CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 gennaio 1975
Cassazione n. 05883/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 22/06/2023 del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata in questa sede il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 7 d.1, 4/2019, così qualificata l'originaria imputazione ex art. 640 bis cod. pen., difettando elementi di prova idonei a dimostrare la carenza del requisito della residenza in Italia da un periodo di almeno 10 anni, al contrario attestato da una serie di dati documentali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; esposte le questioni sulla qualificazione dei fatti relativi all'indebita percezione di prestazioni assistenziali, cui doveva essere ricondotta la misura del reddito di cittadinanza, e preso atto della diversa qualificazione operata dal G.u.p., il P.M. ricorrente ritiene che le argomentazioni utilizzate non siano convincenti, alla stregua delle disposizioni dettate in materia di successione nel tempo delle leggi penali dall'art. 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il P.M. non deduce alcuna violazione di legge specifica, rilevante ai fini della proposta impugnazione (poiché la differente qualificazione giuridica non elide il profilo della carenza dei presupposti per riconoscere la prestazione assistenziale); né individua alcun vizio tra quelli indicati dall'art. 606 cod. proc. pen., peraltro affrontando una serie di questioni interpretative che non hanno alcuna attinenza con la motivazione del provvedimento impugnato (facendo riferimento alla determinazione del G.u.p. il quale "ritiene che non può comunque essere rinviata a giudizio l'imputata poiché manca una prognosi di condanna considerando che la fattispecie non rientra tra i ragionevoli epiloghi del procedimento in quanto dal 1.1.2024 la pronuncia, anche se esecutiva, sarebbe travolta dall'abrogazione " - pag. 3 del ricorso - in totale distonia rispetto alla motivazione con cui il G.u.p. ha valutato il difetto di elementi per dimostrare che l'imputato, di sesso maschile, beneficiario del reddito di cittadinanza, non fosse stabilmente residente in Italia, dato processuale su cui ha fondato la pronuncia impugnata). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri