CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06708/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo e oppositivo a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità del fatto; rilevato che con l'appello la difesa aveva contestato la sussistenza del reato (non la mancanza di dolo), invece, desunta dalle oggettive modalità del fatto, descritte in sentenza (pg. 3); considerato che i giudici hanno escluso la mimimalità del fatto, asseritamente desumibile dalla mancanza di volontà di eludere i controlli e dalla stessa valutazione espressa in ordine all'aumento di pena per la recidiva pluriqualificata (oggetto dell'appello del PG, poi rinunciato), rilevando che non vi era alcuna evidenza della breve durata dell'allontanamento e, quindi, della particolare tenuità dell'offesa nonché dando atto dell'irrilevanza del fatto che, a seguito dell'evasione l'imputato non avesse commesso altri illeciti( Pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consiglierestensore [OSCURATO:PERSONA]