CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2026
Cassazione n. 21014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2375 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONINOSGROI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 506/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/10/2020 R.G.N. 1314/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11598/2021Numero di raccolta generale 21014/2026Data pubblicazione 21/06/20261. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di Uniqacoopsoc. Cooperativa avverso la pronuncia di rigetto del ricorso inprimo grado volto ad annullare i verbali dell’Ispettorato delLavoro inerenti alle richieste di pagamento contributivo per laposizione di 5 soci lavoratori e relative alla pretesa di [OSCURATO:PERSONA] sullesomme corrisposte a titolo di ”trasferta Italia”.Il tribunale aveva accertato la natura subordinata dei rapportidi lavoro e rilevato il mancato assolvimento da parte dellacooperativa dell’onere probatorio relativo alla sussistenza dicondizioni legittimanti l’esonero contributivo rivendicato,reputando irrilevante che i lavoratori fossero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ditta committente e che l’appalto avessedurata limitata nel tempo; aveva altresì osservato che non fossederogabile dalle previsioni del verbale del Consiglio diamministrazione della cooperativa l’assoggettamento acontribuzione di quanto non integri gli estremi di una trasferta.La Corte d’appello considerato che la forma di tutelaprevidenziale in concreto applicata, da un lato, non incide sullaqualificazione dei rapporti di lavoro (cfr. Cass. 23021/14) edall’altro è sottratta alla disponibilità delle parti, ha rilevato che,ove il datore voglia contestare l’applicabilità del regimeprevidenziale proprio del lavoro subordinato da applicare aipropri soci, ha l’onere di dimostrare la sussistenza dellarivendicata natura autonoma dei rapporti di lavoro; in sostanza,la cooperativa che ha iscritto nella gestione [OSCURATO:PERSONA] per lavoratoridipendenti i rapporti di lavoro in questione ha l’onere didimostrare l’erroneità di tale iniziale iscrizione per contestare larichiesta contributiva rivendicata da [OSCURATO:PERSONA] sulla basedell’originaria opzione effettuata. Tale onere non era statoNumero registro generale 11598/2021assolto dalla cooperativa che aveva originariamente iscritto Ni umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026rapporti di lavoro in questione nella gestione [OSCURATO:PERSONA] per Dait a pubblicazione 21/06/2026lavoratori dipendenti.La Corte territoriale ha ritenuto pacifici i seguenti dati: lacooperativa svolgeva attività di pulizia e aveva stipulato appaltocon [OSCURATO:PERSONA] (sede di Verona) per servizi dimovimentazione merci, confezionamento ed etichettatura,pulizia; aveva matricola [OSCURATO:PERSONA] per denuncia di lavorodipendente, aveva comunicato a UNILAV e Centro per l’Impiegoper tutti i lavoratori il rapporto di lavoro dipendente, avevatrasmesso a [OSCURATO:PERSONA] le denunce obbligatorie mensili DM10, avevaeffettuato versamenti contribuitivi con aliquote proprie perlavoro dipendente, aveva sottoscritto il contratto mutualisticoper i soci lavoratori senza vincolo di subordinazione ed i socierano liberi di poter accettare o meno le occasioni di lavorocomunicate dalla cooperativa, con previsione di un compensoorario lordo e il diritto di percepire indennità [OSCURATO:PERSONA] in caso dicomunicazione entro 48 ore delle cause di malattia, infortunio,maternità. Non era stato allegato che i soci lavoratoriapportassero attrezzature o materiale proprio né che fosserosoggetti ad alcun rischio imprenditoriale risultando invece che silimitassero a porre le proprie energie lavorative a disposizionedella società; e non era dirimente a favore della autonomia delrapporto di lavoro la circostanza che potessero esprimere lapropria disponibilità ad essere chiamati o ad accettare leproposte lavorative della cooperativa, esistendo nel nostroordinamento anche altre forme di lavoro subordinato nelle qualiil lavoratore non è obbligato ad accettare le proposte di volta involta rivoltegli dal datore, come accade nel lavoro intermittenteo a chiamata. Ed ancora, in ipotesi di prestazioni elementari,ripetitive e predeterminate al criterio dell’assoggettamento alNumero registro generale 11598/2021potere direttivo, organizzativo e disciplinare possono supplireN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026indici sussidiari individuati nella continuità e durata dDealt a pubblicazione 21/06/2026rapporto, nella modalità di erogazione del compenso, nellacarenza del pur minimo potere di autorganizzazione. Per contro,la cooperativa intendeva dimostrare l’autonomia nella facoltàdei soci di svolgere attività di lavoro in proprio o in favore diterzi e nella possibilità di rifiutare occasioni di lavoro offertedalla cooperativa, ma non spiegava la ragione per la qualeaveva optato di dichiarare rapporti di lavoro dipendente, la cuinormativa è applicabile solo a fronte della effettiva sussistenzadel rapporto e non può essere scelta liberamente per essereapplicata a rapporti che non sono subordinati. La Corte di meritoha anche argomentato sulla irrilevanza delle circostanzecapitolate nell’articolazione della prova testimoniale la cuiistruttoria per tale ragione non avrebbe condotto ad alcunapprezzabile esito. Né era obbligatoria l’iscrizione dei socilavoratori alla gestione lavoratori dipendenti [OSCURATO:PERSONA] secondo ilregime del DPR n.602/70, che si intende superato dal D.Lgs.423/2001 nel quale l’equiparazione della contribuzione per i socilavoratori della cooperativa a quella dei dipendenti è previstasolo se il rapporto di lavoro abbia effettivamente naturasubordinata, non essendo obbligatoria tale opzione per il datoredi lavoro; ed invero l’art. 1 d.lgs. 142/2001, nel lasciare alleparti la scelta della forma negoziale dei rapporti tra cooperativae soci lavoratori, regolabili in forma subordinata, autonoma o“in qualsiasi altra forma”, impone, sotto l’aspetto previdenziale,il versamento dei contributi nella gestione corrispondente allatipologia in concreto adottata. Insomma, se la cooperativariteneva che il rapporto con i suoi soci non fosse di naturasubordinata, non doveva iscriverli alla gestione previdenzialeper i lavoratori dipendenti (FPLD).Numero registro generale 11598/2021Quanto poi alla voce trasferta, la Corte ha rilevato che la sedeN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026operativa dell’appalto (per la [OSCURATO:PERSONA]) era in [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]che la sede indicata nel contratto mutualistico e negli UNILAV diassunzione in Verona non era sede di lavoro ma sedeamministrativa della cooperativa; e tuttavia la cooperativa nonaveva fornito elementi diversi, utili per il riconoscimento dellatrasferta, dal cui regime di favore ai fini contributivi discendel’onere di prova per chi di esso intende avvalersi.2. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione la societàcooperativa affidandosi a 10 motivi, a cui resiste [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.3. All’udienza camerale del 13 maggio 2026 la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale deve rilevarsi che con nota telematicadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore alle liti della ricorrente hadepositato estratto della sentenza r.g. 120/2024 del 18/2/2025con la quale il Tribunale di Lodi ha dichiarato l’apertura dellaprocedura di liquidazione giudiziale della Cooperativa ex art. 2e 121 d.lgs. n.14/2019. In termini generali la liquidazionegiudiziale, disposta ex art. 2545-terdecies comma primo,secondo periodo, cod. civ., produce sui rapporti processualipendenti gli effetti previsti dall’art. 143, comma 3, del d.lgs. n.14/2019, ed in particolare l’interruzione del processo. Occorreperò considerare le peculiarità del giudizio di legittimità, e inparticolare la sua natura officiosa, che ne determina lasostanziale impermeabilità rispetto agli eventi interruttivi. Siintende dare continuità al costante orientamento di questaCorte, secondo il quale la dichiarazione di fallimento di una delleNumero registro generale 11598/2021parti nel corso del giudizio di legittimità non integra una causaN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimDoat a pubblicazione 21/06/2026opera il principio dell'impulso d'ufficio e non trovano, pertanto,applicazione i comuni eventi interruttivi del processocontemplati in via generale dalla legge (Cass. 06/11/2023n.30785); orientamento di recente ritenuto applicabile anchealla diversa ipotesi dell’apertura della liquidazione giudiziale neiconfronti di cooperativa che svolga attività commerciale (cfr.Cass. 18/09/2025 n.25623).2. Con il primo motivo di ricorso, la cooperativa deduce inrelazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione falsaapplicazione dell’art.2094 c.c., e dell’art. 1 L. 142/2001 sul temadella determinazione di criteri generali ed astratti da applicareal caso concreto al fine di qualificare il rapporto di lavoro, peravere la Corte territoriale errato nella scelta ed applicazione deiparametri normativi idonei a disciplinare la fattispecie, incontrasto con le peculiarità della figura del socio di cooperativapreviste dalla legge 142/01, non potendo la qualificazione delrapporto di lavoro prescindere dalla valutazione della doppiaqualità di socio lavoratore che aderisce al contratto sociale, cuisi affianca un contratto di lavoro. La ricorrente lamenta che laCorte di merito abbia individuato come parametri normativiapplicabili per l’art. 2094 c.c. la natura dell’attività (ritenutapacifica senza alcun accertamento), la continuità (presunta), laprevisione di una retribuzione oraria (ma non fissa mensile), lamessa a disposizione delle energie lavorative nell’ambitodell’organizzazione aziendale (non descritta in sentenza); e sitratterebbe di elementi inidonei a inquadrare la subordinazione.Nel far riferimento ai principi della legge 142/2001, poi, lasentenza non li aveva applicati poiché nello status di socio dicooperativa rientrano il concorso alla gestione dell’impresa, allaNumero registro generale 11598/2021formazione degli organi sociali e alla definizione della strutturaN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026di direzione e conduzione dell’impresa, la partecipazione alDleat a pubblicazione 21/06/2026decisioni per scelte strategiche e realizzazione di processiproduttivi dell’azienda e la contribuzione alla formazione delcapitale sociale, la partecipazione al rischio di impresa e airisultati economici. E gli elementi indicati a parametri descrittividella subordinazione potevano essere individuati anchenell’ambito di lavoro autonomo (come l’attività dimovimentazione e pulizia, la continuità della prestazioneriferibile anche ai contratti di collaborazione continuativa, ilrischio di impresa insito nella figura del socio di cooperativa, ela partecipazione al capitale sociale ed alla gestione dellasocietà, che possono essere espressione di esercizio in comunedi attività di impresa organizzata); quanto alla messa adisposizione essa si riferisce a tutti i tipi di rapporti di lavorocontemplati dall’art. 1 L. 142/2001, fermo restando chequalunque rapporto di lavoro autonomo o subordinato o in altraforma è possibile nell’ambito delle cooperative purché sia voltoal perseguimento dello scopo sociale. Ed invece la Corted’appello aveva omesso di considerare l’unico parametrodecisivo, consistente nell’assoggettamento al potere direttivo,di controllo e disciplinare.Con il secondo motivo di ricorso, la cooperativa deduce, inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2696c.c. in punto di errata distribuzione dell’onere della prova acarico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti costituti della pretesa, peravere la Corte di merito ritenuto che la cooperativa, a fronte delregime previdenziale scelto di lavoro subordinato da applicareai propri soci, ne abbia contestato la applicabilità senzadimostrarne la natura autonoma rivendicata. La ricorrentelamenta che nell’interesse pubblicistico dei diritti di naturaNumero registro generale 11598/2021previdenziale, non può essere lasciata alla discrezionalitàN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026datoriale la scelta del regime previdenziale, anche in ragionDeat a pubblicazione 21/06/2026della natura indisponibile dei profili previdenziali collegati alrapporto di lavoro che rende ininfluenti le dichiarazioni delleparti e richiede l’accertamento della natura del rapportosussistente fra le parti per il corretto inquadramentoprevidenziale il cui onere è a carico di [OSCURATO:PERSONA], specialmente in unafattispecie come quella in esame in cui il datore di lavorocontesta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato enella quale “l’iscrizione nella gestione ordinaria è avvenuta pererrore”. Peraltro se la contribuzione non è nella disponibilitàdelle parti, l’[OSCURATO:PERSONA] ha il diritto-dovere di contestare e quindirifiutare la contribuzione versata dal datore di lavoro fittizio, chedenunci un rapporto di lavoro subordinato insussistente.Con il terzo motivo di ricorso, la cooperativa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 2094 e 2697c.c. in punto di materiale individuazione analitica dei singolirapporti di lavoro, di prova della loro natura subordinata erelativo onere probatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA], per non avere la Corted’appello esaminato le singole posizioni lavorative, configurandoi debiti contributivi come “debiti di massa”, senza svolgere ildoveroso accertamento individualizzato della subordinazione.Con il quarto motivo di ricorso, la cooperativa deduce, inrelazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt.2729 e 2697 c.c., per avere la Corteaccertato la subordinazione utilizzando in modo errato il criteriopresuntivo, ovvero partendo da fatti ignoti, ovvero privi delcarattere di gravità, precisione e concordanza. Le circostanzeritenute dal giudice di appello come pacifiche o non contestatenon risultavano tuttavia essere fatti noti (come per leNumero registro generale 11598/2021prestazioni elementari, ripetitive e preordinate) o addiritturaN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026erano smentite dallo stesso verbale ispettivo (come per lDaat a pubblicazione 21/06/2026continuità della prestazione visto che le indennità di trasfertaerano sempre diverse nel corso dell’anno per lo stesso socio oper i soci e dei soci fra loro).Con il quinto motivo di ricorso, la cooperativa deduce, inrelazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la nullità processuale,violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità dellamotivazione, scaturenti dall’erroneo rigetto delle istanzeistruttorie testimoniali decisive, finalizzate ad escludere lasubordinazione, formulate dalla cooperativa e respinte dallaCorte d’appello, che in seguito ne ha dichiarato non provata ladomanda. La ricorrente deduce quindi la illogicità econtraddittorietà della motivazione della sentenza per avere laCorte dapprima rigettato l’istanza istruttoria e poi rigettato nelmerito la domanda in quanto non provata.Con il sesto motivo la società ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c, il vizio di motivazione in punto dimancata ammissione delle istanze istruttorie orali articolate sufatti decisivi ai fini della prova del carattere autonomo deirapporti di lavoro dei soci; la Corte d’appello, diversamente dalprimo grado che non aveva ammesso i capitoli di prova perchéeccessivamente generici, ha invece escluso i mezzi di provaperché i capitolati articolati non erano ritenuti decisivi, senzaconsiderare che i soci non erano affatto a disposizione dellacooperativa e potevano indifferentemente accettare ed eseguireil lavoro disponibile in cooperativa, rifiutarlo o lavorare altrove,permanendo la qualità di socio, senza essere soggetti ad alcunpatto di non concorrenza ex art. 2105 c.c., e per aver fattoerroneo riferimento al lavoro intermittente o a chiamata.Numero registro generale 11598/2021Con il settimo motivo di ricorso, la cooperativa deduce, inN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.1Da,t a pubblicazione 21/06/2026co.2 L. n.142/01, in punto di assunzione del rischio di impresa,per avere la Corte ritenuto non provato che i soci concorresseroall’attività imprenditoriale sopportandone il rischio, laddove isoci lavoratori di cooperativa ai sensi dell’art. 1 co.2, sonochiamati a concorrere alla gestione dell’impresa ed a partecipareal rischio d’impresa, prevedendo il contratto mutualisticol’erogazione di ristorni, in tal modo non avvedendosi il giudiced’appello della peculiarità del rapporto di lavoro in cooperativa.Con l’ottavo motivo la cooperativa deduce, in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.1, co.2 l. n.142/01, inpunto di contratto di lavoro e attività dei soci per non avere laCorte considerato che la qualificazione del rapporto con i soci,quale lavoro autonomo o subordinato o in qualsiasi altra forma,è rimessa alla volontà delle parti, purché contribuisca alraggiungimento degli scopi sociali.Con il nono motivo di ricorso, la cooperativa deduce, in relazioneall’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2094 c.c., per illogica utilizzazione dei parametrinormativi di riferimento; la Corte aveva incongruamentevalorizzato elementi formali (la gestione amministrativa eprevidenziale del rapporto di lavoro), combinati con elementimarginali ed estrinseci della prestazione, consistenti nei cd.tratti sussidiari della subordinazione, giungendo così adipotizzare una nuova forma di subordinazione.Con il decimo e ultimo motivo la società deduce, in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 51 co.5 DPR n.917/1986 per avere la Corte d’appellonegato l’esistenza di trasferte laddove la sede legale dellaNumero registro generale 11598/2021cooperativa è in Milano, la sede di lavoro di cui al verbaleN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026ispettivo era individuata presso la filiale di Verona in via [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]poi via Bozzini, e la sede dell’appalto era presso il committentein Verona via Torricelli, e per non aver considerato che i socidella Uniqacoop risiedevano in comuni diversi e in luoghi distantidalla sede della ditta committente in cui si recavano per lavoro.3. Nel controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] propone la trattazione congiunta deiprimi nove motivi nei quali, attraverso i lamentatati vizi di legge,la ricorrente chiede un riesame del materiale probatorio. Inparticolare, poi, il sesto è inammissibile per doppia conforme nelrisultato ma non nella motivazione del rigetto delle istanzeistruttorie (reputate generiche dal tribunale e non decisive inappello), il settimo motivo anch’esso inammissibile perché nonsi può lamentare la violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimentoalle istanze istruttorie (cfr. cass. ord. n.24830/17), e non v’eraalcuna violazione del parametro dell’art. 2697 c.c. di cui al 3 e4 motivo, dato che le decisioni di merito, conformi, sono basatesul materiale probatorio acquisito. Sulle trasferte, legittimanti lariduzione dell’onere contributivo, era stata esclusa la rilevanzaperché la sede del contratto non è quella operativa maamministrativa della Uniqacoop, in Verona, dove si svolgel’attività di appalto.4. Il ricorso è infondato.5. Le questioni sollevate dalla società ricorrente sono state ingran parte già scrutinate in precedenti pronunce di questa Cortecon riferimento sia alle vicende della stessa ricorrente sia peraltre cooperative che egualmente si avvalgono del lavoro deipropri soci contrattualizzati ex lege 142/2001. Si rammentino,al riguardo, le ordinanze n. 25623/2025, 29973/2022,32513/2024, 2411/2026, e la recente n. 7695/26; a taleNumero registro generale 11598/2021orientamento questa Corte intende uniformarsi non emergendoN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026idonei argomenti di segno contrario. Data pubblicazione 21/06/20266. Innanzitutto, il riconoscimento, in favore dei soci dicooperative, di una tutela previdenziale assimilabile a quellapropria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligodella società, presuppone che venga accertato dal giudice dimerito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in manieracontinuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazionedi lavoro autonomo, non comportando l'assoggettamento acontribuzione della società l'automatica configurabilità di unrapporto di lavoro subordinato tra questa e il socio (Cass. ord.10996/2025).6.1 - Nel caso specifico, poi, si noti che la vicenda processualesorge dalla contestazione della Uniqacoop alla qualificazione dirapporto di lavoro subordinato a fronte di dati formali, diprovenienza della cooperativa, illustrativi della iscrizionecompiuta dalla società stessa presso Gestione lavoratoridipendenti, quindi ipotizzando un regime previdenziale coerentecon il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al quale sarebbestato onere della società, per poter beneficiare di una riduzionecontributiva, fornire la prova contraria della mancanza disubordinazione; e tuttavia la ricorrente adduce, fra le altreargomentazioni a sostegno della autonomia dei rapporti dilavoro con i propri soci, un’erronea iscrizione nella gestioneordinaria, senza alcuna specificazione delle ragioni di questo“errore”, da che cosa sia scaturito e come esso sia stato svelato,senza indicazioni in ordine alla causa della sua origine ed aitempi e modalità di emenda del lamentato errore nel propriointeresse, rimettendo ad onere di [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento dellasubordinazione, che, nell’illustrazione degli elementi di fattoNumero registro generale 11598/2021riportati in sentenza, risulta essere stato ad ogni modo compiutoN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026dall’istituto; né l’[OSCURATO:PERSONA], a fronte della iscrizione nel FondDoat a pubblicazione 21/06/2026lavoratori dipendenti, si è limitato a confermare o a trarne daessa la certezza della natura subordinata dei rapporti di lavoro,spiegando invece articolate illustrazioni, per lo più in fatto, deglielementi inequivocamente descrittivi dell’accertatasubordinazione. La prova contraria della non subordinazione alfine di evitare l’aggravio contributivo non può che spettare acarico della ricorrente.7. Tanto premesso, i motivi possono essere esaminaticongiuntamente (almeno i primi nove) data la loro intimaconnessione. E, come preannunciato, sono tutti infondati.8. In primo luogo va detto che, al di fuori dell’ipotesi di omessoesame di fatto decisivo ex art.360, co.1, n.5 c.p.c., non èsindacabile il prudente apprezzamento del giudice del materialeprobatorio acquisito. Così, il primo motivo, laddove afferma cheil Collegio non avrebbe valutato correttamente il tenore deicontratti individuali, dai quali non risulterebbero né le mansionisvolte, né il requisito della subordinazione, né lapredeterminazione delle modalità esecutive, si risolve, insostanza, nel sindacato sull’apprezzamento della provadocumentale, inammissibile in sé solo, stante la mancatadeduzione di elementi di fatto decisivi ex art. 360, co.1, n.5c.p.c.9. A quanto fin qui detto devono aggiungersi le considerazionisvolte da questa Corte (sent. n.25623/25; già in precedenza v.Cass. 5403/25, Cass.22845/22, Cass.21830/22) in un casosovrapponibile al presente, dove analoga era la motivazionedella sentenza impugnata e Uniqacoop aveva proposto ricorsoper omologhi motivi. In particolare, quanto al fatto che sarebbeNumero registro generale 11598/2021vincolante il nomen iuris voluto dalle parti in ordine allaN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026qualificazione del rapporto -e nel caso di specie i soci e Dlaat a pubblicazione 21/06/2026cooperativa avrebbero escluso in contratto il rapporto di lavorosubordinato-, deve riaffermarsi il principio per cui l’indagine delgiudice non può arrestarsi alla denominazione contrattualeindividuata dai contraenti, in quanto anche al legislatore èprecluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in terminidissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo cosìallo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna(Corte Costituzionale, sentenze n.76/15, n.115/94 e n.121/93),con la conseguenza dell’indisponibilità del tipo negoziale sia daparte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali(sentenza n.76/15).9.1 - Al di là del solo nomen iuris, occorre verificare come ilrapporto si sia svolto in concreto, in attuazione dell’art. 1362,co.2 c.c. che ha riguardo al “comportamento complessivo” delleparti, “anche posteriore alla conclusione del contratto” (v. Cass.29973/22, Cass. 31683/22). Tanto vale altresì rispetto allafigura del socio lavoratore, posto che, come accertato nel casodi specie, ben può instaurarsi un rapporto di lavoro subordinatoa latere del rapporto associativo (v. Cass.5403/25, cit.).10. Non è poi vero che la Corte d’appello abbia esonerato l’Inpsdall’onere della prova della sussistenza della subordinazione.Essa invece è stata accertata in concreto, in base ad indicipresuntivi, ovvero: i soci svolgevano in via continuativamansioni di pulizia e facchinaggio ed erano pagati con unaretribuzione oraria prestabilita nei contratti; non avevanosopportando alcun rischio imprenditoriale -sul punto losvolgimento in fatto del rapporto ha superato la qualificazioneNumero registro generale 11598/2021formale del rapporto societario-; in caso di malattia o maternitàN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026interveniva l’[OSCURATO:PERSONA], secondo le previsioni dei contratti di lavorDoat a pubblicazione 21/06/2026individuale. Tale accertamento ha riguardato unitariamente tuttii soci poiché evidentemente per tutti le modalità dellaprestazione erano identiche, sicché non era necessario unesame individualizzato come quello preteso dal terzo motivo diricorso. Né sono stati allegati fatti decisivi e omessi, in forza deiquali le prestazioni di alcuni specifici lavoratori sono distinte daquelle di altri e necessitano di un accertamento individualizzato.11. In linea più generale, il metodo presuntivo di accertamentodella presunzione è sindacabile nei limiti ammessi dall’art.360,co.1, n.5 c.p.c., laddove la parte ricorrente si proponga dicriticare il ragionamento concernente la scelta e la ponderazionedegli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criterisussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice delmerito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass. 22846/22). In linea con i princìpienunciati da questa Corte (Cass. 9251/10), i giudici del gravamehanno conferito rilevanza agli indici sussidiari dellasubordinazione, alla luce della più sfumata valenzadell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo,disciplinare. In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzatouna pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, daiquali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (v. Cass.22845/22). Si tratta di «un’opzione interpretativa del materialeprobatorio congruamente argomentata, espressione di unapotestà propria del giudice del merito e che non può esseresindacata nel suo esercizio» (Cass.20951/24), laddove gliargomenti addotti dalla ricorrente tendono, nel loro nucleoessenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento delleNumero registro generale 11598/2021risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, piùN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026appagante, inquadramento delle circostanze di fatto. Data pubblicazione 21/06/202612. Verso una rivalutazione del compendio probatorioconvergono anche le critiche illustrate nel quarto motivo eincentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. Tali doglianzeambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressain modo lineare e coerente, di ritenere dimostrate determinatecircostanze e, in tale contesto, di attribuire maggiore forzapersuasiva ad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (v. Cass.30236/22, Cass. 29973/22), così travalicando i confini delgiudizio di legittimità (Cass. 21830/22).13. Nemmeno sussiste l’omesso esame di fatti decisivi per nonavere la Corte dato ingresso alle prove orali (motivo n.6), poichétali prove concernevano fatti -la possibilità dei soci di lavorareanche per altre imprese e di rifiutare le occasioni di lavoroofferta dalla cooperativa- ritenuti dalla stessa Corte irrilevanti,non essendo prodotto in forma scritta alcun contratto di lavorointermittente e quindi dovendo ricondursi i rapporti al tipo delcontratto di lavoro subordinato.14. Infine, diversamente da quanto opina il nono motivo diricorso, si esclude che la Corte sia arrivata a coniare una nozionespuria di subordinazione. Al contrario, il Collegio ha ponderatol’elemento formale della qualificazione in termini di lavorosubordinato data dalla cooperativa nei rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA],unitamente poi agli elementi di fatto di cui si è sopra detto, indicipresuntivi sussidiari di subordinazione. Né del resto si puòreputare del tutto irrilevante il comportamento che il datore dilavoro abbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale (Cass.30236/22, n. 29973/22, n. 31583/22, n. 22025/24).Numero registro generale 11598/202115. Con riguardo all’ultimo motivo di ricorso, sulla invocataN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026riduzione contributiva per la trasferta, va esclusa l’applicabilitDàat a pubblicazione 21/06/2026di tale istituto essendo emersa in giudizio di merito, comeriportato nella appellata sentenza, la coincidenza territorialedella sede operativa dell’appalto con la sede contrattuale (sedeamministrativa della Uniqacoop in Verona), senza tener contoinvece della sede legale in Milano (attinente ad aspetti gestionalied organizzativi della società non a profili operativi econtrattuali); ed è irrilevante la residenza dei singoli socilavoratori perché si guarda alla sede del rapporto di lavoro nonalla provenienza dei singoli prestatori di lavoro. In tal senso,non è violato il criterio dell’art.51 co.5 DPR n.917/1986;l’eventuale esonero dal pagamento contributivo per i compensierogati sulle trasferte richiederebbe la dimostrazione che non sitratti di un impiego continuativo fuori dalla sede operativa dellacooperativa, e che siano state disposte trasferte per un periodolimitato (cfr. Cass. ord. 31683/2022), circostanza non evincibiledalle allegazioni di parte e dagli accertamenti in fatto svolti eargomentati in giudizio di merito.16. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza. Seguono le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 4.000,00 oltre accessori di rito, ed euro 200,00per esborsi.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daNumero registro generale 11598/2021parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 2375/2026Numero di raccolta generale 21014/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commDaat a pubblicazione 21/06/20261-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.La PresidenteLucia Esposito