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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 39316/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1522/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall"Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende insieme con l'avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, emessa il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di irrogazione di sanzioni relativo a violazioni tributarie commesse dal contribuente nell'anno d'imposta 2004; a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso; successivamente il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo e documentazione, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria telematica, con cui ha dato atto della regolare definizione con il relativo pagamento ed ha chiesto dichìararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.118/2018, conv. dalla

I. n.132/2018, con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA]: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commí 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (che, anzi, l'Agenzia delle entrate ha presentato istanza dì trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi ditale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.

M. la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1522/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall"Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende insieme con l'avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n.93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, emessa il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di irrogazione di sanzioni relativo a violazioni tributarie commesse dal contribuente nell'anno d'imposta 2004; a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso; successivamente il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo e documentazione, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 24 novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria telematica, con cui ha dato atto della regolare definizione con il relativo pagamento ed ha chiesto dichìararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.118/2018, conv. dalla I. n.132/2018, con compensazione delle spese di lite; [OSCURATO:PERSONA]: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commí 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (che, anzi, l'Agenzia delle entrate ha presentato istanza dì trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi ditale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q. M. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, il g
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