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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 44111/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA Elertere~-&14.e--part71 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12/01/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflitta al primo ad anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa e quella inflitta al secondo ad anni uno, mesi dieci ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata.

Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, che contesta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione in quanto il motivo con cui si chiedeva la qualificazione del fatto come furto aggravato è già stato oggetto di rinuncia in grado appello (Sez. 6, N. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01); Considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA Elertere~-&14.e--part71 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12/01/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riducendo la pena inflitta al primo ad anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa e quella inflitta al secondo ad anni uno, mesi dieci ed euro 600,00 di multa in relazione al delitto di rapina aggravata. Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, che contesta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione in quanto il motivo con cui si chiedeva la qualificazione del fatto come furto aggravato è già stato oggetto di rinuncia in grado appello (Sez. 6, N. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01); Considerato che, trattandosi di impugnazioni avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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