CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23918/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale del riesame di Catanzaro,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 3 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro haconfermato il decreto di perquisizione e di sequestro probatorio emesso in data 17 luglio2025 dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] IvanMastria, indagato per il commercio di sostanze dopanti e per l’esercizio abusivo dellaprofessione medica.2. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi. Deduce, con il primo, la violazionedelle norme processuali in relazione all’art. 132 del Codice della privacy e la violazione dilegge in relazione all’art. 15 Cost.; con il secondo, la violazione di norme processuali inrelazione agli art. 266, 267, 125, 271 cod. proc. pen.; con il terzo, la nullità dell’ordinanza edel decreto per difetto di proporzionalità. Nella memoria insiste nelle sue ragioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.Il procedimento ha tratto origine da un controllo doganale del 16 maggio 2024 cheaveva scoperto un commercio di sostanze anabolizzanti occultate nelle confezioni digiocattoli partite dal Messico e indirizzate a tale [OSCURATO:PERSONA], gestore di una palestra epersonal trainer.Dai primi accertamenti era emerso che, già nei mesi precedenti, [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto dei pacchi dello stesso tipo, provenienti dal Messico; che aveva intrattenutorelazioni commerciali con le società operanti nella disciplina del powerlifting; che avevapartecipato a giugno 2024 a un team di preparazione atletica a livello professionistico in taledisciplina; che aveva effettuato nel 2023 diversi pagamenti a negozi specializzati nellavendita di prodotti per l’alimentazione sportiva; che, in concomitanza con il sequestro deifarmaci dopanti di importazione illegale, aveva intrattenuto numerosi rapporti con la managerdi un atleta di powerlifting e con il ricorrente.Eseguite le indagini, e in particolare le intercettazioni e le perquisizioni, erano emersia carico di Mastria i fatti contestati di cui all’art. 586-bis, primo e settimo comma, cod. pen. eall’art. 348 cod. pen.I primi due motivi di ricorso hanno a oggetto l’inutilizzabilità delle intercettazioni,regolarmente autorizzate, per invalidità derivata dalle intercettazioni eseguite senzaautorizzazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettiva difensiva, non è possibile compiereindagini in virtù di una notizia di reato illegittimamente formata.Il tema è stato già portato all’attenzione della Corte costituzionale che, nelle duesentenze, la n. 252 del 2020 e la n. 219 del 2019, ha escluso criticità, ribadendo che il dirittoalla prova è un connotato essenziale del processo penale, in quanto componente del giustoprocesso, per cui è solo la legge a stabilire – con norme di stretta interpretazione, in ragionedella loro natura eccezionale – quali siano e come si atteggino i divieti probatori, «in funzionedi scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti dellaragionevolezza, ad esercitare». Proprio con riferimento alle intercettazioni, la Corte dicassazione ha specificamente precisato che l'eventuale illegittimità delle operazioni diacquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di unaespressa previsione di legge, non determina l' inutilizzabilità delle successive attività dicaptazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio,non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità (Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826 – 01).Il ricorrente ha citato in suo favore la sentenza Sez. 6, n. 15836 del 11/01/2023,Berera, Rv. 284590 – 01 secondo cui sono inutilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, i datidi geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti nei tabulatiacquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell'Autoritàgiudiziaria, in violazione dell'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003. Tale principio di dirittoè stato affermato in un contesto diverso che riguarda il vizio intrinseco della prova formata inviolazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato. Nelcaso in esame, invece, si invoca l’inutilizzabilità derivata della prova per un vizionell’acquisizione della notizia criminis, non sanzionato dal legislatore, che ha effettuato unascelta ritenuta pienamente compatibile con l’ordine costituzionale.Il ricorrente, inoltre, non si è confrontato con la parte di motivazione dell’ordinanza(pag. 3) laddove è riportato che era stato già indagato nel 2022, in quanto trovato inpossesso di numerosi farmaci a effetto dopante, rinvenuti sia nella palestra che in casa chein auto, molti dei quali erano già imbustati e pronti per essere spediti ai destinatari, e con laparte di motivazione dell’ordinanza (pag. 7) laddove è riportato che il sequestro eraintervenuto a valle dell’articolata indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], compendiata nell’annotazionedi servizio del 2024 e basata non solo sulle intercettazioni, ma anche sugli accertamentibancari, sulle perquisizioni e sui sequestri.Sotto altro profilo, deve osservarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto adeguatala motivazione del sequestro probatorio che, si ribadisce, deve contenere, a pena di nullità,la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua riconduzione a unafattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesicriminosa, non essendo esaustiva l'indicazione della sola norma violata (Sez. 6, n. 37639 del13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 – 01 e Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688– 01).Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso sulla proporzionalità perché il Tribunaledel riesame ha ben spiegato le ragioni del sequestro dei dispositivi informatici che eranoutilizzati per lo svolgimento dell’attività illecita (pag. 7 e 8 dell’ordinanza). Nella nozione di"cose pertinenti al reato" rientrano non solo quelle dotate di intrinseca e specificastrumentalità rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate adesso, ove necessarie all'accertamento dei fatti (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023,Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente onere per il ricorrente di pagare lespese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagPa.mQe.nMto. delle spese processuali.Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]