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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06955/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia, con la quale non è stato convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]&in relazione al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 di illecita detenzione e cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 0,8 grammi di eroina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il giudice ritenuto lo stato di flagranza in ragione del fatto che il prevenuto era stato bloccato da operanti di PG diversi rispetto a quello che aveva assistito allo scambio di droga, con conseguente assenza di collegamento tra il fatto illecito e l'arrestato, e per non essere state trovate sull'arrestato tracce immediatamente riconducibili al reato.

Deduce il ricorrente, di contro, l'evidenza della flagranza o quasi flagranza, posto che la cessione era stata vista da un appartenente alla pattuglia e il soggetto, sempre seguito, era stato bloccato poco più avanti, non appena avuta la conferma che la cessione aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per legittimità dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale.

Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, P.M. in proc.

Cobuccio, Rv. 26799901) In sostanza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 - dep. 2016, P.M. in proc.

Koraj, Rv. 26588501).

È evidente che tale verifica presuppone che il giudice, nel suo provvedimento, dia adeguata motivazione delle ragioni per cui abbia ritenuto di condividere o meno le valutazioni poste a sostegno dell'arresto da parte della polizia giudiziaria, con riguardo a tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della delibazione di legittimità della disposta misura precautelare.

3. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni di legittimità dell'arresto, si palesa come erronea in diritto, avendo il giudicante chiaramente confuso la verifica dei presupposti del fumus del reato, avuto riguardo alla verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria in relazione alla sua sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti dell'arresto, con la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, attinenti al merito dell'accusa, sia sotto il profilo della eventuale emissione di una misura cautelare, sia nella prospettiva del giudizio di cognizione.

Ciò è reso evidente da quella parte dell'ordinanza in cui si afferma come nel caso di specie non sarebbe configurabile, in concreto, il presupposto costituito "dall'inequivocabile e immediato collegamento tra il fatto illecito e l'arresto", solo perché l'arresto è stato eseguito da agenti diversi da quello che aveva assistito allo spaccio.

Si tratta di considerazione che si pone al di fuori della nozione di flagranza (o quasi flagranza), che secondo questa linea di pensiero verrebbe meno per il solo fatto che l'autore del reato si possa essere sottratto, per segmenti di tempo minimi, alla vista dell'agente o ufficiale di p.g. che ne ha osservato la condotta delittuosa; con l'inaccettabile conseguenza per cui l'arresto sarebbe legittimo solo se eseguito dallo stesso agente o ufficiale di p.g. che ha direttamente e costantemente osservato la condotta delittuosa posta in essere.

Il giudicante, inoltre, dimostra di svolgere una valutazione di merito ex post della situazione indiziaria - laddove pone in dubbio la stessa individuazione del soggetto arrestato e contesta l'assenza di tracce del reato nella sua persona - non ponendosi, invece, come avrebbe dovuto, nell'ottica della situazione valutata ex ante dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, in cui veniva evidenziato che lo stesso soggetto era stato visto da un operante nell'atto di cedere qualcosa alla Menegon, rivelatasi poi essere, nell'immediatezza, sostanza stupefacente.

In definitiva, nel caso di specie il giudice di merito ha affidato la motivazione in ordine alla non convalida dell'arresto ad un apprezzamento indiziario di merito che non ha tenuto conto delle contrapposte ragioni che erano state offerte in maniera specifica dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, in alcun modo considerate né confutate dal giudice secondo il principio di ragionevolezza indicato.

4. E' dunque viziato in diritto il giudizio del Tribunale; pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal PM, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868-01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'annessa convalida dell'arresto che va dichiarato legittimo.

Così deciso il 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1d [OSCURATO:PERSONA] 4!)n [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Venezia, con la quale non è stato convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]&in relazione al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 di illecita detenzione e cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 0,8 grammi di eroina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge, per non avere il giudice ritenuto lo stato di flagranza in ragione del fatto che il prevenuto era stato bloccato da operanti di PG diversi rispetto a quello che aveva assistito allo scambio di droga, con conseguente assenza di collegamento tra il fatto illecito e l'arrestato, e per non essere state trovate sull'arrestato tracce immediatamente riconducibili al reato. Deduce il ricorrente, di contro, l'evidenza della flagranza o quasi flagranza, posto che la cessione era stata vista da un appartenente alla pattuglia e il soggetto, sempre seguito, era stato bloccato poco più avanti, non appena avuta la conferma che la cessione aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per legittimità dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre considerare che, in fase di convalida dell'arresto o del fermo, il vaglio cui è tenuto il giudice attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la privazione della libertà personale. Nell'operare tale controllo, il giudice della convalida deve verificare se la polizia giudiziaria, in una situazione indifferibile ed urgente, si sia legittimamente o meno sostituita all'autorità giudiziaria nel comprimere il diritto di libertà personale del cittadino e, per fare ciò, il giudice deve porsi, trattandosi di una verifica che attiene al passato, nella medesima situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, verificando dal verbale di arresto (o di fermo), che certifica e cristallizza la situazione di fatto e giuridica che ha indotto la polizia giudiziaria ad eseguire la misura precautelare, la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per imporre al cittadino, in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del giudice, un sacrificio della libertà personale (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, P.M. in proc. Cobuccio, Rv. 26799901) In sostanza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (cfr., ex pluribus, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 - dep. 2016, P.M. in proc. Koraj, Rv. 26588501). È evidente che tale verifica presuppone che il giudice, nel suo provvedimento, dia adeguata motivazione delle ragioni per cui abbia ritenuto di condividere o meno le valutazioni poste a sostegno dell'arresto da parte della polizia giudiziaria, con riguardo a tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della delibazione di legittimità della disposta misura precautelare. 3. Ebbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata esclusa la ricorrenza delle condizioni di legittimità dell'arresto, si palesa come erronea in diritto, avendo il giudicante chiaramente confuso la verifica dei presupposti del fumus del reato, avuto riguardo alla verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria in relazione alla sua sfera di discrezionalità nell'apprezzamento dei presupposti dell'arresto, con la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, attinenti al merito dell'accusa, sia sotto il profilo della eventuale emissione di una misura cautelare, sia nella prospettiva del giudizio di cognizione. Ciò è reso evidente da quella parte dell'ordinanza in cui si afferma come nel caso di specie non sarebbe configurabile, in concreto, il presupposto costituito "dall'inequivocabile e immediato collegamento tra il fatto illecito e l'arresto", solo perché l'arresto è stato eseguito da agenti diversi da quello che aveva assistito allo spaccio. Si tratta di considerazione che si pone al di fuori della nozione di flagranza (o quasi flagranza), che secondo questa linea di pensiero verrebbe meno per il solo fatto che l'autore del reato si possa essere sottratto, per segmenti di tempo minimi, alla vista dell'agente o ufficiale di p.g. che ne ha osservato la condotta delittuosa; con l'inaccettabile conseguenza per cui l'arresto sarebbe legittimo solo se eseguito dallo stesso agente o ufficiale di p.g. che ha direttamente e costantemente osservato la condotta delittuosa posta in essere. Il giudicante, inoltre, dimostra di svolgere una valutazione di merito ex post della situazione indiziaria - laddove pone in dubbio la stessa individuazione del soggetto arrestato e contesta l'assenza di tracce del reato nella sua persona - non ponendosi, invece, come avrebbe dovuto, nell'ottica della situazione valutata ex ante dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, in cui veniva evidenziato che lo stesso soggetto era stato visto da un operante nell'atto di cedere qualcosa alla Menegon, rivelatasi poi essere, nell'immediatezza, sostanza stupefacente. In definitiva, nel caso di specie il giudice di merito ha affidato la motivazione in ordine alla non convalida dell'arresto ad un apprezzamento indiziario di merito che non ha tenuto conto delle contrapposte ragioni che erano state offerte in maniera specifica dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, in alcun modo considerate né confutate dal giudice secondo il principio di ragionevolezza indicato. 4. E' dunque viziato in diritto il giudizio del Tribunale; pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, poiché un eventuale rinvio determinerebbe lo svolgimento di un nuovo giudizio relativo ad una fase processuale ormai esauritasi, dovendo ritenersi la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria alla luce delle risultanze evidenziate dal PM, e quindi essendo già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266868-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'annessa convalida dell'arresto che va dichiarato legittimo. Così deciso il 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1d [OSCURATO:PERSONA] 4!)n [OSCURATO:PERSONA]
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