CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13350/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 7.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania ha respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale etneo gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ravvisato a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata clan Santapaola-Ercolano, famiglia di Caltagirone, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 2020), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il novembre del 2018 ed il luglio del 2021; 2. ricorre per cassazione il difensore del Casciana lamentando violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273, 373 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva che all'udienza camerale era stata prodotta la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 370 del 22.7.2011, di assoluzione del ricorrente dalla imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa contestatagli sino al 2001, decisione in insanabile contrasto con il contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che il ricorrente avrebbe fatto parte del sodalizio sin dal 1984 mentre [OSCURATO:PERSONA], veicolando quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato che il ricorrente sarebbe stato da vent'anni (ovvero dal 1999) uomo di fiducia dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che nelle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo avevano descritto come inviso a tutti e mai presente alle riunioni, salvo una sulla risoluzione di una diatriba tra allevatori di bestiame sull'uso dei pascoli e dell'acqua della diga di Pietrarossa; segnala la illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto sufficienti i verbali di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] trasmessi in forma riassuntiva, in violazione dell'art. 373 cod. proc. pen.; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva che il ricorso reitera in questa sede le medesime argomentazioni già adeguatamente vagliate dal Tribunale che le ha disattese con motivazione esente da profili di manifesta illogicità e corretta in diritto, a partire dal rilievo concernente la trasmissione dei verbali delle dichiarazioni dei collaboratori in forma riassuntiva; segnala, per il resto, che l'ordinanza è esaustiva anche in punto di valutazione del compendio indiziario; 4. la difesa del ricorrente ha tramesso note scritte insistendo, a sua volta, per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.1. Corretta, in diritto, è la affermazione del Tribunale che ha respinto l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa con riguardo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] per omessa trasmissione del verbale contenente le loro integrali trascrizioni; ha infatti rilevato che detti verbali non erano stati trasmessi nemmeno al GIP, unitamente alla richiesta di adozione della misura, stimando in ogni caso sufficienti i verbali riassuntivi della collaborazione, sia pure con i relativi omissis. In tal modo, i giudici del riesame si sono conformati all'insegnamento di questa Corte che, in più occasioni, ha avuto modo di chiarire che, in tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari (cfr., Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296 - 01; Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 233530 - 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 43445 del 02/07/2013, Savarese, Rv. 257662 - 01, in cui la Corte ha ribadito che il PM non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del GIP prima e del Tribunale del riesame dopo, gli atti di indagine nella loro integralità e che, pertanto, vanno considerate utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia, di cui il PM abbia trasmesso non le relative fonoregistrazioni, ma i verbali riassuntivi, omissati per esigenze di tutela del segreto di indagine, purché gli stralci depositati siano rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare e sia così garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio). In ogni caso, va ribadito che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un'informativa della polizia giudiziaria e del testo integrale di alcuni atti d'indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale e se, all'esito della "prova di resistenza", gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare (cf., Sez. 6 - , n. 41468 del 12/09/2019, Rv. 277370 - 01, in cui la Corte ha confermato la decisione con la quale era stata esclusa la perdita di efficacia della misura cautelare per omessa trasmissione di un'informativa di polizia giudiziaria meramente riepilogativa dei risultati investigativi messi a disposizione dell'autorità giudicante, nonché del testo integrale dei verbali delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia prodotti solo in forma riassuntiva e con degli "omissis" per esigenze di tutela del segreto d'indagine, ma ugualmente rappresentativi degli elementi fondanti la richiesta cautelare). 2. Per il resto, non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Tanto opportunamente premesso, si deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite, di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. Il Tribunale di Catania ha, infatti, puntualizzato come l'esistenza della articolazione catanese del clan Santapaola-Ercolano fosse stata oggetto di accertamento nell'ambito plurimi procedimenti, dando conto, inoltre, dell'indagine Agorà, seguita dalle operazioni Dioniso, Iblis, Efesto, Kronos e Chaos che avevano comportato la necessità di riorganizzare la operatività della organizzazione, obiettivo prefissatosi dal Tomaselli ma che non poteva essere da lui perseguito proprio per il sopravvenire del provvedimento adottato nella operazione Chaos che non agli aveva permesso di consegnare la "carta generale" concernente l'elenco delle estorsioni. Sono stati puntualmente esposti gli elementi investigativi dai quali era emersa la prosecuzione della attività del sodalizio pur in assenza del reggente formale e di cui alcune articolazioni territoriali (come quella di Lineri o la famiglia di Ramacca) avevano chiesto conto, testimoniando in ogni caso la persistente operatività del gruppo in adempimento del mandato e degli ordini impartiti dal Tomaselli. In questo contesto, i giudici del riesame hanno tratteggiato la figura di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, già uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e, per volontà del reggente [OSCURATO:PERSONA], responsabile a Caltagirone degli interessi della famiglia Santapaola-Ercolano oltre che "trait d'union" tra le due famiglie. Il Tribunale ha, inoltre, accennato alla famiglia di Caltagirone, storicamente capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], detto "Ciccio", ed all'interessamento di "Gianfranco" [OSCURATO:PERSONA] ai lavori pubblici nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria e di Caltagirone. Ha fatto presente come l'officina di [OSCURATO:PERSONA] fosse luogo di incontri tra esponenti delle diverse famiglie per la regolazione di contrasti quali quello dell'affidamento dei servizi cimiteriali nel Comune di Vizzini. Quanto al Casciana, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, alla luce di quanto riferito dal Palio, il ricorrente, marito della sorella di Alfredo e [OSCURATO:PERSONA], era stato allontanato nel 1984, ma negli ultimi tempi era stato riammesso nel sodalizio pur con compiti secondari per conto di [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 7). Il provvedimento impugnato ha congruamente ed esaustivamente esposto gli elementi acquisiti a carico del Casciana, e certamente non limitati alle propalazioni del collaboratore, quali, in particolare, i dati conoscitivi desumibili dalla attività di intercettazione delle conversazioni captate all'interno della vettura del ricorrente (cfr., in particolare, la intercettazione del 25.2.2019, quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il Casciana ed il Monteleone; quelle del 15 e del 16.3.2019 tra il Casciana ed il Distefano sulla questione della diga e sulla gestione dei terreni demaniali della diga di Pietrarossa che aveva visto discussioni tra esponenti di clan contrapposti). Il Tribunale ha inoltre spiegato come il Casciana, che era stato videoripreso dagli investigatori, aveva certamente partecipato al summit per la soluzione della questione ed ha potuto perciò concludere, in termini non censurabili in questa sede, nel senso della acquisizione di elementi idonei a riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, in quanto per l'appunto pienamente riscontrate, hanno restituito la rappresentazione della figura del Casciana, braccio destro di Distefano, come attivo partecipante alle varie riunioni ed a summit riservati ad associati, laddove le stesse critiche mosse nei suoi confronti da altri sodali ne confermano indirettamente la appartenenza al sodalizio. Ha precisato che lo stesso ostracismo che aveva colpito il Casciana per anni riscontra le propalazioni del Palio che, da questo punto di vista, sono coerenti con la portata della sentenza richiamata dalla difesa. 3. In definitiva, il provvedimento impugnato non si presta ai rilievi mossi dalla difesa con il ricorso in cassazione poiché i giudici della fase cautelare hanno potuto far leva sugli elementi investigativi disponibili per delineare, con argomentazioni non inficiate da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, un ruolo di fattiva partecipazione del ricorrente alla attività del sodalizio, non riducibile ad una mera ed astratta "messa a disposizione", idonea perciò a validare, in questa sede cautelare, la provvisoria incolpazione elevata nei suoi confronti ed in grado, sotto il profilo della provvista indiziaria, di giustificare la adozione della misura personale adottata. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass