CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13136/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/1971Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DiSpirigo e [OSCURATO:PERSONA] e per l’annullamento con rinvio limitatamenteal delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (in relazione al solo veicolo) perGiulio [OSCURATO:PERSONA] e per l’inammissibilità delle altre censure anche di quest’ultimoimputato;lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Iannuzzi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato lapronuncia di condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per idelitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale della società fallita“[OSCURATO:SOCIETA].”, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il solodelitto di bancarotta fraudolenta distrattiva della medesima società.2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione, innanzitutto, l’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, con il proprio difensore di fiducia, siaffida a un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione degli artt. 216 e 223,comma 1, l. fall. e correlato vizio di motivazione.A fondamento delle censure evidenzia che, poiché egli si era limitato acorrispondere, per la cessione dell’azienda della fallita alla sua società Sol’Arte, ilprezzo, ritenuto congruo dagli stessi giudici di merito di euro 120.000,00, non sicomprenderebbe a quale titolo, differente dai rapporti di conoscenza e familiaritàcon i soggetti coinvolti nella vicenda, gli sarebbe stato addebitato il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva.Sottolinea, al riguardo, che gli importi che aveva corrisposto alla societàfallita a mezzo di effetti cambiari erano stati girati ad una società terza non daesso ricorrente bensì dall’amministratore, non mera testa di legno, della fallita,tale [OSCURATO:PERSONA].Osserva, infine, che l’eventuale proseguimento dell’attività già propria dellafallita da parte della Sol’Arte è circostanza irrilevante, come riconosciuto dallastessa decisione impugnata, in considerazione del prezzo congruo della cessione.3. Contro la medesima sentenza propone inoltre ricorso per cassazionel’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, con il proprio difensore di fiducia, si affida a duemotivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per la decisione.3.1. Con il primo, deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 216 e223, comma 1, l. fall., 192, comma 3, cod. proc. pen., poiché l’affermazionedella sua responsabilità penale è derivata dalla sola ricezione degli assegni giratidalla Sol’Arte, che sarebbero così stati distolti dal pagamento del prezzo dellacessione dell’azienda in favore della fallita, senza accertare se la sua societàavesse o meno rapporti con la Sol’Arte atti a giustificare, ad altro titolo, ilpagamento della somma medesima.Lamenta, dunque, che la sua condanna si sarebbe fondata solo sulledichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, erano rimaste prive diriscontri esterni, non essedo emerso, se non in via congetturale, l’assuntodisegno unitario volto a depauperare la società fallita onde proseguirne l’attivitàsotto le vesti di un’altra società.3.2. Con il secondo denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 219l.fall. rispetto alla ritenuta aggravante della commissione di più fatti dibancarotta sia perché non vi è alcuna motivazione sul suo concorso nellacondotta di distrazione del veicolo, sia in quanto i beni ricevuti in locazione eranostati retrocessi dalla sua società M.C.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza alcun danno almomento della risoluzione del contratto di affitto di azienda con la fallita.4. Propone altresì ricorso per cassazione avverso la medesima sentenzal’imputato [OSCURATO:PERSONA] che, con il proprio difensore di fiducia, si affida aquattro motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamente necessari per ladecisione.4.1. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 216 e 223, comma 1, l. fall.A fondamento di tali censure deduce, innanzi tutto, che il contratto di affittodi azienda, se il prezzo è congruo, costituisce espressione di una legittima sceltadell’imprenditore, effettuata, nella fattispecie concreta, a fronte della crisi dellasocietà fallita.Sottolinea, inoltre, che, come hanno riconosciuto le medesime decisioni dimerito, il contratto di affitto di azienda ha avuto una durata limitata a dieci mesi,poiché è stato in seguito risolto, con la conseguenza che i canoni imputabili allaipotizzata distrazione sarebbero pari solo alla somma di circa 11.000,00 europerché rispetto ai restanti importi corrisposti dall’affittuaria vi era stato uningiustificato arricchimento della società fallita, rispetto al quale i creditori dellastessa non avrebbero potuto legittimamente far valere le proprie pretese.Quanto all’altra operazione distrattiva, ossia alla cessione dell’azienda, il DiSpirito rivendica la legittimità anche della predetta scelta imprenditoriale,consistita nel valorizzare l’unico elemento positivo rimasto nel patrimonio dellafallita, ovvero il certificato soa per accedere a gare e ad appalti. Rappresenta,inoltre, che, come evidenziato dalle decisioni di merito, il prezzo di cessione,determinato nell'importo di euro 120.000, era congruo, con la conseguenza chenon assumevano alcun rilievo le modalità con le quali il pagamento di tale prezzoera avvenuto.4.2. Con il secondo motivo lo stesso imputato denuncia violazione di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 216, comma 1, e 223 l. fall., nonchéagli artt. 187, 192, comma 3, cod. proc. pen.Rammenta che la distrazione contestata rispetto alla cessione d’azienda -consistente nella corresponsione del prezzo ricevuto dalla stessa, ossia euro120.000,00 distinti in n. 24 effetti cambiari, mediante girata, alla [OSCURATO:SOCIETA]. – è avvenuta nel periodo in cui amministratore della fallita erail [OSCURATO:PERSONA], che la stessa decisione di merito ha accertato svolgereeffettivamente tale ruolo e non essere una mera testa di legno. Soggiunge che,peraltro, il suo coinvolgimento nell’operazione nella veste di amministratore difatto non era stato fondato su adeguati elementi di prova.4.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ancora una volta, viziodi motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 216 e 223, comma 1, l.fall., poiché la sentenza impugnata non ha speso alcun argomento pergiustificare la sua responsabilità penale per la distrazione del veicolo, a frontedell’attestazione della vendita dello stesso dietro il pagamento di un prezzo,sebbene modesto, risultante dal documento di vendita.4.4. Con il quarto motivo l'imputato denuncia vizio di motivazione eviolazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 2, 223, comma 1, l. fall.,nonché all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quanto all’affermazione della suaresponsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, inconcorso con quella dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA].Sottolinea, al riguardo, che tale responsabilità è stata fondataillegittimamente sulle sole dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, nonera stato ritenuto attendibile quanto alle dichiarazioni rese pro se, in contrastocon i principi in tema di valutazione frazionata della prova dichiarativa.5. Propone infine ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che fa valere, conun unico motivo, erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 216 e 223 l. fall.e violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen.Al riguardo sottolinea che, come aveva riferito già nell’interrogatorio reso il28 settembre 2015, acquisito agli atti del dibattimento all'udienza del 29 marzo2023, all'epoca dei fatti lavorava quale operaio e muratore alle dipendenze didocumenti da sottoscrivere, prospettandogli che, in mancanza, sarebbe statolicenziato. Evidenzia che, come confermato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA],egli era una mera testa di legno, perché non sarebbe stato neppure in grado dicompiere atti di gestione della società.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. All’esame dei motivi occorre premettere che le decisioni di meritointegrano una c.d. doppia conforme, talché le argomentazioni delle stesse sisaldano le une con le altre, come se si trattasse di un compendio motivazionaleunitario (ex aliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01), ciò che assumepeculiare rilievo ai fini dell’esame delle censure che denunciano il vizio di cuiall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.2. Sempre in premessa, giova considerare che la vicenda è stata ricostruitadalle conformi decisioni di merito, ritenendo fondata la prospettazioneaccusatoria in forza della quale gli imputati ricorrenti avrebbero posto in essereuna attività di spoliazione della società.Tale attività di spoliazione si era in particolare concretizzata, in un primomomento, nell’affitto di un ramo d’azienda alla società M.C.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,della quale era amministratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva corrisposto lasomma di euro 42.000,00 per le mensilità per tre anni, mediante assegni cheerano stati girati dalla fallita ad un’altra società, la Fra.dis [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,della quale era amministratore il medesimo [OSCURATO:PERSONA].La spoliazione della società fallita sarebbe stata “completata”, poi, con ilcontratto di cessione dell’intero complesso aziendale della stessa in favore dellasocietà Sol’Arte, in data 14 dicembre 2010, con contestuale risoluzione delcontratto di affitto di azienda. Il prezzo della cessione, pari ad euro 120.000,00era stato pagato attraverso il rilascio di 24 effetti cambiari dell'importo di euro5.000 ciascuno, che erano stati girati e poi effettivamente incassati, ancora unavolta, dalla Fra.dis [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale, come detto, eraamministratore [OSCURATO:PERSONA] DisSpirito.Infine, era stato distratto un veicolo di proprietà della fallita, oggetto di unprimo atto di vendita il 20 maggio 2010 in favore della MCD immobiliare(amministrata da [OSCURATO:PERSONA]) e di un successivo atto dispositivo in data 4novembre 2010 in favore della [OSCURATO:PERSONA], amministrata daGiuseppina [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, i soli [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto della fallitadalla data del 17 dicembre 2010 al fallimento, e [OSCURATO:PERSONA],amministratore di diritto fino alla predetta data, erano stati chiamati arispondere in concorso del delitto di bancarotta fraudolenta documentale peraver tenuto le strutture contabili obbligatorie in modo tale da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari.3. Ciò posto, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.E’ ben vero che il predetto imputato è un extraneus e che pertanto, ai finidella configurabilità del concorso nel reato proprio dell'amministratore, il dolodello stesso consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quelladell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamentodel patrimonio sociale ai danni dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019,dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02; Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni,Rv. 271123).Sennonché la consapevolezza del ricorrente in ordine alla valenza distrattivadell’operazione di cessione del complesso aziendale della fallita in favore dellaSol’Arte, della quale era amministratore, è stata adeguatamente desunta dalledecisioni di merito non solo, come egli assume nel ricorso, dai rapporti diparentela tra il predetto e [OSCURATO:PERSONA] (in quanto cognato di GiuseppinaChiariello, che era stata coniugata con il [OSCURATO:PERSONA]), ma anche – e in mododirimente – per la circostanza, con cui l’imputato omette di confrontarsi, per laquale il corrispettivo pagato proveniva in massima parte dal medesimocorresponsione del prezzo da parte sua erano state congegnate per “arricchire”la Fra.dis [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]), senza alcunbeneficio per la fallita [OSCURATO:SOCIETA]4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere, nel complesso, rigettato.4.1. Il primo motivo di ricorso proposto da tale imputato è inammissibileperché omette di confrontarsi con le congrue argomentazioni spese dallasentenza impugnata per affermarne la responsabilità penale per il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva nell’operazione di affitto del ramo d’aziendadella fallita alla società M.C.D. [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso amministrata nonché inquella successiva di cessione alla Sol’Arte del complesso aziendale dellamedesima società fallita. E, invero, il ricorrente non si confronta con lestatuizioni contenute nella decisione della Corte territoriale (pag. 25-26), laddoveviene, con logico incedere, attribuito significativo rilievo soprattutto allacircostanza che egli non ha fatto nulla per reclamare i canoni corrisposti inanticipo dalla Mcd alla fallita e che, del resto, era amministratore della FradisImmobiliare, effettiva beneficiaria delle relative somme da parte della fallita.Quanto all’operazione di distrazione consistente nella spoliazione delcomplesso aziendale della fallita, la responsabilità penale dell’imputato è statacongruamente affermata avendo riguardo alla circostanza che il corrispettivopagato in effetti cambiari dalla Sol’Arte alla fallita è stato, ancora una volta,girato alla [OSCURATO:PERSONA], della quale egli era amministratore. Al riguardo,quanto dedotto su ipotetiche ragioni per le quali la sua società poteva avererapporti ad altro titolo con la Sol’Arte non è pertinente, atteso che gli effetticambiari gli sono stati girati dalla società fallita.Inoltre, è stato congruamente valorizzato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] eraben consapevole delle vicende della fallita, della quale era stato socio sino apochi mesi prima, ossia alla data del 18 febbraio 2010.Con il complesso di tali salde risultanze processuali, oggetto di congruavalorizzazione da parte della decisione censurata, il ricorrente omette diconfrontarsi, con conseguente inammissibilità per genericità del motivo proposto(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).4.2. Il secondo motivo non è fondato.Sotto un primo aspetto, la decisione di primo grado ha desunto,ragionevolmente, la responsabilità penale del ricorrente per la distrazione delveicolo nella circostanza – con la quale egli, ancora una volta, omette diconfrontarsi, ponendosi così ai limiti di ammissibilità della censura – che esso eratransitato, prima di un’ulteriore cessione, nella società M.C.D. [OSCURATO:PERSONA] daesso amministrata, senza che ne fosse corrisposto il prezzo.Con riguardo alla vicenda dell’affitto del ramo d’azienda la responsabilitàpenale di [OSCURATO:PERSONA] è stata, del pari, congruamente affermata per quantogià evidenziato nel § 4.1.5.Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato, per quanto diseguito esposto.5.1. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, nonsono fondati.Le censure che investono l’affermazione della responsabilità penaledell’imputato per l’operazione di affitto di azienda sono inammissibili pergenericità, stante l’omesso confronto con la decisiva circostanza, oggetto dicongrua valorizzazione da parte delle conformi pronunce di merito, per la quale ilcanone è stato “dirottato” verso la [OSCURATO:PERSONA] (senza che vi fosse alcunagiustificazione per le attività della fallita stessa) amministrata da quello stessocorrisposto a titolo di affitto di azienda.Con riguardo all’operazione di cessione dell’azienda alla Sol’Arte, sotto unprimo aspetto la Corte d’Appello ha congruamente giustificato la valutazionefrazionata della credibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ponendoin rilievo che quelle rese pro se non erano attendibili poiché indirizzate aridimensionare la sua responsabilità penale, mentre quelle a carico di FrancescoDi [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato saldi elementi di riscontro in ulteriori risultanzeprocessuali. E, in particolare, rispetto alla cessione dell’azienda della fallita allaSol’Arte che una parte rilevante del corrispettivo in effetti cambiari, sia statoaccertato provenire, come da indagini della [OSCURATO:PERSONA], proprio dadella [OSCURATO:PERSONA], che era una sorta di “salvadanaio” della famiglia DiSpirito.Al riguardo, va allora ribadito che è legittima la valutazione frazionata delledichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimonialiquando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale delriscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia unrapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – conquelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e laplausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv.280103):Del resto, su un piano generale, evocando la problematica della valutazionefrazionata delle dichiarazioni, la difesa del ricorrente trascura di considerare cheessa non è del tutto pertinente atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non ha assunto certo laqualità di teste per le dichiarazioni riferite alla sua posizione, rispetto alla quale,stante la sua veste di imputato, non era obbligato a dire la verità.5.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il mancatorinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valorisocietari, a disposizione dell'amministratore, costituisce, qualora non sia daquesti giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione (tra le tante,Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n.22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385).Ciò posto, nella fattispecie in esame a fronte della cessione del veicolo allaM.C.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata da [OSCURATO:PERSONA]), considerato ilmancato rinvenimento del corrispettivo (o la prova del versamento del prezzo),correttamente in applicazione dei richiamati principi è stata affermata la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore all’epoca della cessione,che avrebbe dovuto dimostrare di aver percepito le somme oppure di averledestinate ad attività nell’interesse della società.5.3. Anche il quarto motivo non è fondato.Al riguardo, occorre rammentare che tra i doveri dell'amministratore disocietà, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 l.fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservarele scritture.Nella fattispecie in esame, non sono state rinvenute le scritture contabilirelative (anche) al periodo in cui il ricorrente svolgeva le funzioni diamministratore della società fallita, e il [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, comesarebbe stato suo onere, di aver consegnato tali scritture al nuovoamministratore, continuando peraltro ad ingerirsi nell’attività sociale, comecongruamente valorizzato dalle conformi decisioni di merito.Del pari, sul piano del dolo specifico, la sentenza impugnata ha sottolineatoche l’occultamento o la distruzione delle scritture era volta a 21 “lasciare oscurele ragioni di passaggio di denaro”, ossia a celare le condotte distrattive.6. Il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non è fondato poiché, a differenza diquanto dedotto dallo stesso, come già evidenziato dalla decisione di primo grado,la sua responsabilità penale è stata affermata per aver egli incontestabilmentecompiuto un rilevante atto gestorio, atto a disvelare che non era una mera testadi legno, quale la negoziazione degli effetti cambiari per il significativo importo dieuro 120.000,00, ricevuto dalla Sol’Arte per la cessione dell’azienda alla fallita,importo che egli ha girato alla Fra.dis [OSCURATO:PERSONA], riconducibile alla stessafamiglia [OSCURATO:PERSONA].Sennonché la decisione impugnata non ha, invece, come quella delTribunale, indicato alcun elemento idoneo, di contro, dimostrare il concorso delCeparano, che all’epoca non era amministratore della società fallita, nelladistrazione del veicolo.7. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diGiulio [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla distrazione del veicolo, con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] invece essere rigettati con condanna degli stessi al pagamento dellespese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamentealla distrazione del veicolo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di Napoli; rigetta, nel resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/12/2025Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]