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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30668/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 14870/22 in data 17/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17/11/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la complessiva pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di rapina pluriaggravata (capo 1) e detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente (capo 2) nonché delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti.

Pena finale, così determinata: p.b. per il capo 1) già considerate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 2) ad anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 2.100 di multa, diminuita come sopra ex art. 444 cod. proc. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione al malgoverno che dei principi che presiedono alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen. in combinato disposto con l'art. 628, comma 3, cod pen. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. e, in ogni caso, è manifestamente infondato avendo il giudice già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al riconoscimento o al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509): inammissibilità rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 4.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 14870/22 in data 17/11/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 17/11/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la complessiva pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di rapina pluriaggravata (capo 1) e detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente (capo 2) nonché delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti. Pena finale, così determinata: p.b. per il capo 1) già considerate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 1.200 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. per il capo 2) ad anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 2.100 di multa, diminuita come sopra ex art. 444 cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione al malgoverno che dei principi che presiedono alla corretta applicazione della norma di cui all'art. 62-bis cod. pen. in combinato disposto con l'art. 628, comma 3, cod pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. e, in ogni caso, è manifestamente infondato avendo il giudice già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. In tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al riconoscimento o al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509): inammissibilità rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 30668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris