo iniziale e la sua successiva ripartizione tra gli anni di detto periodo al fine di calcolare l’importo esatto dei contributi annuali da riscuotere.

79. Per quanto riguarda la sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, è giocoforza rilevare che l’obiettivo della raccolta annuale dei contributi ordinari degli enti ivi menzionata, consistente nel garantire che, entro il 31 dicembre 2024, il meccanismo di finanziamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, rientrava nel meccanismo instaurato nell’ambito della BRRD ( 81 ).

Orbene, come ricordato in precedenza, a differenza del regolamento SRM, tale regime non prevede un massimale ai contributi che devono essere raccolti annualmente nel corso del periodo iniziale di dieci anni.

80. La qualificazione del raggiungimento del livello-obiettivo come scopo principale del regolamento SRM, a scapito della regola del massimale del 12,5%, non risulta neanche dal considerando 8 del regolamento delegato 2017/747.

Pur se tale considerando precisa che «[l]e modifiche risultanti in una riduzione dei contributi ex ante dovrebbero essere calcolate tenendo conto del fatto che potrebbero in seguito portare ad un aumento per assicurare il raggiungimento del livello-obiettivo entro i termini previsti», dallo stesso non risulta affatto che l’«aumento» dei contributi di cui si tratta implicherebbe di poter superare detto massimale.

81. In udienza, è stata discussa una possibile applicazione della teoria della «concordanza pratica» («praktische [OSCURATO:PERSONA]») al conflitto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.

Utilizzata dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) in caso di conflitto tra due libertà o diritti fondamentali, tale teoria, elaborata dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], mira ad evitare di privilegiare uno dei due diritti confliggenti a scapito dell’altro, e tende a trovare caso per caso, per quanto possibile, un compromesso tra questi diritti, senza che sia necessario «sacrificare» totalmente uno dei due.

Un siffatto esercizio richiede di imporre limiti a ciascuno dei diritti in gioco, affinché ciascuno possa esplicare il suo effetto ottimale.

A tal fine, tali limiti devono essere proporzionati alle circostanze specifiche e non devono eccedere quanto è necessario ad assicurare la concordanza dei valori costituzionali o fondamentali in conflitto ( 82 ).

82. Non sono convinto che tale teoria, per quanto allettante, possa essere applicata nella specie.

A parte il fatto che non ci si inserisce in un contesto di diritti fondamentali, è giocoforza constatare che l’interpretazione proposta dalle istituzioni europee equivale a disapplicare completamente la regola del massimale del 12,5% in un caso come quello di specie.

83. Orbene, come ho indicato ai paragrafi da 53 a 80 delle presenti conclusioni, la regola del massimale del 12,5% è applicabile rigorosamente, a mio avviso, nel corso del periodo iniziale.

Il chiaro tenore letterale e i lavori preparatori riflettono l’intenzione del legislatore dell’Unione di discostarsi dal sistema istituito nell’ambito della BRRD e rafforzano l’idea che il massimale del 12,5% era concepito come un limite vero e proprio nella costituzione normale del SRF.

Un’intenzione contraria del legislatore non emerge, a mio avviso, né dal testo né dal contesto e neppure dagli obiettivi espressi dal regolamento SRM.

Orbene, se la volontà del legislatore fosse stata quella illustrata dalle istituzioni dell’Unione, esso avrebbe avuto ampie possibilità di dichiararla, almeno in un apposito considerando di tale regolamento ( 83 ).

Condivido in tal senso le affermazioni effettuate, in sostanza, dall’avvocato generale Bobek quando ha indicato che, se il legislatore non è stato in grado o non ha voluto indicare inequivocabilmente cosa volesse, è complicato farlo successivamente in via interpretativa ( 84 ).

84. Risulta dalle considerazioni che precedono che il Tribunale non è incorso in errori di diritto allorché ha ritenuto, ai punti da 30 a 38 della sentenza impugnata, che la regola del massimale del 12,5% figurante all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, si applichi rigorosamente nel corso del periodo iniziale e, ai punti da 46 a 48 di tale sentenza, che sia il livello-obiettivo finale «pronosticato» ad essere determinante ai fini dell’applicazione di tale massimale.

È parimenti senza incorrere in errori che il Tribunale ha respinto, ai punti da 52 a 54 della suddetta sentenza, gli argomenti del SRB relativi alla possibilità per quest’ultimo di ignorare la regola del massimale del 12,5% a vantaggio dell’obiettivo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo.

85. Gli argomenti del SRB devono dunque essere respinti in quanto infondati. d) Conclusioni sul rapporto tra l ’ articolo 69, paragrafo 1, e l ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM

86. L’economia del sistema istituito dal legislatore dell’Unione, quale emerge dal testo, dalla genesi e dal contesto dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento, ha come scopo la necessaria conciliazione degli imperativi di garantire rapidamente che il meccanismo di risoluzione unico sia operativo e di assicurare un impatto progressivo e misurato sull’industria bancaria.

Nella misura in cui tali disposizioni hanno il medesimo valore giuridico , le prescrizioni scaturenti dalla prima non possono, in quanto tali, prevalere su quelle risultanti dalla seconda, e viceversa ( 85 ).

Ciò richiede inevitabilmente che il SRB stimi correttamente il livello-obiettivo sin dall’inizio del periodo iniziale e preveda l’insorgere di qualsiasi elemento che possa far fluttuare l’importo del livello-obiettivo da raggiungere.

87. Si tratta di quanto già ritenuto, in sostanza, dall’[OSCURATO:PERSONA] bancaria europea in un parere risalente al 2015, nel quale essa ha avanzato alcune ipotesi concernenti l’articolo 69 del regolamento SRM.

A tale riguardo, essa ha affermato che, dato che i depositi protetti sarebbero stati più elevati in valore assoluto alla fine del periodo iniziale rispetto all’inizio, e la soglia dell’1% è una soglia minima, incomberebbe al SRB fissare il livello-obiettivo all’inizio del periodo iniziale in maniera adeguata, al fine di tenerne conto, e di stabilire i mezzi finanziari da attuare per raggiungere tale livello.

Essa ha aggiunto che, nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 70 di tale regolamento, i contributi ex ante sono limitati al 12,5% del livello-obiettivo, e alla luce dell’aumento previsto in valore assoluto e della durata di otto anni del periodo iniziale, sin dall’inizio di tale periodo, il SRB dovrebbe fissare un livello-obiettivo fondato su una proiezione prudente del livello dei depositi protetti alla fine di detto periodo, per raggiungere almeno l’1% degli stessi, il quale sarebbe considerevolmente superiore all’1% del volume dei depositi protetti nel 2015 ( 86 ).

88. Ritengo che il Tribunale non sia dunque incorso in un errore allorché ha indicato, in sostanza, al punto 55 della sentenza impugnata, che non era di per sé impossibile conciliare i requisiti risultanti dall’articolo 69, paragrafo 1, e dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.

Gli eventi di fatto e di diritto esistiti al momento dell’adozione delle decisioni del SRB 2022 e 2023 non possono influenzare l’interpretazione giuridica del regolamento SRM.

89. È parimenti senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha ritenuto, al punto 46 della sentenza impugnata, che spettasse al SRB, per ciascun periodo di contribuzione, effettuare «una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima», e, ai punti 57 e 58 di tale sentenza, aggiunto che la natura prospettica della stima del livello-obiettivo implica che il SRB debba stimare «con sufficiente cautela» e «sulla base di proiezioni prudenti» l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti durante tutto il periodo iniziale.

90. Una siffatta conclusione non è di per sé erronea né inficiata da contraddizioni, poiché il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal SRB, non ha affermato che esso doveva «sovrastimare intenzionalmente e in maniera significativa» il livello-obiettivo oppure fissare deliberatamente il livello-obiettivo ad un «livello artificialmente superiore a quello che verrebbe imposto da una valutazione precisa».

91. [OSCURATO:PERSONA] luce dell’interpretazione del rapporto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, che propongo di seguire, non mi sembra necessario, nell’ambito delle presenti conclusioni, esaminare le censure vertenti sulla violazione dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di proporzionalità, nonché dei limiti della delega di poteri sanciti dalla sentenza Meroni , poiché esse si basano su una lettura della sentenza impugnata che reputo errata.

92. Per quanto riguarda, peraltro, la questione più specifica se l’importo di cui occorre tenere conto in relazione al massimale del 12,5% del livello-obiettivo sia il livello-obiettivo annuale o l’importo totale effettivo dei contributi riscossi, è giocoforza rilevare che il Tribunale non ha preso posizione al riguardo nella sentenza impugnata.

Ai punti da 62 a 64 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, per il periodo di contribuzione 2022, sia il livello‑obiettivo annuale (EUR 14 253 573 821,46) sia l’importo totale effettivo dei contributi riscossi (EUR 13 675 366 302,18) superavano l’importo di EUR 9 998 431 322,50, il quale corrisponde al 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato (EUR 79 987 450 580).

Tale questione giuridica specifica eccede dunque l’ambito delle impugnazioni, cosicché non la esaminerò nell’ambito delle presenti conclusioni.

Rilevo tuttavia che essa è oggetto di un’impugnazione attualmente pendente, nella causa C‑385/25 P, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] AG avverso la sentenza del 9 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (Contributi ex ante 2016) (T‑336/20, EU:T:2025:383), relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016.

93. [OSCURATO:PERSONA] luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere i motivi del SRB in quanto infondati.

2. Sorte delle circostanze particolari verificatesi nei periodi di contribuzione 2022 e 2023

94. Dai paragrafi da 86 a 88 delle presenti conclusioni risulta che, a mio avviso, in conformità al sistema instaurato dal regolamento SRM, come pensato dal legislatore al momento della sua adozione, non era di per sé impossibile conciliare l’obiettivo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo con la regola del massimale del 12,5%.

95. Constato tuttavia che, benché tale regolamento fosse destinato a risolvere taluni dei problemi che una crisi finanziaria può generare, e il legislatore dell’Unione abbia esplicitamente previsto l’insorgere di eventi ben specifici, quest’ultimo non mi sembra aver contemplato, quantomeno chiaramente, un scenario in cui il SRB avrebbe commesso errori infelici di pronostici nel corso del periodo iniziale o in cui il SRF avrebbe proceduto ad esborsi sostanziosi, benché inferiori allo 0,5% dell’ammontare totale dei depositi protetti, che consentivano di prorogare il periodo iniziale in conformità all’articolo 69, paragrafo 3, di detto regolamento, né il verificarsi di un mutamento di circostanze economiche tale che i depositi protetti rischiavano di subire un aumento brusco e imprevedibile ( 87 ).

96. È tuttavia quest’ultima situazione ad essersi presentata nel 2022, e al SRB non può essere contestato il fatto di non aver previsto l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia o le conseguenze economiche esatte della pandemia causata dal COVID-19, le quali, come emerge dagli elementi del fascicolo, hanno comportato un aumento sostanziale dell’ammontare dei depositi protetti nel corso del periodo iniziale, cosicché il SRB si è ritrovato de facto nell’impossibilità di raggiungere il livello-obiettivo finale stimato nel corso dei periodi di contribuzione 2022 e 2023 rispettando al contempo il massimale del 12,5% di tale livello-obiettivo ( 88 ).

97. Si pone dunque la questione se si debba ritenere che, in un caso del genere, il SRB disponesse unicamente delle tre soluzioni seguenti: (i) «sovrastimare» manifestamente e artificialmente il livello-obiettivo finale, al fine di assicurarsi che il massimale del 12,5% di tale livello-obiettivo sovrastimato venisse rispettato raggiungendo al contempo il livello-obiettivo «reale» alla fine del periodo iniziale, il quale sarebbe stato significativamente inferiore; (ii) procedere ad una stima prudente del livello-obiettivo e ignorare il massimale del 12,5% al fine di garantire il raggiungimento del livello-obiettivo, oppure (iii) procedere ad una siffatta stima prudente del livello-obiettivo, rispettare il massimale del 12,5% nei suoi confronti e rischiare di non raggiungere almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale.

98. Per quanto riguarda la prima di tali soluzioni, e ribadendo al contempo che, a mio avviso, è erroneo attribuire un siffatto significato alla sentenza impugnata, essa mi sembra risultare dal parere dell’[OSCURATO:PERSONA] bancaria europea allorché quest’ultima ha indicato che il SRB potrebbe, in un determinato momento, usare il proprio potere per rivedere e fissare un livello-obiettivo superiore al tasso dell’1% dei depositi protetti stimati, se il livello dei depositi protetti aumentasse in maniera inattesa e la stima iniziale si rivelasse ampiamente insufficiente , e i contributi limitati al 12,5% non fossero sufficienti a coprire la differenza ( 89 ).

99. Occorre tuttavia osservare che, se così fosse stato, il SRB avrebbe dovuto fissare espressamente il livello-obiettivo, per il periodo di contribuzione 2022, ad un importo pari a circa EUR 109,4 miliardi, sebbene esso lo stimasse in realtà a circa EUR 80 miliardi, e che attualmente è noto che il «livello-obiettivo reale» era pari a circa EUR 75 miliardi.

Una siffatta sovrastima manifesta non avrebbe mancato di causare altre difficoltà e, ne sono convinto, di dare luogo a numerose contestazioni.

Essa mi sembra inoltre contraria alla chiara volontà del legislatore di non autorizzare il SRB a fissare un livello-obiettivo superiore ad «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti», a differenza del sistema instaurato dalla BRRD.

100. Il SRB ha preferito seguire la seconda di tali soluzioni e, per le ragioni illustrate ai paragrafi da 53 a 84 delle presenti conclusioni, ritengo che un siffatto approccio fosse inficiato da una violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, come concluso dal Tribunale al punto 65 della sentenza impugnata.

101. Resta la terza di queste soluzioni.

102. È vero che essa ha come conseguenza che, alla luce delle circostanze quali si sono presentate nei periodi di contribuzione 2022 e 2023, il SRB non avrebbe raggiunto il livello-obiettivo reale al termine del periodo iniziale, in violazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM.

103. Tuttavia, e benché tale scenario non sembri essere stato esplicitamente contemplato dal legislatore, è altrettanto vero che esso poteva verificarsi in circostanze diverse da quelle occorse nella specie.

104. Infatti, sarebbe indubbiamente avvenuto lo stesso qualora si fossero verificati eventi imprevedibili aventi un impatto economico non trascurabile comportante un aumento significativo dei depositi protetti nel corso della seconda metà del 2023 , dopo che il SRB ha fissato l’importo dei contributi per quest’ultimo anno del periodo iniziale.

In tal caso, il livello-obiettivo non sarebbe stato pacificamente raggiunto e il SRB avrebbe potuto unicamente procedere ad una siffatta constatazione al termine del periodo iniziale.

105. Si tratta di uno scenario che il SRB sembra peraltro avere previsto, alla luce del documento che evoca «consultazioni e domande al settore» per il 2024, nel quale il SRB presentava una tabella delle consultazioni pubbliche che avrebbero avuto luogo nel corso del 2024, anche «se il livello-obiettivo non [fosse stato] raggiunto», e nel quale figurava una «[c]onsultazione sugli importi preliminari dei contributi ex ante (unicamente se il livello-obiettivo non è raggiunto e i contributi 2024 vengono dunque raccolti) (…)» e una «[c]onsultazione sulle modalità di pagamento dei contributi ex ante (unicamente se il livello-obiettivo non è raggiunto)» ( 90 ).

Il SRB ha inoltre pubblicato, il 15 febbraio 2024, un comunicato stampa nel quale annunciava che, poiché il livello-obiettivo era stato raggiunto, nel 2024 non sarebbe stato riscosso alcun contributo( 91 ).

Pur se, in udienza, il SRB ha affermato che il comunicato stampa non rifletteva necessariamente la sua posizione, esso ha parimenti riconosciuto che il contesto normativo non prevedeva una norma specifica in relazione a ciò che esso avrebbe potuto fare se, per ragioni che esulavano dal suo controllo, il livello-obiettivo non fosse stato raggiunto.

106. A fronte di una siffatta constatazione e tenuto conto della realtà economica manifestatasi nei periodi di contribuzione 2022 e 2023 e idonea a riprodursi alla fine del 2023, mi sembra necessario ritenere, tramite un certo sforzo di interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, che se, al termine del periodo iniziale, il SRB si rende conto che l’ammontare dei contributi riscossi dal SRF non raggiunge almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti, esso, nel corso del 2024, debba poter esigere da tali enti nuovi contributi al fine di raggiungere, quantomeno, il livello-obiettivo reale, il quale è a quel punto noto.

IX. Sul mantenimento degli effetti nel tempo A. Argomenti delle parti

107. In subordine, qualora la Corte confermi l’annullamento della decisione del SRB 2022, quest’ultimo, sostenuto dal Consiglio, chiede di differire l’effetto di tale annullamento per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza emessa nella presente causa diviene definitiva.

Per quanto riguarda la decisione del SRB 2023, esso chiede che vengano differiti gli effetti del suo annullamento fino alla sua riadozione o, quantomeno, per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza emessa diviene definitiva.

108. La [OSCURATO:PERSONA] contesta la necessità di mantenere nel tempo gli effetti della decisione del SRB 2023.

B. Valutazione

109. Occorre rilevare che la Corte sarà tenuta a pronunciarsi su tale motivo solo qualora rigetti le impugnazioni e confermi l’annullamento delle decisioni del SRB 2022 e 2023, come da me proposto.

110. Al fine di evitare ripetizioni, rimando ai paragrafi da 23 a 30 delle conclusioni da me presentate in data odierna nella causa C‑671/24 P, [OSCURATO:PERSONA] P.S.K./SRB, nella misura in cui esse vertono specificamente sulla questione del mantenimento nel tempo degli effetti della decisione del SRB 2023, la quale è inficiata dalle stesse illegittimità della decisione del SRB 2022.

111. Propongo pertanto alla Corte di mantenere gli effetti delle decisioni del SRB 2022 e 2023, nella parte in cui riguardano la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], entro un termine ragionevole che non può superare 30 mesi a decorrere dalla data della pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P, fino all’entrata in vigore di nuove decisioni del SRB che fissino i contributi ex ante al SRF di tali enti.

X. Sulle spese

112. Risulta dalle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Di conseguenza, la Corte statuisce sulle spese in conformità all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

113. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché il SRB è rimasto soccombente, esso si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle domande di queste ultime.

114. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico, e la Corte può decidere che una parte interveniente, diversa da quelle indicate nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo 140, si faccia carico delle proprie spese.

Inoltre, a norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del medesimo regolamento, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata a sostenere le proprie spese solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte.

Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.

115. Sulla base di tali disposizioni, occorre parimenti dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] bancaire française e il [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.

XI. Conclusione

116. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) Gli effetti delle decisioni SRB/ES/2022/18 e SRB/ES/2023/23 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico sono mantenuti, nella parte in cui tali decisioni riguardano, rispettivamente, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG, fino all’entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle e al più tardi entro 30 mesi a decorrere dalla pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P. 3) [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea, nonché l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] bancaire française e il [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] eV, si faranno carico delle proprie spese. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SRM»).

«SRM» è l’abbreviazione per «[OSCURATO:PERSONA]». 3

V. considerando da 1 a 6 della direttiva 2014/59/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190; in prosieguo: la «BRRD)».

«BRRD» è l’abbreviazione per «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]».

V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑255/18, EU:C:2019:539, paragrafi da 33 a 51). 4

V. considerando 15, 104 e 131 nonché articolo 3 della BRRD. 5

V. considerando da 105 a 107, nonché articoli 102, 103 e 130 della BRRD. 6

V. articolo 102, paragrafo 1, seconda frase, della BRRD. 7

V. articolo 103, paragrafo 2, della BRRD. 8

V. articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 103, paragrafo 7, della BRRD, nonché articolo 4 e segg. del regolamento delegato (UE) 2015/63 della [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44). 9 [OSCURATO:PERSONA], proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 10 luglio 2013 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio [COM(2013) 520 final] (in prosieguo: la «proposta di regolamento SRM»). 10

V. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento SRM. 11

V. considerando 10 e 11 nonché articolo 1 del regolamento SRM. 12

V. articolo 76, paragrafo 1, del regolamento SRM. 13

V. articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM. L’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, di tale regolamento definisce il livello-obiettivo come «l’importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell’articolo 69, paragrafo 1»; 14

V. articolo 70, paragrafo 1, del regolamento SRM. 15

V. articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. 16

V. articolo 70, paragrafo 6, del regolamento SRM. 17

V. articolo 69, paragrafi 2 e 5, del regolamento SRM. 18 Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei contributi ex ante e le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito (GU 2017, L 113, pag. 2). 19

V. articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.

Occorre osservare che tale meccanismo di risoluzione si ispira ampiamente al meccanismo che le autorità di risoluzione nazionali devono istituire in conformità alla BRRD, benché il meccanismo istituito da quest’ultima non abbia stabilito un massimale del 12,5%. 20 EUR 79 987 450 580 [v. sentenza impugnata (punto 61), nonché considerando 60 della decisione del SRB 2022]. 21

V. considerando 48, 49, 60 e 61 della decisione del SRB 2022. 22 EUR 14 253 573 821,46 (v. considerando 62 della decisione del SRB 2022). 23 EUR 77 602 386 743,7 (v. considerando 47 della decisione del SRB 2023). 24 EUR 11 702 958 514,31 (v. considerando 78 e 80 della decisione del SRB 2023). 25

V. considerando 49, 77, 78 e 80 della decisione del SRB 2023. 26 Sentenza impugnata (punti da 30 a 38). 27 Sentenza impugnata (punti da 34 a 47). 28 Sentenza impugnata (punti da 49 a 54). 29 Sentenza impugnata (punti da 55 a 57). 30 Sentenza impugnata (punto 48). 31 Sentenza impugnata (punti da 60 a 65). 32 Sentenza impugnata (punti da 70 a 75). 33 Ordinanza impugnata (punti da 26 a 37). 34 Ordinanza impugnata (punti da 38 a 45). 35 Sentenza del 13 giugno 1958 (9/56; in prosieguo: la «sentenza Meroni», EU:C:1958:7, punti 43 e 44), nella quale la Corte ha dichiarato, in sostanza, che la delega di un potere discrezionale che comporti un’ampia libertà di valutazione e sia atto ad esprimere, con l’uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria, sostituisce gli apprezzamenti dell’autorità delegata a quelli dell’autorità delegante e determina un vero spostamento di responsabilità.

Una siffatta delega di potere violerebbe la garanzia fondamentale dell’equilibrio dei poteri che caratterizza la struttura istituzionale dell’Unione. 36 Il Consiglio rimanda in particolare alle sentenze del 14 novembre 2019,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑255/18; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2019:967, punti da 41 a 44), e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU», EU:C:2021:601, punto 113). 37 A tale riguard, il SRB precisa che, se il rispetto del massimale del 12,5% dovesse essere verificato in relazione al livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale, stabilita al 31 dicembre 2023, esso avrebbe prelevato, in media, ogni anno, il 12,15% di tale livello obiettivo. 38

V. punto

4.3.2. della relazione della proposta di regolamento SRM. 39 V., in particolare, articolo 102, paragrafo 1, della BRRD. 40 Come previsto, rispettivamente, dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), e dall’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63.

A tale riguardo, il SRB spiega che, ogni anno del periodo iniziale, a causa di tali detrazioni e rettifiche, l’importo totale effettivo dei contributi percepiti da tutti gli enti nel corso di un determinato ciclo di contribuzione era inferiore al livello obiettivo annuale stimato dal SRB.

Mentre, nel corso del periodo di contribuzione 2023, sia il livello-obiettivo annuale sia l’importo totale effettivo dei contributi riscossi ha superato il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato, lo stesso non valeva per tutti gli altri cicli di contribuzioni.

Taluni anni, solo il livello-obiettivo annuale era superiore al 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato, mentre l’importo totale effettivo dei contributi riscossi rispettava tale massimale. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa parimenti valere l’irricevibilità, per difetto di chiarezza, della censura del SRB vertente sulla considerazione di criteri di controllo erronei. 42 Il [OSCURATO:PERSONA] esprime talune riserve sulla ricevibilità dell’impugnazione proposta dal SRB avverso l’ordinanza impugnata, nella misura in cui esso si limiterebbe a contestare una valutazione effettuata in subordine, relativa al livello-obiettivo, formulata dal Tribunale nella sentenza impugnata, senza affrontare la questione se il massimale del 12,5% sia applicabile in maniera flessibile durante il periodo iniziale. 43

V. sezione 4.3.2. della relazione della proposta di regolamento SRM. 44

V. considerando 62 della decisione del SRB 2022. 45

V. sentenza impugnata (punto 63). Si tratta di detrazioni che tengono conto dell’importo dei contributi già versati dagli enti sul fondamento della BRRD (v. articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81). 46

V. considerando 78 e 80 della decisione del SRB 2023. 47

V. comunicato stampa del SRB, del 15 febbraio 2024, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]: no expected contribution in 2024 as target level reached», disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund-no-expected-contribution-2024-target-level-reached. 48 Ritengo che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sull’irricevibilità di talune censure dedotte a sostegno delle presenti impugnazioni debbano essere respinti.

Infatti, da un lato, la censura del SRB relativa alla considerazione di criteri di controllo errati deve essere intesa nel senso che verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto esistenti nel periodo di contribuzione 2022.

Dall’altro, è giocoforza constatare che il SRB prende esplicitamente posizione sull’applicabilità della regola del massimale del 12,5% nel corso del periodo iniziale nonché sulla sua interpretazione flessibile. 49

V. sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 116 e giurisprudenza citata). 50

V. sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punti 126 e 127 e giurisprudenza citata). 51 Il corsivo è mio. 52 V., a tale riguardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation, EBA/Op/2015/11, 10 giugno 2015, pag. 3, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/documents/10180/983359/cb8c4be8-69b0-4f44-aae9-eb16e732ad3a/EBA-Op-2015-11%20Technical%20Advice%20on%20Art%2069.pdf. 53 Il corsivo è mio. 54 In udienza, è stata sollevata la questione se i termini «livello-obiettivo», figuranti al primo e al quarto comma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM dovevano vedersi conferire lo stesso significato.

Non sono certo che sia indispensabile stabilire se si tratti di una ripetizione volontaria della stessa regola oppure se tale nozione debba essere intesa, al primo comma di tale disposizione, nel senso che essa rinvia al livello-obiettivo «stimato» ogni anno del periodo iniziale, mentre il quarto comma della suddetta disposizione farebbe riferimento al livello-obiettivo «reale» e noto al termine di tale periodo.

Per quanto riguarda questa seconda lettura, se i contributi riscossi dal SRB ogni anno del periodo iniziale non hanno superato il 12,5% di ciascun livello-obiettivo stimato annualmente, non vedo come i contributi aggregati potrebbero superare il massimale del 12,5% del livello-obiettivo effettivamente raggiunto, salvo ritenere che quest’ultimo si riveli meno elevato dei livelli-obiettivo stimati nel corso del periodo iniziale.

Mi interrogo inoltre sulle conseguenze della constatazione secondo la quale taluni contributi ex ante avrebbero superato il massimale del 12,5% del livello-obiettivo reale.

A mio avviso, la questione essenziale che si pone al termine del periodo iniziale è principalmente se il SRF abbia riscosso o meno almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti. 55 Il corsivo è mio. 56 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:330, paragrafi da 95 a 98), e dell’avvocato generale Kokott nella causa

ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB

(C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafo 54). 57 Analogamente, malgrado la posizione sostenuta dal Consiglio per iscritto, quest’ultimo ha indicato in udienza che «sulla base del livello-obiettivo pronosticato, il SRB utilizza tale massimale del 12,5% e lo applica su tale pronostico, e dunque di anno in anno». 58

V. sezione 4.3.2 della proposta di regolamento SRM. 59 Aggiungo che il riferimento ai depositi «protetti» è stato parimenti introdotto nel corso del processo legislativo [v. relazione del Consiglio del 27 marzo 2014, sul meccanismo di risoluzione unico (2013/0253 (COD)), [OSCURATO:PERSONA], 8078/14 ADD 1, pag. 137, disponibile al seguente indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑8078-2014-ADD-1-REV-1/en/pdf]. 60

V. sezione 4.3.2. della proposta di regolamento SRM (il corsivo è mio). 61

V. articolo 102, paragrafi 1 e 2, della BRRD, nonché articolo 65, paragrafi 1 e 2, della proposta di regolamento SRM, divenuto l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM. 62

V. nota del Consiglio del 17 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 [2013/0253(COD)], [OSCURATO:PERSONA], 17742/13, pagg. da 144 a 145: «Each year (…) national resolution authorities shall calculate the individual contributions to ensure that the contributions due by all the institutions authorised in the territories of the participating [OSCURATO:PERSONA] shall amount to 10% of the target level» (disponibile al seguente indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST17742-2013-INIT/en/pdf ) (il corsivo è mio). 63 «In any case, the aggregate amount of individual contributions by all the institutions authorised in the territories of the participating member [OSCURATO:PERSONA], calculated under letters (a) and (b), shall not exceed annually the 10% of the target level» (il corsivo è mio). 64

V. relazione del Consiglio del 27 marzo 2014, sul meccanismo di risoluzione unico [2013/0253 (COD)], [OSCURATO:PERSONA], 8078/14 REV 1, pag. da 1 a 3, disponibile al seguente indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST8078-2014-REV-1/en/pdf . 65

V. relazione del Consiglio del 27 marzo 2014, sul meccanismo di risoluzione unico [2013/0253 (COD)], [OSCURATO:PERSONA], 8078/14 ADD 1 REV 1, concernente il nuovo articolo 66, paragrafo 1bis, sottoparagrafo 1: «Each year the [OSCURATO:PERSONA], after consulting the ECB or the national competent authority and in close cooperation with the national resolution authorities shall calculate the individual contributions to ensure that the contributions due by all the institutions authorised in the territories of all the participating [OSCURATO:PERSONA] shall not exceed 12,5% of the target level» (in corsivo nel testo). 66 Ricordo inoltre che, a differenza della proposta di regolamento SRM nonché del testo di tale regolamento nella sua versione finale, la BRRD prevede peraltro la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di «fissare livelli-obiettivo superiori [all’]ammontare» di «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio» (v. articolo 102, paragrafo 1, della BRRD). 67 V., a contrario , articolo 103, paragrafo 2, della BRRD. 68 V., per analogia, sentenza del 1º giugno 1961, Simon/Corte di giustizia (15/60, EU:C:1961:11, pag. 243), nella quale la Corte ha ritenuto che le differenze di redazione esistenti fra i due testi costituiscano di per sé un argomento atto a far presumere che gli autori della nuova disposizione abbiano avuto l’intenzione di modificare il vecchio criterio, giacché, fino a prova contraria, si deve presumere che ogni differenza di redazione implichi una differenza di portata, qualora il nuovo testo porti ad un’ interpretazione diversa. 69 Aggiungo che condivido i dubbi sollevati da talune parti intervenienti relativi al fatto che una verifica del rispetto del massimale del 12,5% unicamente in relazione al livello-obiettivo noto al termine del periodo iniziale ostacolerebbe qualsivoglia possibilità concreta per un ente bancario di contestare l’importo dei contributi richiesto dal SRB nel corso di detto periodo.

Si pone la questione di cosa avvenga in caso di constatazione del superamento di tale massimale al termine di detto periodo per quelle decisioni del SRB divenute definitive. 70

V. [OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. da 9 a

10. Aggiungo che i criteri da adottare per lo scaglionamento nel tempo dei contributi ex ante al SRF, calcolati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento SRM, sono stati precisati dalla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 3 del regolamento delegato 2017/747, conformemente all’articolo 69, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM. 71 A tale riguardo, osservo che l’articolo 4 del regolamento delegato 2017/747, intitolato «Criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale può essere prorogato», al paragrafo 1, lettera a), prevede che il numero minimo di anni necessari per raggiungere il livello-obiettivo dovrebbe essere determinato tenendo conto del fatto che nel periodo iniziale i contributi annuali non devono superare di due volte la media dei contributi annuali. 72 Preciso al riguardo di non condividere l’argomento degli enti creditizi secondo il quale la prima frase dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento SRM, potrebbe essere interpretata nel senso che consente in linea di principio di continuare a riscuotere contributi annuali dopo il periodo iniziale qualora il livello-obiettivo non sia stato raggiunto al termine del medesimo.

Infatti, dal testo di tale disposizione risulta che essa è applicabile solo se, «dopo il periodo iniziale», i mezzi finanziari disponibili «scendono» al di sotto del livello-obiettivo, il che sottende un primo raggiungimento di tale livello.

Le versioni in lingua inglese [«If, after the initial period (…) the available financial means diminish below the target level»], spagnola [«Si, pasado el período inicial (…), los recursos financieros disponibles disminuyeran por debajo del nivel fijado como objetivo»], italiana [«Se, dopo il periodo iniziale (…), i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo»], neerlandese [«Indien de beschikbare financiële middelen (…) initiële periode dalen tot onder (…) streefbedrag»], inter alia , avvalorano tale lettura.

La formulazione eventualmente divergente delle versioni in lingua tedesca e svedese non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche [v. sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 100 e giurisprudenza citata).

Non si può inoltre evincere dal considerando 113 di tale regolamento che il legislatore dell’Unione aveva previsto la proroga del periodo iniziale al di fuori dei casi espressamente contemplati da detto regolamento.

Infatti, il riferimento al potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare atti delegati per quanto riguarda, inter alia , «i criteri per stabilire il numero di anni per i quali il periodo iniziale per raggiungere il livello-obiettivo può essere prorogato» prende in considerazione la situazione contemplata dall’articolo 69, paragrafo 3, del medesimo regolamento, fermo restando che tali criteri sono stati precisati all’articolo 4 del regolamento delegato 2017/747. 73

V. considerando 6 del regolamento delegato 2017/747: «Ai sensi degli articoli 67 e 69 del regolamento [SRM], il [SRB] dovrebbe assicurare che nel periodo iniziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, [di detto regolamento], i contributi al [SRF] siano scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, e dovrebbe prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni, qualora il [SRF] abbia effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore al 50% del livello-obiettivo, nel rispetto dei criteri del presente regolamento.

Pertanto, i contributi annuali raccolti ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento [SRM] possono superare il 12,5% del livello-obiettivo.

Se dopo il periodo iniziale i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo, il [SRB] dovrebbe assicurare che fino al raggiungimento del livello-obiettivo vengano raccolti i regolari contributi ex ante .

Se, dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo, i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il [SRB] dovrebbe assicurare che i contributi siano fissati ad un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni.

Pertanto, per raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni, i contributi annuali di cui all’articolo 69, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento [SRM] possono superare il 12,5% del livello-obiettivo » (il corsivo è mio).

Tale considerando mi sembra contenere un refuso, nella misura in cui la prima menzione del fatto che i contributi raccolti possono superare il massimale deve essere intesa, a mio avviso, nel senso che riguarda l’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento SRM, il quale verte sulla proroga del periodo iniziale per un massimo di quattro anni, e non il paragrafo 4 di tale articolo, menzionato peraltro più avanti negli stessi termini all’interno dello stesso considerando.

Ritengo inoltre che, nella versione in lingua francese, l’espressione «dépasser le niveau cible de 12,5%» [«superare il livello-obiettivo del 12,5%»] debba essere intesa come «dépasser 12,5% du niveau cible» [«superare il 12,5% del livello-obiettivo»], in conformità alla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento.

V. parimenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. 13. 74

V. sentenza dell’11 dicembre 2025,

ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB

(C‑602/22 P, EU:C:2025:953, punto 80 e giurisprudenza citata). 75

V. sentenza del 13 novembre 2025,

BNP [OSCURATO:PERSONA]/SRB

(C‑4/24 P, EU:C:2025:879, punto 59). 76 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (punto 113). 77

V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa

ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB

(C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafi 53, 54, 60, 65 e 66), in cui essa ha rinviato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, il quale si applica direttamente alla riscossione dei contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali e, mutatis mutandis, al calcolo dei contributi ex ante al SRF (v. articolo 70, paragrafo 6, del regolamento SRM).

V., parimenti, [OSCURATO:PERSONA], W.P., Oliinyk, I., «How to refine the contributions to the [OSCURATO:PERSONA]? Proposal for an alternative methodology», Centre for [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], dicembre 2021, pag. 13, disponibile al seguente indirizzo: https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/12/Refine-contributions-to-the-SRF.pdf; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ex ante 2020 au Fonds de résolution unique (SRF) Questions et réponses , [OSCURATO:PERSONA], 17 giugno 2020, question 5, pag. 3, disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020_questions_and_answers_fr_0.pdf. 78 Nel suo controricorso nella causa [OSCURATO:PERSONA]/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑395/22), il SRB ha ravvisato nella protezione degli enti a fronte dei contributi eccessivi l’obiettivo dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM (punto 96).

V., parimenti, Senato francese, sessione ordinaria del 2014-2015, Rapport n o 307 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (procédure accélérée [relazione n. 307 redatta in nome della commissione finanziaria sul progetto di legge che autorizza la ratifica dell’accordo concernente il trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (procedura accelerata)], da Albéric de Montgolfier, depositata il 4 marzo 2015, pag. 41 (traduzione libera): «Il meccanismo di risoluzione unico è un elemento fondamentale per garantire la stabilità della zona euro , sia nell’ottica della tutela del contribuente sia in quella della credibilità rafforzata di tutte le banche della zona euro.

A tale riguardo, il [SRF] svolge un ruolo centrale, poiché costituisce una sorta di “cuscinetto”, messo in comune nella totalità della zona euro, il quale protegge il contribuente dalle conseguenze di un dissesto bancario.

Così facendo, esso rappresenta una tappa importante verso una maggiore solidarietà all’interno della zona euro, garante della sua credibilità e, dunque, favorevole al suo finanziamento.

La sua istituzione è necessaria.

Esso deve tuttavia essere realizzato premurandosi di non ostacolare la capacità delle banche di finanziare l’economia , aggiungendo agli oneri prudenziali e fiscali, già gravosi, un onere normativo sproporzionato alla luce, in particolare, della scarsa probabilità di utilizzazione del fondo da parte degli enti francesi» (in grassetto nel testo) (disponibile al seguente indirizzo: https://www.senat.fr/rap/l14-307/l14-3071.pdf ). 79

V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:330, paragrafo 99). 80 Il corsivo è mio.

V., parimenti, ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑664/20 P, EU:C:2022:161, punto 78), e del 9 novembre 2023,

[OSCURATO:PERSONA]/SRB

(C‑663/20 P-DEP, EU:C:2023:862, punto 25), le quali richiamano la succitata sentenza. 81

V. sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti da 41 a 44). 82

V. [OSCURATO:PERSONA], K., Grundzüge des Verfassungsrechts der [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1999, pag. 28, n. 72 e pag. 142, n. 318; [OSCURATO:PERSONA], O., e Tulkens, F., «[OSCURATO:PERSONA] in Conflict: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] as a [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E., (dir.), Intersentia, Anversa, 2008, pag. da 169 a 216, in particolare pag. da 203 a 206; Marauhn, T., e Ruppel, N., «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of “[OSCURATO:PERSONA]” and the [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E., (ed.), Intersentia, Anversa, 2008, pagg. da 273 a 296, in particolare pagg. da 279 a

281. 83 V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2024:159, paragrafo 141). 84 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa BV (C‑129/19, EU:C:2020:375, paragrafo 123) e nella causa Ministère public (Sanzioni extraterritoriali) (C‑906/19, EU:C:2021:178, paragrafo 54). 85 V., per analogia, sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) (C‑73/17, EU:C:2018:787, punto 42), relativa a norme di diritto primario. 86

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. da 3 a

4. 87 V., per analogia, la dottrina dell’imprevedibilità nel diritto dei contratti, la quale consente di tenere conto di taluni mutamenti di circostanze o sconvolgimenti economici.

Essa è codificata segnatamente all’articolo 62 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata il 23 maggio 1969 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1155, pag. 331, n. 18232 (1980)] ed è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 16, paragrafo 2, del capitolato generale di oneri relativo agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e alle concessioni di lavori pubblici, del 26 settembre 1996, consente ad una controparte contrattuale dello Stato di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto pubblico o la revisione delle sue condizioni qualora essa subisca un danno molto rilevante a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili(v. [OSCURATO:PERSONA], P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – Tome II: Les obligations , vol. 1, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. da 824 a 828, nn. da 538 a 539].

Dopo essere stata rigorosamente respinta nel diritto civile dalle corti e dai tribunali francesi e belgi, tale dottrina è stata codificata in Francia dall’articolo 1195 del codice civile nel 2016, e in [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 5.74 del codice civile nel 2023.

Essa sembra farsi parimenti strada, in una certa misura, nella giurisprudenza lussemburghese (v.

Philippe, D., «La théorie de l’imprévision.

Étude de droit luxembourgeois, de droit comparé et de jurisprudence arbitrale», Annales du droit luxembourgeois , vol. 25, 2015, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 45 a 56). 88 Nel 2020, il SRB ha indicato di avere «debitamente tenuto conto dell’attuale deterioramento della situazione economica dovuta alla pandemia di COVID-19 e delle sue potenziali conseguenze», ma ha riconosciuto che era «impossibile dire in che modo tale shock [avrebbe] inciso sull’evoluzione dei depositi protetti all’interno dell’Unione bancaria in futuro».

V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ex ante 2020 au Fonds de résolution unique (SRF) Questions et réponses , [OSCURATO:PERSONA], op. cit., quesito 5, pag.

4. 89

[OSCURATO:PERSONA], T

echnical advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. 4. 90

[OSCURATO:PERSONA],

2024 List of consultations and requests to the industry : «Consultation on preliminary amounts of the ex-ante contributions (only in case the target level is not reached and therefore 2024 contributions are collected) and consultation on preliminary amounts for restatements», e «Consultation on the modalities of payment of ex-ante contributions (only in case the target level is not reached)», disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2024-02-07_SRB-2024-List-of-consultations-and-requests-to-the-industry.pdf. 91 Comunicato stampa del SRB, del 15 febbraio 2024, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]: no expected contribution in 2024 as target level reached», disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund-no-expected-contribution-2024-target-level-reached .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate l’8 settembre 2026 ( 1 ) Cause C ‑ 454/24 P e C ‑ 705/24 P [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico contro [OSCURATO:PERSONA] (C ‑ 454/24 P) e [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico contro [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG (C ‑ 705/24 P) « Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fondo di risoluzione unico – Decisione relativa al calcolo dei contributi ex ante per i periodi di contribuzione 2022 e 2023 – Articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Obbligo di raggiungere il livello-obiettivo – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 – Massimale del 12,5% del livello-obiettivo – Articolo 264, secondo comma, TFUE – Limitazione degli effetti di un annullamento nel tempo » Indice I. Introduzione II. Contesto normativo III. Osservazioni preliminari IV. Fatti V. Decisioni del SRB 2022 e 2023 VI. Procedimenti dinanzi al Tribunale, sentenza e ordinanze impugnate VII. Procedimenti dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti VIII. Sulle impugnazioni A. Argomenti del SRB e delle istituzioni dell’Unione B. Argomenti degli enti creditizi C. Valutazione 1. Sull’interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM a) Sul tenore letterale dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM b) Sull’interpretazione storica e sul contesto in cui si inseriscono l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM c) Sugli obiettivi perseguiti dal regolamento SRM d) Conclusioni sul rapporto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM 2. Sorte delle circostanze particolari verificatesi nei periodi di contribuzione 2022 e 2023 IX. Sul mantenimento degli effetti nel tempo A. Argomenti delle parti B. Valutazione X. Sulle spese XI. Conclusione I. Introduzione 1. Le presenti conclusioni riguardano impugnazioni proposte dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB o CRU), dirette ad ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑411/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:216) nonché dell’ordinanza del Tribunale del 6 agosto 2024, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (T‑410/23; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:534). 2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione SRB/ES/2022/18 del SRB, dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: la «decisione del SRB 2022»), nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] SA, e ha mantenuto gli effetti di tale decisione sino a che non siano adottate, da parte del SRB, le misure necessarie che l’esecuzione di tale sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi a decorrere dal giorno in cui tale sentenza è divenuta definitiva. Lo stesso ha fatto, con l’ordinanza impugnata, nei confronti della decisione SRB/ES/2023/23 del SRB, del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al SRF (in prosieguo: la «decisione del SRB 2023»), nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). 3. Le presenti cause invitano la Corte a stabilire, in primo luogo, se il Tribunale sia incorso in errori di diritto nell’interpretazione di due disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 ( 2 ) che fissano l’importo dei contributi dovuti dagli enti creditizi autorizzati all’interno dell’Unione bancaria e, in secondo luogo, se il Tribunale poteva validamente sospendere nel tempo gli effetti della sentenza e dell’ordinanza impugnate. II. Contesto normativo 4. L’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento SRM, definisce il livello-obiettivo come l’«importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell’articolo 69, paragrafo 1», di tale regolamento. 5. L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Livello-obiettivo», stabilisce quanto segue: «1.      Al termine di un periodo iniziale di otto anni dal 1º gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione del presente paragrafo in virtù dell’articolo 99, paragrafo 6, il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti. 2.      Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi al [SRF] calcolati conformemente all’articolo 70 e raccolti a norma dell’articolo 67, paragrafo 4, sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti. 3.      Il [SRB] proroga il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 di un massimo di quattro anni se il [SRF] ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5% dell’ammontare totale dei depositi protetti di cui al paragrafo 1 e quando i criteri dell’atto delegato di cui al paragrafo 5, lettera b), sono soddisfatti. 4.      Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell’articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. Quando si fissano i contributi annuali nel contesto del presente paragrafo la contribuzione regolare tiene debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici. 5.      [OSCURATO:PERSONA] [europea]è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 93 per specificare quanto segue: a)      i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al [SRF] calcolati conformemente al paragrafo 2; b)      i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 può essere prorogato a norma del paragrafo 3; c)      i criteri per stabilire i contributi annuali previsti al paragrafo 4». 6. L’articolo 70 del medesimo regolamento, intitolato «Contributi ex ante », al paragrafo 2 dispone quanto segue: « Ogni anno il [SRB], previa consultazione della [Banca centrale europea (BCE)] o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo. (…) In ogni caso, l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti, calcolato a norma delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo». III. Osservazioni preliminari 7. La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato all’interno dell’Unione una mancanza di strumenti adeguati per prevenire con efficacia l’insolvenza degli enti creditizi e delle imprese di investimento (in prosieguo: gli «enti») o, quantomeno, per ridurre al minimo le ripercussioni negative. Al fine di evitare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano costretti in futuro a procedere al salvataggio degli enti in crisi o in dissesto utilizzando il denaro dei contribuenti, il legislatore dell’Unione ha adottato diversi strumenti intesi ad assicurare, in sostanza, che il dissesto di un ente non comprometta la stabilità dei mercati finanziari nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri ( 3 ). 8. Tra tali strumenti, la BRRD mira ad armonizzare le legislazioni e le normative di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al risanamento e alla risoluzione di enti autorizzati nel territorio dell’Unione. Essa impone, in particolare, a ciascuno Stato membro, di designare una o più autorità abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione di cui a tale direttiva, tra cui l’istituzione di un meccanismo nazionale di finanziamento avvalendosi di fondi controllati dalle autorità di risoluzione nazionali ( 4 ). A tal fine, al termine di un periodo di dieci anni, il quale va dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, i mezzi finanziari disponibili di tale meccanismo, ottenuti tramite contributi raccolti annualmente presso tutti gli enti autorizzati nel territorio di ciascuno Stato membro, dovevano essere pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti tali enti ( 5 ). [OSCURATO:PERSONA] membri era peraltro consentito fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare ( 6 ). Secondo la BRRD, i contributi annuali di ciascuno di detti enti sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette») in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette aggregate») di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro ( 7 ). Tali contributi annuali dovevano essere corretti in funzione del profilo di rischio di ciascun ente interessato, determinato tenendo conto di taluni indicatori di rischio precisi, secondo il metodo enunciato nel regolamento delegato (UE) 2015/63 ( 8 ). 9. Al fine di ottenere una più solida integrazione del quadro di risoluzione, il regolamento SRM, la cui proposta di testo ( 9 ) si ispirava ampiamente al sistema instaurato dalla BRRD, ha istituito norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti negli [OSCURATO:PERSONA] membri della zona euro e negli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui moneta non è l’euro, ma che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti») ( 10 ). A tal fine, tale regolamento ha creato un meccanismo di risoluzione unico, l’applicazione delle cui regole e procedure è affidata al SRB ( 11 ), e prevede, inter alia , l’istituzione di un SRF al fine di assicurare l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione ( 12 ). A tal fine, al termine di un periodo di otto anni, che va dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari a disposizione del SRF dovevano essere pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (in prosieguo: il «livello-obiettivo») ( 13 ). Secondo detto regolamento, tali mezzi finanziari provengono da singoli contributi raccolti annualmente presso ciascun ente, i quali vengono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività nette in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti ( 14 ). Il calcolo di tali contributi si basa peraltro su un contributo fisso e su un contributo ponderato in funzione del rischio di ciascun ente interessato, per il quale si rimanda agli indicatori di rischio enunciati nella BRRD ( 15 ) nonché al regolamento delegato 2015/63 quale strumento che precisa il concetto della «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio» ( 16 ). Il regolamento SRM prevede inoltre, da un lato, che i contributi percepiti dal SRF nel corso del periodo iniziale siano scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo tuttavia debitamente conto della fase del ciclo economico e dell’impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti ( 17 ). I criteri da adottare per tale scaglionamento nel tempo sono enunciati nel regolamento delegato (UE) 2017/747 ( 18 ) . Dall’altro lato, ogni anno, il SRB calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo (in prosieguo: il «massimale del 12,5%») ( 19 ). IV. Fatti 10. I fatti sono illustrati ai punti da 2 a 4 della sentenza e dell’ordinanza impugnate. Essi possono essere riassunti nel modo seguente. 11. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono enti creditizi rispettivamente francese e austriaco. Con le decisioni del SRB 2022 e 2023, quest’ultimo ha fissato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, i contributi ex ante al SRF (in prosieguo: i «contributi ex ante ») per il 2022 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2022») e il 2023 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2023»), dovuti dagli enti rientranti nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 12. Con avviso di riscossione del 25 aprile 2022, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ([OSCURATO:PERSONA] di controllo prudenziale e di risoluzione, Francia), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, di detto regolamento, ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di versare i suoi contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022, come fissato dal SRB. L’autorità nazionale di risoluzione competente in Austria ha fatto lo stesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di contribuzione 2023. V. Decisioni del SRB 2022 e 2023 13. Nella sua decisione 2022, il SRB ha descritto la procedura seguita per determinare i contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022. Dopo aver rilevato la tendenza alla crescita costante dei depositi protetti durante il periodo iniziale, la quale è stata amplificata da una serie di eventi puntuali significativi a partire dal 2019, segnatamente la pandemia dovuta al COVID-19 e la guerra tra l’Ucraina e la Russia, il SRB ha stabilito che il livello‑obiettivo del SRF alla fine del periodo iniziale avrebbe dovuto essere pari a EUR 79,98 miliardi (in prosieguo: livello-obiettivo finale stimato nel 2022») ( 20 ). [OSCURATO:PERSONA] luce delle risorse finanziarie disponibili, pari a circa EUR 52 miliardi, e al fine di raggiungere il livello-obiettivo di almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti nel corso degli anni restanti prima della scadenza del periodo iniziale, esso ne ha desunto di dover raccogliere EUR 28 miliardi nei cicli 2022 e 2023 ( 21 ). Poiché il ciclo 2022 era il penultimo del periodo iniziale, il SRB ha ritenuto che lo stesso disponesse di un potere discrezionale limitato per colmare nel tempo tale divario previsto di EUR 28 miliardi tra le risorse finanziarie attualmente disponibili nel SRF e il livello-obiettivo finale stimato nel 2022. Di conseguenza, esso ha fissato l’importo del totale dei contributi al SRF per il periodo di contribuzione 2022 a circa EUR 14 miliardi ( 22 ). 14. Nella sua decisione 2023, il SRB ha stabilito che il livello-obiettivo del SRF alla fine del periodo iniziale avrebbe dovuto raggiungere 77,6 EUR miliardi ( 23 ) (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale stimato nel 2023»). [OSCURATO:PERSONA] luce delle risorse finanziarie disponibili, pari a circa EUR 65,9 miliardi, esso ne ha concluso che, per raggiungere tale livello-obiettivo finale stimato nel 2023, esso doveva raccogliere circa EUR 11,7 miliardi ( 24 ) nel periodo di contribuzione 2023 ( 25 ). VI. Procedimenti dinanzi al Tribunale, sentenza e ordinanze impugnate 15. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 5 giugno 2022 e il 18 luglio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento da parte del Tribunale, sulla base dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, delle decisioni del SRB 2022 e 2023 nella parte in cui le riguardano. A sostegno del suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto cinque motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotti otto. 16. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato la decisione del SRB 2022, nella parte in cui essa violava l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, sulla base del rilievo che l’importo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 superava il 12,5% del livello-obiettivo finale stimato nel 2022. 17. A tale riguardo, il Tribunale ha indicato che dalla formulazione dell’articolo 69, paragrafo 2, e dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di tale regolamento, nonché dalla genesi di detto regolamento, emerge che il massimale del 12,5% del livello-obiettivo si applicava ogni anno nel corso del periodo iniziale ( 26 ). 18. Infatti, secondo il Tribunale, in applicazione degli articoli 69 e 70 del medesimo regolamento, il calcolo dei contributi ex ante è un esercizio annuale che si basa sulla definizione di un livello‑obiettivo finale che dovrà essere raggiunto al termine del periodo iniziale e, successivamente, di un livello‑obiettivo annuale da ripartire tra gli enti. Poiché il livello-obiettivo finale può essere noto con certezza solo alla fine del periodo iniziale, è il livello‑obiettivo finale pronosticato, ossia quello risultante da una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima, ad essere determinante ai fini dell’applicazione del massimale del 12,5% ( 27 ). 19. Dal momento che il massimale del 12,5% è stato ribadito a due riprese all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, formulato in modo chiaro e preciso in termini imperativi, non si può sostenere che esso possa essere ignorato o interpretato in modo flessibile, cosicché il SRB aveva facoltà di discostarsene nel raggiungimento del livello‑obiettivo finale ( 28 ), Il Tribunale ha aggiunto che la natura prospettica della stima del livello‑obiettivo finale da parte del SRB, il quale deve essere pari ad «almeno» l’1% dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale, implica di stimare con sufficiente cautela l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti durante tutto detto periodo al fine di assicurarsi che il livello‑obiettivo finale sia raggiunto, rispettando nel contempo il massimale del 12,5% ( 29 ). 20. Di conseguenza, quando calcola i contributi ex ante in un determinato periodo di contribuzione, il SRB dovrebbe assicurarsi, conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di tale regolamento, che l’importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superi il 12,5% del livello‑obiettivo finale pronosticato ( 30 ), cosa che non avrebbe fatto nella specie ( 31 ). 21. Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda del SRB di mantenere gli effetti della sua decisione 2022, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], fino a quando non siano adottate le misure necessarie che l’esecuzione della sua sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a decorrere dalla data in cui tale sentenza è divenuta definitiva ( 32 ). 22. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, alla luce della sua decisione nella sentenza impugnata, esso fosse manifestamente fondato, e ha annullato la decisione del SRB 2023, nella parte in cui violava l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, con la motivazione che l’importo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2023 superava il 12,5% del livello-obiettivo finale stimato nel 2023 ( 33 ). Esso ha parimenti accolto la domanda del SRB di mantenere gli effetti della sua decisione 2023, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], fino a quando non siano adottate le misure necessarie che l’esecuzione tale ordinanza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dal giorno in cui detta ordinanza è divenuta definitiva ( 34 ). VII. Procedimenti dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 23. Con le sue impugnazioni proposte dinanzi alla Corte, il SRB, sostenuto nelle sue conclusioni dal [OSCURATO:PERSONA] europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, intervenienti in primo grado, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], interveniente in sede di impugnazione nella causa C‑454/24 P, chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza e l’ordinanza impugnate; –        respingere i ricorsi o, in subordine, rinviare le cause dinanzi al Tribunale; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese; –        in ulteriore subordine, nella causa C‑454/24 P, mantenere gli effetti della decisione del SRB 2022 per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza della Corte diverrà definitiva e, nella causa C‑705/24 P, mantenere gli effetti della decisione del SRB 2023 per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza della Corte diverrà definitiva o, se del caso, la sentenza della Corte nelle cause C‑536/24 P e C‑537/24 P, laddove queste ultime vengano decise successivamente. 24. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta nelle sue conclusioni dall’[OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] bancaire française e dal [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] eV, intervenienti in sede di impugnazione, nonché la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ammesso ad intervenire in udienza con ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2025, chiedono il rigetto dell’impugnazione e la condanna del SRB alle spese. 25. Le parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza comune alle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P del 17 marzo 2026. VIII. Sulle impugnazioni A. Argomenti del SRB e delle istituzioni dell’Unione 26. Il SRB, sostenuto dal Consiglio, deduce tre motivi, vertenti in sostanza sul fatto che il Tribunale, ai punti 38, da 46 a 54, da 57 a 59 e 65 della sentenza impugnata, la quale è servita da fondamento per l’ordinanza impugnata, è incorso in numerosi errori di diritto ritenendo che il massimale del 12,5% dovesse essere applicato in qualsiasi circostanza, a scapito dello scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo, ed esigendo dal SRB che esso proceda ad una sovrastima intenzionale e significativa di tale livello-obiettivo. L’interpretazione effettuata dal Tribunale del rapporto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, sarebbe contraria al tenore letterale, al contesto e all’obiettivo di tali disposizioni, nonché ai principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di proporzionalità, e ai limiti della delega di poteri sanciti dalla giurisprudenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA] ( 35 ). Il ragionamento del Tribunale al riguardo sarebbe inoltre inficiato da numerose contraddizioni. 27. Anzitutto, dal tenore letterale dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, risulterebbe che il livello-obiettivo corrispondente ad «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti» costituisce un requisito minimo rigoroso. Tale disposizione determinerebbe l’obiettivo principale da raggiungere alla fine del periodo iniziale, come la Corte avrebbe già riconosciuto ( 36 ); ciò emergerebbe inoltre, secondo il Consiglio, dal considerando 8 del regolamento delegato 2017/747. 28. Inoltre, contrariamente a quanto affermerebbe il Tribunale ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, il significato dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, non risulterebbe senza ambiguità dalla sua formulazione. Il Tribunale si sarebbe inoltre contraddetto interpretando tale disposizione in maniera contraria a questa formulazione. In conformità al testo di detta disposizione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, di tale regolamento, il «livello-obiettivo» al quale viene fatto riferimento sarebbe il «livello‑obiettivo finale», il quale può essere noto con certezza solo alla fine del periodo iniziale. Pertanto, la regola del massimale del 12,5% sarebbe applicabile a tale livello-obiettivo finale e non al livello-obiettivo «pronosticato» ogni anno del periodo iniziale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale al punto 47 della sentenza impugnata. Il rispetto di tale regola potrebbe peraltro essere verificato solo in media, sulla base della totalità dei contributi raccolti al termine di detto periodo, come sarebbe avvenuto nella specie ( 37 ). 29. L’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, dovrebbero pertanto essere oggetto di un’interpretazione contestuale e teleologica, al fine di conciliare tali disposizioni e di conferire loro un effetto utile. 30. Orbene, l’obiettivo principale perseguito dall’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale emergerebbe segnatamente dalla relazione della proposta di regolamento SRM, consisterebbe nel garantire che il settore finanziario fornisca mezzi finanziari sufficienti affinché il meccanismo di risoluzione unico possa svolgere le sue funzioni, al fine di preservare la stabilità finanziaria del sistema, e i contributi degli enti finanziari siano proporzionati e prevedibili. 31. Inoltre, la natura indicativa del massimale del 12,5% si evincerebbe dal contesto e dalla finalità dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM. In tal senso, il testo della relazione che accompagna la proposta di regolamento SRM indicava che, nel corso del periodo iniziale, il settore bancario avrebbe versato ogni anno contributi per «circa» un decimo del livello-obiettivo ( 38 ). Il massimale del 12,5% sarebbe dunque stato apportato nel corso del processo legislativo solo al fine di tenere conto di un periodo iniziale di otto anni, e dovrebbe essere conciliato con il principio secondo cui i contributi devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile, come risulta dall’articolo 69, paragrafi 2 e 5, di tale regolamento, nonché dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato 2017/747. 32. Neanche l’articolo 69, paragrafi 3 e 4, del regolamento SRM, che riguarderebbero peraltro circostanze particolari in cui il SRB potrebbe essere indotto, rispettivamente, a prorogare il periodo iniziale o a prelevare nuovi contributi dopo tale periodo, consentirebbero di ritenere che il massimale del 12,5% debba essere applicato in modo rigoroso ciascun anno di detto periodo, né che il sistema avrebbe tollerato che il livello-obiettivo non venga raggiunto alla fine del periodo iniziale. 33. Sotto un profilo contestuale , il SRB aggiunge che il legislatore dell’Unione non ha avuto l’intenzione di consentirgli di prelevare più contributi del necessario, contrariamente al sistema istituito nell’ambito della BRRD, nel quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono visti accordare espressamente il potere di fissare livelli-obiettivo superiori all’ammontare di «almeno l’1% dei depositi protetti» ( 39 ). Allo stesso non sarebbe consentito, al solo scopo di rispettare il massimale del 12,5%, di fissare deliberatamente il livello-obiettivo ad un livello artificialmente superiore a quello che risulterebbe da una rappresentazione esatta dei fatti e delle valutazioni economiche disponibili al momento delle proiezioni, contrariamente a quanto avrebbe tuttavia richiesto il Tribunale ai punti da 57 a 59 della sentenza impugnata. 34. Un siffatto obbligo di sovrastima del livello-obiettivo violerebbe inoltre il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché i principi della certezza del diritto e di proporzionalità. Esso ignorerebbe parimenti i limiti della delega di poteri ad un’agenzia dell’Unione sanciti dalla sentenza Meroni . Infatti, consentire al SRB di fissare il livello-obiettivo ad una percentuale liberalmente scelta eccedente l’1% dell’ammontare dei depositi protetti arrecherebbe pregiudizio al potere del legislatore di determinare l’importo necessario e proporzionato per assicurare il finanziamento efficace e adeguato del SRF, e trasferirebbe essenzialmente al SRB la responsabilità di determinare il livello-obiettivo finale adeguato, cosicché a quest’ultimo verrebbe conferito un potere discrezionale politico vero e proprio. 35. Infine, il ragionamento del Tribunale sarebbe inficiato da contraddizioni nella misura in cui, da un lato, esso indicherebbe, al punto 46 della sentenza impugnata, che occorre che il SRB effettui «una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima», e dall’altro, ai punti 57 e 58 di tale sentenza, che il SRB era tenuto a «stimare, sulla base di proiezioni prudenti, l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti in modo che sia raggiunto detto livello‑obiettivo, rispettando nel contempo il massimale del 12,5%», il che implicherebbe una sovrastima del livello-obiettivo senza che ciò sia giustificato dai dati disponibili. 36. Il SRB conclude facendo valere che il giusto equilibrio tra l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, potrebbe essere preservato solo considerando che il massimale del 12,5% non sia una soglia assoluta bensì debba essere applicato in maniera compatibile con la regola dello scaglionamento il più uniforme possibile dei contributi nel corso del periodo iniziale e con l’obiettivo principale di raggiungere il livello-obiettivo finale alla fine di tale periodo. Orbene, sarebbe stato materialmente impossibile realizzare tale obiettivo se il SRB avesse dovuto applicare tale massimale in modo rigoroso. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, ai punti da 55 a 58 della suddetta sentenza, che fosse possibile procedere in tal modo. Una siffatta analisi si baserebbe su criteri di controllo erronei e non terrebbe conto degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione delle decisioni del SRB nei periodi di contribuzione 2022 e 2023. 37. Nella causa C‑705/24 P, il SRB domanda in aggiunta alla Corte, nella misura in cui essa dovesse confermare l’interpretazione del Tribunale, di chiarire la questione dell’individuazione dell’importo che non dovrebbe superare il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato, atteso che il Tribunale non si è espresso al riguardo. Secondo il SRB, l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, deve essere interpretato nel senso che occorre tenere conto non del livello-obiettivo annuale, bensì dell’importo totale effettivo dei contributi percepiti da enti autorizzati una volta effettuate le detrazioni dei contributi versati nel 2015 dagli enti interessati agli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti in conformità alla BRRD e le rettifiche dei contributi versati da tali enti gli anni precedenti ( 40 ). 38. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, pur se il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, che non era impossibile conciliare l’obiettivo di raggiungere il livello-obiettivo con la regola del massimale del 12,5% e il requisito di scaglionare i contributi annuali nel modo più uniforme possibile, come si evince da un’interpretazione letterale degli articoli 69 e 70 di tale regolamento, lo stesso Tribunale si sarebbe tuttavia discostato da una siffatta interpretazione, ai punti da 46 a 48 della sentenza in parola, ritenendo che il massimale si rapportasse al livello‑obiettivo finale pronosticato e non al livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale. Un errore del genere lo avrebbe portato ad esigere dal SRB una sovrastima dell’importo del livello obiettivo; ciò non risulterebbe né dal tenore letterale né dall’obiettivo di detto regolamento, e non consentirebbe di rispettare il requisito di uno scaglionamento uniforme dei contributi annuali. Quanto al resto, gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] convergono, in sostanza, con quelli del SRB e del Consiglio. Lo stesso vale per la [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene che il ragionamento del Tribunale faccia del livello-obiettivo annuale l’elemento determinante, a scapito del livello-obiettivo finale, invertendo in tal modo l’ordine di priorità degli obiettivi finanziari da raggiungere. B. Argomenti degli enti creditizi 39. [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ) ritiene che le censure vertenti sul fatto che il Tribunale avrebbe preteso dal SRB che quest’ultimo procedesse intenzionalmente ad una sovrastima del livello-obiettivo siano dovute ad un’interpretazione erronea della sentenza impugnata. Il Tribunale si sarebbe limitato ad indicare che il SRB era tenuto a conformarsi al suo obbligo di prudenza e di diligenza, ed effettuare una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo alla luce dei dati disponibili, al fine di stimare, sulla base di proiezioni prudenti, l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti in modo che fosse raggiunto detto livello‑obiettivo. Siffatti requisiti non sarebbero contraddittori ed escluderebbero una sovrastima. 40. Sarebbe inoltre erroneo partire dalla premessa secondo cui il SRB doveva raggiungere ad ogni costo il livello-obiettivo al termine del periodo iniziale. L’economia generale e la finalità del regime di raccolta dei contributi ex ante dovrebbero integrare quantomeno i tre elementi seguenti, ossia: in primo luogo, il carattere incerto del livello-obiettivo sino alla fine del periodo iniziale, in secondo luogo, il massimale annuale del 12,5% scaglionato su otto anni, il che implica un rischio non trascurabile di non raggiungere il livello-obiettivo in caso di sottostima del medesimo nel corso dei primi anni e, in terzo luogo, il carattere dinamico del livello-obiettivo. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che dalla prima frase dell’articolo 69, paragrafo 4, prima frase, del regolamento SRM, in particolare alla luce delle versioni nelle lingue tedesca e svedese di tale disposizione, risulta che è consentito continuare a riscuotere contributi al di là del periodo iniziale qualora, al termine di tale periodo, il livello-obiettivo non sia stato raggiunto. Il SRB avrebbe condiviso tale interpretazione annunciando, il 14 settembre 2023, che esso preparava una nuova raccolta di informazioni per un eventuale contributo ex ante per il 2024. 41. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che è senza incongruenze o contraddizioni che il Tribunale ha proceduto ad un’interpretazione letterale dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, dalla quale risulta senza ambiguità che la regola del massimale del 12,5% ha un carattere imperativo e si applica «in ogni caso», senza distinguere tra il periodo iniziale e il periodo successivo. Il Tribunale avrebbe inoltre potuto tenere conto del contesto e della finalità di tale disposizione per pronunciarsi sulla qualificazione di tale regola nel senso che si impone al livello-obiettivo finale pronosticato ogni anno del periodo iniziale, e non al livello obiettivo finale, il quale è noto solo al termine di tale periodo. 42. [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] sollevano, in sostanza, gli stessi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo aggiunge che l’introduzione della regola del massimale del 12,5% è stata una condizione preliminare decisiva dell’accordo politico tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio nel corso dell’iter legislativo. [OSCURATO:PERSONA] bancaire française insiste sul fatto che non è contraddittorio dover realizzare una stima precisa ma prudente del livello-obiettivo, e che il tenore letterale imperativo dell’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento, non consentirebbe in alcun modo al SRB di derogare alla regola del massimale. Queste due ultime parti intervenienti osservano parimenti che l’interpretazione secondo la quale il massimale sarebbe applicabile solo al livello-obiettivo finale noto al termine del periodo iniziale ha come effetto di impedire qualsivoglia controllo giurisdizionale delle decisioni del SRB che stabiliscono i contributi annuali, le quali sarebbero quindi divenute definitive e incontestabili. 43. La [OSCURATO:PERSONA] ( 42 ), sostenuta in udienza dal [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA], sostiene che non sussista un conflitto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. Da un lato, dalla formulazione chiara di quest’ultima disposizione risulterebbe che il massimale del 12,5% è applicabile rigorosamente nel corso del periodo iniziale. Dall’altro, lo scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo costituirebbe un principio che ammette eccezioni, come risulterebbe segnatamente dall’articolo 69, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento. Poiché una proroga del periodo iniziale è consentita, non si esigerebbe affatto dal SRB che esso proceda ad una sovrastima del livello-obiettivo. L’ordinanza impugnata non sarebbe pertanto inficiata da errori di diritto. 44. Per quanto riguarda la domanda aggiuntiva del SRB alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in conformità al dettato dell’articolo 70, paragrafo 2, quarto comma, di tale regolamento, il massimale del 12,5% si impone al livello-obiettivo annuale, prima di qualsiasi detrazione o adattamento dei contributi, il che emergerebbe peraltro dal punto 62 della sentenza impugnata. C. Valutazione 45. In via preliminare, occorre rilevare che, nel corso del processo legislativo sfociato nell’adozione del regolamento SRM, veniva indicato che il livello-obiettivo da raggiungere al termine del periodo iniziale si quantificherebbe approssimativamente a EUR 55 miliardi, e che tale livello-obiettivo in termini assoluti sarebbe un valore dinamico, che aumenterebbe automaticamente in funzione della crescita del settore bancario ( 43 ). Su tale base, il SRB ha chiesto contributi per il 2016 corrispondenti ad un importo pari a circa 6,4 miliardi di EUR. Poiché i depositi protetti hanno successivamente registrato una tendenza all’aumento, il SRB ha adeguato l’importo dei contributi da riscuotere nel seguente modo: esso ha percepito un importo pari a circa EUR 6,6 miliardi nel 2017, a EUR 7,5 miliardi nel 2018, a EUR 7,8 miliardi nel 2019, a EUR 9,1 miliardi nel 2020 e a EUR 10,4 miliardi nel 2021. 46. Come menzionato al paragrafo 13 delle presenti conclusioni, a seguito di una serie di eventi puntuali significativi verificatisi a partire dal 2019, il SRB ha ritenuto che, per il periodo di contribuzione 2022, il livello-obiettivo da raggiungere al termine del periodo iniziale fosse pari a circa EUR 80 miliardi. Al fine di raggiungere tale livello-obiettivo finale stimato nel 2022, il SRB ha fissato un importo dei contributi corrispondente a EUR 14 253 573 821,46 ( 44 ). Dagli elementi del fascicolo emerge che tale importo è stato ridotto a EUR 13 675 366 302,18, dopo, tra l’altro, detrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 ( 45 ). Secondo il SRB, l’importo dei contributi ex ante così percepiti nel 2022 corrispondeva al 17,09% del livello-obiettivo finale stimato nel 2022. Se esso avesse applicato il massimale del 12,5% a tale livello-obiettivo, esso avrebbe potuto prelevare solo EUR 10,5 miliardi all’incirca. 47. Analogamente, come indicato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni, il SRB ha ritenuto che, per il periodo di contribuzione 2023, il livello-obiettivo da raggiungere alla fine del periodo iniziale fosse pari a circa EUR 78 miliardi. Al fine di raggiungere tale livello-obiettivo finale stimato nel 2023, il SRB ha fissato un importo dei contributi corrispondente a EUR 11 702 958 514,31 ( 46 ), il quale è stato ridotto a EUR 11 283 042 119,51. Secondo il SRB, l’importo dei contributi ex ante così percepiti nel 2023 corrispondeva al 14,5% del livello-obiettivo finale stimato nel 2023. Se esso avesse applicato il massimale del 12,5% a tale livello-obiettivo, esso avrebbe potuto prelevare solo EUR 9,7 miliardi all’incirca. 48. Al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari del SRF erano pari a circa EUR 78 miliardi. Il SRB ha parimenti calcolato che l’ammontare totale dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti era pari a EUR 7 500 miliardi. Esso è dunque pervenuto alla conclusione che «il livello-obiettivo al 31 dicembre 2023 negli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti fosse approssimativamente pari a EUR 75 miliardi» (in prosieguo: il «livello-obiettivo reale») ( 47 ). L’importo dei contributi effettivamente riscossi nel corso del 2022 corrispondeva dunque al 18,23% del livello-obiettivo reale, mentre quello del 2023 corrispondeva al 15,04% di tale livello-obiettivo reale. 49. In sostanza, le censure dedotte dal SRB nell’ambito delle presenti impugnazioni invitano la Corte a stabilire se il Tribunale sia incorso in errori di diritto nella sua interpretazione del collegamento che deve essere effettuato tra l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, il quale impone che il livello-obiettivo sia raggiunto alla fine del periodo iniziale, e l’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, il quale limita l’importo dei contributi che il SRB è autorizzato a chiedere. 50. A tale riguardo, effettuerò un ragionamento in due tempi ( 48 ). In primo luogo, procederò a un’interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, quale risulta dal loro tenore letterale, dal loro contesto e dalla genesi del regolamento SRM, nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento, al fine di proporre una conclusione concernente il modo in cui tali disposizioni, a mio avviso, devono articolarsi nell’ambito del sistema instaurato da detto regolamento. In secondo luogo, approfondirò l’analisi al fine di esaminare, in maniera più specifica, la censura del SRB relativa all’impossibilità, alla luce delle circostanze esistenti nei periodi di contribuzione 2022 e 2023, di raggiungere il livello-obiettivo rispettando al contempo il massimale del 12,5%. 1. Sull ’ interpretazione letterale, contestuale, storica e teleologica dell ’ articolo 69, paragrafo 1, e dell ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM 51. Ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede che si tenga conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l’atto di cui essa fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione ( 49 ). 52. La Corte ha precisato, inoltre, che pur se l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non può avere come risultato di privare di ogni effetto utile la formulazione chiara e precisa di tale disposizione, il giudice dell’Unione non è tuttavia privato della possibilità di ricorrere, in determinate situazioni, ai metodi di interpretazione che ritiene appropriati per chiarire l’esatta portata di una disposizione del diritto dell’Unione apparentemente chiara, con la precisazione che ogni disposizione di diritto dell’Unione dev’essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione in parola ( 50 ). a) Sul tenore letterale dell ’ articolo 69, paragrafo 1, e dell ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM 53. Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, ricordo che esso stabilisce che, al termine del periodo iniziale, «il [SRF] dispone di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti» ( 51 ). L’uso del termine «almeno l’1%» indica che, entro un certo limite, il legislatore dell’Unione ha consentito al SRB di riscuotere contributi il cui ammontare totale è superiore all’1% dell’ammontare dei depositi protetti, corrispondente ad una soglia minima da raggiungere ( 52 ). 54. L’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento prevede, da parte sua, che « [o]gni anno il [SRB] (…) calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo », e che « [i]n ogni caso , l’importo aggregato dei singoli contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (…) non supera annualmente il 12,5% del livello-obiettivo » ( 53 ). La presenza dei termini «ogni anno», figuranti al primo comma di tale disposizione, nonché «in ogni caso» e «annualmente», al quarto comma della suddetta disposizione, deve essere intesa, a mio avviso, nel senso che significa che la regola del massimale del 12,5% è applicabile nel corso del periodo iniziale, e non esclusivamente alla scadenza del medesimo, come fatto valere dal SRB ( 54 ). 55. Il «livello-obiettivo» viene inoltre definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del regolamento SRM, come l’«importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell’articolo 69, paragrafo 1» ( 55 ), di tale regolamento. Tale definizione non precisa se si tratti dell’importo stimato ogni anno del periodo iniziale o dell’importo noto e raggiunto al termine di detto periodo. Tuttavia, il livello-obiettivo presenta un carattere dinamico e incerto durante tutto il periodo iniziale, cosicché esso può essere oggetto unicamente di una stima nel corso del medesimo. Inoltre, dall’articolo 70, paragrafo 2, di detto regolamento, risulta che tale massimale è applicabile «ogni anno». Ne consegue che tale massimale è applicabile, durante il periodo iniziale, solo ad un livello-obiettivo annualmente «stimato» o «pronosticato» ( 56 ). 56. Dal tenore letterale di tali disposizioni risulta dunque che esiste, oltre al livello-obiettivo da raggiungere al termine del periodo iniziale, un massimale annuale dell’importo dei contributi che possono essere riscossi dal SRB presso degli enti ciascuno degli anni di detto periodo. Poiché il livello-obiettivo è per definizione incerto nel corso del periodo iniziale, tale massimale è calcolato in funzione del livello-obiettivo quale stimato ciascuno di tali anni. Nulla nel testo delle suddette disposizioni consente inoltre di ritenere che una di essa prevarrebbe sull’altra. È peraltro pacifico che il SRB ha sempre tentato, nel corso del periodo iniziale, di calcolare il massimale per un importo pari al 12,5% del livello-obiettivo stimato. Esso ha proceduto diversamente solo allorché si è accorto che tale massimale era in conflitto con lo scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo ( 57 ). 57. Una siffatta lettura dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, è confermata, a mio avviso, alla luce della genesi di tali disposizioni nonché del loro contesto. b) Sull ’ interpretazione storica e sul contesto in cui si inseriscono l ’ articolo 69, paragrafo 1, e l ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM 58. Storicamente, osservo che, mentre l’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, figurava già, in sostanza, nel testo della proposta di regolamento SRM promanante dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, è stato aggiunto nel corso del processo legislativo. 59. In tal senso, dalla relazione della proposta di regolamento SRM risulta che, perché fossero assicurati finanziamenti sufficienti, evitati gli effetti prociclici dei sistemi di ripartizione (pay-as-you-go) e limitata il più possibile la necessità di ricorrere al sostegno finanziario esterno, il SRF doveva disporre di risorse di pronto utilizzo, e che, a tal fine, il livello-obiettivo del SRF avrebbe dovuto corrispondere almeno all’1% dei depositi coperti, livello che sarebbe stato sufficiente ad assicurare una risoluzione ordinata delle crisi future ( 58 ). L’articolo 65, paragrafo 1, di tale proposta, era redatto in termini simili a quelli dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, salvo che esso prevedeva che il livello-obiettivo verrebbe raggiunto «[e]ntro 10 anni al massimo» ( 59 ). 60. Per contro, la proposta di regolamento SRM non fissava alcun massimale dei contributi riscossi annualmente. Per quanto riguarda i contributi ex ante , tale proposta precisava unicamente, all’articolo 65, paragrafo 2, divenuto l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento SRM, che essi sarebbero «scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo a meno che, a seconda delle circostanze, possano essere anticipati in considerazione delle condizioni di mercato favorevoli o delle esigenze di finanziamento». Detta proposta aggiungeva, all’articolo 66, paragrafo 1, che i contributi erano calcolati in percentuale dell’ammontare delle passività nette di ciascun ente in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti, adattati in funzione del profilo di rischio di ognuno di tali enti. Solo la relazione della medesima proposta indicava che, se il SRF non dovrà effettuare erogazioni nella fase iniziale, «il settore bancario vi verserà ogni anno contributi per circa un decimo del livello-obiettivo » ( 60 ). 61. Ciò si spiega con il fatto che, originariamente, il regime proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] si ispirava principalmente alle disposizioni della BRRD. Orbene, come menzionato al paragrafo 8 delle presenti conclusioni, quest’ultima prevedeva che i mezzi finanziari dei meccanismi nazionali dovessero raggiungere almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati sul territorio di ciascuno Stato membro al termine di un periodo di dieci anni, prevedendo al contempo una ripartizione uniforme dei contributi nel tempo fino al raggiungimento del livello-obiettivo, senza la fissazione di un massimale annuale ( 61 ). 62. Nel corso del processo legislativo, come rilevato dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, il Consiglio ha proposto l’aggiunta, al testo del regolamento SRM, di un nuovo articolo 66, paragrafo 1 bis , primo comma, ai sensi del quale, ogni anno, «le autorità nazionali di risoluzione calcolano i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutte le istituzioni autorizzate sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano pari al 10% del livello-obiettivo » («shall amount to 10%») ( 62 ), nonché di un quarto comma che ribadisse tale massimale del 10% del livello-obiettivo, precisando che l’importo aggregato dei singoli contributi « non supera annualmente 10% del livello-obiettivo » («shall not exceed annually the 10% of the target level») ( 63 ). 63. A seguito dei triloghi tra la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA], è stato approvato un testo di compromesso finale ( 64 ), nel quale, poiché il periodo iniziale era stato ridotto da dieci a otto anni, il massimale del 10% del livello-obiettivo è stato riportato al 12,5% e i termini «siano pari al 10% del livello-obiettivo» (« shall amount to 10 % of the target level ») di cui all’articolo 66, paragrafo 1 bis , primo comma, della proposta di modifica del Consiglio, sono stati sostituiti da « non superino il 12,5% » di tale livello («shall not exceed 12,5%») ( 65 ). 64. A quanto mi consta, non è stata formulata alcuna indicazione o spiegazione sulle ragioni per cui il legislatore dell’Unione si è accordato sull’aggiunta della regola del massimale del 12,5% e ha proceduto ad un cambiamento di terminologia per privilegiare termini imperativi. 65. Ricordo tuttavia che il regime risultante dalla proposta iniziale della [OSCURATO:PERSONA] si basava ampiamente sul regime instaurato dalla BRRD. L’aggiunta della regola del massimale del 12,5% nel corso del processo legislativo, nonché i cambiamenti di terminologia effettuati al riguardo, rappresentano dunque, a mio avviso, l’espressione della volontà esplicita del legislatore dell’Unione di discostarsi dal regime della BRRD ( 66 ) e di imporre un massimale ai contributi ex ante riscossi annualmente ( 67 ). Il fatto che tale massimale venga ribadito a due riprese all’interno dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, tende parimenti a confermare l’intenzione del legislatore di vedere applicare tale regola in maniera rigorosa e «[i]n ogni caso», come risulta dal quarto comma di tale disposizione. Il SRB non produce alcun documento idoneo a dimostrare che tale intenzione di modificare il sistema come risultava dalla proposta di regolamento SRM deve essere esclusa ( 68 ). 66. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla genesi del regolamento SRM non emerge dunque che la regola del massimale del 12,5% sia applicabile unicamente in media, in relazione al livello-obiettivo reale, noto al termine del periodo iniziale ( 69 ), oppure che essa debba essere interpretata in maniera flessibile. Tale lettura non è peraltro corroborata dal contesto in cui si inseriscono gli articoli 69 e 70 di tale regolamento, di cui l’articolo 69, paragrafo 2, fa parte. 67. Infatti, l’articolo 69, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il quale specifica che i contributi «sono scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo», indica parimenti che, «[n]el periodo iniziale», tali contributi sono «calcolati conformemente all’articolo 70» del medesimo regolamento. Come indicato correttamente dal Tribunale ai punti 31 e 54 della sentenza impugnata, un siffatto rinvio include necessariamente il paragrafo 2 di quest’ultima disposizione nella sua integralità, compresa la regola del massimale del 12,5% istituita al primo e al quarto comma di detta disposizione ( 70 ). Tale necessità di procedere ad un siffatto scaglionamento «nel modo più uniforme possibile» presenta peraltro, alla luce dei termini impiegati, una certa flessibilità, cosicché il margine di manovra lasciato al SRB dalla medesima disposizione deve essere esercitato nel rispetto e nei limiti imposti dall’articolo 69, paragrafo 1, e dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. 68. Aggiungo che la distinzione effettuata dal legislatore dell’Unione tra i contributi ammessi a superare il massimale del 12,5% e quelli che non lo sono, emerge parimenti da altre disposizioni del regolamento SRM. L’articolo 69, paragrafo 3, di tale regolamento, il quale prevede la possibilità di prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se il SRF ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale che eccede lo 0,5% dell’ammontare totale dei depositi protetti, non procede ad alcun rinvio all’articolo 70 di detto regolamento per il calcolo dei contributi ( 71 ). Analogamente, il legislatore dell’Unione si è premurato di distinguere le situazioni contemplate all’articolo 69, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Ai sensi della prima frase di tale disposizione, se, dopo il periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo ( 72 ), i contributi riscossi dal SRB fino al ripristino di tale livello devono essere «calcolati a norma dell’articolo 70». Il rinvio a tale articolo 70, nonché l’assenza di specificazione del termine entro il quale il livello-obiettivo deve essere ripristinato, deve essere inteso nel senso che implica l’obbligo di rispettare il massimale del 12,5% in sede di calcolo dei contributi. Non vale lo stesso per le circostanze di cui alla seconda frase di tale disposizione, la quale non procede ad un siffatto rinvio ma prevede per contro che, dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo e quando i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, tali contributi siano fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. Affinché il livello-obiettivo venga ripristinato entro un termine di sei anni sebbene i mezzi finanziari siano stati ridotti a meno di due terzi di tale livello-obiettivo, i contributi annuali devono poter superare detto massimale ( 73 ). 69. Siffatte distinzioni effettuate nel testo stesso del regolamento SRM tendono a confermare che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente circoscritto le circostanze nelle quali lo scopo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo poteva prevalere sul massimale . Orbene, tali fattispecie qui non ricorrono. 70. Pertanto, dal contesto degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM non risulta che lo scopo principale di tale regolamento consisterebbe nel raggiungimento del livello-obiettivo al termine del periodo iniziale né che si tratterebbe della pietra angolare del sistema instaurato da detto regolamento, cosicché la regola del massimale del 12,5% dovrebbe essere interpretata alla luce di un siffatto scopo. 71. A mio avviso, l’interpretazione teleologica di tali disposizioni non porta ad una diversa conclusione. c) Sugli obiettivi perseguiti dal regolamento SRM 72. La Corte ha già avuto l’occasione di precisare che, quanto agli obiettivi perseguiti dal regolamento SRM, di cui occorre tener conto al fine di interpretare le disposizioni dello stesso, dai considerando 2, da 10 a 12, 31, 58 e 122 di tale regolamento emerge che quest’ultimo mira, mediante l’istituzione di un processo decisionale uniforme e centralizzato in materia di risoluzione degli enti creditizi nell’ambito di un meccanismo di risoluzione unico, a garantire un processo decisionale più rapido ed efficace per la risoluzione nell’Unione bancaria al fine, in particolare, di garantire una maggiore prevedibilità quanto all’esito di un dissesto di una banca, di mantenere la stabilità finanziaria, di garantire la continuità dei servizi finanziari essenziali e di tutelare i depositanti ( 74 ), fondandosi segnatamente su un SRF alimentato da contributi riscossi in capo a enti creditizi rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento ( 75 ). 73. La natura specifica dei contributi ex ante al SRF consiste, come risulta segnatamente dal considerando 41 del regolamento SRM, nel garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al meccanismo di risoluzione unico affinché esso possa adempiere le sue funzioni, incoraggiando l’adozione, da parte degli enti interessati, di modalità di funzionamento meno rischiose ( 76 ). Il considerando 104 di tale regolamento indica in tal senso che, al fine di costituire una massa critica ed evitare gli effetti prociclici che si verificherebbero se, in una crisi sistemica, il SRF dovesse basarsi solo sui contributi ex post , è indispensabile che le risorse finanziarie messe ex ante a disposizione del medesimo siano di importo almeno pari ad un determinato livello-obiettivo. 74. Per quanto riguarda più specificamente gli articoli 69 e 70 del regolamento SRM, l’avvocato generale Kokott ha rilevato, del tutto correttamente, nella causa ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB , che l’obiettivo della riscossione dei contributi ai sensi di tali disposizioni consiste nel raggiungimento di un importo predeterminato, il livello-obiettivo, che non può però essere riscosso in un’unica soluzione a causa del suo ingente ammontare. Se in ultima analisi l’importo dei contributi dipende dal livello-obiettivo che dovrà essere raggiunto sommando tutti i contributi riscossi entro la fine del periodo iniziale, i contributi ex ante di una banca in un determinato anno costituiscono, anzitutto, una frazione dell’importo del livello-obiettivo. Viene sempre riscosso un importo complessivamente pari a un ottavo di poco più dell’1% dei depositi protetti dell’anno precedente, al fine di raggiungere, al termine del periodo iniziale, un importo totale pari ad almeno l’1% dell’ammontare di tutti i depositi protetti. In termini più concreti, il SRB aveva come riferimento l’importo medio dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti nel rispettivo anno precedente, diviso per otto, raccogliendone poco più dell’1%, in considerazione del fatto che i depositi protetti tendevano ad aumentare ( 77 ). 75. Occorre desumerne, a mio avviso, che, nell’ambito del regolamento SRM, con il combinato disposto dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso conferire al SRB il potere di riscuotere contributi annuali al fine di raggiungere il livello-obiettivo al termine del periodo iniziale, assicurandosi al contempo che l’onere imposto agli enti durante tale periodo sia scaglionato nel tempo nel modo più uniforme possibile e, in ogni caso, non superi un determinato massimale. L’obiettivo di assicurarsi che i mezzi finanziari del SRF saranno a disposizione del SRB il più rapidamente possibile in caso di risoluzione, ossia di salvaguardare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF, doveva essere dunque perseguito nel rispetto della condizione intesa a limitare, per ogni anno del periodo iniziale, l’importo dei contributi degli enti bancari, al fine di proteggerli a fronte dei contributi eccessivi ( 78 ). Come indicato dall’avvocato generale Richard de la Tour nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU , il SRB non è dunque competente a fissare un livello‑obiettivo inferiore all’1% o un importo totale di contributi annui superiore al 12,5% ( 79 ). 76. Contrariamente a quanto sostenuto dal SRB, tale conclusione non viene rimessa in discussione dalla giurisprudenza della Corte risultante dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU e [OSCURATO:PERSONA] , dalle quali non risulta che l’articolo 69, paragrafo 1, prevalga sull’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. 77. È vero che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU , la Corte ha indicato, al punto 113, che il calcolo dei contributi si basa, «in applicazione degli articoli 102 e 103 della [BRRD] nonché degli articoli 69 e 70 del regolamento [SRM], sulla definizione di un livello-obiettivo che dovrà essere raggiunto mediante la somma dei suddetti contributi riscossi entro la fine del 2023 e, successivamente , di un livello-obiettivo annuale da ripartire tra gli enti autorizzati sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti al [meccanismo di risoluzione unico]» ( 80 ). Tuttavia, dall’uso dell’avverbio temporale «successivamente» non può essere desunto, a mio avviso, un qualsivoglia ordine di priorità tra le disposizioni stesse. 78. Sotto il profilo temporale, è vero che l’applicazione del massimale del 12,5% può avere luogo solo dopo aver stimato il livello-obiettivo. Non sono tuttavia convinto che il carattere consecutivo per quanto riguarda la determinazione, in primo luogo, di un livello-obiettivo finale stimato, e, in secondo luogo, della sua divisione per otto in livello-obiettivo annuale al fine di stabilire l’importo dei contributi annuali, il quale si spiega con le esigenze matematiche dell’esercizio, sia inteso ad istituire un ordine di priorità tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. Si tratta piuttosto di una constatazione di ordine pratico del fatto che la metodologia di calcolo dei contributi ex ante implica la stima dell’importo del livello-obiettivo che deve essere raggiunto alla fine del periodo iniziale e la sua successiva ripartizione tra gli anni di detto periodo al fine di calcolare l’importo esatto dei contributi annuali da riscuotere. 79. Per quanto riguarda la sentenza [OSCURATO:PERSONA] , è giocoforza rilevare che l’obiettivo della raccolta annuale dei contributi ordinari degli enti ivi menzionata, consistente nel garantire che, entro il 31 dicembre 2024, il meccanismo di finanziamento degli [OSCURATO:PERSONA] membri disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, rientrava nel meccanismo instaurato nell’ambito della BRRD ( 81 ). Orbene, come ricordato in precedenza, a differenza del regolamento SRM, tale regime non prevede un massimale ai contributi che devono essere raccolti annualmente nel corso del periodo iniziale di dieci anni. 80. La qualificazione del raggiungimento del livello-obiettivo come scopo principale del regolamento SRM, a scapito della regola del massimale del 12,5%, non risulta neanche dal considerando 8 del regolamento delegato 2017/747. Pur se tale considerando precisa che «[l]e modifiche risultanti in una riduzione dei contributi ex ante dovrebbero essere calcolate tenendo conto del fatto che potrebbero in seguito portare ad un aumento per assicurare il raggiungimento del livello-obiettivo entro i termini previsti», dallo stesso non risulta affatto che l’«aumento» dei contributi di cui si tratta implicherebbe di poter superare detto massimale. 81. In udienza, è stata discussa una possibile applicazione della teoria della «concordanza pratica» («praktische [OSCURATO:PERSONA]») al conflitto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. Utilizzata dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) in caso di conflitto tra due libertà o diritti fondamentali, tale teoria, elaborata dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], mira ad evitare di privilegiare uno dei due diritti confliggenti a scapito dell’altro, e tende a trovare caso per caso, per quanto possibile, un compromesso tra questi diritti, senza che sia necessario «sacrificare» totalmente uno dei due. Un siffatto esercizio richiede di imporre limiti a ciascuno dei diritti in gioco, affinché ciascuno possa esplicare il suo effetto ottimale. A tal fine, tali limiti devono essere proporzionati alle circostanze specifiche e non devono eccedere quanto è necessario ad assicurare la concordanza dei valori costituzionali o fondamentali in conflitto ( 82 ). 82. Non sono convinto che tale teoria, per quanto allettante, possa essere applicata nella specie. A parte il fatto che non ci si inserisce in un contesto di diritti fondamentali, è giocoforza constatare che l’interpretazione proposta dalle istituzioni europee equivale a disapplicare completamente la regola del massimale del 12,5% in un caso come quello di specie. 83. Orbene, come ho indicato ai paragrafi da 53 a 80 delle presenti conclusioni, la regola del massimale del 12,5% è applicabile rigorosamente, a mio avviso, nel corso del periodo iniziale. Il chiaro tenore letterale e i lavori preparatori riflettono l’intenzione del legislatore dell’Unione di discostarsi dal sistema istituito nell’ambito della BRRD e rafforzano l’idea che il massimale del 12,5% era concepito come un limite vero e proprio nella costituzione normale del SRF. Un’intenzione contraria del legislatore non emerge, a mio avviso, né dal testo né dal contesto e neppure dagli obiettivi espressi dal regolamento SRM. Orbene, se la volontà del legislatore fosse stata quella illustrata dalle istituzioni dell’Unione, esso avrebbe avuto ampie possibilità di dichiararla, almeno in un apposito considerando di tale regolamento ( 83 ). Condivido in tal senso le affermazioni effettuate, in sostanza, dall’avvocato generale Bobek quando ha indicato che, se il legislatore non è stato in grado o non ha voluto indicare inequivocabilmente cosa volesse, è complicato farlo successivamente in via interpretativa ( 84 ). 84. Risulta dalle considerazioni che precedono che il Tribunale non è incorso in errori di diritto allorché ha ritenuto, ai punti da 30 a 38 della sentenza impugnata, che la regola del massimale del 12,5% figurante all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, si applichi rigorosamente nel corso del periodo iniziale e, ai punti da 46 a 48 di tale sentenza, che sia il livello-obiettivo finale «pronosticato» ad essere determinante ai fini dell’applicazione di tale massimale. È parimenti senza incorrere in errori che il Tribunale ha respinto, ai punti da 52 a 54 della suddetta sentenza, gli argomenti del SRB relativi alla possibilità per quest’ultimo di ignorare la regola del massimale del 12,5% a vantaggio dell’obiettivo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo. 85. Gli argomenti del SRB devono dunque essere respinti in quanto infondati. d) Conclusioni sul rapporto tra l ’ articolo 69, paragrafo 1, e l ’ articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM 86. L’economia del sistema istituito dal legislatore dell’Unione, quale emerge dal testo, dalla genesi e dal contesto dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, nonché dagli obiettivi perseguiti da tale regolamento, ha come scopo la necessaria conciliazione degli imperativi di garantire rapidamente che il meccanismo di risoluzione unico sia operativo e di assicurare un impatto progressivo e misurato sull’industria bancaria. Nella misura in cui tali disposizioni hanno il medesimo valore giuridico , le prescrizioni scaturenti dalla prima non possono, in quanto tali, prevalere su quelle risultanti dalla seconda, e viceversa ( 85 ). Ciò richiede inevitabilmente che il SRB stimi correttamente il livello-obiettivo sin dall’inizio del periodo iniziale e preveda l’insorgere di qualsiasi elemento che possa far fluttuare l’importo del livello-obiettivo da raggiungere. 87. Si tratta di quanto già ritenuto, in sostanza, dall’[OSCURATO:PERSONA] bancaria europea in un parere risalente al 2015, nel quale essa ha avanzato alcune ipotesi concernenti l’articolo 69 del regolamento SRM. A tale riguardo, essa ha affermato che, dato che i depositi protetti sarebbero stati più elevati in valore assoluto alla fine del periodo iniziale rispetto all’inizio, e la soglia dell’1% è una soglia minima, incomberebbe al SRB fissare il livello-obiettivo all’inizio del periodo iniziale in maniera adeguata, al fine di tenerne conto, e di stabilire i mezzi finanziari da attuare per raggiungere tale livello. Essa ha aggiunto che, nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 70 di tale regolamento, i contributi ex ante sono limitati al 12,5% del livello-obiettivo, e alla luce dell’aumento previsto in valore assoluto e della durata di otto anni del periodo iniziale, sin dall’inizio di tale periodo, il SRB dovrebbe fissare un livello-obiettivo fondato su una proiezione prudente del livello dei depositi protetti alla fine di detto periodo, per raggiungere almeno l’1% degli stessi, il quale sarebbe considerevolmente superiore all’1% del volume dei depositi protetti nel 2015 ( 86 ). 88. Ritengo che il Tribunale non sia dunque incorso in un errore allorché ha indicato, in sostanza, al punto 55 della sentenza impugnata, che non era di per sé impossibile conciliare i requisiti risultanti dall’articolo 69, paragrafo 1, e dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. Gli eventi di fatto e di diritto esistiti al momento dell’adozione delle decisioni del SRB 2022 e 2023 non possono influenzare l’interpretazione giuridica del regolamento SRM. 89. È parimenti senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha ritenuto, al punto 46 della sentenza impugnata, che spettasse al SRB, per ciascun periodo di contribuzione, effettuare «una stima la più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima», e, ai punti 57 e 58 di tale sentenza, aggiunto che la natura prospettica della stima del livello-obiettivo implica che il SRB debba stimare «con sufficiente cautela» e «sulla base di proiezioni prudenti» l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti durante tutto il periodo iniziale. 90. Una siffatta conclusione non è di per sé erronea né inficiata da contraddizioni, poiché il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal SRB, non ha affermato che esso doveva «sovrastimare intenzionalmente e in maniera significativa» il livello-obiettivo oppure fissare deliberatamente il livello-obiettivo ad un «livello artificialmente superiore a quello che verrebbe imposto da una valutazione precisa». 91. [OSCURATO:PERSONA] luce dell’interpretazione del rapporto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, che propongo di seguire, non mi sembra necessario, nell’ambito delle presenti conclusioni, esaminare le censure vertenti sulla violazione dei principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di proporzionalità, nonché dei limiti della delega di poteri sanciti dalla sentenza Meroni , poiché esse si basano su una lettura della sentenza impugnata che reputo errata. 92. Per quanto riguarda, peraltro, la questione più specifica se l’importo di cui occorre tenere conto in relazione al massimale del 12,5% del livello-obiettivo sia il livello-obiettivo annuale o l’importo totale effettivo dei contributi riscossi, è giocoforza rilevare che il Tribunale non ha preso posizione al riguardo nella sentenza impugnata. Ai punti da 62 a 64 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, per il periodo di contribuzione 2022, sia il livello‑obiettivo annuale (EUR 14 253 573 821,46) sia l’importo totale effettivo dei contributi riscossi (EUR 13 675 366 302,18) superavano l’importo di EUR 9 998 431 322,50, il quale corrisponde al 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato (EUR 79 987 450 580). Tale questione giuridica specifica eccede dunque l’ambito delle impugnazioni, cosicché non la esaminerò nell’ambito delle presenti conclusioni. Rilevo tuttavia che essa è oggetto di un’impugnazione attualmente pendente, nella causa C‑385/25 P, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] AG avverso la sentenza del 9 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (Contributi ex ante 2016) (T‑336/20, EU:T:2025:383), relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2016. 93. [OSCURATO:PERSONA] luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere i motivi del SRB in quanto infondati. 2. Sorte delle circostanze particolari verificatesi nei periodi di contribuzione 2022 e 2023 94. Dai paragrafi da 86 a 88 delle presenti conclusioni risulta che, a mio avviso, in conformità al sistema instaurato dal regolamento SRM, come pensato dal legislatore al momento della sua adozione, non era di per sé impossibile conciliare l’obiettivo consistente nel raggiungere il livello-obiettivo con la regola del massimale del 12,5%. 95. Constato tuttavia che, benché tale regolamento fosse destinato a risolvere taluni dei problemi che una crisi finanziaria può generare, e il legislatore dell’Unione abbia esplicitamente previsto l’insorgere di eventi ben specifici, quest’ultimo non mi sembra aver contemplato, quantomeno chiaramente, un scenario in cui il SRB avrebbe commesso errori infelici di pronostici nel corso del periodo iniziale o in cui il SRF avrebbe proceduto ad esborsi sostanziosi, benché inferiori allo 0,5% dell’ammontare totale dei depositi protetti, che consentivano di prorogare il periodo iniziale in conformità all’articolo 69, paragrafo 3, di detto regolamento, né il verificarsi di un mutamento di circostanze economiche tale che i depositi protetti rischiavano di subire un aumento brusco e imprevedibile ( 87 ). 96. È tuttavia quest’ultima situazione ad essersi presentata nel 2022, e al SRB non può essere contestato il fatto di non aver previsto l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia o le conseguenze economiche esatte della pandemia causata dal COVID-19, le quali, come emerge dagli elementi del fascicolo, hanno comportato un aumento sostanziale dell’ammontare dei depositi protetti nel corso del periodo iniziale, cosicché il SRB si è ritrovato de facto nell’impossibilità di raggiungere il livello-obiettivo finale stimato nel corso dei periodi di contribuzione 2022 e 2023 rispettando al contempo il massimale del 12,5% di tale livello-obiettivo ( 88 ). 97. Si pone dunque la questione se si debba ritenere che, in un caso del genere, il SRB disponesse unicamente delle tre soluzioni seguenti: (i) «sovrastimare» manifestamente e artificialmente il livello-obiettivo finale, al fine di assicurarsi che il massimale del 12,5% di tale livello-obiettivo sovrastimato venisse rispettato raggiungendo al contempo il livello-obiettivo «reale» alla fine del periodo iniziale, il quale sarebbe stato significativamente inferiore; (ii) procedere ad una stima prudente del livello-obiettivo e ignorare il massimale del 12,5% al fine di garantire il raggiungimento del livello-obiettivo, oppure (iii) procedere ad una siffatta stima prudente del livello-obiettivo, rispettare il massimale del 12,5% nei suoi confronti e rischiare di non raggiungere almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti alla fine del periodo iniziale. 98. Per quanto riguarda la prima di tali soluzioni, e ribadendo al contempo che, a mio avviso, è erroneo attribuire un siffatto significato alla sentenza impugnata, essa mi sembra risultare dal parere dell’[OSCURATO:PERSONA] bancaria europea allorché quest’ultima ha indicato che il SRB potrebbe, in un determinato momento, usare il proprio potere per rivedere e fissare un livello-obiettivo superiore al tasso dell’1% dei depositi protetti stimati, se il livello dei depositi protetti aumentasse in maniera inattesa e la stima iniziale si rivelasse ampiamente insufficiente , e i contributi limitati al 12,5% non fossero sufficienti a coprire la differenza ( 89 ). 99. Occorre tuttavia osservare che, se così fosse stato, il SRB avrebbe dovuto fissare espressamente il livello-obiettivo, per il periodo di contribuzione 2022, ad un importo pari a circa EUR 109,4 miliardi, sebbene esso lo stimasse in realtà a circa EUR 80 miliardi, e che attualmente è noto che il «livello-obiettivo reale» era pari a circa EUR 75 miliardi. Una siffatta sovrastima manifesta non avrebbe mancato di causare altre difficoltà e, ne sono convinto, di dare luogo a numerose contestazioni. Essa mi sembra inoltre contraria alla chiara volontà del legislatore di non autorizzare il SRB a fissare un livello-obiettivo superiore ad «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti», a differenza del sistema instaurato dalla BRRD. 100. Il SRB ha preferito seguire la seconda di tali soluzioni e, per le ragioni illustrate ai paragrafi da 53 a 84 delle presenti conclusioni, ritengo che un siffatto approccio fosse inficiato da una violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, come concluso dal Tribunale al punto 65 della sentenza impugnata. 101. Resta la terza di queste soluzioni. 102. È vero che essa ha come conseguenza che, alla luce delle circostanze quali si sono presentate nei periodi di contribuzione 2022 e 2023, il SRB non avrebbe raggiunto il livello-obiettivo reale al termine del periodo iniziale, in violazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM. 103. Tuttavia, e benché tale scenario non sembri essere stato esplicitamente contemplato dal legislatore, è altrettanto vero che esso poteva verificarsi in circostanze diverse da quelle occorse nella specie. 104. Infatti, sarebbe indubbiamente avvenuto lo stesso qualora si fossero verificati eventi imprevedibili aventi un impatto economico non trascurabile comportante un aumento significativo dei depositi protetti nel corso della seconda metà del 2023 , dopo che il SRB ha fissato l’importo dei contributi per quest’ultimo anno del periodo iniziale. In tal caso, il livello-obiettivo non sarebbe stato pacificamente raggiunto e il SRB avrebbe potuto unicamente procedere ad una siffatta constatazione al termine del periodo iniziale. 105. Si tratta di uno scenario che il SRB sembra peraltro avere previsto, alla luce del documento che evoca «consultazioni e domande al settore» per il 2024, nel quale il SRB presentava una tabella delle consultazioni pubbliche che avrebbero avuto luogo nel corso del 2024, anche «se il livello-obiettivo non [fosse stato] raggiunto», e nel quale figurava una «[c]onsultazione sugli importi preliminari dei contributi ex ante (unicamente se il livello-obiettivo non è raggiunto e i contributi 2024 vengono dunque raccolti) (…)» e una «[c]onsultazione sulle modalità di pagamento dei contributi ex ante (unicamente se il livello-obiettivo non è raggiunto)» ( 90 ). Il SRB ha inoltre pubblicato, il 15 febbraio 2024, un comunicato stampa nel quale annunciava che, poiché il livello-obiettivo era stato raggiunto, nel 2024 non sarebbe stato riscosso alcun contributo( 91 ). Pur se, in udienza, il SRB ha affermato che il comunicato stampa non rifletteva necessariamente la sua posizione, esso ha parimenti riconosciuto che il contesto normativo non prevedeva una norma specifica in relazione a ciò che esso avrebbe potuto fare se, per ragioni che esulavano dal suo controllo, il livello-obiettivo non fosse stato raggiunto. 106. A fronte di una siffatta constatazione e tenuto conto della realtà economica manifestatasi nei periodi di contribuzione 2022 e 2023 e idonea a riprodursi alla fine del 2023, mi sembra necessario ritenere, tramite un certo sforzo di interpretazione dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM, che se, al termine del periodo iniziale, il SRB si rende conto che l’ammontare dei contributi riscossi dal SRF non raggiunge almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti, esso, nel corso del 2024, debba poter esigere da tali enti nuovi contributi al fine di raggiungere, quantomeno, il livello-obiettivo reale, il quale è a quel punto noto. IX. Sul mantenimento degli effetti nel tempo A. Argomenti delle parti 107. In subordine, qualora la Corte confermi l’annullamento della decisione del SRB 2022, quest’ultimo, sostenuto dal Consiglio, chiede di differire l’effetto di tale annullamento per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza emessa nella presente causa diviene definitiva. Per quanto riguarda la decisione del SRB 2023, esso chiede che vengano differiti gli effetti del suo annullamento fino alla sua riadozione o, quantomeno, per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza emessa diviene definitiva. 108. La [OSCURATO:PERSONA] contesta la necessità di mantenere nel tempo gli effetti della decisione del SRB 2023. B. Valutazione 109. Occorre rilevare che la Corte sarà tenuta a pronunciarsi su tale motivo solo qualora rigetti le impugnazioni e confermi l’annullamento delle decisioni del SRB 2022 e 2023, come da me proposto. 110. Al fine di evitare ripetizioni, rimando ai paragrafi da 23 a 30 delle conclusioni da me presentate in data odierna nella causa C‑671/24 P, [OSCURATO:PERSONA] P.S.K./SRB, nella misura in cui esse vertono specificamente sulla questione del mantenimento nel tempo degli effetti della decisione del SRB 2023, la quale è inficiata dalle stesse illegittimità della decisione del SRB 2022. 111. Propongo pertanto alla Corte di mantenere gli effetti delle decisioni del SRB 2022 e 2023, nella parte in cui riguardano la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], entro un termine ragionevole che non può superare 30 mesi a decorrere dalla data della pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P, fino all’entrata in vigore di nuove decisioni del SRB che fissino i contributi ex ante al SRF di tali enti. X. Sulle spese 112. Risulta dalle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere integralmente respinta. Di conseguenza, la Corte statuisce sulle spese in conformità all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. 113. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il SRB è rimasto soccombente, esso si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle domande di queste ultime. 114. Ai sensi dell’articolo 140, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico, e la Corte può decidere che una parte interveniente, diversa da quelle indicate nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo 140, si faccia carico delle proprie spese. Inoltre, a norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del medesimo regolamento, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata a sostenere le proprie spese solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese. 115. Sulla base di tali disposizioni, occorre parimenti dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] bancaire française e il [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese. XI. Conclusione 116. [OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1)      Le impugnazioni sono respinte. 2)      Gli effetti delle decisioni SRB/ES/2022/18 e SRB/ES/2023/23 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico sono mantenuti, nella parte in cui tali decisioni riguardano, rispettivamente, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA] AG, fino all’entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle e al più tardi entro 30 mesi a decorrere dalla pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P. 3)      [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] P.S.K. [OSCURATO:PERSONA] für Arbeit und Wirtschaft und [OSCURATO:PERSONA]. 4)      [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:PERSONA] europea, nonché l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] bancaire française e il [OSCURATO:PERSONA] deutscher [OSCURATO:PERSONA] eV, si faranno carico delle proprie spese. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SRM»). «SRM» è l’abbreviazione per «[OSCURATO:PERSONA]». 3 V. considerando da 1 a 6 della direttiva 2014/59/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190; in prosieguo: la «BRRD)». «BRRD» è l’abbreviazione per «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]». V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑255/18, EU:C:2019:539, paragrafi da 33 a 51). 4 V. considerando 15, 104 e 131 nonché articolo 3 della BRRD. 5 V. considerando da 105 a 107, nonché articoli 102, 103 e 130 della BRRD. 6 V. articolo 102, paragrafo 1, seconda frase, della BRRD. 7 V. articolo 103, paragrafo 2, della BRRD. 8 V. articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 103, paragrafo 7, della BRRD, nonché articolo 4 e segg. del regolamento delegato (UE) 2015/63 della [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44). 9 [OSCURATO:PERSONA], proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 10 luglio 2013 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio [COM(2013) 520 final] (in prosieguo: la «proposta di regolamento SRM»). 10 V. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento SRM. 11 V. considerando 10 e 11 nonché articolo 1 del regolamento SRM. 12 V. articolo 76, paragrafo 1, del regolamento SRM. 13 V. articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM. L’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, di tale regolamento definisce il livello-obiettivo come «l’importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell’articolo 69, paragrafo 1»; 14 V. articolo 70, paragrafo 1, del regolamento SRM. 15 V. articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. 16 V. articolo 70, paragrafo 6, del regolamento SRM. 17 V. articolo 69, paragrafi 2 e 5, del regolamento SRM. 18 Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei contributi ex ante e le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito (GU 2017, L 113, pag. 2). 19 V. articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. Occorre osservare che tale meccanismo di risoluzione si ispira ampiamente al meccanismo che le autorità di risoluzione nazionali devono istituire in conformità alla BRRD, benché il meccanismo istituito da quest’ultima non abbia stabilito un massimale del 12,5%. 20 EUR 79 987 450 580 [v. sentenza impugnata (punto 61), nonché considerando 60 della decisione del SRB 2022]. 21 V. considerando 48, 49, 60 e 61 della decisione del SRB 2022. 22 EUR 14 253 573 821,46 (v. considerando 62 della decisione del SRB 2022). 23 EUR 77 602 386 743,7 (v. considerando 47 della decisione del SRB 2023). 24 EUR 11 702 958 514,31 (v. considerando 78 e 80 della decisione del SRB 2023). 25 V. considerando 49, 77, 78 e 80 della decisione del SRB 2023. 26 Sentenza impugnata (punti da 30 a 38). 27 Sentenza impugnata (punti da 34 a 47). 28 Sentenza impugnata (punti da 49 a 54). 29 Sentenza impugnata (punti da 55 a 57). 30 Sentenza impugnata (punto 48). 31 Sentenza impugnata (punti da 60 a 65). 32 Sentenza impugnata (punti da 70 a 75). 33 Ordinanza impugnata (punti da 26 a 37). 34 Ordinanza impugnata (punti da 38 a 45). 35 Sentenza del 13 giugno 1958 (9/56; in prosieguo: la «sentenza Meroni», EU:C:1958:7, punti 43 e 44), nella quale la Corte ha dichiarato, in sostanza, che la delega di un potere discrezionale che comporti un’ampia libertà di valutazione e sia atto ad esprimere, con l’uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria, sostituisce gli apprezzamenti dell’autorità delegata a quelli dell’autorità delegante e determina un vero spostamento di responsabilità. Una siffatta delega di potere violerebbe la garanzia fondamentale dell’equilibrio dei poteri che caratterizza la struttura istituzionale dell’Unione. 36 Il Consiglio rimanda in particolare alle sentenze del 14 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑255/18; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2019:967, punti da 41 a 44), e del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU», EU:C:2021:601, punto 113). 37 A tale riguard, il SRB precisa che, se il rispetto del massimale del 12,5% dovesse essere verificato in relazione al livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale, stabilita al 31 dicembre 2023, esso avrebbe prelevato, in media, ogni anno, il 12,15% di tale livello obiettivo. 38 V. punto 4.3.2. della relazione della proposta di regolamento SRM. 39 V., in particolare, articolo 102, paragrafo 1, della BRRD. 40 Come previsto, rispettivamente, dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), e dall’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63. A tale riguardo, il SRB spiega che, ogni anno del periodo iniziale, a causa di tali detrazioni e rettifiche, l’importo totale effettivo dei contributi percepiti da tutti gli enti nel corso di un determinato ciclo di contribuzione era inferiore al livello obiettivo annuale stimato dal SRB. Mentre, nel corso del periodo di contribuzione 2023, sia il livello-obiettivo annuale sia l’importo totale effettivo dei contributi riscossi ha superato il massimale del 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato, lo stesso non valeva per tutti gli altri cicli di contribuzioni. Taluni anni, solo il livello-obiettivo annuale era superiore al 12,5% del livello-obiettivo finale pronosticato, mentre l’importo totale effettivo dei contributi riscossi rispettava tale massimale. 41 [OSCURATO:PERSONA] fa parimenti valere l’irricevibilità, per difetto di chiarezza, della censura del SRB vertente sulla considerazione di criteri di controllo erronei. 42 Il [OSCURATO:PERSONA] esprime talune riserve sulla ricevibilità dell’impugnazione proposta dal SRB avverso l’ordinanza impugnata, nella misura in cui esso si limiterebbe a contestare una valutazione effettuata in subordine, relativa al livello-obiettivo, formulata dal Tribunale nella sentenza impugnata, senza affrontare la questione se il massimale del 12,5% sia applicabile in maniera flessibile durante il periodo iniziale. 43 V. sezione 4.3.2. della relazione della proposta di regolamento SRM. 44 V. considerando 62 della decisione del SRB 2022. 45 V. sentenza impugnata (punto 63). Si tratta di detrazioni che tengono conto dell’importo dei contributi già versati dagli enti sul fondamento della BRRD (v. articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81). 46 V. considerando 78 e 80 della decisione del SRB 2023. 47 V. comunicato stampa del SRB, del 15 febbraio 2024, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]: no expected contribution in 2024 as target level reached», disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund-no-expected-contribution-2024-target-level-reached. 48 Ritengo che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] vertenti sull’irricevibilità di talune censure dedotte a sostegno delle presenti impugnazioni debbano essere respinti. Infatti, da un lato, la censura del SRB relativa alla considerazione di criteri di controllo errati deve essere intesa nel senso che verte, in sostanza, sul fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di fatto e di diritto esistenti nel periodo di contribuzione 2022. Dall’altro, è giocoforza constatare che il SRB prende esplicitamente posizione sull’applicabilità della regola del massimale del 12,5% nel corso del periodo iniziale nonché sulla sua interpretazione flessibile. 49 V. sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punto 116 e giurisprudenza citata). 50 V. sentenza del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (C‑611/22 P e C‑625/22 P, EU:C:2024:677, punti 126 e 127 e giurisprudenza citata). 51 Il corsivo è mio. 52 V., a tale riguardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation, EBA/Op/2015/11, 10 giugno 2015, pag. 3, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/documents/10180/983359/cb8c4be8-69b0-4f44-aae9-eb16e732ad3a/EBA-Op-2015-11%20Technical%20Advice%20on%20Art%2069.pdf. 53 Il corsivo è mio. 54 In udienza, è stata sollevata la questione se i termini «livello-obiettivo», figuranti al primo e al quarto comma dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM dovevano vedersi conferire lo stesso significato. Non sono certo che sia indispensabile stabilire se si tratti di una ripetizione volontaria della stessa regola oppure se tale nozione debba essere intesa, al primo comma di tale disposizione, nel senso che essa rinvia al livello-obiettivo «stimato» ogni anno del periodo iniziale, mentre il quarto comma della suddetta disposizione farebbe riferimento al livello-obiettivo «reale» e noto al termine di tale periodo. Per quanto riguarda questa seconda lettura, se i contributi riscossi dal SRB ogni anno del periodo iniziale non hanno superato il 12,5% di ciascun livello-obiettivo stimato annualmente, non vedo come i contributi aggregati potrebbero superare il massimale del 12,5% del livello-obiettivo effettivamente raggiunto, salvo ritenere che quest’ultimo si riveli meno elevato dei livelli-obiettivo stimati nel corso del periodo iniziale. Mi interrogo inoltre sulle conseguenze della constatazione secondo la quale taluni contributi ex ante avrebbero superato il massimale del 12,5% del livello-obiettivo reale. A mio avviso, la questione essenziale che si pone al termine del periodo iniziale è principalmente se il SRF abbia riscosso o meno almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti. 55 Il corsivo è mio. 56 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:330, paragrafi da 95 a 98), e dell’avvocato generale Kokott nella causa ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafo 54). 57 Analogamente, malgrado la posizione sostenuta dal Consiglio per iscritto, quest’ultimo ha indicato in udienza che «sulla base del livello-obiettivo pronosticato, il SRB utilizza tale massimale del 12,5% e lo applica su tale pronostico, e dunque di anno in anno». 58 V. sezione 4.3.2 della proposta di regolamento SRM. 59 Aggiungo che il riferimento ai depositi «protetti» è stato parimenti introdotto nel corso del processo legislativo [v. relazione del Consiglio del 27 marzo 2014, sul meccanismo di risoluzione unico (2013/0253 (COD)), [OSCURATO:PERSONA], 8078/14 ADD 1, pag. 137, disponibile al seguente indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑8078-2014-ADD-1-REV-1/en/pdf]. 60 V. sezione 4.3.2. della proposta di regolamento SRM (il corsivo è mio). 61 V. articolo 102, paragrafi 1 e 2, della BRRD, nonché articolo 65, paragrafi 1 e 2, della proposta di regolamento SRM, divenuto l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM. 62 V. nota del Consiglio del 17 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 [2013/0253(COD)], [OSCURATO:PERSONA], 17742/13, pagg. da 144 a 145: «Each year (…) national resolution authorities shall calculate the individual contributions to ensure that the contributions due by all the institutions authorised in the territories of the participating [OSCURATO:PERSONA] shall amount to 10% of the target level» (disponibile al seguente indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST17742-2013-INIT/en/pdf ) (il corsivo è mio). 63 «In any case, the aggregate amount of individual contributions by all the institutions authorised in the territories of the participating member [OSCURATO:PERSONA], calculated under letters (a) and (b), shall not exceed annually the 10% of the target level» (il corsivo è mio). 64 V. relazione del Consiglio del 27 marzo 2014, sul meccanismo di risoluzione unico [2013/0253 (COD)], [OSCURATO:PERSONA], 8078/14 REV 1, pag. da 1 a 3, disponibile al seguente indirizzo: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST8078-2014-REV-1/en/pdf . 65 V. relazione del Consiglio del 27 marzo 2014, sul meccanismo di risoluzione unico [2013/0253 (COD)], [OSCURATO:PERSONA], 8078/14 ADD 1 REV 1, concernente il nuovo articolo 66, paragrafo 1bis, sottoparagrafo 1: «Each year the [OSCURATO:PERSONA], after consulting the ECB or the national competent authority and in close cooperation with the national resolution authorities shall calculate the individual contributions to ensure that the contributions due by all the institutions authorised in the territories of all the participating [OSCURATO:PERSONA] shall not exceed 12,5% of the target level» (in corsivo nel testo). 66 Ricordo inoltre che, a differenza della proposta di regolamento SRM nonché del testo di tale regolamento nella sua versione finale, la BRRD prevede peraltro la possibilità per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di «fissare livelli-obiettivo superiori [all’]ammontare» di «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio» (v. articolo 102, paragrafo 1, della BRRD). 67 V., a contrario , articolo 103, paragrafo 2, della BRRD. 68 V., per analogia, sentenza del 1º giugno 1961, Simon/Corte di giustizia (15/60, EU:C:1961:11, pag. 243), nella quale la Corte ha ritenuto che le differenze di redazione esistenti fra i due testi costituiscano di per sé un argomento atto a far presumere che gli autori della nuova disposizione abbiano avuto l’intenzione di modificare il vecchio criterio, giacché, fino a prova contraria, si deve presumere che ogni differenza di redazione implichi una differenza di portata, qualora il nuovo testo porti ad un’ interpretazione diversa. 69 Aggiungo che condivido i dubbi sollevati da talune parti intervenienti relativi al fatto che una verifica del rispetto del massimale del 12,5% unicamente in relazione al livello-obiettivo noto al termine del periodo iniziale ostacolerebbe qualsivoglia possibilità concreta per un ente bancario di contestare l’importo dei contributi richiesto dal SRB nel corso di detto periodo. Si pone la questione di cosa avvenga in caso di constatazione del superamento di tale massimale al termine di detto periodo per quelle decisioni del SRB divenute definitive. 70 V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. da 9 a 10. Aggiungo che i criteri da adottare per lo scaglionamento nel tempo dei contributi ex ante al SRF, calcolati ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento SRM, sono stati precisati dalla [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 3 del regolamento delegato 2017/747, conformemente all’articolo 69, paragrafo 5, lettera a), del regolamento SRM. 71 A tale riguardo, osservo che l’articolo 4 del regolamento delegato 2017/747, intitolato «Criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale può essere prorogato», al paragrafo 1, lettera a), prevede che il numero minimo di anni necessari per raggiungere il livello-obiettivo dovrebbe essere determinato tenendo conto del fatto che nel periodo iniziale i contributi annuali non devono superare di due volte la media dei contributi annuali. 72 Preciso al riguardo di non condividere l’argomento degli enti creditizi secondo il quale la prima frase dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento SRM, potrebbe essere interpretata nel senso che consente in linea di principio di continuare a riscuotere contributi annuali dopo il periodo iniziale qualora il livello-obiettivo non sia stato raggiunto al termine del medesimo. Infatti, dal testo di tale disposizione risulta che essa è applicabile solo se, «dopo il periodo iniziale», i mezzi finanziari disponibili «scendono» al di sotto del livello-obiettivo, il che sottende un primo raggiungimento di tale livello. Le versioni in lingua inglese [«If, after the initial period (…) the available financial means diminish below the target level»], spagnola [«Si, pasado el período inicial (…), los recursos financieros disponibles disminuyeran por debajo del nivel fijado como objetivo»], italiana [«Se, dopo il periodo iniziale (…), i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo»], neerlandese [«Indien de beschikbare financiële middelen (…) initiële periode dalen tot onder (…) streefbedrag»], inter alia , avvalorano tale lettura. La formulazione eventualmente divergente delle versioni in lingua tedesca e svedese non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche [v. sentenza del 26 marzo 2026, Pumpyanskiy e a./Consiglio (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P e C‑111/24 P, EU:C:2026:245, punto 100 e giurisprudenza citata). Non si può inoltre evincere dal considerando 113 di tale regolamento che il legislatore dell’Unione aveva previsto la proroga del periodo iniziale al di fuori dei casi espressamente contemplati da detto regolamento. Infatti, il riferimento al potere della [OSCURATO:PERSONA] di adottare atti delegati per quanto riguarda, inter alia , «i criteri per stabilire il numero di anni per i quali il periodo iniziale per raggiungere il livello-obiettivo può essere prorogato» prende in considerazione la situazione contemplata dall’articolo 69, paragrafo 3, del medesimo regolamento, fermo restando che tali criteri sono stati precisati all’articolo 4 del regolamento delegato 2017/747. 73 V. considerando 6 del regolamento delegato 2017/747: «Ai sensi degli articoli 67 e 69 del regolamento [SRM], il [SRB] dovrebbe assicurare che nel periodo iniziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, [di detto regolamento], i contributi al [SRF] siano scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, e dovrebbe prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni, qualora il [SRF] abbia effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore al 50% del livello-obiettivo, nel rispetto dei criteri del presente regolamento. Pertanto, i contributi annuali raccolti ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento [SRM] possono superare il 12,5% del livello-obiettivo. Se dopo il periodo iniziale i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo, il [SRB] dovrebbe assicurare che fino al raggiungimento del livello-obiettivo vengano raccolti i regolari contributi ex ante . Se, dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo, i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il [SRB] dovrebbe assicurare che i contributi siano fissati ad un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. Pertanto, per raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni, i contributi annuali di cui all’articolo 69, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento [SRM] possono superare il 12,5% del livello-obiettivo » (il corsivo è mio). Tale considerando mi sembra contenere un refuso, nella misura in cui la prima menzione del fatto che i contributi raccolti possono superare il massimale deve essere intesa, a mio avviso, nel senso che riguarda l’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento SRM, il quale verte sulla proroga del periodo iniziale per un massimo di quattro anni, e non il paragrafo 4 di tale articolo, menzionato peraltro più avanti negli stessi termini all’interno dello stesso considerando. Ritengo inoltre che, nella versione in lingua francese, l’espressione «dépasser le niveau cible de 12,5%» [«superare il livello-obiettivo del 12,5%»] debba essere intesa come «dépasser 12,5% du niveau cible» [«superare il 12,5% del livello-obiettivo»], in conformità alla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, di tale regolamento. V. parimenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. 13. 74 V. sentenza dell’11 dicembre 2025, ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑602/22 P, EU:C:2025:953, punto 80 e giurisprudenza citata). 75 V. sentenza del 13 novembre 2025, BNP [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑4/24 P, EU:C:2025:879, punto 59). 76 V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (punto 113). 77 V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa ABLV [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑202/21 P, EU:C:2022:327, paragrafi 53, 54, 60, 65 e 66), in cui essa ha rinviato all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, il quale si applica direttamente alla riscossione dei contributi ai meccanismi di finanziamento nazionali e, mutatis mutandis, al calcolo dei contributi ex ante al SRF (v. articolo 70, paragrafo 6, del regolamento SRM). V., parimenti, [OSCURATO:PERSONA], W.P., Oliinyk, I., «How to refine the contributions to the [OSCURATO:PERSONA]? Proposal for an alternative methodology», Centre for [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], dicembre 2021, pag. 13, disponibile al seguente indirizzo: https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/12/Refine-contributions-to-the-SRF.pdf; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ex ante 2020 au Fonds de résolution unique (SRF) Questions et réponses , [OSCURATO:PERSONA], 17 giugno 2020, question 5, pag. 3, disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020_questions_and_answers_fr_0.pdf. 78 Nel suo controricorso nella causa [OSCURATO:PERSONA]/SRB (Contributi ex ante 2022) (T‑395/22), il SRB ha ravvisato nella protezione degli enti a fronte dei contributi eccessivi l’obiettivo dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM (punto 96). V., parimenti, Senato francese, sessione ordinaria del 2014-2015, Rapport n o 307 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique (procédure accélérée [relazione n. 307 redatta in nome della commissione finanziaria sul progetto di legge che autorizza la ratifica dell’accordo concernente il trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (procedura accelerata)], da Albéric de Montgolfier, depositata il 4 marzo 2015, pag. 41 (traduzione libera): «Il meccanismo di risoluzione unico è un elemento fondamentale per garantire la stabilità della zona euro , sia nell’ottica della tutela del contribuente sia in quella della credibilità rafforzata di tutte le banche della zona euro. A tale riguardo, il [SRF] svolge un ruolo centrale, poiché costituisce una sorta di “cuscinetto”, messo in comune nella totalità della zona euro, il quale protegge il contribuente dalle conseguenze di un dissesto bancario. Così facendo, esso rappresenta una tappa importante verso una maggiore solidarietà all’interno della zona euro, garante della sua credibilità e, dunque, favorevole al suo finanziamento. La sua istituzione è necessaria. Esso deve tuttavia essere realizzato premurandosi di non ostacolare la capacità delle banche di finanziare l’economia , aggiungendo agli oneri prudenziali e fiscali, già gravosi, un onere normativo sproporzionato alla luce, in particolare, della scarsa probabilità di utilizzazione del fondo da parte degli enti francesi» (in grassetto nel testo) (disponibile al seguente indirizzo: https://www.senat.fr/rap/l14-307/l14-3071.pdf ). 79 V. conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU (C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:330, paragrafo 99). 80 Il corsivo è mio. V., parimenti, ordinanze del 3 marzo 2022, SRB/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑664/20 P, EU:C:2022:161, punto 78), e del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑663/20 P-DEP, EU:C:2023:862, punto 25), le quali richiamano la succitata sentenza. 81 V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 41 a 44). 82 V. [OSCURATO:PERSONA], K., Grundzüge des Verfassungsrechts der [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1999, pag. 28, n. 72 e pag. 142, n. 318; [OSCURATO:PERSONA], O., e Tulkens, F., «[OSCURATO:PERSONA] in Conflict: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] as a [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E., (dir.), Intersentia, Anversa, 2008, pag. da 169 a 216, in particolare pag. da 203 a 206; Marauhn, T., e Ruppel, N., «[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of “[OSCURATO:PERSONA]” and the [OSCURATO:PERSONA]», in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E., (ed.), Intersentia, Anversa, 2008, pagg. da 273 a 296, in particolare pagg. da 279 a 281. 83 V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2024:159, paragrafo 141). 84 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa BV (C‑129/19, EU:C:2020:375, paragrafo 123) e nella causa Ministère public (Sanzioni extraterritoriali) (C‑906/19, EU:C:2021:178, paragrafo 54). 85 V., per analogia, sentenza del 2 ottobre 2018, Francia/[OSCURATO:PERSONA] (Esercizio del potere di bilancio) (C‑73/17, EU:C:2018:787, punto 42), relativa a norme di diritto primario. 86 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. da 3 a 4. 87 V., per analogia, la dottrina dell’imprevedibilità nel diritto dei contratti, la quale consente di tenere conto di taluni mutamenti di circostanze o sconvolgimenti economici. Essa è codificata segnatamente all’articolo 62 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata il 23 maggio 1969 [ Recueil des traités des Nations unies , vol. 1155, pag. 331, n. 18232 (1980)] ed è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 16, paragrafo 2, del capitolato generale di oneri relativo agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e alle concessioni di lavori pubblici, del 26 settembre 1996, consente ad una controparte contrattuale dello Stato di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto pubblico o la revisione delle sue condizioni qualora essa subisca un danno molto rilevante a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili(v. [OSCURATO:PERSONA], P., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] – Tome II: Les obligations , vol. 1, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2013, pagg. da 824 a 828, nn. da 538 a 539]. Dopo essere stata rigorosamente respinta nel diritto civile dalle corti e dai tribunali francesi e belgi, tale dottrina è stata codificata in Francia dall’articolo 1195 del codice civile nel 2016, e in [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 5.74 del codice civile nel 2023. Essa sembra farsi parimenti strada, in una certa misura, nella giurisprudenza lussemburghese (v. Philippe, D., «La théorie de l’imprévision. Étude de droit luxembourgeois, de droit comparé et de jurisprudence arbitrale», Annales du droit luxembourgeois , vol. 25, 2015, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 45 a 56). 88 Nel 2020, il SRB ha indicato di avere «debitamente tenuto conto dell’attuale deterioramento della situazione economica dovuta alla pandemia di COVID-19 e delle sue potenziali conseguenze», ma ha riconosciuto che era «impossibile dire in che modo tale shock [avrebbe] inciso sull’evoluzione dei depositi protetti all’interno dell’Unione bancaria in futuro». V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ex ante 2020 au Fonds de résolution unique (SRF) Questions et réponses , [OSCURATO:PERSONA], op. cit., quesito 5, pag. 4. 89 [OSCURATO:PERSONA], T echnical advice on the delegated acts on the initial period of the single resolution fund under Article 69 of the SRM Regulation , op. cit., pag. 4. 90 [OSCURATO:PERSONA], 2024 List of consultations and requests to the industry : «Consultation on preliminary amounts of the ex-ante contributions (only in case the target level is not reached and therefore 2024 contributions are collected) and consultation on preliminary amounts for restatements», e «Consultation on the modalities of payment of ex-ante contributions (only in case the target level is not reached)», disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2024-02-07_SRB-2024-List-of-consultations-and-requests-to-the-industry.pdf. 91 Comunicato stampa del SRB, del 15 febbraio 2024, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]: no expected contribution in 2024 as target level reached», disponibile al seguente indirizzo: https://www.srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund-no-expected-contribution-2024-target-level-reached .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris