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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 14904/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29782/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Arrigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla via M. Prestinari, n. 13. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 7178/2016, depositata in data 20 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRES – IVA –IRAP 2008

1. In data 3 aprile 2013, la società contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n.

T9H04C200754 da parte dell’Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Brescia, relativo ad IRAP, IVA e IRES per l’anno d’imposta 2008.

L’ufficio, contestando il mancato rispetto sostanziale dei presupposti indicati dall’art. 90, comma diciottesimo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, revocava alla società in epigrafe le agevolazioni fiscali di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, accertando un reddito complessivo pari ad € 221.613,00, una maggiore IRES dovuta pari a € 60.944,00, una maggiore IRAP dovuta pari a € 8.930,00 e una maggiore IVA dovuta pari a € 23.865,00, oltre sanzioni e interessi.

La contribuente presentava, nelle more dei termini di impugnativa, istanza di accertamento con adesione, che, tuttavia, non consentiva alcun accordo tra le parti.

2. Avversoil detto avviso di accertamento, l’odierna ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società contribuente, proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Brescia; s i costituiva l’Agenzia delle entrate, controdeducendo alle doglianze di parte e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 624/10/2014, respingeva il ricorso di parte ricorrente, addebitando alla soccombente la rifusione delle spese di lite.

4. Contro tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], nella detta qualità, dinanzi laC.t.r. della Lombardia; si costituiva l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame.

5. Con sentenzan. 7178/2016, depositata in data 20 dicembre 2016,la C.t.r. adita confermava l’avviso impugnato, eccezion fatta per il disconoscimento dei costi relativi alle spese per attrezzature e abbigliamento, spese per attività giovanili, spese di cui alla ricevuta del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lombardia, la contribuente, nella detta qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’ufficio ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) artt. 61 e 36, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 132, n. 4, cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto, senza alcuna specifica motivazione, di respingere l’eccezione preliminare di nullità/inesistenza dell’atto tempestivamente dedotta quale censura sia in primo che in secondo grado.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ. e dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la responsabilità solidale del soggetto che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, a prescindere dall’attività negoziale concretamente svolta.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma diciottesimo, della legge n. 289 del 2002 in relazione alla legge n. 398/1991, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la violazione di alcuni aspetti formali, in parte commessi in anni precedenti quello accertato, comporti il disconoscimento delle agevolazioni fiscali applicate, anche se l’effettiva attività svolta dall’associazione non ha fine di lucro.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ex art.112 cod. proc. civ. (con riferimento all’art. 9-bis del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417) – omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato e non ha deciso in merito al motivo dedotto di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991, tempestivamente dedotto quale censura sia in primo grado che in grado d’appello.

2. Il primo motivo ed il secondo motivo da trattare congiuntamente per motivi di connessione afferendo entrambi all’attualità della qualifica di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, sono infondati.

L’avviso di accertamento in questione è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore della società P romo [OSCURATO:PERSONA] ASD,in qualità di responsabile solidale e quindi l'atto è da considerare assolutamente valido , legittimo ed efficace .

In tema di responsabilità per le obbligazioni assunte dall'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ., sono solidalmente responsabili anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e analoga disposizione è prevista dall'art. 11 del d .l. 18 dicembre 1997, n. 472 del 1997 in tema di responsabilità solidale del rappresentante legale dell'associazioni per il pagamento delle sanzioni.

Sotto questo profilo, la circostanza che l’ASD avesse cessato ogni attività in data 31 ottobre 2012 non spiega alcun effetto nei confronti della contribuente, già legale rappresentante dell’associazione, che resta responsabile in via solidale di quanto dovuto dalla stessa sul fondamento dell’art. 38 cod. civ. perché secondo il consolidato insegnamento di codesta Corte la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall' civ. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza.

Ne consegue che il presidente di una associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha svolto le funzioni di presidente (Cass.14/12/2007, n. 26290).

Sul precipuo punto, la C.t.r., con una motivazione immune da vizi disciplinari, ha chiarito che l’avviso era stato correttamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] all’epoca legale rappresentante dell’ASD nonché responsabile solidale.

3. Il terzo motivo è inammissibile oltre che infondato.

Invero, esso riveste una natura meritale profilandosi la censura evidentemente preordinata ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto la ricorrente pro pone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r.

In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come sul tema delle agevolazioni fiscali previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che in caso di disconoscimento da parte dell'ufficio delle agevolazioni è la parte privata che deve fornire in giudizio contenzioso la prova della sussistenza delle condizioni di fruibilità del regime agevolato e che tale possibilità non dipende dal solo formale inserimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole o condizioni previste dalla legge bensì dall'effettivo reale e concreto rispetto di quelle clausole e di quelle condizioni.

Nella fattispecie in esame, con una motivazione corretta ed esauriente nonché chiara nello svolgimento del percorso motivazionale, la C.t.r. ha ritenuto di disconoscere la qualifica di ASD dell’ente [OSCURATO:PERSONA] per la constatata carenza dei requisiti normativamente previsti con ogni conseguente ripresa sul piano fiscale.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. 30/05/2012, n. 8623) ha chiarito, sul tema delle associazioni fiscali previste a favore delle agevolazioni sportive dilettantistiche, che, in caso di disconoscimento da parte dell’Ufficio delle agevolazioni, è la parte privata che deve fornire in giudizio contenzioso la prova della sussistenza delle condizioni di fruibilità del regimeagevolato.

4.1. Correttamente, nella sentenza impugnata si rammenta che la possibilità di fruire del regime agevolato non dipende dal solo formale inserimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole e condizioni previste dalla legge bensì dall'effettivo reale e concreto rispetto di quelle clausole e di quelle condizioni.

Nel caso di specie dalle indagini ispettive svolte era emerso la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto il libro degli associati né il libro dei verbali del consiglio direttivo dell'assemblea; non aveva applicato l e norme statutarie per le elezioni ed il funzionamento degli organi interni ; l'assemblea non aveva mai elettoi membri del consiglio direttivo; i consiglieri del consiglio direttivo non venivano mai eletti dall'assemblea dei soci con conseguente irrituale nomina di presidente e vicepresidente; erano state assunte in modo irrituale decisioni sulla programmazione dell’attività sportiva mai approvate dall'assemblea generale dei soci; erano stati redatti ritualmente i rendiconti sottoposti all'assemblea per l'approvazione; non vi erano mai state delibere sulle domande di ammissione a socio né sull’ammontare della quota associativa.

Ancora, la C.t.r. ha rilevato come non era stata mai rispettata, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali, la condizione di cui all’art. 90, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ossia l’indicazione della finalità sportiva nella denominazione sociale, l’iscrizione al registro nazionale dell’ASD con conseguente riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, l’indicazione nello Statuto di clausole che garantiscono che l’ordinamento interno è ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti tra gli associati.

4. Il quarto motivo, ossia quello relativo alla doglianza di omessa pronuncia sul motivo dedotto di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991, è infondato.

Il motivo di ricorso invoca l’omessa pronuncia ossia l’omesso esame di una domanda dedotta in causa ma l'obbligo di motivazione degli atti impositivi è soddisfatto ogniqualvolta ilFisco abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoli elementi essenziali, al fine di poterne contestare l'an e il quantum , mentre la prova dei fatti costitutivi deve essere offerta in sede di verifica processuale della fondatezza della pretesa tributaria.

Sicché la sentenza d'appello ha implicitamente rigettato il motivo perché l'onere di provare i requisiti del trattamento fiscale agevolato per gli enti non commerciali spetta alla contribuente (art. 1111 TUIR; art. 4 comma 4 d.iva).Vieppiù che valgono anche qui le considerazioni sub

4.1. Va, in proposito, precisato che costituisce principio consolidato di questa Corte che, ove il Giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure con una motivazione inadeguata, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall' deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass.S.U. 25/11/2008, n. 28054).

Più precisamente, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 02/02/2017 , n. 2731).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29782/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Arrigo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla via M. Prestinari, n. 13. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 7178/2016, depositata in data 20 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRES – IVA –IRAP 2008 1. In data 3 aprile 2013, la società contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. T9H04C200754 da parte dell’Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Brescia, relativo ad IRAP, IVA e IRES per l’anno d’imposta 2008. L’ufficio, contestando il mancato rispetto sostanziale dei presupposti indicati dall’art. 90, comma diciottesimo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, revocava alla società in epigrafe le agevolazioni fiscali di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, accertando un reddito complessivo pari ad € 221.613,00, una maggiore IRES dovuta pari a € 60.944,00, una maggiore IRAP dovuta pari a € 8.930,00 e una maggiore IVA dovuta pari a € 23.865,00, oltre sanzioni e interessi. La contribuente presentava, nelle more dei termini di impugnativa, istanza di accertamento con adesione, che, tuttavia, non consentiva alcun accordo tra le parti. 2. Avversoil detto avviso di accertamento, l’odierna ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società contribuente, proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Brescia; s i costituiva l’Agenzia delle entrate, controdeducendo alle doglianze di parte e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 624/10/2014, respingeva il ricorso di parte ricorrente, addebitando alla soccombente la rifusione delle spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], nella detta qualità, dinanzi laC.t.r. della Lombardia; si costituiva l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame. 5. Con sentenzan. 7178/2016, depositata in data 20 dicembre 2016,la C.t.r. adita confermava l’avviso impugnato, eccezion fatta per il disconoscimento dei costi relativi alle spese per attrezzature e abbigliamento, spese per attività giovanili, spese di cui alla ricevuta del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lombardia, la contribuente, nella detta qualità, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’ufficio ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 aprile 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) artt. 61 e 36, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e art. 132, n. 4, cod. proc. civ., ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto, senza alcuna specifica motivazione, di respingere l’eccezione preliminare di nullità/inesistenza dell’atto tempestivamente dedotta quale censura sia in primo che in secondo grado. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ. e dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la responsabilità solidale del soggetto che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, a prescindere dall’attività negoziale concretamente svolta. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma diciottesimo, della legge n. 289 del 2002 in relazione alla legge n. 398/1991, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la violazione di alcuni aspetti formali, in parte commessi in anni precedenti quello accertato, comporti il disconoscimento delle agevolazioni fiscali applicate, anche se l’effettiva attività svolta dall’associazione non ha fine di lucro. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, ex art.112 cod. proc. civ. (con riferimento all’art. 9-bis del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417) – omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha esaminato e non ha deciso in merito al motivo dedotto di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991, tempestivamente dedotto quale censura sia in primo grado che in grado d’appello. 2. Il primo motivo ed il secondo motivo da trattare congiuntamente per motivi di connessione afferendo entrambi all’attualità della qualifica di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, sono infondati. L’avviso di accertamento in questione è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore della società P romo [OSCURATO:PERSONA] ASD,in qualità di responsabile solidale e quindi l'atto è da considerare assolutamente valido , legittimo ed efficace . In tema di responsabilità per le obbligazioni assunte dall'associazione ai sensi dell'art. 38 cod. civ., sono solidalmente responsabili anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e analoga disposizione è prevista dall'art. 11 del d .l. 18 dicembre 1997, n. 472 del 1997 in tema di responsabilità solidale del rappresentante legale dell'associazioni per il pagamento delle sanzioni. Sotto questo profilo, la circostanza che l’ASD avesse cessato ogni attività in data 31 ottobre 2012 non spiega alcun effetto nei confronti della contribuente, già legale rappresentante dell’associazione, che resta responsabile in via solidale di quanto dovuto dalla stessa sul fondamento dell’art. 38 cod. civ. perché secondo il consolidato insegnamento di codesta Corte la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall' civ. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di una associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha svolto le funzioni di presidente (Cass.14/12/2007, n. 26290). Sul precipuo punto, la C.t.r., con una motivazione immune da vizi disciplinari, ha chiarito che l’avviso era stato correttamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] all’epoca legale rappresentante dell’ASD nonché responsabile solidale. 3. Il terzo motivo è inammissibile oltre che infondato. Invero, esso riveste una natura meritale profilandosi la censura evidentemente preordinata ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto la ricorrente pro pone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come sul tema delle agevolazioni fiscali previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che in caso di disconoscimento da parte dell'ufficio delle agevolazioni è la parte privata che deve fornire in giudizio contenzioso la prova della sussistenza delle condizioni di fruibilità del regime agevolato e che tale possibilità non dipende dal solo formale inserimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole o condizioni previste dalla legge bensì dall'effettivo reale e concreto rispetto di quelle clausole e di quelle condizioni. Nella fattispecie in esame, con una motivazione corretta ed esauriente nonché chiara nello svolgimento del percorso motivazionale, la C.t.r. ha ritenuto di disconoscere la qualifica di ASD dell’ente [OSCURATO:PERSONA] per la constatata carenza dei requisiti normativamente previsti con ogni conseguente ripresa sul piano fiscale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 30/05/2012, n. 8623) ha chiarito, sul tema delle associazioni fiscali previste a favore delle agevolazioni sportive dilettantistiche, che, in caso di disconoscimento da parte dell’Ufficio delle agevolazioni, è la parte privata che deve fornire in giudizio contenzioso la prova della sussistenza delle condizioni di fruibilità del regimeagevolato. 4.1. Correttamente, nella sentenza impugnata si rammenta che la possibilità di fruire del regime agevolato non dipende dal solo formale inserimento nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole e condizioni previste dalla legge bensì dall'effettivo reale e concreto rispetto di quelle clausole e di quelle condizioni. Nel caso di specie dalle indagini ispettive svolte era emerso la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto il libro degli associati né il libro dei verbali del consiglio direttivo dell'assemblea; non aveva applicato l e norme statutarie per le elezioni ed il funzionamento degli organi interni ; l'assemblea non aveva mai elettoi membri del consiglio direttivo; i consiglieri del consiglio direttivo non venivano mai eletti dall'assemblea dei soci con conseguente irrituale nomina di presidente e vicepresidente; erano state assunte in modo irrituale decisioni sulla programmazione dell’attività sportiva mai approvate dall'assemblea generale dei soci; erano stati redatti ritualmente i rendiconti sottoposti all'assemblea per l'approvazione; non vi erano mai state delibere sulle domande di ammissione a socio né sull’ammontare della quota associativa. Ancora, la C.t.r. ha rilevato come non era stata mai rispettata, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali, la condizione di cui all’art. 90, commi 17 e 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ossia l’indicazione della finalità sportiva nella denominazione sociale, l’iscrizione al registro nazionale dell’ASD con conseguente riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, l’indicazione nello Statuto di clausole che garantiscono che l’ordinamento interno è ispirato a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti tra gli associati. 4. Il quarto motivo, ossia quello relativo alla doglianza di omessa pronuncia sul motivo dedotto di illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis del d.l. n. 417 del 1991, è infondato. Il motivo di ricorso invoca l’omessa pronuncia ossia l’omesso esame di una domanda dedotta in causa ma l'obbligo di motivazione degli atti impositivi è soddisfatto ogniqualvolta ilFisco abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoli elementi essenziali, al fine di poterne contestare l'an e il quantum , mentre la prova dei fatti costitutivi deve essere offerta in sede di verifica processuale della fondatezza della pretesa tributaria. Sicché la sentenza d'appello ha implicitamente rigettato il motivo perché l'onere di provare i requisiti del trattamento fiscale agevolato per gli enti non commerciali spetta alla contribuente (art. 1111 TUIR; art. 4 comma 4 d.iva).Vieppiù che valgono anche qui le considerazioni sub 4.1. Va, in proposito, precisato che costituisce principio consolidato di questa Corte che, ove il Giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure con una motivazione inadeguata, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall' deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass.S.U. 25/11/2008, n. 28054). Più precisamente, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di Cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. 02/02/2017 , n. 2731). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
Sentenza Cassazione n. 14904/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris