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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16855/2026

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atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5104/2024depositata il 12/12/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoNumero registro generale 4397/2025Numero sezionale 305/2026Numero di raccolta generale 16855/2026Data pubblicazione 29/05/2026appunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00(duecento/00) ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quantoeventualmente ancora dovuto a titolo di contributo unificato, darecuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 28/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in attiindicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5104/2024depositata il 12/12/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 15/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsosenza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoNumero registro generale 4397/2025Numero sezionale 305/2026Numero di raccolta generale 16855/2026Data pubblicazione 29/05/2026appunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00(duecento/00) ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato il debito di parte ricorrente per quantoeventualmente ancora dovuto a titolo di contributo unificato, darecuperarsi nelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 28/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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