CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 14360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8292-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], NICOLO' PEDRAZZOLI; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8292/2017 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 CC avverso la sentenza n. 87/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 22/12/2016 R.G.N. 47/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, c on sentenza del 2 2 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Trento confermava la decisione resa dal Tribunale di Trento e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Trento avente ad oggetto la condanna della predetta amministrazione al riconoscimento dell’anzianità di servizio dalla Fedrizzi maturata, con diritto alla ricostruzione della carriera, per gli anni di insegnamento presso l’istituto Agrario di [OSCURATO:PERSONA] all’Adige dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.8.2011 ed al pagamento delle relative differenze retributive; - che l a decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenutoessere oggetto della controversia il diritto degli insegnanti che abbiano avuto un rapporto di lavoro con Istituti non statali e non pareggiato o parificati di avere riconosciuta l’anzianità maturata presso questi datori di lavoro al momento del passaggio nei ruoli delle scuole statali o, per la specialità delle competenze, nelle scuole provinciali a carattere statale; riteneva quindi infondata la pretesa giacché, nel silenzio del legislatore, stante la natura eccezionale del beneficio invocato e la disciplina contrattuale vigente, è impossibile sostenere che quanto disposto dall’art. 485, d.lgs. n. 297/1994, in materia di inquadramento del personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria statali e “pareggiate”, possa valere anche nei confronti di istituti secondari “paritari”, essendo il diverso trattamento riconducibile al differente regime di accesso al rapporto di impiego, quelle statali per concorso e quelle paritarie per chiamata diretta; - che p er la cassazione di tale decisione ricorr e la Fedrizzi , affidando l’impugnazione adue motiv i , cui resiste con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Trento; CONSIDERATO - che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della l. n. 62/2000 e degli artt. 2, l. n. 333/2001 e 485, d.lgs. n. 297/1994, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione delle norme invocate, avendo ritenuto che il riconoscimento degli istituti paritari previsto “a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti” fosse limitato alla sola natura dell’istituzione scolastica e non anche al rapporto di lavoro scuola/insegnante; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente lamenta la carenza e la contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine al motivo di gravame concernente l’omessa pronunzia del primo giudice in ordine alla violazione del principio di correttezza e buona fede da parte degli esponenti della [OSCURATO:PERSONA] di Trento per averla indotta al passaggio nei ruoli della scuola provinciale a carattere statale implicante il lamentato pregiudizio del mancato computo dell’anzianità di servizio; - che il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento già accolto da questaCorte con la decisione a sezioni unite n. 9966 del 2017, cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità, per il quale se nel sistema vigente la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi; tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.; nello stesso senso v. anche Cass.n. 32386/19; - che ciò comporta la correttezza del convincimento per cui, in mancanza di una norma di legge - come invece nella fattispecie contemplata dall’art.485, d.lgs. n. 297 del 1994 – non è ravvisabile la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa,né è applicabile lo stesso art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate; - che a rgomenti a sostegno della tesi dell a ricorrent e non possono trarsi neppure dalla disciplina dell'art. 2, comma 2, della legge n. 333 del 2001 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 370 del 1970, come convertito dall'articolo unico della legge n. 576 del 1970, atteso che l a prima disposizione consente di valutare il servizio preruolo, ma sempre nell'ambito della procedura che disciplina la costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato mentre l a seconda disposizione (cfr., in particolare,il comma 2), riprodotta dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 (cfr., Cass., n. 1035 del 2014) prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari statali, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato, tra l'altro, nelle scuole materne statalio comunali, e dunque regola una fattispecie che esula da quella in esame (scuole secondarie paritarie) - che, p eraltro, un'interpretazione più ampia della norma (Corte cost., sentenza n. 228 del 1986, Cass., n. 1035 del 2014), richiederebbe un'omogeneità (si v. anche Cass. n. 16623 del 2012, relativa all'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970), nella specie di status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012); - che parimenti da disattendere è il secondo motivo, precluso dalla doppia conforme di merito se fatto valere sotto forma di omesso esame di fatto decisivo e comunque infondato se inteso come denuncia di violazione da parte dell’Ente datore del principio di correttezza e buona fede, che di per sé solo non potrebbe mai sorreggere una domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio pre-ruolo che, nel caso in oggetto, non puòessere accolta per i motivi già sopra illustrati; - che i l ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q