CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 7 luglio 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 novembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Palermo in data 22 aprile 2021. 2.Avverso predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena. Considerato che l'unico motivo è inerente alla misura del trattamento sanzionatorio: tenuto conto che in data 24.10.2023 è pervenuta PEC da parte dell'imputato e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di rinuncia al ricorso; evidenziato che va dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 cod.proc.pen. e, all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ritenuto congruo comminare nella misura stabilita in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro írì favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14-12-23.